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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1693/2019 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 31.12.2018 n. 2833), vertente tra
, c.f. già , in qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco, c.f. C.F._1
appellante e
, c.f. , nella qualità di amministratore di sostegno ex Controparte_1 C.F._2
art. 405 c.c. del figlio , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo BA, c.f. , C.F._4
appellato / appellante incidentale nonché
, appellato contumace Controparte_3
e
, appellato contumace CP_4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.06.2024.
1 La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.06.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la
Corte osserva quanto segue.
Il giudizio di primo grado
1- , nella qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1 Controparte_2
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la , quale impresa Parte_1
designata per il FGVS, e , rispettivamente proprietario e conducente Controparte_3 CP_4
dell'autovettura Renault IO tg. FIL26187, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione dell'incidente stradale verificatosi il 29.12.2003, CP_2
alla via Ogliaro, in Gragnano.
A fondamento della domanda, l'attore dedusse che:
-- il 29.12.2003, alle ore 18:30 circa, si trovava in Gragnano, alla via Ogliara, con Controparte_2
direzione centro, alla guida del proprio motociclo, modello Piaggio Vespa 125 cc, tg. BP65299, con il casco protettivo regolarmente allacciato e tenendo strettamente la destra;
-- il motociclo, a pochi metri dall'intersezione con via Santa Croce, venne urtato frontalmente dall'autovettura Renault IO, tg. FIL26187, di proprietà di e condotta da Controparte_3 CP_4
, che, provenendo dall'opposta direzione a velocità sostenuta, invase la corsia di marcia
[...]
percorsa da;
CP_2
-- l'auto investitrice era sfornita di regolare copertura assicurativa al momento del sinistro;
- la collisione avvenne tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra, altezza gruppo ottico, in quel momento spento, della Renault IO;
-- a causa del sinistro, perse il casco protettivo e venne sbalzato dapprima sul Controparte_2
cofano della vettura investitrice, per poi ricadere al suolo, battendo violentemente la testa e riportando gravissime lesioni personali;
-- sul luogo del sinistro intervenne una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Gragnano, che redasse relazione di servizio, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in seguito alla quale venne aperto un fascicolo poi archiviato;
-- il 29.03.2004, l'attore, versando il figlio in uno stato comatoso, avrebbe poi depositato la denuncia querela presso il Comando Regione Carabinieri Campania, stazione di Gragnano, nei confronti del conducente del veicolo investitore;
CP_4
-- il danneggiato venne trasportato da un'autoambulanza al pronto Soccorso dell'ospedale San
2 Leonardo di Castellammare di Stabia, dove gli venne diagnosticato “politrauma - stato comatoso da trauma cranico - frattura femore dx”;
-- a causa della gravità delle lesioni, venne poi trasferito all'ospedale Rummo di Benevento dal quale, poi, venne dimesso con la diagnosi “stato di coma in paziente politraumatizzato - emorragia cerebrale - frattura femore dx - contusione polmonare dx”, per poi essere ricoverato presso il centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale Villa Pini di Chieti con la seguente diagnosi riabilitativa “stato vegetativo in seguito a severo trauma cranico encefalico in politraumatizzato della strada”;
-- all'esito di terapie e cure somministrate, venne dimesso con diagnosi di “grave T.C.E. CP_2
in politrauma”, riportando una invalidità del 100%, come accertato anche dalla commissione di prima istanza del distretto 90 dell'A.S.L. NA 5;
-- il 17.02.2011, il paziente fu sottoposto a verifica della commissione medica superiore presso il CP_ centro medico legale della sede di Castellammare di Stabia, dove gli venne diagnosticato:
“paraplegia, paresi completa dell'arto superiore destro ed ipostenia dell'arto superiore sinistro, quali esiti di politrauma con grave trauma cranio-encefalico - turbe del linguaggio - disturbo depressivo - incontinenza sfinterica doppia - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.
18/80) - esonero da future visite di revisione per applicazione del D.M. 02/08/2007”;
-- da relazione medico legale del 3.07.2013, è invalido al 100%, beneficia Controparte_2
dell'indennità di accompagnamento, la sua capacità lavorativa è ridotta del 100% e il danno biologico è del 95%, con una inabilità temporanea totale che può essere fissata in 675 giorni;
-- ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del codice delle assicurazioni, ha diritto al Controparte_2
risarcimento delle lesioni subite, sussistendo l'esclusiva o, gradatamente, concorrente responsabilità del conducente l'autovettura nella determinazione del sinistro;
-- aveva inutilmente chiesto alla , nella qualità di Controparte_2 Parte_2
FGVS, nonché alla , a e , il risarcimento dei danni subiti. CP_6 CP_4 Controparte_3
Ciò premesso, l'attore concluse chiedendo: “A. preliminarmente, previa Controparte_1
comparizione personale ed escussione delle parti, liquidare ex art. 5 Legge 102/06 al sig.
[...]
ricorrendone i presupposti di legge, una provvisionale pari ad una percentuale CP_7
variabile tra il 30% (...) ed il 50% (…) della presumibile entità del risarcimento, che sarà liquidato in sentenza, e comunque non inferiore ad € 778.526,56 (…) o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, ovvero liquidare tale provvisionale ex art. 147, ultimo comma D. Lgs. 209/05 (ex art. 24 L.
3 990/69) nella misura dei 4/5 del presumibile risarcimento o nella misura ritenuta di giustizia. Nel merito B. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti sigg.ri e Controparte_3
, rispettivamente proprietario e conducente della autovettura, modello Renault IO, CP_4
targata FIL26187, nella causazione del sinistro sopra spiegato;
C. conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_8
di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esclusivamente ex art.283 comma lett.B D.Lgt. 209/05 o in solido con gli altri convenuti sopra citati, al risarcimento in favore dell'istante nella qualità, dei danni non patrimoniali, comprensivi di danno biologico, morale da invalidità temporanea totale e parziale, nonché di quello patrimoniale da annullata capacità lavorativa specifica e spese mediche documentate, che si quantificano in € 2.595.088,53 (..) o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal fatto al saldo;
D. in via gradata, qualora non fosse ritenuta raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del convenuto conducente la Renault IO, sig. , nella produzione del CP_4
sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare ex art. 2054 comma 2 c.c. la concorrente responsabilità sua e degli altri convenuti in solido, nella misura prevalente a loro carico o in quella ritenuta di giustizia, nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, sulla base della somma sopra indicata, condannare la n.q., esclusivamente ex art. 283 comma 1 lett.B Parte_1
D.Lgt. 209/05, o in solido con gli altri convenuti a pagare, in rapporto al grado di colpa in concreto accertato e dichiarato, il corrispondente importo, ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre interessi legali rivalutati dal fatto;
E. in via gradata, in caso di accertata e dichiarata sussistenza di limiti massimali inferiori al danno accertato e liquidato, si chiede che la nella qualità Parte_1
venga condannata oltre tale limite per mala gestio, ovvero, in via ulteriormente gradata, vengano condannati al pagamento di tale eccedenza direttamente i convenuti e Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro o chi di essi sarà tenuto per legge;
F. con vittoria di spese, diritti ed onorari,
[...]
in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano anticipatari”.
2- Si costituì . Contestò la dinamica del sinistro descritta dall'attore, evidenziando che CP_4
– nelle circostanze di luogo e di tempo non contestate, mentre era alla guida dell'auto targata
FIL26187, dopo essersi immesso in via Ogliaro, in Gragnano, con direzione di marcia S. Maria La
Carità, e poiché la strada era molto stretta e in senso inverso provenivano alcune autovetture – si era accostato e fermato sul margine destro della carreggiata per permettere alle auto che procedevano in direzione Gragnano di passare, allorquando il conducente della Vespa uscì dalla fila e tentò di sorpassare dette auto, ma, calcolando male gli spazi utili, finì contro la parte
4 anteriore sinistra dell'autovettura che, al momento dell'impatto, era assolutamente ferma. Tanto premesso concluse chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, competenze e onorari.
3- Si costituì la , eccependo: Controparte_9 CP_10
-- in via preliminare l'inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva di
, per non avere egli indicato nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire in Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno del figlio;
Controparte_2
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'attore dimostrato che il veicolo investitore fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro;
-- la prescrizione dei diritti vantati dall'attore;
-- l'infondatezza della domanda nel quantum debeatur richiesto dall'attore;
-- l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per mala gestio, i cui presupposti non sussistono o comunque non sono provati;
-- l'omessa dichiarazione ex art. 142, d.lgs. 209/2005, circa l'entità della pensione goduta da o di eventuali altre prestazioni previdenziali erogate da altri istituti. Controparte_2
Infine concluse chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
ovvero l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145, 148, 283 e 287 D. Lgs 209/2005 e, comunque, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della concludente e, per l'effetto, estrometterla anche con sentenza parziale dal giudizio;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande per intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'istante, nella indicata qualità; ovvero rigettare la richiesta di provvisionale perché improponibile, inammissibile e infondata;
3) in via istruttoria (…);
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza della concludente, liquidare il risarcimento dei danni dovuto da , nella qualità di impresa designata, secondo i Parte_1
criteri e i limiti di cui all'art. 283 D. Lgs n. 209/2005 e in ogni caso entro il limite del massimale stabilito per legge dal D.P.R. 19.04.1993 e, al contempo, accogliere la domanda di regresso proposta nei confronti dei sigg.ri e , rispettivamente nella qualità di Controparte_3 CP_4
proprietario e conducente dell'autovettura Renault IO tg. FIL26187, condannandoli a rimborsare a , quale impresa designata, tutte le somme che andrà a erogare, in favore di Parte_1
, in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e Controparte_2
spese in favore dell'attore, sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio”.
4- Restò contumace . Controparte_3
5 La sentenza di primo grado
5- Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 29.12.2018 n. 2833, ha così provveduto:
“1) dichiara la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, e CP_4 CP_2
, nella causazione del sinistro;
[...]
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di della Controparte_2
complessiva somma di Euro 727.245,79 (comprensiva della provvisionale di € 50.000,00 già riconosciuta in favore dell'attore in corso di lite con ordinanza del 25.07.2016), oltre interessi legali sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro (del 29.12.2003) e, inoltre, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della decisione definitiva. Sulle somme così calcolate, poi, decorreranno gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 493,00 per spese vive ed € 27.804,00 per compensi (di cui € 4.388,00 per fase di studio, € 2.895,00 per fase introduttiva, € 12.890,00 per fase istruttoria ed € 7.631,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
4) dispone che la somma, come liquidata al capo che precede, venga corrisposta direttamente in favore dell'avv. Vincenzo BA, siccome antistatario;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate come da separato decreto in atti”.
In motivazione il Tribunale osserva che:
-- è infondata l'eccezione della di carenza di legittimazione attiva dell'attore in Parte_1
quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evinceva chiaramente la qualità di , Controparte_1
siccome indicata espressamente nell'atto;
-- sussiste la legittimazione passiva della;
Parte_1
-- la è decaduta dalla facoltà di proporre l'eccezione di prescrizione del credito, Parte_1
essendosi quest'ultima costituita tardivamente solo in prima udienza;
-- è inammissibile, poiché tardiva, anche la domanda di regresso proposta dalla Pt_1
-- risultano assolti gli obblighi di cui al codice delle assicurazioni afferenti alla messa in mora della compagnia e la comunicazione alla;
CP_6
-- l'attore non ha fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di responsabilità concorsuale ex art. 2054, co.2, c.c.;
6 -- deve ritenersi che l'impatto sia avvenuto, se non nella corsia di percorrenza dell'auto, quantomeno al centro della carreggiata;
-- la dinamica descritta dall'attore collide con gli accertamenti compiuti dai carabinieri nell'immediatezza del sinistro;
-- i testi indicati da parte attrice risultano scarsamente attendibili in quanto contraddittori;
-- altamente attendibili sono invece le dichiarazioni del maresciallo;
Testimone_1
-- la ricostruzione operata dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, quanto al punto di impatto e alla dinamica dell'incidente, è dotata di alta verosimiglianza;
-- , non tenendo strettamente la propria destra, aveva quindi sicuramente Controparte_2
concorso nel provocare l'incidente, pur in assenza di prova che ne sia stato l'esclusivo responsabile;
-- le dichiarazioni di e , secondo cui lo scontro si verificò per CP_4 Testimone_2
un'improvvisa manovra di sorpasso da parte di , non sono attendibili in quanto CP_2
contraddittorie rispetto a quanto da essi riferito in sede di sommarie informazioni ai carabinieri;
-- è provato che neanche tenne una condotta di guida adeguata alle circostanze, non CP_4
avendo egli usato la prudenza che le particolari condizioni di tempo e di luogo avrebbero suggerito, in particolare omettendo di rallentare e di tenere strettamente la destra;
-- pertanto la responsabilità del sinistro va attribuita in pari misura a entrambi i conducenti;
-- quanto alla posizione di proprietario del veicolo, non ha fornito la prova di aver adottato CP_3
tutte le cautele del caso al fine di evitare la circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 2054, co.3, c.c.;
-- quanto ai danni risarcibili, ci si può avvalere delle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale, precisato che i postumi permanenti consistevano in “gravissimo danno neurologico da trauma cranio encefalico, esitato in tetraplegia flaccida con disfasia, e postumi consolidati di frattura di femore sinistro”, ha determinato in 90 punti percentuali l'entità del danno biologico permanente e in 675 giorni la incapacità temporanea assoluta;
-- si giustifica un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale e pertanto la somma riconosciuta a titolo di risarcimento per lesioni permanenti va aumentata del 25%;
-- dall'importo risultante va detratta la provvisionale di € 50.000,00 già concessa a;
CP_2
-- quanto al danno da incapacità lavorativa, va liquidata la somma di € 173.566,67;
-- resta assorbita la domanda di condanna per mala gestio perché il danno è liquidato nei limiti del massimale.
7 Il giudizio di appello
6- La ha proposto appello. Con il primo motivo ritiene che il Tribunale abbia Parte_1
errato nel riconoscere la pari responsabilità dei conducenti nell'aver causato il sinistro. Evidenzia che il primo giudice non ha adeguatamente valutato l'unica prova dalla quale emerge la responsabilità esclusiva di , ossia gli accertamenti compiuti dai CC di Gragnano Controparte_2
nell'immediatezza dei fatti e, in particolare, l'esame dello schizzo planimetrico allegato alla relazione di servizio. Aggiunge che la circostanza per cui il corpo del giovane era stato CP_2
rinvenuto all'interno dell'opposta corsia di marcia è indicativo della perdita di controllo del motociclo e dell'invasione da parte di quest'ultimo dell'opposta corsia. In sostanza, la condotta della vittima sarebbe stata il fattore causale esclusivo dell'evento in grado di interrompere il nesso di causalità con altri fattori e tale da rendere giuridicamente irrilevanti i comportamenti di altri. In via subordinata, evidenzia che gli elementi probatori acquisiti al giudizio in ogni caso consentivano di poter graduare le colpe in relazione alla loro efficacia causale dell'evento.
Con il secondo motivo di gravame lamenta una errata liquidazione del danno. Ritiene Pt_1
che il primo giudice abbia sbagliato nell'applicare al caso di specie la massima percentuale di personalizzazione del danno, alla luce del fatto che le conseguenze dannose subite da CP_2
erano da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit e non straordinarie.
Deduce, poi, che il tribunale sia incorso in errore per avere applicato, in relazione alla liquidazione del danno da incapacità lavorativa, il criterio del triplo della pensione sociale, omettendo ogni esame circa la posizione lavorativa del leso;
tutto ciò senza tener conto che il soggetto leso CP_ beneficia delle erogazioni previdenziali stabilite dall' proprio per l'accertata incapacità lavorativa. Aggiunge poi che, in ogni caso, la liquidazione anticipata del danno patrimoniale risulta calcolata in modo errato sia perché non determinata al netto delle imposte, sia perché doveva essere applicato un maggior coefficiente di abbattimento. Evidenzia inoltre la non corretta decurtazione della provvisionale in quanto, trattandosi di liquidazione all'attualità, il giudice avrebbe dovuto rivalutare all'attualità anche l'importo di € 50.000,00 versato da a titolo Pt_1
di provvisionale sin dal luglio 2016.
Con il terzo motivo di gravame, critica la sentenza perché il tribunale non solo ha Pt_1
ignorato il limite normativo del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, ma ha pure omesso di pronunciarsi sul punto. Deduce che l'errata convinzione che la condanna ai danni dell'impresa non esorbiti tale limite ha indotto il giudice a ritenere erroneamente assorbita anche la correlata richiesta di condanna per mala gestio formulata da . CP_2
8 Con ulteriore motivo di gravame si duole dell'addebito a suo carico dell'intero Pt_1
ammontare delle spese processuali nonostante fosse stata riconosciuta la pari responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “2: Nel merito a) accogliere Parte_1
l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2833/2018, resa dal Tribunale di Torre
Annunziata (…), ritenere e dichiarare che l'incidente stradale occorso in data 29.12.2003 si è verificato per responsabilità sola ed esclusiva del sig. con conseguente Controparte_2
condanna di , nella precisata qualità, alla restituzione degli importi corrisposti Controparte_1
in esecuzione della impugnata sentenza;
b) (…) ritenere e dichiarare, in via del tutto subordinata, la condotta di guida di assorbente e preponderante e per l'effetto accertare e Controparte_2
dichiarare l'incidente imputabile a in misura non inferiore al 90% con Controparte_2
conseguente condanna dell'impresa designata in misura proporzionale alle accertande responsabilità e condanna di alla restituzione dei maggiori importi corrisposti Controparte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza;
c) (…) procedere, in ogni caso, alla rideterminazione del danno liquidato in favore di in quanto errata la quantificazione sia con Controparte_1
riferimento all'applicazione della massima personalizzazione sia con riferimento al riconoscimento del danno patrimoniale;
d) (…), previa rideterminazione del danno come al punto che precede, procedere a decurtare gli importi corrisposti a titolo di provvisionale previa rivalutazione;
e) in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e in ogni caso alla restituzione delle maggiori somme corrisposte, sia per il danno subito da , sia per le spese legali, in Controparte_2
esecuzione della sentenza impugnata”.
7- Si è costituito che, sempre nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, ha contestato i motivi di appello di e a sua volta ha Controparte_2 Parte_1
proposto appello incidentale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo, critica la sentenza impugnata per non avere il primo giudice, omettendo l'approfondimento del rapporto dei CC e di tutte le altre risultanze istruttorie, nemmeno provato a determinare la misura dell'incidenza causale delle rispettive condotte di guida tenute da CP_4
e nella determinazione del sinistro. In particolare, deduce che il rapporto
[...] Controparte_2
delle forze dell'ordine non costituisce prova privilegiata, né prova maggiormente efficace rispetto alle altre offerte e/o dotate di alta verosimiglianza.
Un'attenta valutazione delle prove nel loro complesso avrebbe dovuto indurre il Tribunale a
9 dichiarare esclusivamente responsabile del sinistro, ovvero responsabile nella misura CP_4
maggiore, non inferiore all'80%.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, ha impugnato la personalizzazione del CP_2
danno morale soggettivo nella misura del 25% e ha determinato l'invalidità temporanea totale in €
98,00 al giorno. Deduce sul punto che, alla luce delle gravissime lesioni subite da , il CP_2
tribunale avrebbe dovuto riconoscere una maggiore personalizzazione del danno non patrimoniale, aumentando il danno biologico, anziché nella misura del 25%, in misura non inferiore al 50%; e avrebbe dovuto riconoscere, a titolo di invalidità temporanea totale (675 giorni), anziché la somma di € 98,00 al dì, la maggiore somma di € 147,00. Infine, ha lamentato la mancata considerazione della personalizzazione del danno non patrimoniale anche in relazione agli importi liquidati a titolo di temporanea totale assoluta.
Con ulteriore motivo, critica la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel CP_2
determinare il danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura pari a € 201.821,59, poi ridotto a
€ 173.566,57 per lo sconto dovuto alla liquidazione anticipata, ha applicato il coefficiente di capitalizzazione relativa all'età del danneggiato al momento in cui avrebbe presumibilmente cominciato a produrre reddito previsto dalla tabella del R.D. n. 1403/1922, nonostante la consapevolezza che essa non fosse più conforme alla realtà.
Con altro motivo di censura, l'appellante incidentale lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda per mala gestio impropria proposta nei confronti dell'appellante sin dalla notifica della citazione introduttiva del primo grado, ritenendo la stessa erroneamente assorbita dal contenimento del risarcimento complessivamente liquidato entro il massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, senza rendersi conto però che tale massimale, in rapporto al risarcimento complessivamente liquidato, sarebbe stato superato per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto, che regolarmente erano stati richiesti.
Alla luce di quanto premesso, ha concluso chiedendo: “1) in accoglimento del 1° CP_2
motivo di appello incidentale, dichiari il sig. , conducente del veicolo Renault IO tg. CP_4
FIL21687 di proprietà del sig. e privo di copertura assicurativa, esclusivo Controparte_3
responsabile del sinistro per cui è causa (…) ovvero in via gradata responsabile maggiormente nella determinazione dello stesso in una misura che si indica nell'80% a carico di esso e del CP_4
20% a carico del , ovvero nella misura percentuale, comunque prevalente, a Controparte_2
carico del primo che sarà ritenuta di giustizia;
ovvero in via ulteriormente gradata, confermi la situazione di corresponsabilità paritaria ex art. 2054 comma 2° c.c. come riconosciuta dal Giudice
10 di 1° grado;
2) in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2. a), riconosca una maggiore personalizzazione del danno non patrimoniale rispetto a quello determinato del 25% aumentando tale personalizzazione in una misura non inferiore al 50% o in quella inferiore ma comunque superiore a quella del 25% determinata dal Giudice di 1° grado;
2.1.) sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2b) riconosca a titolo di danno da invalidità temporanea totale la somma di € 147,00 al dì determinandolo per l'effetto, per i 675 giorni riconosciuti, in complessive € 99.225,00 o in quella somma ritenuta di giustizia comunque maggiore rispetto a quella stabilita dal Giudice di 1° grado;
2.2.), sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2c), riconosca che nella personalizzazione del danno non patrimoniale deve essere incluso anche il danno da invalidità temporanea totale liquidato per i 675 giorni, a tale titolo, riconosciuti;
2.3.), sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.2.2.) dichiari errata la quantificazione del danno patrimoniale e, in applicazione del criterio della tripla pensione sociale di cui all'art. 137 comma 3° cod. ass., ridetermini lo stesso compensando lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa determinata dal Giudice di 1° grado del 20% con il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato applicato e ricavato dalle tabelle i cui al R.D.
