Art. 3. 1. Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonche' i commi secondo , quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656.
2. L'indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.
Note all'art. 3, comma 1:
I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) dispongono quanto segue:
"4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
"Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".
5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2), e dalla lettera F, n. 8). In tali lettere B, n. 2), ed F, n. 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto"".
- Si trascrive, per intero, il testo aggiornato dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ) ai cui commi secondo, quinto e sesto il presente articolo fa riferimento:
"Art. 6. (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
- L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella F, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, un'indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B, n. 1); C; D; E, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stessa, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 10 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato"".
Nota all'art. 3, comma 2:
I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 656/1986 (per il titolo si veda la nota all'art. 3, comma 1) cosi' recitano:
"I. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 , come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.
2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge".
2. L'indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.
Note all'art. 3, comma 1:
I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) dispongono quanto segue:
"4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
"Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".
5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2), e dalla lettera F, n. 8). In tali lettere B, n. 2), ed F, n. 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto"".
- Si trascrive, per intero, il testo aggiornato dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ) ai cui commi secondo, quinto e sesto il presente articolo fa riferimento:
"Art. 6. (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
- L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella F, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, un'indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B, n. 1); C; D; E, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stessa, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 10 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato"".
Nota all'art. 3, comma 2:
I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 656/1986 (per il titolo si veda la nota all'art. 3, comma 1) cosi' recitano:
"I. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 , come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.
2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge".