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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/05/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 441/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FAGGIANI FABIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2019 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_2
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N. 40220190000745435000 del 08.06.2019 emesso da sede di Vercelli, richiedente il pagamento CP_2
della complessiva somma di € 5.574,66 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018; Ha eccepito 1) Violazione dell'art. 3, comma I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha contestato il credito fatto valere dall' ed in particolare la sussistenza dei CP_2
presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Ha affermato di essere socio della società Pt_2 Organizzazione_1
nella quale svolgeva solo la funzione di rappresentante sociale e che
[...]
nel periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018 la società non aveva esercitato alcuna attività commerciale e/o di compravendita di immobili ma si era occupata unicamente della gestione del proprio patrimonio immobiliare, riscuotendo i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE Dato atto del rilevante importo richiesto nonché della fondatezza dei motivi del ricorso.Ritenuto sussistere gravi motivi. Sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e del ruolo iscritto, inaudita altera parte. Riunirsi il presente procedimento a quello già pendente nanti l'intestato Tribunale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto (opposizione avviso di addebito
n.40220180001133022000 emesso da per gli anni dal gennaio 2009 CP_2
al dicembre 2017), avente R.G. 229/2019, Giudice Dott. Busico con prima udienza fissata al 05.11.2019. NEL MERITO IN
PRINCIPALITA'Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narrativa di ricorso.Conseguentemente annullarsi
e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n.
40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale. IN SUBORDINE Accertarsi e dichiarare l'insussistenza del credito vantato nei confronti dell'esponente e l'infondatezza
Pag. 2 di 8 dell'avversaria pretesa, per i motivi di cui in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del sig. alla Gestione Commercianti.IN Pt_1
ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto del ricorso, CP_2
sostenendo che la società in oggetto rientrava tra le aziende classificate quali appartenenti al settore terziario in quanto svolgenti quelle attività individuate dall'art. 29 della legge n° 160 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero attività classificabili nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n° 88 del 1989 pertanto tenute all'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali in presenza dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.
Ha chiesto:” nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa, è stata istruita con documenti e prova orale e alla odierna udienza
è stata decisa con sentenza come da dispositivo e con motivi contestuali.
Pag. 3 di 8 Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L' ritiene che il ricorrente abbia svolto attività di locazione e CP_2
compravendita immobiliare, dal 2009, compendo numerosi atti negoziali
(locazioni, compravendite), come risulta dagli atti del Registro allegati;
Ha dedotto che dalla consultazione dei modelli fiscali risultava il compimento di operazioni imponibili, la deduzione dei costi di gestione, conseguente volume d'affari da cui si deduceva lo svolgimento di un'attività commerciale per cui riteneva corretta l'iscrizione alla Gestione commercianti con decorrenza assicurativa gennaio 2009.
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, non esiste l'impresa da intendersi, ai sensi dell'art. 2082 c.c., come l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L'affitto dell'unico compendio immobiliare, infatti, non richiede alcuna attività di organizzazione né costituisce, a rigore, uno scambio di beni e servizi.
Va, peraltro, evidenziato che la Suprema Corte, Sez. VI (sent. n.
3145/2013) ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo
Pag. 4 di 8 attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale e, con motivazione che s'attaglia perfettamente al caso di specie, ha precisato "il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Si tratta di un orientamento chiaro e condiviso, cui questo giudicante intende conformarsi.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino
Pag. 5 di 8 personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di snc che abbia come oggetto un esercizio commerciale, la partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza .
Il ricorrente è socio di una società di persone, la quale si limita alla riscossione dei canoni, va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.
Dalle risultanze istruttorie acquisite (v. visura doc. n 2 c. e verbale di udienza del 14/9/2021 relativo alla prova testimoniale del teste TE
, , ) risulta che le uniche entrate
[...] Testimone_2 Tes_3
della società dal 01.01.2013 al al Parte_3
31.12.2019 sono determinate dall'ammontare dei canoni di locazione riscossi, non risultando redditi di natura diversa. In particolare “ TE
ha dichiarato: " Si è vero, perlomeno fino a quando la società non
[...]
ha cambiato nome però non posso riferire riguardo al periodo perché non ricordo la data corretta in cui è avvenuto il cambio di ragione sociale.
Dopo il cambio sono io la legale rappresentante della società come socio accomandatario… E' l'unica attività che veniva svolta e che viene svolta tutt'ora dalla società” il teste “ ha dichiarato:” Testimone_2
Preciso che svolgo la professione di avvocato ed in tale veste ho seguito le
Pag. 6 di 8 vertenze che la società ha avuto relativamente al recupero di canoni di locazione e talvolta di sfratti relativi agli immobili siti a Biella di proprietà della società” adr: “ La signora è subentrata nel settembre - TE
ottobre 2019 quando la società ha modificato la ragione sociale”; il teste
“ ha dichiarato:” Stava sempre a casa e non andava a lavorare. Tes_3
So che la società si occupava di affitti di immobili”.
Tali circostanze sono altresì provate dalle fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione.
-Altresì L' , attore in senso sostanziale, che ne aveva l'onere, non ha CP_2
fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro aziendale espletando l'attività operativa e organizzativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che non esistevano, nel caso di specie, i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, quelli per avanzare a tale titolo pretese contributive.
Si rileva altresì che ha proceduto alla cancellazione d'ufficio del CP_2
ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
Pag. 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n
40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
- condanna l alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro CP_2
2.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
15/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 441/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FAGGIANI FABIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2019 ha evocato Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_2
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N. 40220190000745435000 del 08.06.2019 emesso da sede di Vercelli, richiedente il pagamento CP_2
della complessiva somma di € 5.574,66 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018; Ha eccepito 1) Violazione dell'art. 3, comma I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha contestato il credito fatto valere dall' ed in particolare la sussistenza dei CP_2
presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Ha affermato di essere socio della società Pt_2 Organizzazione_1
nella quale svolgeva solo la funzione di rappresentante sociale e che
[...]
nel periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018 la società non aveva esercitato alcuna attività commerciale e/o di compravendita di immobili ma si era occupata unicamente della gestione del proprio patrimonio immobiliare, riscuotendo i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE Dato atto del rilevante importo richiesto nonché della fondatezza dei motivi del ricorso.Ritenuto sussistere gravi motivi. Sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e del ruolo iscritto, inaudita altera parte. Riunirsi il presente procedimento a quello già pendente nanti l'intestato Tribunale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto (opposizione avviso di addebito
n.40220180001133022000 emesso da per gli anni dal gennaio 2009 CP_2
al dicembre 2017), avente R.G. 229/2019, Giudice Dott. Busico con prima udienza fissata al 05.11.2019. NEL MERITO IN
PRINCIPALITA'Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narrativa di ricorso.Conseguentemente annullarsi
e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n.
40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale. IN SUBORDINE Accertarsi e dichiarare l'insussistenza del credito vantato nei confronti dell'esponente e l'infondatezza
Pag. 2 di 8 dell'avversaria pretesa, per i motivi di cui in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del sig. alla Gestione Commercianti.IN Pt_1
ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto del ricorso, CP_2
sostenendo che la società in oggetto rientrava tra le aziende classificate quali appartenenti al settore terziario in quanto svolgenti quelle attività individuate dall'art. 29 della legge n° 160 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero attività classificabili nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n° 88 del 1989 pertanto tenute all'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali in presenza dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.
Ha chiesto:” nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa, è stata istruita con documenti e prova orale e alla odierna udienza
è stata decisa con sentenza come da dispositivo e con motivi contestuali.
Pag. 3 di 8 Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L' ritiene che il ricorrente abbia svolto attività di locazione e CP_2
compravendita immobiliare, dal 2009, compendo numerosi atti negoziali
(locazioni, compravendite), come risulta dagli atti del Registro allegati;
Ha dedotto che dalla consultazione dei modelli fiscali risultava il compimento di operazioni imponibili, la deduzione dei costi di gestione, conseguente volume d'affari da cui si deduceva lo svolgimento di un'attività commerciale per cui riteneva corretta l'iscrizione alla Gestione commercianti con decorrenza assicurativa gennaio 2009.
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, non esiste l'impresa da intendersi, ai sensi dell'art. 2082 c.c., come l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L'affitto dell'unico compendio immobiliare, infatti, non richiede alcuna attività di organizzazione né costituisce, a rigore, uno scambio di beni e servizi.
Va, peraltro, evidenziato che la Suprema Corte, Sez. VI (sent. n.
3145/2013) ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo
Pag. 4 di 8 attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale e, con motivazione che s'attaglia perfettamente al caso di specie, ha precisato "il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Si tratta di un orientamento chiaro e condiviso, cui questo giudicante intende conformarsi.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino
Pag. 5 di 8 personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di snc che abbia come oggetto un esercizio commerciale, la partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza .
Il ricorrente è socio di una società di persone, la quale si limita alla riscossione dei canoni, va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.
Dalle risultanze istruttorie acquisite (v. visura doc. n 2 c. e verbale di udienza del 14/9/2021 relativo alla prova testimoniale del teste TE
, , ) risulta che le uniche entrate
[...] Testimone_2 Tes_3
della società dal 01.01.2013 al al Parte_3
31.12.2019 sono determinate dall'ammontare dei canoni di locazione riscossi, non risultando redditi di natura diversa. In particolare “ TE
ha dichiarato: " Si è vero, perlomeno fino a quando la società non
[...]
ha cambiato nome però non posso riferire riguardo al periodo perché non ricordo la data corretta in cui è avvenuto il cambio di ragione sociale.
Dopo il cambio sono io la legale rappresentante della società come socio accomandatario… E' l'unica attività che veniva svolta e che viene svolta tutt'ora dalla società” il teste “ ha dichiarato:” Testimone_2
Preciso che svolgo la professione di avvocato ed in tale veste ho seguito le
Pag. 6 di 8 vertenze che la società ha avuto relativamente al recupero di canoni di locazione e talvolta di sfratti relativi agli immobili siti a Biella di proprietà della società” adr: “ La signora è subentrata nel settembre - TE
ottobre 2019 quando la società ha modificato la ragione sociale”; il teste
“ ha dichiarato:” Stava sempre a casa e non andava a lavorare. Tes_3
So che la società si occupava di affitti di immobili”.
Tali circostanze sono altresì provate dalle fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione.
-Altresì L' , attore in senso sostanziale, che ne aveva l'onere, non ha CP_2
fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro aziendale espletando l'attività operativa e organizzativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che non esistevano, nel caso di specie, i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, quelli per avanzare a tale titolo pretese contributive.
Si rileva altresì che ha proceduto alla cancellazione d'ufficio del CP_2
ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
Pag. 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n
40220190000745435000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
- condanna l alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro CP_2
2.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
15/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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