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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6183/2016 R.G.
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Furore, giusta mandato in atti; attore
CONTRO
(C.F.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Storace, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
NONCHÉ
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alberto Teta, che li C.F._2
rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
terzi chiamati in causa
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Persona_1 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Pasquale D'Ascoli, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
altra terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 3.11.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
ha evocato in giudizio il al fine di sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 19.500 per i lavori extra-contratto richiesti dal committente, sulla scorta delle relazioni tecniche predisposte dal D.L., come previsto dall'art. 3 del contratto di appalto sottoscritto inter partes in data 29.6.2015. In via gradata, ha chiesto che il venga condannato al paga- CP_1 mento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., commisurato all'arricchimento incamerato dal
Committente e il correlativo impoverimento derivatone all'appaltatore, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2016 si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e titolarità CP_4 sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, atteso che i lavori extra-capitolato di cui l'appaltatore rivendica il pagamento sono stati eseguiti all'interno di due appartamenti di proprietà Par dei condomini (al primo piano) e orcia Corcella (secondo piano), su commissione dei CP_3
predetti condomini. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto, il prezzo del contratto era stato stabilito a corpo e ogni ulteriore quantità o tipologia di lavori doveva essere integrata con un nuovo contratto, nel caso di specie non esistente, e che, comunque, ai sensi dell'art. 1659 c.c., l'appaltatore non poteva apportare variazioni ai lavori ed ai prezzi di appalto, salvo specifica autorizzazione del committente. Ha eccepito che non vi era prova che i lavori fossero stati effettivamente realizzati e che comunque la quantificazio- ne degli stessi era generica e presuntiva. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda su- bordinata ex art. 2041 c.c., concludendo per il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita, all'udienza del 6.4.2017, l'attore formulava richiesta di chiamata in causa dei condomini , Controparte_3 Controparte_2
e , indicati dal Condominio come committenti dei lavori per cui è CP_5 Controparte_6
causa.
Con ordinanza dell'1.8.2017, veniva autorizzata la richiesta di chiamata in causa formulata da parte attrice.
2 Con comparsa dell'11.1.2018, si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 [...] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, essendo l'accordo per CP_3
le ulteriori lavorazioni intercorso con il , unico committente dei lavori per cui è causa, CP_1
in virtù del contratto di appalto del 29.7.2011, così come affermato dalla stessa parte attrice. In ogni caso, i lavori extra-capitolato in contestazione sarebbero stati già oggetto del contratto di appalto in- Part tercorso tra il e la e, quindi, ricompresi nel corrispettivo di € 298.577,44 convenu- CP_1 to e riscosso dall'appaltatore. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., hanno ribadito il loro difetto di legittimazione passiva, atteso che i predetti lavori sarebbero stati eseguiti antecedentemente all'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi avvenuto il 3.5.2016. Hanno, Controparte_7
quindi, chiesto il rigetto della domanda principale e subordinata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.1.2018, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i Persona_1
lavori extra in contestazione hanno interessato porzioni di fabbricato di proprietà condominiale. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda, essendo parte estranea al rapporto obbligatorio intercorso tra il solo Condominio e la appaltatrice, con condanna di parte attrice e convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., il precedente Giudice, con ordinanza del
21.9.2018, ha preso atto della rinuncia dell'attore alla chiamata in causa di e ha Controparte_6 sollevato d'ufficio la questione relativa alla nullità della chiamata in causa di Persona_1
[...
, essendo stato l'attore autorizzato alla chiamata in causa di una persona diversa, ossia CP_5
[...]
Con memoria del 22.10.2018, parte attrice – dopo aver confermato di aver rinunciato alla chiamata in causa del IG. per una scelta processuale – ha ribadito di aver corret- Controparte_6
tamente chiamato in causa la IG.ra (chiamata alternativamente dal Con- Persona_1 CP_3 dominio nelle proprie difese), indicata dal come soggetto tenuto al pagamento dei la- CP_1
vori extra, in quanto unica committente dei lavori effettuati all'interno del suo appartamento e che, comunque, la IG.ra , nel costituirsi in giudizio, nulla ha eccepito in merito alla chiamata in CP_5
causa.
Con ordinanza del 31.1.2020, è stata ammessa la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attrice e la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la copia della documentazione relativa al sinistro n. 3999/2014/0023536, in possesso della Compagnia assicuratri- ce ordine di esibizione adempiuto in data 12.3.2020. Parte_2
3 All'udienza del 19.10.2021, è stato escusso il teste di parte attrice ing. . Testimone_1
Con ordinanza del 9.5.2022, è stata formulata – su richiesta di parte attrice – una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accettata da tutte le parti, tranne che da Parte_3
.
[...]
All'udienza del 20.9.2022, è stata parzialmente revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori nella parte in cui era stata ammessa la prova testimoniale di e la causa, Testimone_2
ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è pervenuta all'udienza del 16.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei ter- mini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
II.- Deve premettersi che la ha sottoscritto con il in data Parte_1 Controparte_1
29.7.2015 un contratto di appalto avente ad oggetto i “lavori di ripristino strutturale e funzionale di alcune parti parzialmente demolite dello stabile sito in alla , a seguito di CP_1 Controparte_1 deflagrazione verificatasi il 3.6.2014”, il tutto per il prezzo complessivo, pattuito a corpo, di €
298.577,44.
Le parti hanno pattuito all'art. 3 che “nel caso in cui siano necessarie ulteriori quantità o tipologie di lavori rispetto a quelli previsti, sia se prevedibili sia se imprevedibili, il relativo prezzo sarà sempre determinato applicando gli importi indicati in preventivo o elenco prezzi reginali in vigore alla data del presente contratto per le corrispondenti tipologie. L'esecuzione di lavori ulteriori è in ogni caso subordinata alla stipula di contratto integrativo il cui contenuto dovrà necessariamente essere corrispondente a specifica relazione tecnica del direttore dei lavori” e all'art. 8 che “durante lo svolgimento dei lavori l'appaltatore non potrà apportare modifiche al progetto se non previa au- torizzazione da parte del direttore dei lavori. L'appaltatore si impegna a segnalare per iscritto a mezzo lettera raccomandata al direttore dei lavori le anomalie che eventualmente dovessero essere riscontrate in fase di esecuzione delle opere”.
L'incarico di progettista e direttore dei lavori è stato affidato all'ing. . Testimone_1
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore dei lavori extra-capitolato eseguiti, secondo la prospettazione attorea, su richiesta del CP_1 committente, all'interno di due appartamenti di proprietà dei condomini e CP_3 Controparte_8
[.
, resisi necessari al fine di consentire il buon esito della messa in sicurezza e corretta ricostruzione dello stabile lesionato, il tutto come individuato nei due computi metrici dell'11.1.2016 predisposti dal rappresentante del Condominio, ing. contenenti altresì gli importi usualmente dovuti. Tes_1
4 Tanto premesso, deve trovare applicazione, in relazione alla fattispecie di causa, il consoli- dato principio in tema di inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la riso- luzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella specie), deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limi- tandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, del- la controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legit- timità, Cass. Civ. n. 13685/2019; Cass. Civ. n. 5853/2023).
Ciò precisato, occorre muovere innanzitutto dall'individuazione del giusto contraddittore dell'avversa pretesa: si tratta cioè di verificare quale sia il soggetto che, in relazione ai lavori per cui
è causa, debba essere considerato committente e, quindi, tenuto in astratto all'obbligazione di pa- gamento, salvo poi verificare – in concreto – la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale di adempimento e quella subordinata di arricchimento senza causa.
Dalla documentazione in atti, deve ritenersi che tale soggetto sia il Condominio e non, inve- ce, i singoli condomini chiamati in causa dall'appaltatore, a seguito delle difese svolte sul punto dal convenuto.
I computi metrici dell'11.1.2016, entrambi imputati al , si riferiscono, infatti, a CP_1 interventi di consolidamento strutturale, che, ancorché eseguiti all'interno di unità immobiliari pri- vate, hanno ad oggetto parti comuni dell'edificio (nello specifico, ricostruzione del solaio al primo piano impalcato e rinforzo del solaio del secondo piano impalcato).
