Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3381
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Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di appalti di opere pubbliche, l'art. 12 della legge 1/78 (a mente del quale "l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente") non impone alcun aggiornamento prezzi automatico - determinato tenendo conto della variazione media degli stessi a partire dalla precedente aggiudicazione -, ma consente soltanto che, al prezzo concordato, si applichi un miglioramento del ribasso, da stabilirsi tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori (per un importo inferiore al 5 per cento), con la conseguenza che la norma citata non può ritenersi automaticamente inserita in un contratto che non contenga alcun riferimento all'aggiornamento prezzi per i lotti di lavori successivo al primo aggiudicati all'impresa firmataria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3381
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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