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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2024 promossa da:
+ 1 Parte_1
Avv. CARPINELLI ANDREA
VIA SAVIGLIANO 11 12037 SALUZZO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come segue:
dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) di nata a [...] il 18 Controparte_1 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 attualmente domiciliata presso la sita in LA (CN), via Controparte_2
Roma n. 12,
pagina 1 di 3 con ogni consequenziale pronuncia e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito;
nominare tutore definitivo la figlia nata a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , residente a [...] e protutore C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Persona_1 C.F._3 residente a [...] in corso Piemonte n. 5, Il P.M. concludeva apponendo un “Visto, nulla si oppone” in data: 20/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12.06.2024, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], e C.F._2 Persona_1 nato a [...] il [...], codice fiscale residente a [...]C.F._3
AL (CN) in corso Piemonte n. 54, entrambi elettivamente domiciliati in AL (CN), via Savigliano 11, presso lo studio dell'avv. Andrea Carpinelli del Foro di Cuneo, hanno chiesto che venisse dichiarata l'interdizione della madre signora nata a [...] il 18 Controparte_1 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 domiciliata presso la residenza per anziani sita in CP_2
LA (CN), via Roma n. 12.
Il 24.10.2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e l'08.11.2024 all'audizione dei sommari informatori.
Con provvedimento del 13.11.24 si procedeva alla fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza virtuale del 20.12.24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di la quale risulta trovarsi in condizione di abituale Controparte_1 infermità mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione.
Come risulta dalla certificazione medica in atti (all. 6 del ricorso), alla signora è Controparte_1 stato diagnosticato un disturbo neuro-cognitivo maggiore severo;
la signora è stata dichiarata non autosufficiente (“con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”… essendo “affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”) ed è stata riconosciuta come portatrice di handicap in situazione di gravità.
L'esame dell'interdicenda, tenutosi nella udienza del 24.10.2024, ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della signora L'interdicenda non ha risposto ad alcune delle Controparte_1 domande, pur elementari, che le sono state poste, o ha risposto in modo incongruo.
I sommari informatori hanno confermato la suddetta condizione clinica.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la signora evidenzi una infermità psicofisica tale da comportare una Controparte_1 effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della signora atteso, da un lato, che la condizione Controparte_1 psicopatologica da cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di pagina 2 di 3 misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la signora
è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si Controparte_1 impone la pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste.
La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo,
respinta ogni diversa istanza,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il Controparte_1
18 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 domiciliata presso la residenza per anziani sita in LA (CN), via Roma n. 12. CP_2
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2024 promossa da:
+ 1 Parte_1
Avv. CARPINELLI ANDREA
VIA SAVIGLIANO 11 12037 SALUZZO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come segue:
dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) di nata a [...] il 18 Controparte_1 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 attualmente domiciliata presso la sita in LA (CN), via Controparte_2
Roma n. 12,
pagina 1 di 3 con ogni consequenziale pronuncia e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito;
nominare tutore definitivo la figlia nata a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , residente a [...] e protutore C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Persona_1 C.F._3 residente a [...] in corso Piemonte n. 5, Il P.M. concludeva apponendo un “Visto, nulla si oppone” in data: 20/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12.06.2024, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], e C.F._2 Persona_1 nato a [...] il [...], codice fiscale residente a [...]C.F._3
AL (CN) in corso Piemonte n. 54, entrambi elettivamente domiciliati in AL (CN), via Savigliano 11, presso lo studio dell'avv. Andrea Carpinelli del Foro di Cuneo, hanno chiesto che venisse dichiarata l'interdizione della madre signora nata a [...] il 18 Controparte_1 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 domiciliata presso la residenza per anziani sita in CP_2
LA (CN), via Roma n. 12.
Il 24.10.2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e l'08.11.2024 all'audizione dei sommari informatori.
Con provvedimento del 13.11.24 si procedeva alla fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza virtuale del 20.12.24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di la quale risulta trovarsi in condizione di abituale Controparte_1 infermità mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione.
Come risulta dalla certificazione medica in atti (all. 6 del ricorso), alla signora è Controparte_1 stato diagnosticato un disturbo neuro-cognitivo maggiore severo;
la signora è stata dichiarata non autosufficiente (“con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”… essendo “affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”) ed è stata riconosciuta come portatrice di handicap in situazione di gravità.
L'esame dell'interdicenda, tenutosi nella udienza del 24.10.2024, ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della signora L'interdicenda non ha risposto ad alcune delle Controparte_1 domande, pur elementari, che le sono state poste, o ha risposto in modo incongruo.
I sommari informatori hanno confermato la suddetta condizione clinica.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la signora evidenzi una infermità psicofisica tale da comportare una Controparte_1 effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della signora atteso, da un lato, che la condizione Controparte_1 psicopatologica da cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di pagina 2 di 3 misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la signora
è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si Controparte_1 impone la pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste.
La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo,
respinta ogni diversa istanza,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il Controparte_1
18 marzo 1944, codice fiscale residente in [...], C.F._1 domiciliata presso la residenza per anziani sita in LA (CN), via Roma n. 12. CP_2
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3