Sentenza 20 gennaio 1983
Massime • 1
L'art. 1365 cod. civ. consente l'interpretazione estensiva di clausole contrattuali in quanto prevede l'ipotesi dell'inadeguatezza per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, e, pertanto, in applicazione di tale norma, l'esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti non può essere ritenuta dall'interprete per presunzione, dovendosi, invece, tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione, attenendosi, nel compimento di tale operazione ermeneutica al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma. (nella specie, enunciando tale principio, il S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito, interpretando l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970, per i dipendenti dell'ENEL, avevano ritenuto attribuibile la categoria B2 ai lavoratori addetti ad impianti con meno di 10 stalli e con tensione inferiore a 100 kv, non menzionati nell'esemplificazione seguente all'enunciazione contrattuale di tale categoria, senza ricercare se tale difetto di menzione equivalesse alla voluta esclusione di dipendenti addetti ad impianti di importanza minore rispetto a quelli indicati con la esemplificazione stessa e senza chiarire quale fosse il criterio di ragionevolezza che consentiva detta attribuzione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1983, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1983 |
Testo completo
L'art. 1365 cod. civ. consente l'interpretazione estensiva di clausole contrattuali in quanto prevede l'ipotesi dell'inadeguatezza per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, e, pertanto, in applicazione di tale norma, l'esclusione da tali clausole di casi non espressamente previsti non può essere ritenuta dall'interprete per presunzione, dovendosi, invece, tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazione esemplificativa dei casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione, attenendosi, nel compimento di tale operazione ermeneutica al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma. (nella specie, enunciando tale principio, il S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito, interpretando l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970, per i dipendenti dell'ENEL, avevano ritenuto attribuibile la categoria B2 ai lavoratori addetti ad impianti con meno di 10 stalli e con tensione inferiore a 100 kv, non menzionati nell'esemplificazione seguente all'enunciazione contrattuale di tale categoria, senza ricercare se tale difetto di menzione equivalesse alla voluta esclusione di dipendenti addetti ad impianti di importanza minore rispetto a quelli indicati con la esemplificazione stessa e senza chiarire quale fosse il criterio di ragionevolezza che consentiva detta attribuzione).*