Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1368/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da C.F. 1 ), nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte 1 (cf: difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Pasquale Di Paola, presso il cui studio sito a Cefalù in via Giovanni XXIII n. 7, è elettivamente domiciliato e
CP 1 (cf: C.F. 2
), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Andrea Tamburo, presso il cui studio sito a Cefalù in via Mandralisca n. 23, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e CP 1Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 11.7.2024, Parte 1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario l'11.8.2009 a Cefalù trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 62, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009 , dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno rinunciato, reciprocamente, all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità; hanno, altresì, stabilito di regolamentare i rapporti patrimoniali, connessi alla proprietà della casa di abitazione e dei mutui e finanziamenti da loro contratti, secondo le condizioni statuite in sede di separazione ed analiticamente indicate in ricorso.
Con ordinanza del 30.12.2024 il procedimento è stato assunto in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire
-
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 2647/2021 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto di omologa n.12466/2022 depositato il 17.6.2022;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, con la precisazione che le previsioni relative all'assegnazione della casa coniugale (stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti), nonché riguardanti mutui e finanziamenti da loro contratti, non possono essere oggetto di delibazione del Tribunale che si limita a prenderne atto.
La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte 1 e CP_1
[...] a Cefalù l'11.8.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 62, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'11.7.2024, confermate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24.12.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025 Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.