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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.3.2025 da
1) Parte_1
Nata il 29/10/1979, in Caen (Francia), cittadina: francese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Pagano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 21/07/1978, in Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], a Bresso (Mi) con l'Avv. Luca Pagano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
- nato il [...], in [...] (C.F. ), cittadino italiano;
Per_1 C.F._3
- , nato il [...], in [...] (C.F. ), cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27.3.2025 - integrato in data 19.5.2025 - contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
✓ disporre l'affidamento congiunto dei figli ed con collocamento degli stessi Per_1 Parte_3 presso l'abitazione materna;
✓ le parti concordano che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in misura diretta e proporzionale al proprio reddito secondo quanto disposto dall'art. 337 ter c.c.. Le spese ordinarie per i figli saranno sostenute direttamente da ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
✓ le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno equamente suddivise fra i ricorrenti nella misura del 50%.
Tali spese nonché il rispettivo obbligo comportamentale seguiranno lo schema contenuto nelle
"linee guida delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori" elaborate dal CNF ed in uso presso il Tribunale di Milano che qui di seguito si riporta:
1) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 2 di 5 6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.).
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata ovvero email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
✓ quanto all'assegno per il nucleo familiare i ricorrenti dichiarano che esso è già stato suddiviso e quindi viene percepito nella misura del 50% fra di loro concordando sulla permanenza di tale suddivisione;
✓ quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre il sig. salvo differenti Pt_2 modalità concordate in modo contingente dai genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli:
- potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati;
- potrà tenere con sé i figli ogni giovedì e venerdì della settimana provvedendo alle loro esigenze anche scolastiche in particolare:
✓ quando il week end non sarà di sua competenza preleverà i figli il giovedì all'uscita da scuola e li riaccompagnerà il sabato mattina casa della madre e Parte_3 direttamente a scuola;
Per_1
✓ quando il week end sarà di sua competenza preleverà i figli il giovedì all'uscita da scuola e quindi li riaccompagnerà a scuola anche il lunedì mattina;
- quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni:
✓ un genitore terrà con sé i figli il 24 dicembre mentre l'altro il 25 dicembre;
✓ un genitore terrà con sé i figli dal 26 dicembre al 1 gennaio e li riaccompagnerà dall'altro entro le 19:00 della giornata, quest'ultimo genitore potrà tenere i figli con sé sino al 6 gennaio;
- quanto alle vacanze estive, qualora non venga diversamente concordato con comunicazione che dovrà pervenire all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio, i figli trascorreranno a luglio due settimane con la madre e due settimane presso i nonni materni residenti in [...]inoltre ad agosto due settimane con il padre e due settimane presso i nonni paterni;
- quanto alle vacanze pasquali nonché per tutte le altre festività verranno trascorse, ad anni alterni, con uno dei genitori;
- quanto al giorno del compleanno dei minori i ricorrenti sceglieranno se trascorrerlo tutti insieme ovvero in caso contrario verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale;
✓ le parti rilasciano sin d'ora il proprio espresso assenso per l'ottenimento e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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