Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di appalti di opere pubbliche, l'art. 12 della legge 1/78 (a mente del quale "l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente") non impone alcun aggiornamento prezzi automatico - determinato tenendo conto della variazione media degli stessi a partire dalla precedente aggiudicazione -, ma consente soltanto che, al prezzo concordato, si applichi un miglioramento del ribasso, da stabilirsi tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori (per un importo inferiore al 5 per cento), con la conseguenza che la norma citata non può ritenersi automaticamente inserita in un contratto che non contenga alcun riferimento all'aggiornamento prezzi per i lotti di lavori successivo al primo aggiudicati all'impresa firmataria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21592 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto:
DA
IMPRESA ING. VE & C. s.r.l., in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliato in Roma, V. Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca che, con l'avv. Antonio Andreoli da Parma, la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PARMA, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 11, presso l'avv. Adriano Rossi, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e delibera della G.M. n. 2842 del 6 dicembre 1999.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, 1^ sez. civ., n. 495 del 26 febbraio - 26 maggio 1999. Udita, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2000, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Vacirca e Rossi, ognuno dei quali chiede d'accogliere le rispettive istanze e difese, e il P.M. Dott. Antonio Buonajuto, che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il comune di Parma impugnava di nullità il lodo del 30 maggio 1997, che l'aveva condannato a pagare alla s.r.l. Ing. VE & C. 67.729.891, con interessi e spese, per aggiornamento prezzi nell'appalto del secondo lotto, aggiudicato a trattativa privata ai sensi dell'art. 12 della L. 3 gennaio 1978 n. 1, d'un parcheggio coperto per bovini, il cui primo lotto si era affidato alla stessa impresa con licitazione privata per un importo di L. 1.180.653.131, con ribasso del 14,20%, da incrementare di un altro 5%. Nell'atto di sottomissione la VE accettava, per il secondo lotto, un importo dei lavori a base d'asta di L. 986.094.000, da ridurre del 19,20% a L. 796.763.952, precisando che le opere sarebbero state poste in essere "agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato speciale di appalto allegato al contratto principale", relativo al primo lotto.
Dopo il collaudo, la VE chiedeva invano al committente prima la revisione e poi l'aggiornamento prezzi per l'art. 12 della L. 1/78 e quindi accedeva a giudizio arbitrale concluso dal lodo impugnato dal comune di Parma per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1339 c.c., 12 L. 1/78 e 1337, 1336, 1375 c.c., con ultrapetizione e motivazione contraddittoria.
L'adita Corte territoriale, con sentenza del 26 maggio 1999, ritenuta ammissibile l'impugnativa, l'accoglieva perché l'art. 12 della L. 1/78 non impone l'aggiornamento prezzi automatico, "determinato tenendo conto della variazione media" di essi "a partire dalla precedente aggiudicazione" ma solo che al prezzo concordato s'applichi "un miglioramento del ribasso, stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori ... e comunque non inferiore al cinque per cento".
La Corte territoriale rilevava che nella richiesta di aggiudicazione dei lavori, nell'atto di sottomissione della società e nella delibera comunale di affidamento dei lavori, non v'era cenno all'aggiornamento prezzi;
per gli arbitri ciò era irrilevante, dato il carattere imperativo dell'art. 12 della L. 1/78 che impone detto aggiornamento, da ritenere automaticamente inserito in contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. mentre la norma speciale, secondo la Corte territoriale, stabilisce solo un limite di prezzo al di sotto del quale non si può aggiudicare l'appalto a trattativa privata, prevedendo le modalità eventuali con cui conteggiare l'aggiornamento se concordato e imponendo solo un ribasso "non inferiore al cinque per cento" di quello del primo appalto, ribasso anche esso variabile e incompatibile con l'automatica inserzione di clausole. La lettura degli atti confermava che il prezzo concordato era quello della licitazione privata per il primo lotto di lavori al netto del ribasso del 19,5% per cui il lodo effettivamente violava l'art. 12 L. 1/78 e doveva dichiararsi nullo, con rigetto in rescissorio della domanda dell'impresa a carico della quale erano poste le spese di causa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.r.l. Ing. VE % C. per due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e resiste il comune di Parma con controricorso e memoria aggiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si chiede la cassazione della sentenza impugnata per tre motivi che lamentano violazione: 1) dell'art. 12 L. 3 gennaio 1978 n. 1; 2) degli artt. 1339 e 1341 c.c.; 3) dell'art. 829 c.p.c. e mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale ha errato nel negare l'obbligazione dell'aggiornamento prezzi con le modalità della legge del 1978, sul quale poi è previsto l'ulteriore ribasso non inferiore al 5% di quello precedente.