Tale circostanza è stato, peraltro, confermata dal teste escusso, ing. nella Testimone_1 sua qualità di D.L., che all'udienza del 19.10.2021 ha dichiarato che i lavori eseguiti dall'attrice all'interno delle proprietà dei IG.ri e IG.ra , posizionate al primo e al Controparte_7 CP_5
secondo piano del fabbricato, erano lavori di consolidamento delle parti comuni strutturali.
A nulla rileva il fatto che i predetti lavori alle parti comuni, interni alle proprietà dei terzi chiamati, siano stati riportati (anche) nei computi metrici dei singoli privati, secondo le disposizioni della Compagnia assicurativa, che si occupò della liquidazione dell'indennizzo conseguente al sini- stro occorso in data 3.6.2014, come confermato dal teste.
I lavori strutturali di consolidamento, tra i quali rientrano i lavori di demolizione delle tra- mezzature, soffitti e pavimentazioni finalizzati alla ricostruzione e/o consolidamento dei solai (cfr. computi metrici dell'11.1.2016), sono senza dubbio lavori inerenti la parti comuni dell'edificio condominiale, i quali, tuttavia, per poter essere eseguiti richiedono l'accesso nell'altrui proprietà
5 privata, con la conseguenza che l'unico soggetto responsabile deve essere considerato il Condomi- nio.
Tanto chiarito in ordine al soggetto destinatario della domanda di adempimento contrattuale formulata dall'appaltatore, passando ad analizzare il merito, occorre – in via preliminare – chiarire che le varianti vanno tenute distinte dai c.d. lavori extra-contrattuali: le prime sono disciplinate da- gli artt. 1659, 1660 e 1661 c.c. e consistono in opere previste dal contratto di appalto, ma eseguite con modalità diverse, anche migliorative, necessarie per completare l'opera e/o per migliorarne l'esecuzione a regola d'arte, mentre i lavori extra contrattuali sono lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto, che hanno un'individualità distinta rispetto all'opera originaria e sono eseguiti in forza di ulteriori accordi conclusi dalle parti, con la conseguenze che devono essere regolati me- diante la stipula di un nuovo e aggiuntivo contratto di appalto (cfr. Cass. Civ. n. 13600/2024).
Alla luce delle predette considerazioni, va sicuramente esclusa la riconducibilità dei lavori per cui è causa alla categoria dei lavori extra-contrattuali, trattandosi, all'evidenza, di modifiche che non hanno comportato un'alterazione dell'oggetto originario del contratto di appalto, senza conside- rare che, anche laddove si considerassero tali, difetterebbe – in ogni caso – la prova dell'accordo contrattuale aggiuntivo, come richiesto dall'art. 3 del contratto.
Le varianti, invece, possono essere di tre tipologie: concordate, necessarie o ordinate dal committente.
Quanto alle varianti concordate (art. 1659 c.c.) e ordinate dal committente (art. 1661 c.c.), è opportuno richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'inizia- tiva dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Civ. n. 40122/2021; cfr anche Cass. Civ. n.
19099/2011).
Nel caso in esame, sia la documentazione in atti (nello specifico la missiva del 4.1.2016 in- viata dall'appaltatrice al Condominio, doc. 4 della memoria di costituzione di Controparte_7 laddove viene indicato che “per l'esecuzione delle lavorazioni riguardante il rinforzo strutturale del fabbricato … sono state necessarie, per forza di cose, l'esecuzione di alcune lavorazioni non comprese nell'appalto …”) sia la stessa prospettazione di parte attrice (pag. 2 della citazione: “nella esecuzione delle opere la impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, l'amministrazione condomi-
6 niale committente, si avvidero della assoluta necessità … di procedere alla effettuazione di una se- rie di interventi …”) dimostrano che le lavorazioni extra non sono state richieste dal committente, dovendo, al più, essere ricondotte all'iniziativa dell'appaltatore ex art. 1659 c.c. o all'eIGenza di eseguire l'opera a regola d'arte ai sensi dell'art. 1660 c.c.
Oltre a tale circostanza, già di per sé dirimente ai fini della esclusione dell'applicabilità dell'art. 1661 c.c. alla vicenda di causa, deve aggiungersi che l'attrice non ha articolato alcuna ri- chiesta istruttoria volta a provare che l'ordine di variazione sia stato impartito dal (tan- CP_1 to è vero che l'amministratore p.t. del non è stato citato). CP_1
Pur ritenendo questo Giudice che non sia applicabile alla fattispecie di causa neanche l'art. 1659
c.c., deve comunque rilevarsi che nessuna autorizzazione scritta è presente in atti e gli stessi compu- ti metrici dell'11.1.2016, posti a base della domanda attorea, sono privi della sottoscrizione del D.L.
Ne consegue che laddove si dovesse ritenere che la proposta di modifica dell'oggetto dell'appalto sia provenuta dall'appaltatore, l'autorizzazione alle varianti in corso d'opera avrebbe dovuto essere rilasciata in forma scritta, salvo l'esistenza di un'espressa deroga contrattuale.
Sul punto è opportuno precisare che il dettato dell'art. 1659 c.c. non è stato in alcun modo derogato dal contratto sottoscritto dalle parti in data 29.7.2015.
L'art. 8 del contratto di appalto stabilisce, infatti, che: “durante lo svolgimento dei lavori
l'appaltatore non potrà apportare modifiche al progetto se non previa autorizzazione da parte del direttore dei lavori”.
Tale previsione, lungi dal costituire una deroga alla disciplina codicistica, conferma la ne- cessità – per tutte le varianti assunte in corso d'opera – di un'espressa autorizzazione da parte del Di- rettore dei Lavori che, attesa l'assenza di clausole di segno contrario, doveva necessariamente avve- nire – a pena di invalidità – in forma scritta, secondo quanto disposto dall'art. 1659, 2 co., c.c.
Deve poi sottolinearsi che, nel caso di appalto affidato da un condominio, le norme codici- stiche sopra menzionate devono essere lette in combinato disposto con l'art. 1135 c.c., comma 1, n.
4, c.c., che attribuisce alla sola assemblea dei condomini il potere generale di disporre le spese ne- cessarie ad assumere obbligazioni in materia di opere di manutenzione straordinaria.
In giurisprudenza è, infatti, pacifico che occorre l'autorizzazione dell'assemblea (o, comun- que, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale.
Quanto detto in ordine all'approvazione delle modalità costruttive ed al prezzo vale, ovvia- mente, anche per le varianti dell'opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, do-
7 vendo parimenti le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall'assemblea del condominio o, comunque, approvate mediante sua successiva ratifica (Cass. Civ. n. 4430/2017).
Ne consegue che per tutte le modifiche o aggiunte dei lavori da cui possano derivare ulterio- ri oneri economici a carico del committente, non è sufficiente l'autorizzazione del CP_1
D.L., ma occorre il consenso dell'assemblea, unico organo legittimato ad esprimere la volontà della collettività condominiale.
Nel caso di specie, non risulta che i lavori per cui è causa siano stati previamente autorizzati o successivamente ratificati dall'assemblea dei condomini.
Peraltro, i lavori in questione non avrebbero comunque potuto essere ordinati dall'amministratore
(né tanto meno dal D.L.) in quanto interventi non urgenti. Infatti, dal compendio probatorio in atti non si evince alcun documento utile per sostenere l'urgenza proveniente da soggetti terzi e qualifi- cati (ad es. verbale dei vigili del fuoco, ordinanza sindacale etc.).
Le varianti necessarie di cui all'articolo 1660 c.c. sono, invece, quelle non previste dalle par- ti e non concordate, ma che risultano necessarie e indispensabili per il completamento dell'opera a regola d'arte. L'art. 1660 c.c. trova applicazione solo in quanto la necessità di apportare le variazio- ni non sia imputabile ad alcuna delle parti, ad esempio, perché sono cambiate le regole tecniche vi- genti in un determinato settore, perché il contratto non ha tenuto conto della necessità di eseguire determinate opere imposte da disposizioni normative inderogabili (Cass. Civ. n. 3353/1993) o per- ché l'oggetto del contratto è diventato parzialmente impossibile (Cass. Civ. n. 1364/1979).