1403/1922, quantificando tale danno patrimoniale anziché in € 173.566,57 come determinato dal
Giudice di 1° grado, in € 216.958,21 o in quella somma comunque ritenuta di giustizia;
3) in accoglimento del 3° motivo dell'appello incidentale, dichiari che la è stata Parte_1
responsabile di mala gestio impropria nella gestione del sinistro e, per l'effetto dichiari che essa è tenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal fatto sul massimale minimo di legge, pari ad € 774.685,35, anche nel caso in cui il risarcimento complessivo che sarà determinato, sia inferiore a tale limite ma lo superi per interessi e rivalutazione;
4) per l'effetto, previa rideterminazione del danno complessivo subito dall'istante
nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Controparte_1 Controparte_2
all'esito della dichiarata responsabilità esclusiva e/o concorrente ma prevalente del e/o CP_4
paritaria, nonché della quantificazione del danno non patrimoniale, sotto gli aspetti sopra indicati
e del danno patrimoniale, nonché preso atto che la n.q. ha versato il massimale Parte_1
di legge di € 774.685,35, in due tranche, la prima delle quali ben 13 anni dopo il sinistro, di €
50.000,00 in esecuzione dell'ordinanza del 25.07.2016 del Giudice di 1° grado e la seconda di €
724.685,35, a saldo, il 10/06/2019 in esecuzione della sentenza impugnata;
4.a.) condanni la
(…) a pagare all'istante n.q., a titolo di mala gestio impropria per il ritardo nel Parte_1
11 pagamento del risarcimento dovuto, sul massimale di legge sopra indicato e liquidato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le regole della Cassazione a sez. un. di cui alla nota sentenza n. 1712/1995, sul massimale di legge vigente alla data del sinistro, con decorrenza dal
29/12/2003, maggiorati degli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, sulla determinanda e liquidanda somma dovuta, dalla presente domanda;
4.b.) condanni, infine gli altri appellati CP_4
e in solido tra loro al pagamento del residuale capitale dovuto, a titolo di
[...] Controparte_3
risarcimento del complessivo danno come dalla Corte di Appello rideterminato, se superiore al massimale sopra indicato, oltre gli interessi legali rivalutati dal fatto su tale residuo;
5) vinte le spese e competenze di questo grado di giudizio, da porsi a carico della e/o in Controparte_11
solido tra essa e gli altri convenuti appellati incidentali, e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente DM 55/2914, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Ragioni della decisione
8- La contumacia. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e , Controparte_3 CP_4
non essendosi costituiti in giudizio pur ritualmente citati.
9- La responsabilità del sinistro. Sono infondati il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, entrambi volti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto il pari concorso di colpa di e nell'aver causato CP_4 Controparte_2
il sinistro.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto sia da sia dalla Controparte_1 Parte_1
questa Corte ritiene che il primo giudice, attraverso una corretta analisi del compendio
[...]
probatorio, abbia giustamente ritenuto che né l'attore in primo grado, né CP_4
avessero fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054, co.2, c.c..
Va premesso che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. ord. 17.05.2022 n. 15736). Di recente, la Cassazione ha ribadito che la presunzione di pari
12 responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche nel caso in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cass. ord. 12.03.2020 n. 7061). Inoltre, va specificato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass.
20.03.2020 n. 7479).
Il giudice, quindi, una volta accertata la responsabilità di uno dei conducenti, dovrà necessariamente valutare la condotta tenuta dagli altri soggetti coinvolti, la quale, per poter essere esonerata da ogni responsabilità, dovrà essere improntata al rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Ciò posto in termini generali, osserva questa Corte che nel caso in esame il Tribunale ha valutato correttamente il materiale probatorio acquisito (dichiarazioni testimoniali e relazione dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro); in particolare, ha correttamente escluso che fosse stata raggiunta la prova, da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro, di elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità. Infatti, se da un lato è pacificamente acquisito agli atti che le lesioni subite da siano da ricollegarsi al sinistro oggetto di lite, dall'altro lato, Controparte_2
quanto alla specifica dinamica, non può dirsi che quest'ultimo abbia offerto (o siano stati comunque acquisiti) elementi di prova tali da sottrarre il conducente del motociclo alla presunzione di uguale responsabilità di cui all'art. 2054.
, nell'atto introduttivo del giudizio, riferì, quanto alla dinamica dell'incidente, che CP_2
mentre (il figlio ) percorreva via Ogliaro a bordo della Vespa Piaggio 125 con il casco CP_2
protettivo regolarmente allacciato e indossato e tenendo strettamente la destra, a pochi metri dall'intersezione con via Santa Croce, venne urtato frontalmente dalla Renault IO che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, invase la corsia percorsa da . CP_2
Tuttavia, quanto prospettato non ha trovato sufficiente riscontro probatorio né nelle dichiarazioni testimoniali di e , i quali, come sottolineato dal Testimone_3 Testimone_4
Tribunale, oltre a essere stati indicati come persone a conoscenza dei fatti per la prima volta solo nel primo grado di giudizio, hanno riportato informazioni contrastanti tra di loro in punto di sequenza temporale degli eventi;
né nella ricostruzione compiuta dai Carabinieri che, giunti sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, hanno ritenuto che l'impatto “sarebbe avvenuto tra
13 il centro della carreggiata e la corsia di marcia della Renault”. Sotto quest'ultimo profilo va dato atto che, se è vero che il verbale dei Carabinieri non assume efficacia probatoria vincolante in ordine alla ricostruzione delle modalità con le quali è avvenuto il sinistro (essendo i verbalizzanti intervenuti successivamente e avendo essi raccolto le dichiarazioni del conducente della Renault e del terzo trasportato); tuttavia assume valenza probatoria privilegiata in ordine alla circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti e costituisce elemento indiziario da valutare in concorso con gli altri elementi di prova.
In sostanza, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi probatori offerti dal danneggiato, non può dirsi che abbia provato di aver tenuto una condotta di guida CP_2
completamente esente da colpa e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, soprattutto tenuto conto della conformazione dei luoghi (carreggiata stretta circa 4 metri, a doppio senso di marcia), delle condizioni del manto stradale (scivoloso) e della scarsa illuminazione. Difatti, la circostanza per cui abbia impattato violentemente contro la Renault IO condotta da CP_2
vuol dire che egli non solo non procedeva tenendo strettamente la destra, ma non teneva CP_4
una velocità adeguata quantomeno a evitare collisioni con altri veicoli.
Analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che attiene alla posizione di . Questi, CP_4
infatti, al fine di provare la sua condotta diligente, ha riferito, al pari del terzo trasportato
, che l'automobile da lui condotta si trovava ferma sul margine destro della Testimone_2
carreggiata e che l'impatto era avvenuto a causa esclusiva del tentativo di sorpasso da parte di
, il quale, provenendo dal senso di marcia opposto, tentando di eseguire Controparte_2
un'improvvida manovra di sorpasso, invase la corsia di marcia percorsa dall'auto.
Orbene, tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio. Anzi, gli stessi testi, sentiti dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, hanno riportato una dinamica completamente diversa rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado. Va aggiunto che è infondata la deduzione della nella parte in cui ritiene che l'esclusiva responsabilità di si Parte_1 CP_2
evincerebbe dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti. Infatti, gli stessi Carabinieri nella relazione di servizio scrissero che, “nell'impossibilità di procedere a rilievi planimetrici relativi al sinistro, in quanto i mezzi erano stati spostati dal punto finale dell'impatto, si procedeva a rilevare sommariamente la posizione dei mezzi, così come trovati al momento dell'arrivo”. In altri termini, non essendo rilevata nello schizzo planimetrico la posizione effettiva dei veicoli al momento del sinistro, non può tale documento essere di certo dirimente ai fini dell'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nello scontro. Si deve quindi concludere, alla luce dei principi
14 espressi, che risulta correttamente applicata dal giudice di prime cure la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, atteso che, pur provato che il danno è derivato dall'impatto tra i due veicoli menzionati in citazione non si possono stabilire – sulla base dell'istruttoria svolta – né il diverso grado di colpa dei due conducenti, né le cause e le modalità del sinistro.
Va dunque confermata la sentenza appellata in punto di accertamento della responsabilità.
10- Il danno non patrimoniale. lamenta l'errato riconoscimento da parte del Parte_1
Tribunale della massima personalizzazione del danno non patrimoniale, evidenziando che le lesioni subite da , per quanto gravissime, sarebbero da ritenersi normali e indefettibili Controparte_2
secondo l'id quod plerumque accidit.
Occorre premettere che il Tribunale ha liquidato il danno biologico patito da sulla base CP_2
delle tabelle milanesi del 2018, prendendo come riferimento il valore del punto aumentato della percentuale dovuta per il danno non patrimoniale, ossia il danno morale. Su tale somma ha poi riconosciuto la personalizzazione del danno nella massima misura del 25%.
La decisione non può essere condivisa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28988; Cass. ord.
4.03.2021 n. 5868).
Il tribunale, nel disporre la personalizzazione, ha così motivato “Il tribunale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e sulla base delle allegazioni, delle prove acquisite e delle risultanze della c.t.u., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari;
il danneggiato ha difatti riportato lesioni gravissime rimanendo del tutto incapace di compiere anche le comuni attività quotidiane e bisognoso di continua assistenza;
pertanto, si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, di tal che ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, possa essere riconosciuta la massima percentuale di personalizzazione.
Risponde, infatti, a nozioni di comune esperienza che un soggetto sano, di appena 23 anni, patisca
15 una profonda sofferenza intima nel vedersi costretto, vita natural durante, su di una sedia a rotelle, senza la possibilità di svolgere in autonomia alcun atto della vita quotidiana, necessitando di aiuto anche per i più semplici gesti della vita, quali lavarsi, vestirsi e nutrirsi, con la consapevolezza della irreversibilità di tale stato”.
La motivazione è generica, oltre che errata.
Il tribunale non ha dato in alcun modo conto di quali siano gli elementi eccezionali messi in evidenza da , i quali giustifichino la personalizzazione. In sostanza, le circostanze indicate CP_2
dal primo giudice non sono altro che conseguenze generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione. Non essendo, queste, conseguenze straordinarie patite solo dal danneggiato nel caso specifico, questa Corte ritiene che esse abbiano trovato adeguata ricompensa attraverso il risarcimento del c.d. danno biologico col sistema del punto tabellare.
Dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello principale della , la Pt_1 Parte_1
personalizzazione del danno riconosciuta dal Tribunale nella misura del 25% – figurativamente calcolata per l'intero in € 242.955,00 e in concreto liquidata a (per il pari concorso di CP_2
colpa) in € 121.477,50 – va eliminata, per cui resta dovuto al danneggiato l'importo di €
518.985,00, non ancora detratta la provvisionale erogata, di cui si dirà più avanti.
Quanto sopra detto comporta come logica conseguenza anche il rigetto dell'appello incidentale proposto da , volto a chiedere una maggiore personalizzazione del danno non CP_2
patrimoniale, sia in punto di invalidità permanente, sia per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta.
11- Il danno patrimoniale.
11.1- È infondato e va rigettato il motivo di appello principale spiegato dalla Parte_1
volto a criticare l'utilizzo del criterio del triplo della pensione sociale per la quantificazione del danno da annullata capacità lavorativa, alla luce del mancato accertamento concreto sulla posizione lavorativa del leso.
Premesso che, come più volte affermato in giurisprudenza, nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto (Cass. ord. 20.12.2023 n. 35663), per la liquidazione di tale danno, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto
16 dalla vittima, può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (Cass. ord.
4.03.2024 n. 5787; Cass. ord. 15.09.2023 n. 26641; Cass. ord. 13.06.2023 n. 16844; Cass. ord.
25.08.2020 n. 17690; Cass. 12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass.
27.11.2015, n. 24210; Cass. 17.01.2003, n. 608).
Sempre in relazione al danno patrimoniale va esaminata la deduzione avanzata dall'appellante principale secondo cui la quantificazione operata dal Tribunale sarebbe errata perché non ha CP_ tenuto conto che il leso beneficia dei sussidi previdenziali erogati dall' proprio per l'accertata incapacità lavorativa.
La deduzione è infondata. Infatti, se da un lato è vero che, come affermato dalla giurisprudenza, in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del risarcimento posto a carico del danneggiante (Cass.
5.07.2019 n. 18050); dall'altro, è vero pure che la parte che eccepisce il lucrum deve dare prova dell'effettiva erogazione e del relativo importo. In sostanza, è necessario che la parte interessata al defalco, conformemente ai principi ispiratori in tema di riparto dell'onere probatorio, non si limiti ad allegare un astratto versamento di una somma di denaro, dovendo invece presentare idoneo riscontro probatorio con il quale si dimostri non solo la sua effettiva corresponsione, ma anche l'esatto ammontare della somma spettante al danneggiato.
Nel caso in esame, la deduzione della è risultata completamente sfornita di Parte_1
prova. Pertanto va rigettata.
11.2- Va rigettato anche il motivo di appello incidentale formulato da , secondo cui il CP_2
tribunale non avrebbe dovuto applicare, nella quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa, il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato al momento in cui avrebbe presumibilmente cominciato a produrre reddito previsto dalla tabella del RD 1403/1922, in quanto non più conforme alla realtà attuale.
Indubbiamente la Suprema Corte ha ritenuto che le tabelle di cui al RD 1403\1922, anche quale parametro della media nazionale di speranza di vita (nell'ipotesi residuale in cui tale riferimento è consentito), sono costruite su tavole di mortalità obsolete e individuano un "montante di
17 anticipazione" basato su un coefficiente di capitalizzazione non affatto corrispondente alla realtà attuale [Cass. ord.
2.05.2022 n. 13727]..
Tuttavia la stessa Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha ritenuto, sì, necessario, ma anche sufficiente apportare alle menzionate tabelle dei correttivi. Di conseguenza ha più volte giudicato legittimo il ricorso da parte del giudice di merito alle tabelle menzionate sempre che, allo scopo di eliminare gli inconvenienti evidenziati, siano riconsiderati al rialzo i risultati del calcolo di capitalizzazione. È stato così affermato che, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al RD 1403\1922, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, al fine di evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare e una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di «personalizzare» il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 9.05.2017, n. 11209; Cass. 5.06.2012, n.
8985; Cass. 24.03.2011, n. 6753; Cass. 2.07.2010, n. 15738; Cass. 2.03.2004, n. 4186; Cass.
25.05.2000, n. 6873).
Il primo giudice, pur applicando le tabelle del RD 1403\1922, è ben consapevole della necessità di applicare i correttivi raccomandati dalla giurisprudenza di legittimità, tanto che, nell'operare la riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, considera espressamente “l'aumento della durata attuale dell'esistenza media rispetto al 1922”, visto che “i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n.
1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni, furono calcolati sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del
1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910-1912”. “Rispetto a quella data” – spiega il
Tribunale – “la vita media si è allungata di circa 25 anni”. E poi il Tribunale tiene conto della variazione dell'altro parametro, ossia il tasso di interesse legale, significativamente mutato dal
1999; sicché “entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse) convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all'attualità” Detto ciò, il giudice di primo grado, applicati i correttivi necessari, procede ai relativi calcoli sulla base di formule di matematica finanziaria (alle quali si
18 rinvia) che conducono al risultato finale di € 173.566,57 corrispondente al danno da incapacità lavorativa futura. La somma va dimezzata e perciò ridotta a € 86.783,29 per il concorso di colpa.
È il caso di osservare che l'appellante incidentale ha contestato l'applicabilità delle CP_2
tabelle allegate al RD 1403\1922 – invece ancora utilizzabili per un orientamento della Suprema
Corte al quale il Tribunale ha inteso dare seguito – ma non ha contestato né i correttivi applicati dal primo giudice né i calcoli elaborati.
12- La provvisionale. È fondata la censura della alla sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice, nel decurtare dall'importo complessivo del risarcimento spettante a la somma corrisposta a titolo di provvisionale dall'assicurazione appellante, ha omesso di CP_2
rivalutare all'attualità anche l'importo di € 50.000,00 versato da con assegno bancario del Pt_1
7.11.2016. L'importo va rivalutato dalla data di erogazione (7.11.2016) a quella della sentenza di primo grado (31.12.2018). Ne consegue che, applicando gli indici Istat relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), l'importo da detrarre è di € 51.050,00 in applicazione del coefficiente 1.021.
Si può pertanto ora pervenire all'esatto credito di : € 518.985,00 (danno non CP_2
patrimoniale) + € 86.783,29 (danno patrimoniale) – € 51.050,00 (provvisionale) = € 554.718,29.
13- La mala gestio. Sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale criticano la sentenza di primo grado per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di mala gestio proposta da nei confronti della . Più in particolare, deducono, per CP_2 Parte_1
motivi diversi, che l'omessa pronuncia sul limite del massimale e l'errata convinzione che la condanna emessa ai danni dell'impresa non superi tale limite ha indotto il giudice a ritenere erroneamente assorbita anche la correlata richiesta di condanna per mala gestio formulata da
. CP_2
In particolare, , sin dal primo grado, aveva richiesto la condanna dell'impresa CP_2
assicuratrice a causa del colposo ritardo nel pagamento dell'indennizzo dovuto.
A supporto di tale pretesa ha sostenuto che la compagnia di assicurazione ha tenuto CP_2
un comportamento ingiustificatamente dilatorio (cd. mala gestio impropria), a fronte della richiesta di risarcimento diretto, a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 della l. n.
990/1969.
Orbene, occorre innanzitutto precisare che il cd. “massimale”, ovvero il limite all'obbligo indennitario gravante in capo all'assicuratore, può essere superato qualora l'assicuratore si renda colpevole di negligenza nei confronti dell'assicurato o del danneggiato. In questi casi, la
19 responsabilità dell'assicuratore deriva dall'inadempimento dell'obbligo indennitario e non dall'illecito commesso dall'assicurato
Tali casi vengono identificati quali ipotesi di cd. mala gestio, che può essere, a sua volta, propria
o impropria.
La mala gestio cd. impropria dell'assicuratore attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e si configura allorché la compagnia assicurativa mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui alla legge n. 990/1969 (e, attualmente, di cui all'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni Private) e ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale, sebbene i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, o comunque la compagnia assicuratrice sia stata posta in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. (cfr. Cass. 11.12.2018, n. 31964; Cass.
14.03.2016, n. 4892; Cass. 17.02.2016, n. 3014).
Siffatta forma di responsabilità presuppone, dunque, uno stato di mora debendi, connesso al ritardo colposo nel pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato e alla richiesta di liquidazione formulata da quest'ultimo (operante come atto di costituzione in mora), di talché “l'assicuratore si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del “maggior danno” di cui al cit. art. 1224, comma 2.” (Cass. n. 3014/2016).
Quanto alla data di inizio del ritardo, legittimamente il creditore può ricondurne gli effetti alla scadenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 990/1969 (spatium deliberandi), salvo che l'assicuratore provi – o comunque sia dato rilevare dagli atti – che l'imputabilità del ritardo possa ritenersi in concreto e in dipendenza di particolari situazioni di fatto, insussistente, ovvero realizzata solo in un momento successivo (cfr. Cass. n. 17460/2006).
Venendo al caso in esame, emerge in atti che, decorso il termine di cui sopra, la compagnia assicurativa , regolarmente costituita in mora, non provvide ad alcuna Parte_1
liquidazione nonostante le svariate sollecitazioni ricevute (cfr. le numerose missive allegate agli atti). Pertanto deve ritenersi provata, alla luce delle risultanze documentali, l'inerzia colpevole dell'impresa assicuratrice appellante e dunque il ritardo ingiustificato della stessa nell'istruzione
20 della pratica, nella liquidazione della pretesa risarcitoria e nell'adempimento delle connesse obbligazioni di accertare, stimare, offrire e motivare l'offerta o il diniego. Invero, ricevuta la richiesta di indennizzo da parte del danneggiato, l'appellante lasciò spirare lo Parte_1
spatium deliberandi previsto dalla legge (6 mesi dalla richiesta di risarcimento), violando gli obblighi di correttezza e diligenza su essa incombenti.
Né l'impresa assicuratrice ha fornito qualche giustificazione del perché non abbia avuto, nei sei mesi a disposizione, alcuna interlocuzione con il danneggiato, né del perché non si sia attivata per accertare i fatti, la dinamica del sinistro, i danni subiti dalla vittima e per formulare una proposta risarcitoria coerente con gli accertamenti compiuti. Per tale motivo, ad avviso di questa Corte, va ritenuta sussistente la mala gestio impropria della compagnia assicuratrice nella gestione del sinistro.
Dalla constatazione che la era in mora discende che essa debba corrispondere Parte_1
gli interessi legali e – ove fosse stato richiesto, allegato e provato – anche il maggior danno. La questione resta tuttavia puramente teorica, dal momento che risulta liquidata a una CP_2
somma ben inferiore al massimale all'epoca vigente.
14. Le spese. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite, che individua come parte vincitrice, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto. CP_2
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Controparte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale di , nella Parte_1 Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno di , in contraddittorio con e Controparte_2 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2833 del 29.12.2018, così Controparte_3
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna , e , in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_3 CP_4
favore di della complessiva somma di € 554.718,29 al netto della già riscossa Controparte_2
provvisionale, oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale devalutata alla data del sinistro in base agli indici Istat relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
21 e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza di primo grado;
e da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) condanna , e , in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Controparte_3 CP_4
di , nella qualità indicata, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo BA, Controparte_1
dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 17.000,00 per compensi ed € 2.550,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto e versato;
-- per il grado d'appello in € 14.000,00 per compensi ed € 2.100,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato;
c) conferma la statuizione di primo grado sulle spese di c.t.u.;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Controparte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
22
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1693/2019 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 31.12.2018 n. 2833), vertente tra
, c.f. già , in qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco, c.f. C.F._1
appellante e
, c.f. , nella qualità di amministratore di sostegno ex Controparte_1 C.F._2
art. 405 c.c. del figlio , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Vincenzo BA, c.f. , C.F._4
appellato / appellante incidentale nonché
, appellato contumace Controparte_3
e
, appellato contumace CP_4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.06.2024.
1 La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.06.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la
Corte osserva quanto segue.
Il giudizio di primo grado
1- , nella qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1 Controparte_2
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la , quale impresa Parte_1
designata per il FGVS, e , rispettivamente proprietario e conducente Controparte_3 CP_4
dell'autovettura Renault IO tg. FIL26187, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione dell'incidente stradale verificatosi il 29.12.2003, CP_2
alla via Ogliaro, in Gragnano.
A fondamento della domanda, l'attore dedusse che:
-- il 29.12.2003, alle ore 18:30 circa, si trovava in Gragnano, alla via Ogliara, con Controparte_2
direzione centro, alla guida del proprio motociclo, modello Piaggio Vespa 125 cc, tg. BP65299, con il casco protettivo regolarmente allacciato e tenendo strettamente la destra;
-- il motociclo, a pochi metri dall'intersezione con via Santa Croce, venne urtato frontalmente dall'autovettura Renault IO, tg. FIL26187, di proprietà di e condotta da Controparte_3 CP_4
, che, provenendo dall'opposta direzione a velocità sostenuta, invase la corsia di marcia
[...]
percorsa da;
CP_2
-- l'auto investitrice era sfornita di regolare copertura assicurativa al momento del sinistro;
- la collisione avvenne tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra, altezza gruppo ottico, in quel momento spento, della Renault IO;
-- a causa del sinistro, perse il casco protettivo e venne sbalzato dapprima sul Controparte_2
cofano della vettura investitrice, per poi ricadere al suolo, battendo violentemente la testa e riportando gravissime lesioni personali;
-- sul luogo del sinistro intervenne una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Gragnano, che redasse relazione di servizio, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in seguito alla quale venne aperto un fascicolo poi archiviato;
-- il 29.03.2004, l'attore, versando il figlio in uno stato comatoso, avrebbe poi depositato la denuncia querela presso il Comando Regione Carabinieri Campania, stazione di Gragnano, nei confronti del conducente del veicolo investitore;
CP_4
-- il danneggiato venne trasportato da un'autoambulanza al pronto Soccorso dell'ospedale San
2 Leonardo di Castellammare di Stabia, dove gli venne diagnosticato “politrauma - stato comatoso da trauma cranico - frattura femore dx”;
-- a causa della gravità delle lesioni, venne poi trasferito all'ospedale Rummo di Benevento dal quale, poi, venne dimesso con la diagnosi “stato di coma in paziente politraumatizzato - emorragia cerebrale - frattura femore dx - contusione polmonare dx”, per poi essere ricoverato presso il centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale Villa Pini di Chieti con la seguente diagnosi riabilitativa “stato vegetativo in seguito a severo trauma cranico encefalico in politraumatizzato della strada”;
-- all'esito di terapie e cure somministrate, venne dimesso con diagnosi di “grave T.C.E. CP_2
in politrauma”, riportando una invalidità del 100%, come accertato anche dalla commissione di prima istanza del distretto 90 dell'A.S.L. NA 5;
-- il 17.02.2011, il paziente fu sottoposto a verifica della commissione medica superiore presso il CP_ centro medico legale della sede di Castellammare di Stabia, dove gli venne diagnosticato:
“paraplegia, paresi completa dell'arto superiore destro ed ipostenia dell'arto superiore sinistro, quali esiti di politrauma con grave trauma cranio-encefalico - turbe del linguaggio - disturbo depressivo - incontinenza sfinterica doppia - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.
18/80) - esonero da future visite di revisione per applicazione del D.M. 02/08/2007”;
-- da relazione medico legale del 3.07.2013, è invalido al 100%, beneficia Controparte_2
dell'indennità di accompagnamento, la sua capacità lavorativa è ridotta del 100% e il danno biologico è del 95%, con una inabilità temporanea totale che può essere fissata in 675 giorni;
-- ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del codice delle assicurazioni, ha diritto al Controparte_2
risarcimento delle lesioni subite, sussistendo l'esclusiva o, gradatamente, concorrente responsabilità del conducente l'autovettura nella determinazione del sinistro;
-- aveva inutilmente chiesto alla , nella qualità di Controparte_2 Parte_2
FGVS, nonché alla , a e , il risarcimento dei danni subiti. CP_6 CP_4 Controparte_3
Ciò premesso, l'attore concluse chiedendo: “A. preliminarmente, previa Controparte_1
comparizione personale ed escussione delle parti, liquidare ex art. 5 Legge 102/06 al sig.
[...]
ricorrendone i presupposti di legge, una provvisionale pari ad una percentuale CP_7
variabile tra il 30% (...) ed il 50% (…) della presumibile entità del risarcimento, che sarà liquidato in sentenza, e comunque non inferiore ad € 778.526,56 (…) o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, ovvero liquidare tale provvisionale ex art. 147, ultimo comma D. Lgs. 209/05 (ex art. 24 L.
3 990/69) nella misura dei 4/5 del presumibile risarcimento o nella misura ritenuta di giustizia. Nel merito B. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti sigg.ri e Controparte_3
, rispettivamente proprietario e conducente della autovettura, modello Renault IO, CP_4
targata FIL26187, nella causazione del sinistro sopra spiegato;
C. conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_8
di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esclusivamente ex art.283 comma lett.B D.Lgt. 209/05 o in solido con gli altri convenuti sopra citati, al risarcimento in favore dell'istante nella qualità, dei danni non patrimoniali, comprensivi di danno biologico, morale da invalidità temporanea totale e parziale, nonché di quello patrimoniale da annullata capacità lavorativa specifica e spese mediche documentate, che si quantificano in € 2.595.088,53 (..) o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal fatto al saldo;
D. in via gradata, qualora non fosse ritenuta raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del convenuto conducente la Renault IO, sig. , nella produzione del CP_4
sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare ex art. 2054 comma 2 c.c. la concorrente responsabilità sua e degli altri convenuti in solido, nella misura prevalente a loro carico o in quella ritenuta di giustizia, nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, sulla base della somma sopra indicata, condannare la n.q., esclusivamente ex art. 283 comma 1 lett.B Parte_1
D.Lgt. 209/05, o in solido con gli altri convenuti a pagare, in rapporto al grado di colpa in concreto accertato e dichiarato, il corrispondente importo, ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre interessi legali rivalutati dal fatto;
E. in via gradata, in caso di accertata e dichiarata sussistenza di limiti massimali inferiori al danno accertato e liquidato, si chiede che la nella qualità Parte_1
venga condannata oltre tale limite per mala gestio, ovvero, in via ulteriormente gradata, vengano condannati al pagamento di tale eccedenza direttamente i convenuti e Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro o chi di essi sarà tenuto per legge;
F. con vittoria di spese, diritti ed onorari,
[...]
in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano anticipatari”.
2- Si costituì . Contestò la dinamica del sinistro descritta dall'attore, evidenziando che CP_4
– nelle circostanze di luogo e di tempo non contestate, mentre era alla guida dell'auto targata
FIL26187, dopo essersi immesso in via Ogliaro, in Gragnano, con direzione di marcia S. Maria La
Carità, e poiché la strada era molto stretta e in senso inverso provenivano alcune autovetture – si era accostato e fermato sul margine destro della carreggiata per permettere alle auto che procedevano in direzione Gragnano di passare, allorquando il conducente della Vespa uscì dalla fila e tentò di sorpassare dette auto, ma, calcolando male gli spazi utili, finì contro la parte
4 anteriore sinistra dell'autovettura che, al momento dell'impatto, era assolutamente ferma. Tanto premesso concluse chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, competenze e onorari.
3- Si costituì la , eccependo: Controparte_9 CP_10
-- in via preliminare l'inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva di
, per non avere egli indicato nell'epigrafe dell'atto di citazione di agire in Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno del figlio;
Controparte_2
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'attore dimostrato che il veicolo investitore fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro;
-- la prescrizione dei diritti vantati dall'attore;
-- l'infondatezza della domanda nel quantum debeatur richiesto dall'attore;
-- l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per mala gestio, i cui presupposti non sussistono o comunque non sono provati;
-- l'omessa dichiarazione ex art. 142, d.lgs. 209/2005, circa l'entità della pensione goduta da o di eventuali altre prestazioni previdenziali erogate da altri istituti. Controparte_2
Infine concluse chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
ovvero l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145, 148, 283 e 287 D. Lgs 209/2005 e, comunque, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della concludente e, per l'effetto, estrometterla anche con sentenza parziale dal giudizio;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande per intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'istante, nella indicata qualità; ovvero rigettare la richiesta di provvisionale perché improponibile, inammissibile e infondata;
3) in via istruttoria (…);
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza della concludente, liquidare il risarcimento dei danni dovuto da , nella qualità di impresa designata, secondo i Parte_1
criteri e i limiti di cui all'art. 283 D. Lgs n. 209/2005 e in ogni caso entro il limite del massimale stabilito per legge dal D.P.R. 19.04.1993 e, al contempo, accogliere la domanda di regresso proposta nei confronti dei sigg.ri e , rispettivamente nella qualità di Controparte_3 CP_4
proprietario e conducente dell'autovettura Renault IO tg. FIL26187, condannandoli a rimborsare a , quale impresa designata, tutte le somme che andrà a erogare, in favore di Parte_1
, in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e Controparte_2
spese in favore dell'attore, sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio”.
4- Restò contumace . Controparte_3
5 La sentenza di primo grado
5- Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 29.12.2018 n. 2833, ha così provveduto:
“1) dichiara la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, e CP_4 CP_2
, nella causazione del sinistro;
[...]
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di della Controparte_2
complessiva somma di Euro 727.245,79 (comprensiva della provvisionale di € 50.000,00 già riconosciuta in favore dell'attore in corso di lite con ordinanza del 25.07.2016), oltre interessi legali sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro (del 29.12.2003) e, inoltre, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della decisione definitiva. Sulle somme così calcolate, poi, decorreranno gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 493,00 per spese vive ed € 27.804,00 per compensi (di cui € 4.388,00 per fase di studio, € 2.895,00 per fase introduttiva, € 12.890,00 per fase istruttoria ed € 7.631,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
4) dispone che la somma, come liquidata al capo che precede, venga corrisposta direttamente in favore dell'avv. Vincenzo BA, siccome antistatario;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate come da separato decreto in atti”.
In motivazione il Tribunale osserva che:
-- è infondata l'eccezione della di carenza di legittimazione attiva dell'attore in Parte_1
quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evinceva chiaramente la qualità di , Controparte_1
siccome indicata espressamente nell'atto;
-- sussiste la legittimazione passiva della;
Parte_1
-- la è decaduta dalla facoltà di proporre l'eccezione di prescrizione del credito, Parte_1
essendosi quest'ultima costituita tardivamente solo in prima udienza;
-- è inammissibile, poiché tardiva, anche la domanda di regresso proposta dalla Pt_1
-- risultano assolti gli obblighi di cui al codice delle assicurazioni afferenti alla messa in mora della compagnia e la comunicazione alla;
CP_6
-- l'attore non ha fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di responsabilità concorsuale ex art. 2054, co.2, c.c.;
6 -- deve ritenersi che l'impatto sia avvenuto, se non nella corsia di percorrenza dell'auto, quantomeno al centro della carreggiata;
-- la dinamica descritta dall'attore collide con gli accertamenti compiuti dai carabinieri nell'immediatezza del sinistro;
-- i testi indicati da parte attrice risultano scarsamente attendibili in quanto contraddittori;
-- altamente attendibili sono invece le dichiarazioni del maresciallo;
Testimone_1
-- la ricostruzione operata dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, quanto al punto di impatto e alla dinamica dell'incidente, è dotata di alta verosimiglianza;
-- , non tenendo strettamente la propria destra, aveva quindi sicuramente Controparte_2
concorso nel provocare l'incidente, pur in assenza di prova che ne sia stato l'esclusivo responsabile;
-- le dichiarazioni di e , secondo cui lo scontro si verificò per CP_4 Testimone_2
un'improvvisa manovra di sorpasso da parte di , non sono attendibili in quanto CP_2
contraddittorie rispetto a quanto da essi riferito in sede di sommarie informazioni ai carabinieri;
-- è provato che neanche tenne una condotta di guida adeguata alle circostanze, non CP_4
avendo egli usato la prudenza che le particolari condizioni di tempo e di luogo avrebbero suggerito, in particolare omettendo di rallentare e di tenere strettamente la destra;
-- pertanto la responsabilità del sinistro va attribuita in pari misura a entrambi i conducenti;
-- quanto alla posizione di proprietario del veicolo, non ha fornito la prova di aver adottato CP_3
tutte le cautele del caso al fine di evitare la circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 2054, co.3, c.c.;
-- quanto ai danni risarcibili, ci si può avvalere delle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale, precisato che i postumi permanenti consistevano in “gravissimo danno neurologico da trauma cranio encefalico, esitato in tetraplegia flaccida con disfasia, e postumi consolidati di frattura di femore sinistro”, ha determinato in 90 punti percentuali l'entità del danno biologico permanente e in 675 giorni la incapacità temporanea assoluta;
-- si giustifica un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale e pertanto la somma riconosciuta a titolo di risarcimento per lesioni permanenti va aumentata del 25%;
-- dall'importo risultante va detratta la provvisionale di € 50.000,00 già concessa a;
CP_2
-- quanto al danno da incapacità lavorativa, va liquidata la somma di € 173.566,67;
-- resta assorbita la domanda di condanna per mala gestio perché il danno è liquidato nei limiti del massimale.
7 Il giudizio di appello
6- La ha proposto appello. Con il primo motivo ritiene che il Tribunale abbia Parte_1
errato nel riconoscere la pari responsabilità dei conducenti nell'aver causato il sinistro. Evidenzia che il primo giudice non ha adeguatamente valutato l'unica prova dalla quale emerge la responsabilità esclusiva di , ossia gli accertamenti compiuti dai CC di Gragnano Controparte_2
nell'immediatezza dei fatti e, in particolare, l'esame dello schizzo planimetrico allegato alla relazione di servizio. Aggiunge che la circostanza per cui il corpo del giovane era stato CP_2
rinvenuto all'interno dell'opposta corsia di marcia è indicativo della perdita di controllo del motociclo e dell'invasione da parte di quest'ultimo dell'opposta corsia. In sostanza, la condotta della vittima sarebbe stata il fattore causale esclusivo dell'evento in grado di interrompere il nesso di causalità con altri fattori e tale da rendere giuridicamente irrilevanti i comportamenti di altri. In via subordinata, evidenzia che gli elementi probatori acquisiti al giudizio in ogni caso consentivano di poter graduare le colpe in relazione alla loro efficacia causale dell'evento.
Con il secondo motivo di gravame lamenta una errata liquidazione del danno. Ritiene Pt_1
che il primo giudice abbia sbagliato nell'applicare al caso di specie la massima percentuale di personalizzazione del danno, alla luce del fatto che le conseguenze dannose subite da CP_2
erano da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit e non straordinarie.
Deduce, poi, che il tribunale sia incorso in errore per avere applicato, in relazione alla liquidazione del danno da incapacità lavorativa, il criterio del triplo della pensione sociale, omettendo ogni esame circa la posizione lavorativa del leso;
tutto ciò senza tener conto che il soggetto leso CP_ beneficia delle erogazioni previdenziali stabilite dall' proprio per l'accertata incapacità lavorativa. Aggiunge poi che, in ogni caso, la liquidazione anticipata del danno patrimoniale risulta calcolata in modo errato sia perché non determinata al netto delle imposte, sia perché doveva essere applicato un maggior coefficiente di abbattimento. Evidenzia inoltre la non corretta decurtazione della provvisionale in quanto, trattandosi di liquidazione all'attualità, il giudice avrebbe dovuto rivalutare all'attualità anche l'importo di € 50.000,00 versato da a titolo Pt_1
di provvisionale sin dal luglio 2016.
Con il terzo motivo di gravame, critica la sentenza perché il tribunale non solo ha Pt_1
ignorato il limite normativo del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, ma ha pure omesso di pronunciarsi sul punto. Deduce che l'errata convinzione che la condanna ai danni dell'impresa non esorbiti tale limite ha indotto il giudice a ritenere erroneamente assorbita anche la correlata richiesta di condanna per mala gestio formulata da . CP_2
8 Con ulteriore motivo di gravame si duole dell'addebito a suo carico dell'intero Pt_1
ammontare delle spese processuali nonostante fosse stata riconosciuta la pari responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_2
Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “2: Nel merito a) accogliere Parte_1
l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2833/2018, resa dal Tribunale di Torre
Annunziata (…), ritenere e dichiarare che l'incidente stradale occorso in data 29.12.2003 si è verificato per responsabilità sola ed esclusiva del sig. con conseguente Controparte_2
condanna di , nella precisata qualità, alla restituzione degli importi corrisposti Controparte_1
in esecuzione della impugnata sentenza;
b) (…) ritenere e dichiarare, in via del tutto subordinata, la condotta di guida di assorbente e preponderante e per l'effetto accertare e Controparte_2
dichiarare l'incidente imputabile a in misura non inferiore al 90% con Controparte_2
conseguente condanna dell'impresa designata in misura proporzionale alle accertande responsabilità e condanna di alla restituzione dei maggiori importi corrisposti Controparte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza;
c) (…) procedere, in ogni caso, alla rideterminazione del danno liquidato in favore di in quanto errata la quantificazione sia con Controparte_1
riferimento all'applicazione della massima personalizzazione sia con riferimento al riconoscimento del danno patrimoniale;
d) (…), previa rideterminazione del danno come al punto che precede, procedere a decurtare gli importi corrisposti a titolo di provvisionale previa rivalutazione;
e) in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e in ogni caso alla restituzione delle maggiori somme corrisposte, sia per il danno subito da , sia per le spese legali, in Controparte_2
esecuzione della sentenza impugnata”.
7- Si è costituito che, sempre nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, ha contestato i motivi di appello di e a sua volta ha Controparte_2 Parte_1
proposto appello incidentale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo, critica la sentenza impugnata per non avere il primo giudice, omettendo l'approfondimento del rapporto dei CC e di tutte le altre risultanze istruttorie, nemmeno provato a determinare la misura dell'incidenza causale delle rispettive condotte di guida tenute da CP_4
e nella determinazione del sinistro. In particolare, deduce che il rapporto
[...] Controparte_2
delle forze dell'ordine non costituisce prova privilegiata, né prova maggiormente efficace rispetto alle altre offerte e/o dotate di alta verosimiglianza.
Un'attenta valutazione delle prove nel loro complesso avrebbe dovuto indurre il Tribunale a
9 dichiarare esclusivamente responsabile del sinistro, ovvero responsabile nella misura CP_4
maggiore, non inferiore all'80%.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, ha impugnato la personalizzazione del CP_2
danno morale soggettivo nella misura del 25% e ha determinato l'invalidità temporanea totale in €
98,00 al giorno. Deduce sul punto che, alla luce delle gravissime lesioni subite da , il CP_2
tribunale avrebbe dovuto riconoscere una maggiore personalizzazione del danno non patrimoniale, aumentando il danno biologico, anziché nella misura del 25%, in misura non inferiore al 50%; e avrebbe dovuto riconoscere, a titolo di invalidità temporanea totale (675 giorni), anziché la somma di € 98,00 al dì, la maggiore somma di € 147,00. Infine, ha lamentato la mancata considerazione della personalizzazione del danno non patrimoniale anche in relazione agli importi liquidati a titolo di temporanea totale assoluta.
Con ulteriore motivo, critica la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel CP_2
determinare il danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura pari a € 201.821,59, poi ridotto a
€ 173.566,57 per lo sconto dovuto alla liquidazione anticipata, ha applicato il coefficiente di capitalizzazione relativa all'età del danneggiato al momento in cui avrebbe presumibilmente cominciato a produrre reddito previsto dalla tabella del R.D. n. 1403/1922, nonostante la consapevolezza che essa non fosse più conforme alla realtà.
Con altro motivo di censura, l'appellante incidentale lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda per mala gestio impropria proposta nei confronti dell'appellante sin dalla notifica della citazione introduttiva del primo grado, ritenendo la stessa erroneamente assorbita dal contenimento del risarcimento complessivamente liquidato entro il massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, senza rendersi conto però che tale massimale, in rapporto al risarcimento complessivamente liquidato, sarebbe stato superato per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto, che regolarmente erano stati richiesti.
Alla luce di quanto premesso, ha concluso chiedendo: “1) in accoglimento del 1° CP_2
motivo di appello incidentale, dichiari il sig. , conducente del veicolo Renault IO tg. CP_4
FIL21687 di proprietà del sig. e privo di copertura assicurativa, esclusivo Controparte_3
responsabile del sinistro per cui è causa (…) ovvero in via gradata responsabile maggiormente nella determinazione dello stesso in una misura che si indica nell'80% a carico di esso e del CP_4
20% a carico del , ovvero nella misura percentuale, comunque prevalente, a Controparte_2
carico del primo che sarà ritenuta di giustizia;
ovvero in via ulteriormente gradata, confermi la situazione di corresponsabilità paritaria ex art. 2054 comma 2° c.c. come riconosciuta dal Giudice
10 di 1° grado;
2) in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2. a), riconosca una maggiore personalizzazione del danno non patrimoniale rispetto a quello determinato del 25% aumentando tale personalizzazione in una misura non inferiore al 50% o in quella inferiore ma comunque superiore a quella del 25% determinata dal Giudice di 1° grado;
2.1.) sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2b) riconosca a titolo di danno da invalidità temporanea totale la somma di € 147,00 al dì determinandolo per l'effetto, per i 675 giorni riconosciuti, in complessive € 99.225,00 o in quella somma ritenuta di giustizia comunque maggiore rispetto a quella stabilita dal Giudice di 1° grado;
2.2.), sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.1.2c), riconosca che nella personalizzazione del danno non patrimoniale deve essere incluso anche il danno da invalidità temporanea totale liquidato per i 675 giorni, a tale titolo, riconosciuti;
2.3.), sempre in accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale, indicato in premessa al n.