L'aggiornamento alla variazione media dei prezzi è automatico e obbligatorio e sul prezzo aggiornato si dà luogo all'ulteriore ribasso dell'offerta, che la norma prevede con un tetto che non può essere superato e, secondo la Corte, lascerebbe libere le parti di pattuire condizioni più favorevoli nel caso stipulate. Essendo l'aggiornamento necessario per la ricorrente, il lodo è legittimo e la sentenza impugnata è errata.
La violazione dell'art. 829 c.p.c. si concreta nelle censure del comune alla valutazione nel lodo della volontà delle parti nell'affidamento dei lavori del secondo lotto, eccedenti i limiti della citata norma superati anche dalla Corte territoriale, che ha ritenuto ammissibile erroneamente l'impugnativa di nullità. Infine erroneamente e senza sufficiente motivazione la sentenza impugnata ritiene rinunciato dalla società l'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 12 L. 1/78 e nel caso la rinuncia ad esso, come clausola onerosa dell'atto di sottomissione predisposto dal comune era da approvarsi specificamente dalla ricorrente e quindi è a questa inopponibile;
il rilievo attribuito dalla Corte bolognese alla lettera di richiesta di nuovo affidamento e all'atto di sottomissione è quindi errato.
1. L'art. 12 della L. 1/78 al primo comma prevede che "l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente", a trattativa privata, ponendo una serie di limiti oggettivi e soggettivi alla discrezionalità della stazione appaltante nell'affidamento dei nuovi lavori, in ordine all'importo di questi (ultimo inciso), alla loro natura (n. 1), all'esecuzione ancora in corso del precedente appalto (n. 2) e ai requisiti d'idoneità dell'impresa (n. 3). In rapporto alla conclusione "discrezionale" di detto appalto, va letto il secondo comma dell'art. 12 della L. 1 del 1978, che prevede la variazione di prezzo ha determinare "tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e in ogni caso in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento".
Questo secondo comma esattamente è stato letto dalla Corte territoriale come limite al potere discrezionale della stazione appaltante di procedere a trattativa privata nel concordare un aggiornamento prezzi con miglioramento del ribasso nella misura prevista.
Gli arbitri hanno quindi violato l'art. 12 L. 1/78 con il ritenere che la norma preveda un'inserzione automatica di clausola, dovendosi invece considerare legittimo il miglioramento del ribasso di cui alla licitazione indipendente dall'aggiornamento prezzi non spettante senza una ricezione di esso nell'appalto concluso a trattativa privata.
La lettura dell'atto di sottomissione, da qualificare proposta contrattuale e dell'affidamento valutato come accettazione dalla Corte di merito, che sul punto s'esprime con motivazione adeguata, perché logica e congrua, conferma che l'appalto concluso tra le parti non comprendeva l'aggiornamento di cui all'art. 12 citato, anche se ribassava maggiormente il prezzo a base dell'originaria asta della licitazione privata, avendo le parti fissato un prezzo in una somma liquida incompatibile con qualsiasi altro corrispettivo automaticamente nel nuovo appalto.
Dal rigetto del primo motivo di ricorso deriva quello del secondo e del terzo, perché non v'è inserzione automatica di clausole e l'impugnativa di nullità per violazione di norme d'ermeneutica contrattuale rientra nell'art. 829 c.p.c. ed è quindi ammissibile;
ritenute violate dette regole per essere espressamente indicato il prezzo nell'appalto concluso delle parti e denegata l'esistenza di clausola da inserire automaticamente in rapporto a quanto chiarito sul primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dichiarato ammissibile l'impugnazione, leggendola nel senso che essa domandasse la nullità del lodo per violazione di regole di diritto ex art. 829 c.p.c. (artt. 1362 e ss. e 1339 c.c.) e, in rescissorio, ha respinto la domanda di condanna del comune al pagamento dell'aggiornamento dei prezzi.
Infine la dedotta violazione dell'art. 1341 c.c. è inammissibile e infondata;
invero essa risulta prospettata per la prima volta in sede di legittimità e quindi è inammissibile e comunque deve escludersi che nel caso vi sia una rinuncia al diritto all'aggiornamento che avrebbe reso vessatoria la mancata previsione di quest'ultimo e anche per tale profilo, il ricorso deve quindi essere rigettato.
3. Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese che liquida in L. 970.700=, oltre a L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001