Nel caso di specie, non solo non ricorre alcuna delle ipotesi sopra menzionate, ma peraltro l'appaltatore non ha nemmeno informato per iscritto il committente (tramite la direzione lavori) del- le variazioni resesi indispensabili per una corretta realizzazione dell'opera, come era suo onere fare ai sensi dell'art. 8, 2 co. del contratto, che stabilisce che “l'appaltatore si impegna a segnalare per iscritto a mezzo lettera raccomandata al direttore dei lavori le anomalie che eventualmente doves- sero essere riscontrate in fase di esecuzione delle opere”.
In sostanza, la disposizione di cui all'art. 1660 c.c., peraltro neppure richiamata da parte at- trice, non appare in alcun modo conferente alla vicenda per cui è causa.
Tanto chiarito, occorre precisare che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo è stato fissato a corpo e non a misura (come nella specie), il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera (Cass. Civ. n. 21517/2019).
Trovando applicazione il principio dell'immodificabilità dei corrispettivi, in assenza della prova di varianti ed aggiunte eventualmente previste in contratto, è irrilevante il fatto che negli ap-
8 palti a corpo la stima delle opere effettivamente realizzate dall'appaltatore sia superiore al costo ap- paltato.
Occorre, quindi, verificare se le lavorazioni ulteriori eseguite dall'appaltatore costituiscano
“varianti” rispetto al progetto originario o se, invece, debbano in esso ritenersi ricomprese.
A tal proposito, mette conto precisare che l'attore non ha deposito né il computo metrico ge- nerale dei lavori, né le tavole grafiche di dettaglio né le relazioni specialistiche redatte dal tecnico, ma solo il contratto di appalto e i computi metrici dell'11.1.2016.
L'art. 3 del contratto, che prevede che “il prezzo dei lavori elencati all'articolo 1) è stabilito con opere da pagare a corpo come da importo del preventivo fornito in € 298.577,44”, stabilisce, altresì, che “il costo complessivo dell'appalto come sopra convenuto, oltre Iva, nella misura di leg- ge, deve intendersi comprensivo di tutte le voci necessarie alla regolare esecuzione dei lavori (ma- nodopera e relativi contributi previdenziali/assicurativi, onri tecnici, piano sicurezza, attrezzatture
e materiali occorrenti).
Come si evince dalla lettura delle singole voci indicate nei computi metrici dell'11.1.2016
(all. 2 della citazione) e della missiva inviata dall'appaltatrice al in data 4.1.2016 (all. 4 CP_1 della comparsa di costituzione di e ), i “lavori ulteriori”, oggetto della pretesa di CP_6 CP_2 pagamento, sono consistiti, per il primo piano, nella “demolizione totale delle tramezzature e la de- molizione parziale dell'intonacatura dei soffitti, con i relativi oneri di smaltimento” e, per il secon- do piano, nella “parziale demolizione delle tramezzature e delle pavimentazioni, con i relativi oneri di smaltimento”.
Secondo la ricostruzione dell'appaltatrice, tali lavorazioni ulteriori (relativi – essenzialmente
– all'attività di demolizione di tramezzature, intonacature dei soffitti e pavimentazioni) si sarebbero rese necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni riguardanti il rinforzo strutturale dell'edificio e, nello specifico, per la “ricostruzione del solaio al primo impalcato” e il “rinforzo del solaio del se- condo impalcato”.
Dall'analisi delle pattuizioni contrattuali (art. 1 del contratto di appalto: all. 8 della citazio- ne), risulta che tra le principali lavorazioni de eseguire erano state pattuite quelle relative al “
1. completamento delle demolizioni di tramezzature e dei solai superstiti”; “
2. smantellamento della pavimentazione delle due abitazioni”; “
9. realizzazione dei nuovi solai … del primo piano”, “14. consolidamento del solaio del secondo piano …” (cfr. pag. 2 del contratto).
