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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 635 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea C.F._1
Giannattasio, entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di
Stabia (NA), alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario
Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art.
414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te
p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 125,59 giorni di ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.526,70 oltre Controparte_3
interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 125,59 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre la riunione con il procedimento Rg n. 629/2024;
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite. - in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della serialità della questione, dell'esistenza di orientamenti non univoci in giurisprudenza”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire dichiarare e riconoscere il proprio Controparte_4
diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in relazione ai periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Cont
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della normativa vigente e dei prospetti riepilogativi delle ferie allegati alla memoria di costituzione, non risultassero giorni di ferie da retribuire. Rivendicava, infine, il compito di determinare il conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione dell'indennità.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e quindi decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La domanda è fondata.
5. Per quanto concerne il merito giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
5.1 L'art. 13 del CCNL 29.11.2007, nel disciplinare le ferie, ne fissa il numero dei giorni in
32 (30 per i neoassunti fino a 3 anni di servizio). Il successivo art. 19 fissa il principio per cui al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di ferie stabilite dallo stesso contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la precisazione (art. 19 co. 2) che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
5.2 L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 fissa nel settore della P.A. il noto divieto della liquidazione in denaro delle ferie non godute, norma introdotta ad hoc con lo scopo di reprimere il ricorso incontrollato alla loro
“monetizzazione”. È una misura di contenimento della spesa, che mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. Come è noto la norma ha superato il vaglio della Corte
Costituzionale, che ne ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata (per cui in definitiva il divieto di monetizzazione opera nei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro in qualche modo dipendenti dal lavoratore - si pensi al caso dell'esercizio del diritto di recesso o delle dimissioni - oppure comportamenti, comunque, non compatibili con la permanenza del rapporto, es. pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova).
Una deroga, tuttavia, è prevista per il personale della scuola a tempo determinato dall'art. 1 co. 55 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (in vigore dal 1.1.2013), secondo cui
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il precedente co. 54 ha inoltre uniformato per tutti i docenti i periodi di fruizione delle ferie disponendo che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Tale previsione replica di fatto quella di cui all'art. 13, co. 9, del
CCNL per il comparto scuola con la differenza che quest'ultima era valevole per il personale scolastico a tempo indeterminato, mentre il co. 54 ha esteso ai dipendenti a termine la fruizione obbligatoria delle ferie durante la sospensione delle lezioni e al comma successivo ha previsto una circoscritta possibilità di ricorrere alla monetizzazione coincidente con le sole ferie non godute, tenuto conto ovviamente anche delle ferie effettuate su domanda nel limite legale suddetto.
6. Tale quadro normativo deve comunque essere letto in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comporti la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto) è conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. È onere quindi del datore di lavoro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (Cfr. sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16).
Applicando la richiamata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14268 del 05.05.2022, ha ribadito che “Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto [n.d.r. alle ferie]; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, DL n. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” La Corte dalla pronuncia summenzionata ha dunque estrapolata la seguente massima di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 21780 dell'08 luglio 2022, secondo cui: “…in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, n. 95) ha già ritenuto che tale imputabilità sia sottesa alla norma di legge.” Con l'ordinanza n. 8803/2023 la
Suprema Corte ha consolidato ulteriormente tale orientamento, statuendo che “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Il suddetto diritto alla monetizzazione può pertanto essere escluso, alla luce dei principi comunitari richiamati e recepiti dalla Cassazione, solo qualora l'Amministrazione fornisca prova di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo (si veda nello stesso ex plurimis Tribunale Firenze, Sentenza n. 226/2023 pubbl. il 09/03/2023).
Deve inoltre rilevarsi che con la recentissima sentenza del 18.01.2024 C-
218/2022 - relativa al diritto del lavoratore, dipendente pubblico, a ricevere un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute prima della fine del rapporto di lavoro in ipotesi di dimissioni volontarie - la Corte di Giustizia UE ha precisato che il lavoratore perde la possibilità di farsi retribuire le ferie solo nel caso in cui abbia rifiutato di utilizzarle, pur dietro richiesta con insistenza del datore di lavoro.Nella sentenza succitata si legge infatti: “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retributive e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria”.
7. Sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia, la Cassazione, con l'Ordinanza n. 15415 del 19 marzo 2024 ha statuito il seguente principio “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
8. Ebbene dagli atti allegati al ricorso non è emerso alcun formale invito diretto alla ricorrente da parte del datore di lavoro. Pertanto, non avendo il Ministero dimostrato di avere invitato la ricorrente a godere delle ferie residue, avvisandola – “in modo accurato e in tempo utile”
- che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, le deve essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
9. Peraltro, deve rivelarsi che la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13/09/2022 n.
68, citata da parte resistente nella comparsa di costituzione, secondo cui “È comunque da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della norma, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato
l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni” è stata cassata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024.
Secondo gli infatti “…deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere Parte_2
considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
La Suprema Corte ha dunque statuito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.” (ibidem)
9.1 Un'ulteriore conferma di questa tesi è arrivata con l'Ordinanza n. 11968/2025 del 7 maggio 2025 con la quale la Cassazione ha statuito che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Pertanto, è indispensabile che il Dirigente Scolastico abbia invitato “espressamente e in forma scritta il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite”,
“avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva”.
10. Deve inoltre rilevarsi che la pronuncia citata da parte resistente Cass. Ordinanza n. 15258 del 31 maggio 2024 mal si adatta al caso in esame. Tale pronuncia concerneva infatti una domanda di riconoscimento dell'orario full time e del superiore inquadramento nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute di una lavoratrice con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale per una società cooperativa consortile. Fattispecie senz'altro differente da quella trattata nel caso in esame, stante il particolare status del personale docente precario, dipendente pubblico con peculiarità di mansioni, anche complementari, per il quale la fine delle lezioni non determina la sospensione delle attività didattiche, posto che fino al termine del contratto, il lavoratore è tenuto a rimanere a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 6/2007.
11. In definitiva, non essendovi contestazione specifica in ordine alla quantificazione delle ferie residue per il caso di accoglimento della tesi di parte ricorrente (il MIM si è limitato a contestare la spettanza, senza proporre un differente calcolo per il caso di accoglimento del ricorso e senza evidenziare eventuali errori nella quantificazione specifica, limitandosi anzi a precisare che il conteggio definitivo spetta all'istituzione scolastica presso la quale la docente presta servizio), la ricorrente ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie residui negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nella somma corrispondente indicata in € 8.526,70 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
12. Tenuto conto dei perduranti contrasti giurisprudenziali sul contenzioso seriale in tema di monetizzazione delle ferie in favore dei docenti a tempo determinato (cfr., tra le altre, da ultimo ad es. Trib. Torino sent. 1287/2025 del 28.5.2025) le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute pari a € 8.526,70 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso