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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10087/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con gli avvocati Luiz Marcos Matarazzo Freire e Matteo Paulli Parte_6
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nata a [...] il [...], e trasferitasi nel corso della vita in Persona_1
Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I signori sono discendenti di
, nata nel Comune di Caravaggio (BG), il 15/05/1849, figlia di Persona_1
e (allegato 1). Dall'unione tra la signora R_ Persona_3 Persona_1
ed il signor nasceva il 08 settembre 1877 il figlio (allegato
[...] Persona_4 Persona_5
2). Sulla discendenza di In data 20 luglio 1901, il signor contraeva Persona_5 Persona_5
matrimonio con la signora cittadina brasiliana (allegato 3). È deceduto il Persona_6
13 ottobre 1947 (allegato 4). Da tale matrimonio nasceva il 28 dicembre 1908 il figlio
[...]
(allegato 5). Sulla discendenza di . Dall'unione stabile tra il signor Per_7 Persona_7 [...]
con la signora cittadina brasiliana, nasceva il 17 ottobre 1937 Parte_7 Persona_8
il figlio (allegato 7). Il signor è deceduto il 08 febbraio Persona_9 Parte_7
1974 (allegato 6). Sulla discendenza di In data 14 aprile 1962, il signor Persona_9 [...]
contraeva matrimonio con la signora , cittadina brasiliana. Da Per_9 Persona_10
coniugata passa ad usare il nome (allegato 8). È deceduto il 22 Persona_11
settembre 2019 (allegato 9). Da tale matrimonio nasceva il 11 giugno 1963 la figlia Parte_1
(allegato 10). Ricorrente in questo giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in Parte_1
questo giudizio. In data 15 dicembre 1979, la signora contraeva matrimonio con il Parte_1
signor , cittadino brasiliano. Da coniugata passa ad usare il nome , Parte_8 Parte_9 hanno divorziato, tornando la signora ad usare il nome (allegato Parte_9 Parte_1
10 in fine). Da tale matrimonio nascevano due figli, ovvero: (i) il 01 febbraio 1982 la figlia Parte_2
(allegato 11); (ii) il 21 agosto 1989 il figlio (allegato 12). Entrambi
[...] Parte_3
ricorrenti in questo giudizio. Sulla discendenza di . Ricorrente in questo giudizio. Parte_2
Dall'unione stabile tra la signora ed il signor cittadino Parte_2 Persona_12
brasiliano, nasceva il 04 aprile 2009 il figlio (allegato 13). Minorenne Parte_4
ricorrente rappresentato dai suoi genitori in questo giudizio. Sulla discendenza di . Parte_3
Ricorrente in questo giudizio. Dall'unione stabile tra il signor e la signora Parte_3 CP_2
cittadina brasiliana, nascevano due figlie, ovvero: (i) il 14 aprile 2014 la figlia
[...] Parte_5
(allegato 14); (ii) il 20 novembre 2018 la figlia (allegato 15). Entrambe Parte_6
minorenni ricorrenti rappresentate dai suoi genitori in questo giudizio. Osservano che il signor
[...]
era cittadino italiano in quanto figlio legittimo di madre cittadina italiana, Per_5 [...]
, alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, ed aveva trasmesso la Persona_1
cittadinanza ai propri discendenti. Risulta dalla documentazione in atti (Certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segretaria Nazionale di giustizia e
Cittadinanza, Dipartimento di Migrazione), tradotta ed apostillata, che Persona_1
, nata nel Comune di Caravaggio (BG), il 15/05/1849, figlia di e
[...] R_ PE
, non è stata mai naturalizzata cittadina brasiliana (allegato 16). …”.
[...]
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto TI non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); − la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nata a [...] il Persona_1
15.5.1849 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 16 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, sono cittadini italiani. Pt_5 Parte_6
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 9.1.2025
Il giudice
Christian Colombo