Tale essendo il contesto negoziale nel quale si inseriscono le lavorazioni oggetto di causa, è agevole rilevare che i “lavori ulteriori” eseguiti dall'appaltatrice erano già ricompresi nei lavori ori- ginariamente pattuiti e, quindi, in questi sussumibili.
9 A sostegno di tale conclusione depone non solo il compendio probatorio in atti, ma anche la ricostruzione dei fatti articolata da parte attrice nei propri scritti difensivi.
Secondo l'impresa appaltatrice, infatti, la necessità di intervenire, per la messa in sicurezza del fabbricato, su alcune parti comuni, collocate all'interno delle singole proprietà dei IG.ri
[...]
e IG.ra , si manifestò fin da subito e, cioè, fin dalla predisposizione del com- Parte_4 CP_5
puto metrico condominiale (capitolo n. 4 della memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. di parte attri- ce), tant'è che tale questione venne fatta presente ai condomini interessati in sede di approvazione del computo metrico generale (capitoli n. 6 e 7 della memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Trattandosi, quindi, di lavori già previsti nell'originario contratto (e, quindi, né prevedibili né imprevedibili, come richiesto dall'art. 3 del contratto sopra richiamato, ma già “previsti”), la cui necessità si manifestò immediatamente e non in corso d'opera, va esclusa la riconducibilità degli stessi nel novero delle varianti in corso d'opera, idonee a legittimare una modifica del prezzo a cor- po pattuito e, quindi, il diritto dell'appaltatore al compenso per le lavorazioni aggiuntive.
Ne discende che il compenso indicato in contratto, pari ad € 298.577,44, deve ritenersi com- prensivo di tutte lavorazioni effettuate dall'appaltatore, ivi compresi i lavori di demolizione per cui è causa e i conseguenti oneri di smaltimento.
Né, con riferimento a tali lavorazioni, può essere chiesto un indennizzo per ingiustificato ar- ricchimento, essendo il compenso concordato dalle parti comprensivo di tali lavori e difettando, dunque, il presupposto di cui all'art. 2041 c.c. e cioè il requisito del depauperamento, che richiede la dimostrazione che l'arricchito non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita pa- trimoniale (Cass. Civ. n. 6827/2021).
Nel caso di specie, il titolo c'è ed è valido e la pretesa attorea trova fondamento proprio nel contratto di appalto sottoscritto inter partes.
Ad abundantiam, si osserva che, anche laddove si dovesse ritenere che i lavori per cui è cau- sa non rientrino tra i lavori originariamente pattuiti, come sostenuto da questo Giudice, la domanda di adempimento contrattuale non potrebbe trovare accoglimento per tutti i motivi esposti in parte motiva e la domanda di indebito arricchimento andrebbe comunque rigettata per carenza di prova.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, l'indennità spettante all'ap- paltatore di un contratto di appalto “va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui su- bita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non po- tendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso
10 si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto” (Cass. Civ. n. 20884 del 22.8.2018).
Nel caso di specie, l'appaltatore si è limitato a chiedere la condanna al pagamento della somma portata dai computi metrici dell'11.1.2016, elaborati sulla scorta dei parametri indicati in contratto (e, quindi, comprensivi dell'utile d'impresa), senza in alcun modo allegare, ai fini della dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita, l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa per l'esecuzione delle opere e senza nemmeno formulare richieste istruttorie sul punto.
Mette, infine, conto precisare che la domanda di indebito arricchimento spiegata dall'attore nei confronti dei terzi chiamati, basata sull'asserito arricchimento indiretto del singolo proprietario, che avrebbe incassato il rimborso assicurativo in relazione ai predetti interventi (in quanto imputati nei computi metrici dei singoli condomini) senza pagarne il prezzo e pur beneficiando dell'incremento di valore dell'immobile, è destituita di fondamento, innanzitutto perché non è cor- retto sostenere che ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale posta in essere dall'impoverito sia stata una persona diversa (in specie, i proprietari delle singole unità abitative) da quella cui era destinata la prestazione (ossia il Condominio).
È agevole replicare che, nella vicenda per cui è causa, essendo stati i lavori eseguiti su beni struttu- rali comuni, al fine del rinforzo strutturale dell'edificio, i beneficiari della prestazione erano tutti i condomini, e quindi anche gli odierni chiamati in causa, ma non nella qualità di proprietari delle singole unità abitative interessate dai predetti lavori di consolidamento, bensì nella qualità di con- domini: non si tratta, pertanto, di una ipotesi di c.d. arricchimento indiretto.
In secondo luogo, anche a voler seguire la tesi dell'attore, secondo cui i singoli proprietari si sarebbero avvantaggiati economicamente della prestazione per aver ricevuto dalla Compagnia di as- sicurazione un indennizzo, a titolo di risarcimento dei danni, comprensivo anche dell'importo di €
19.500 (di cui € 8.203, 22 per la proprietà ed € 9.486,97 per la proprietà Parte_5 CP_3
oltre accessori), la domanda ex art. 2041 c.c. non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata in data 12.3.2020 dalla Compagnia assicurativa Pt_2
a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., si evince, infatti, che ai condomini
[...] [...]
e (inquilini all'epoca dei fatti) sono stati liquidati unicamente i danni Parte_6 Controparte_3 da lesioni personali, contenuto dell'immobile, rimborso spese di locazione di alloggio alternativo, ma non anche quelli inerenti l'unità abitativa, mentre alla condomina è stata Persona_1 liquidata, a titolo di accordo conservativo, la somma di € 89.785,00, comprensiva anche degli oneri del legale (non specificati), a fronte dell'importo lordo indicato nel computo metrico dell'1.11.2015 di € 84.715,01; sicché non vi è prova che la somma liquidata ricomprenda o meno anche l'importo
11 di € 8.203, 22 oltre accessori, di cui al computo metrico dell'1.11.2016, oggetto della odierna prete- sa attorea.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Da ultimo, va rilevata la palese inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per responsabilità del falsus procurator ex art. 1398 c.c. esperita nei confronti dei terzi chiamati, in quanto sollevata da parte attrice solo in sede di memoria di replica e, quindi, tardivamente.
Resta assorbita ogni altra questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
III.- Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla terza chiamata , mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la col- CP_5 pa grave dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IV.- Le spese di lite sostenute da parte convenuta e dai terzi chiamati si pongono a carico di parte attrice per il principio di soccombenza.
È noto, infatti, che le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifu- se (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (Cass. Civ. 31868/2023).
Quanto alla nota spese depositata dall'avv. Teta in data 7.4.2025, deve evidenziarsi che:
- nulla è dovuto a titolo di compenso per la fase di negoziazione assistita, tenuto conto che la pre- sente controversia, avendo ad oggetto una domanda di pagamento di somme non eccedenti i €
50.000, è per legge sottoposta all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il cui mancato espletamento determina l'improcedibilità della domanda. Ne consegue che la predetta attività extragiudiziale, essendo ex lege prevista ai fini della procedibilità della domanda, rientra nell'attività giudiziale del difensore;
sicché la stessa deve essere liquidata in uno alle ulteriori at- tività da questi svolte nella fase di trattazione del presente procedimento;
- non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di alcuna maggiorazione del compenso né per l'assistenza e difesa di più parti, ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014, stante la sostan- ziale identità della posizione processuale dei terzi chiamati e e delle strate- CP_3 CP_2
gie difensive svolte, né per la redazione degli atti con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, D.M. cit, stante la sostanziale inutilità, ai fini della decisione, del collegamento iperte- stuale contenuto nella sola memoria di replica del 7.4.2025: aumenti che, in ogni caso, sono demandati al potere discrezionale del Giudice.
Alla liquidazione del compenso deve, quindi, procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
12 26.000,00, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande pro- poste, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da parte attrice sia nei confronti di parte convenuta sia nei confronti dei terzi chiamati;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.077, oltre a Controparte_1
rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
e , delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_2 Controparte_3 somma di € 5.077, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per leg- ge;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.077, Persona_1
oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in fa- vore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Pasquale D'Ascoli, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 8.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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