2.2.2.) dichiari errata la quantificazione del danno patrimoniale e, in applicazione del criterio della tripla pensione sociale di cui all'art. 137 comma 3° cod. ass., ridetermini lo stesso compensando lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa determinata dal Giudice di 1° grado del 20% con il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato applicato e ricavato dalle tabelle i cui al R.D.
1403/1922, quantificando tale danno patrimoniale anziché in € 173.566,57 come determinato dal
Giudice di 1° grado, in € 216.958,21 o in quella somma comunque ritenuta di giustizia;
3) in accoglimento del 3° motivo dell'appello incidentale, dichiari che la è stata Parte_1
responsabile di mala gestio impropria nella gestione del sinistro e, per l'effetto dichiari che essa è tenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal fatto sul massimale minimo di legge, pari ad € 774.685,35, anche nel caso in cui il risarcimento complessivo che sarà determinato, sia inferiore a tale limite ma lo superi per interessi e rivalutazione;
4) per l'effetto, previa rideterminazione del danno complessivo subito dall'istante
nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Controparte_1 Controparte_2
all'esito della dichiarata responsabilità esclusiva e/o concorrente ma prevalente del e/o CP_4
paritaria, nonché della quantificazione del danno non patrimoniale, sotto gli aspetti sopra indicati
e del danno patrimoniale, nonché preso atto che la n.q. ha versato il massimale Parte_1
di legge di € 774.685,35, in due tranche, la prima delle quali ben 13 anni dopo il sinistro, di €
50.000,00 in esecuzione dell'ordinanza del 25.07.2016 del Giudice di 1° grado e la seconda di €
724.685,35, a saldo, il 10/06/2019 in esecuzione della sentenza impugnata;
4.a.) condanni la
(…) a pagare all'istante n.q., a titolo di mala gestio impropria per il ritardo nel Parte_1
11 pagamento del risarcimento dovuto, sul massimale di legge sopra indicato e liquidato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le regole della Cassazione a sez. un. di cui alla nota sentenza n. 1712/1995, sul massimale di legge vigente alla data del sinistro, con decorrenza dal
29/12/2003, maggiorati degli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, sulla determinanda e liquidanda somma dovuta, dalla presente domanda;
4.b.) condanni, infine gli altri appellati CP_4
e in solido tra loro al pagamento del residuale capitale dovuto, a titolo di
[...] Controparte_3
risarcimento del complessivo danno come dalla Corte di Appello rideterminato, se superiore al massimale sopra indicato, oltre gli interessi legali rivalutati dal fatto su tale residuo;
5) vinte le spese e competenze di questo grado di giudizio, da porsi a carico della e/o in Controparte_11
solido tra essa e gli altri convenuti appellati incidentali, e da liquidarsi secondo i parametri di cui al vigente DM 55/2914, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Ragioni della decisione
8- La contumacia. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e , Controparte_3 CP_4
non essendosi costituiti in giudizio pur ritualmente citati.
9- La responsabilità del sinistro. Sono infondati il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale, entrambi volti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto il pari concorso di colpa di e nell'aver causato CP_4 Controparte_2
il sinistro.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto sia da sia dalla Controparte_1 Parte_1
questa Corte ritiene che il primo giudice, attraverso una corretta analisi del compendio
[...]
probatorio, abbia giustamente ritenuto che né l'attore in primo grado, né CP_4
avessero fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054, co.2, c.c..
Va premesso che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. ord. 17.05.2022 n. 15736). Di recente, la Cassazione ha ribadito che la presunzione di pari
12 responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche nel caso in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cass. ord. 12.03.2020 n. 7061). Inoltre, va specificato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass.
20.03.2020 n. 7479).
Il giudice, quindi, una volta accertata la responsabilità di uno dei conducenti, dovrà necessariamente valutare la condotta tenuta dagli altri soggetti coinvolti, la quale, per poter essere esonerata da ogni responsabilità, dovrà essere improntata al rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
Ciò posto in termini generali, osserva questa Corte che nel caso in esame il Tribunale ha valutato correttamente il materiale probatorio acquisito (dichiarazioni testimoniali e relazione dei
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro); in particolare, ha correttamente escluso che fosse stata raggiunta la prova, da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro, di elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità. Infatti, se da un lato è pacificamente acquisito agli atti che le lesioni subite da siano da ricollegarsi al sinistro oggetto di lite, dall'altro lato, Controparte_2
quanto alla specifica dinamica, non può dirsi che quest'ultimo abbia offerto (o siano stati comunque acquisiti) elementi di prova tali da sottrarre il conducente del motociclo alla presunzione di uguale responsabilità di cui all'art. 2054.
, nell'atto introduttivo del giudizio, riferì, quanto alla dinamica dell'incidente, che CP_2
mentre (il figlio ) percorreva via Ogliaro a bordo della Vespa Piaggio 125 con il casco CP_2
protettivo regolarmente allacciato e indossato e tenendo strettamente la destra, a pochi metri dall'intersezione con via Santa Croce, venne urtato frontalmente dalla Renault IO che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, invase la corsia percorsa da . CP_2
Tuttavia, quanto prospettato non ha trovato sufficiente riscontro probatorio né nelle dichiarazioni testimoniali di e , i quali, come sottolineato dal Testimone_3 Testimone_4
Tribunale, oltre a essere stati indicati come persone a conoscenza dei fatti per la prima volta solo nel primo grado di giudizio, hanno riportato informazioni contrastanti tra di loro in punto di sequenza temporale degli eventi;
né nella ricostruzione compiuta dai Carabinieri che, giunti sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, hanno ritenuto che l'impatto “sarebbe avvenuto tra
13 il centro della carreggiata e la corsia di marcia della Renault”. Sotto quest'ultimo profilo va dato atto che, se è vero che il verbale dei Carabinieri non assume efficacia probatoria vincolante in ordine alla ricostruzione delle modalità con le quali è avvenuto il sinistro (essendo i verbalizzanti intervenuti successivamente e avendo essi raccolto le dichiarazioni del conducente della Renault e del terzo trasportato); tuttavia assume valenza probatoria privilegiata in ordine alla circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti e costituisce elemento indiziario da valutare in concorso con gli altri elementi di prova.
In sostanza, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi probatori offerti dal danneggiato, non può dirsi che abbia provato di aver tenuto una condotta di guida CP_2
completamente esente da colpa e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, soprattutto tenuto conto della conformazione dei luoghi (carreggiata stretta circa 4 metri, a doppio senso di marcia), delle condizioni del manto stradale (scivoloso) e della scarsa illuminazione. Difatti, la circostanza per cui abbia impattato violentemente contro la Renault IO condotta da CP_2
vuol dire che egli non solo non procedeva tenendo strettamente la destra, ma non teneva CP_4
una velocità adeguata quantomeno a evitare collisioni con altri veicoli.
Analoghe considerazioni vanno fatte per ciò che attiene alla posizione di . Questi, CP_4
infatti, al fine di provare la sua condotta diligente, ha riferito, al pari del terzo trasportato
, che l'automobile da lui condotta si trovava ferma sul margine destro della Testimone_2
carreggiata e che l'impatto era avvenuto a causa esclusiva del tentativo di sorpasso da parte di
, il quale, provenendo dal senso di marcia opposto, tentando di eseguire Controparte_2
un'improvvida manovra di sorpasso, invase la corsia di marcia percorsa dall'auto.
Orbene, tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio. Anzi, gli stessi testi, sentiti dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, hanno riportato una dinamica completamente diversa rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado. Va aggiunto che è infondata la deduzione della nella parte in cui ritiene che l'esclusiva responsabilità di si Parte_1 CP_2
evincerebbe dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti. Infatti, gli stessi Carabinieri nella relazione di servizio scrissero che, “nell'impossibilità di procedere a rilievi planimetrici relativi al sinistro, in quanto i mezzi erano stati spostati dal punto finale dell'impatto, si procedeva a rilevare sommariamente la posizione dei mezzi, così come trovati al momento dell'arrivo”. In altri termini, non essendo rilevata nello schizzo planimetrico la posizione effettiva dei veicoli al momento del sinistro, non può tale documento essere di certo dirimente ai fini dell'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nello scontro. Si deve quindi concludere, alla luce dei principi
14 espressi, che risulta correttamente applicata dal giudice di prime cure la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, atteso che, pur provato che il danno è derivato dall'impatto tra i due veicoli menzionati in citazione non si possono stabilire – sulla base dell'istruttoria svolta – né il diverso grado di colpa dei due conducenti, né le cause e le modalità del sinistro.
Va dunque confermata la sentenza appellata in punto di accertamento della responsabilità.
10- Il danno non patrimoniale. lamenta l'errato riconoscimento da parte del Parte_1
Tribunale della massima personalizzazione del danno non patrimoniale, evidenziando che le lesioni subite da , per quanto gravissime, sarebbero da ritenersi normali e indefettibili Controparte_2
secondo l'id quod plerumque accidit.
Occorre premettere che il Tribunale ha liquidato il danno biologico patito da sulla base CP_2
delle tabelle milanesi del 2018, prendendo come riferimento il valore del punto aumentato della percentuale dovuta per il danno non patrimoniale, ossia il danno morale. Su tale somma ha poi riconosciuto la personalizzazione del danno nella massima misura del 25%.
La decisione non può essere condivisa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28988; Cass. ord.
4.03.2021 n. 5868).
Il tribunale, nel disporre la personalizzazione, ha così motivato “Il tribunale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e sulla base delle allegazioni, delle prove acquisite e delle risultanze della c.t.u., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari;
il danneggiato ha difatti riportato lesioni gravissime rimanendo del tutto incapace di compiere anche le comuni attività quotidiane e bisognoso di continua assistenza;
pertanto, si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, di tal che ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, possa essere riconosciuta la massima percentuale di personalizzazione.
Risponde, infatti, a nozioni di comune esperienza che un soggetto sano, di appena 23 anni, patisca
15 una profonda sofferenza intima nel vedersi costretto, vita natural durante, su di una sedia a rotelle, senza la possibilità di svolgere in autonomia alcun atto della vita quotidiana, necessitando di aiuto anche per i più semplici gesti della vita, quali lavarsi, vestirsi e nutrirsi, con la consapevolezza della irreversibilità di tale stato”.
La motivazione è generica, oltre che errata.
Il tribunale non ha dato in alcun modo conto di quali siano gli elementi eccezionali messi in evidenza da , i quali giustifichino la personalizzazione. In sostanza, le circostanze indicate CP_2
dal primo giudice non sono altro che conseguenze generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione. Non essendo, queste, conseguenze straordinarie patite solo dal danneggiato nel caso specifico, questa Corte ritiene che esse abbiano trovato adeguata ricompensa attraverso il risarcimento del c.d. danno biologico col sistema del punto tabellare.
Dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello principale della , la Pt_1 Parte_1
personalizzazione del danno riconosciuta dal Tribunale nella misura del 25% – figurativamente calcolata per l'intero in € 242.955,00 e in concreto liquidata a (per il pari concorso di CP_2
colpa) in € 121.477,50 – va eliminata, per cui resta dovuto al danneggiato l'importo di €
518.985,00, non ancora detratta la provvisionale erogata, di cui si dirà più avanti.
Quanto sopra detto comporta come logica conseguenza anche il rigetto dell'appello incidentale proposto da , volto a chiedere una maggiore personalizzazione del danno non CP_2
patrimoniale, sia in punto di invalidità permanente, sia per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta.
11- Il danno patrimoniale.
11.1- È infondato e va rigettato il motivo di appello principale spiegato dalla Parte_1
volto a criticare l'utilizzo del criterio del triplo della pensione sociale per la quantificazione del danno da annullata capacità lavorativa, alla luce del mancato accertamento concreto sulla posizione lavorativa del leso.
Premesso che, come più volte affermato in giurisprudenza, nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto (Cass. ord. 20.12.2023 n. 35663), per la liquidazione di tale danno, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto
16 dalla vittima, può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (Cass. ord.
4.03.2024 n. 5787; Cass. ord. 15.09.2023 n. 26641; Cass. ord. 13.06.2023 n. 16844; Cass. ord.
25.08.2020 n. 17690; Cass. 12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass.
27.11.2015, n. 24210; Cass. 17.01.2003, n. 608).
Sempre in relazione al danno patrimoniale va esaminata la deduzione avanzata dall'appellante principale secondo cui la quantificazione operata dal Tribunale sarebbe errata perché non ha CP_ tenuto conto che il leso beneficia dei sussidi previdenziali erogati dall' proprio per l'accertata incapacità lavorativa.
La deduzione è infondata. Infatti, se da un lato è vero che, come affermato dalla giurisprudenza, in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del risarcimento posto a carico del danneggiante (Cass.
5.07.2019 n. 18050); dall'altro, è vero pure che la parte che eccepisce il lucrum deve dare prova dell'effettiva erogazione e del relativo importo. In sostanza, è necessario che la parte interessata al defalco, conformemente ai principi ispiratori in tema di riparto dell'onere probatorio, non si limiti ad allegare un astratto versamento di una somma di denaro, dovendo invece presentare idoneo riscontro probatorio con il quale si dimostri non solo la sua effettiva corresponsione, ma anche l'esatto ammontare della somma spettante al danneggiato.
Nel caso in esame, la deduzione della è risultata completamente sfornita di Parte_1
prova. Pertanto va rigettata.
11.2- Va rigettato anche il motivo di appello incidentale formulato da , secondo cui il CP_2
tribunale non avrebbe dovuto applicare, nella quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa, il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato al momento in cui avrebbe presumibilmente cominciato a produrre reddito previsto dalla tabella del RD 1403/1922, in quanto non più conforme alla realtà attuale.
Indubbiamente la Suprema Corte ha ritenuto che le tabelle di cui al RD 1403\1922, anche quale parametro della media nazionale di speranza di vita (nell'ipotesi residuale in cui tale riferimento è consentito), sono costruite su tavole di mortalità obsolete e individuano un "montante di
17 anticipazione" basato su un coefficiente di capitalizzazione non affatto corrispondente alla realtà attuale [Cass. ord.
2.05.2022 n. 13727]..
Tuttavia la stessa Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha ritenuto, sì, necessario, ma anche sufficiente apportare alle menzionate tabelle dei correttivi. Di conseguenza ha più volte giudicato legittimo il ricorso da parte del giudice di merito alle tabelle menzionate sempre che, allo scopo di eliminare gli inconvenienti evidenziati, siano riconsiderati al rialzo i risultati del calcolo di capitalizzazione. È stato così affermato che, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al RD 1403\1922, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, al fine di evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare e una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di «personalizzare» il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 9.05.2017, n. 11209; Cass. 5.06.2012, n.
8985; Cass. 24.03.2011, n. 6753; Cass. 2.07.2010, n. 15738; Cass. 2.03.2004, n. 4186; Cass.
25.05.2000, n. 6873).
Il primo giudice, pur applicando le tabelle del RD 1403\1922, è ben consapevole della necessità di applicare i correttivi raccomandati dalla giurisprudenza di legittimità, tanto che, nell'operare la riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, considera espressamente “l'aumento della durata attuale dell'esistenza media rispetto al 1922”, visto che “i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n.
1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni, furono calcolati sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del
1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910-1912”. “Rispetto a quella data” – spiega il
Tribunale – “la vita media si è allungata di circa 25 anni”. E poi il Tribunale tiene conto della variazione dell'altro parametro, ossia il tasso di interesse legale, significativamente mutato dal
1999; sicché “entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse) convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all'attualità” Detto ciò, il giudice di primo grado, applicati i correttivi necessari, procede ai relativi calcoli sulla base di formule di matematica finanziaria (alle quali si
18 rinvia) che conducono al risultato finale di € 173.566,57 corrispondente al danno da incapacità lavorativa futura. La somma va dimezzata e perciò ridotta a € 86.783,29 per il concorso di colpa.
È il caso di osservare che l'appellante incidentale ha contestato l'applicabilità delle CP_2
tabelle allegate al RD 1403\1922 – invece ancora utilizzabili per un orientamento della Suprema
Corte al quale il Tribunale ha inteso dare seguito – ma non ha contestato né i correttivi applicati dal primo giudice né i calcoli elaborati.
12- La provvisionale. È fondata la censura della alla sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice, nel decurtare dall'importo complessivo del risarcimento spettante a la somma corrisposta a titolo di provvisionale dall'assicurazione appellante, ha omesso di CP_2
rivalutare all'attualità anche l'importo di € 50.000,00 versato da con assegno bancario del Pt_1
7.11.2016. L'importo va rivalutato dalla data di erogazione (7.11.2016) a quella della sentenza di primo grado (31.12.2018). Ne consegue che, applicando gli indici Istat relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), l'importo da detrarre è di € 51.050,00 in applicazione del coefficiente 1.021.
Si può pertanto ora pervenire all'esatto credito di : € 518.985,00 (danno non CP_2
patrimoniale) + € 86.783,29 (danno patrimoniale) – € 51.050,00 (provvisionale) = € 554.718,29.
13- La mala gestio. Sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale criticano la sentenza di primo grado per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di mala gestio proposta da nei confronti della . Più in particolare, deducono, per CP_2 Parte_1
motivi diversi, che l'omessa pronuncia sul limite del massimale e l'errata convinzione che la condanna emessa ai danni dell'impresa non superi tale limite ha indotto il giudice a ritenere erroneamente assorbita anche la correlata richiesta di condanna per mala gestio formulata da
. CP_2
In particolare, , sin dal primo grado, aveva richiesto la condanna dell'impresa CP_2
assicuratrice a causa del colposo ritardo nel pagamento dell'indennizzo dovuto.
A supporto di tale pretesa ha sostenuto che la compagnia di assicurazione ha tenuto CP_2
un comportamento ingiustificatamente dilatorio (cd. mala gestio impropria), a fronte della richiesta di risarcimento diretto, a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 della l. n.
990/1969.
Orbene, occorre innanzitutto precisare che il cd. “massimale”, ovvero il limite all'obbligo indennitario gravante in capo all'assicuratore, può essere superato qualora l'assicuratore si renda colpevole di negligenza nei confronti dell'assicurato o del danneggiato. In questi casi, la
19 responsabilità dell'assicuratore deriva dall'inadempimento dell'obbligo indennitario e non dall'illecito commesso dall'assicurato
Tali casi vengono identificati quali ipotesi di cd. mala gestio, che può essere, a sua volta, propria
o impropria.
La mala gestio cd. impropria dell'assicuratore attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e si configura allorché la compagnia assicurativa mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui alla legge n. 990/1969 (e, attualmente, di cui all'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni Private) e ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale, sebbene i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, o comunque la compagnia assicuratrice sia stata posta in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. (cfr. Cass. 11.12.2018, n. 31964; Cass.
14.03.2016, n. 4892; Cass. 17.02.2016, n. 3014).
Siffatta forma di responsabilità presuppone, dunque, uno stato di mora debendi, connesso al ritardo colposo nel pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato e alla richiesta di liquidazione formulata da quest'ultimo (operante come atto di costituzione in mora), di talché “l'assicuratore si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del “maggior danno” di cui al cit. art. 1224, comma 2.” (Cass. n. 3014/2016).
Quanto alla data di inizio del ritardo, legittimamente il creditore può ricondurne gli effetti alla scadenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 990/1969 (spatium deliberandi), salvo che l'assicuratore provi – o comunque sia dato rilevare dagli atti – che l'imputabilità del ritardo possa ritenersi in concreto e in dipendenza di particolari situazioni di fatto, insussistente, ovvero realizzata solo in un momento successivo (cfr. Cass. n. 17460/2006).
Venendo al caso in esame, emerge in atti che, decorso il termine di cui sopra, la compagnia assicurativa , regolarmente costituita in mora, non provvide ad alcuna Parte_1
liquidazione nonostante le svariate sollecitazioni ricevute (cfr. le numerose missive allegate agli atti). Pertanto deve ritenersi provata, alla luce delle risultanze documentali, l'inerzia colpevole dell'impresa assicuratrice appellante e dunque il ritardo ingiustificato della stessa nell'istruzione
20 della pratica, nella liquidazione della pretesa risarcitoria e nell'adempimento delle connesse obbligazioni di accertare, stimare, offrire e motivare l'offerta o il diniego. Invero, ricevuta la richiesta di indennizzo da parte del danneggiato, l'appellante lasciò spirare lo Parte_1
spatium deliberandi previsto dalla legge (6 mesi dalla richiesta di risarcimento), violando gli obblighi di correttezza e diligenza su essa incombenti.
Né l'impresa assicuratrice ha fornito qualche giustificazione del perché non abbia avuto, nei sei mesi a disposizione, alcuna interlocuzione con il danneggiato, né del perché non si sia attivata per accertare i fatti, la dinamica del sinistro, i danni subiti dalla vittima e per formulare una proposta risarcitoria coerente con gli accertamenti compiuti. Per tale motivo, ad avviso di questa Corte, va ritenuta sussistente la mala gestio impropria della compagnia assicuratrice nella gestione del sinistro.
Dalla constatazione che la era in mora discende che essa debba corrispondere Parte_1
gli interessi legali e – ove fosse stato richiesto, allegato e provato – anche il maggior danno. La questione resta tuttavia puramente teorica, dal momento che risulta liquidata a una CP_2
somma ben inferiore al massimale all'epoca vigente.
14. Le spese. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite, che individua come parte vincitrice, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto. CP_2
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Controparte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale di , nella Parte_1 Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno di , in contraddittorio con e Controparte_2 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2833 del 29.12.2018, così Controparte_3
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna , e , in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_3 CP_4
favore di della complessiva somma di € 554.718,29 al netto della già riscossa Controparte_2
provvisionale, oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale devalutata alla data del sinistro in base agli indici Istat relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
21 e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza di primo grado;
e da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) condanna , e , in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Controparte_3 CP_4
di , nella qualità indicata, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo BA, Controparte_1
dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, liquidate:
-- per il primo grado in € 17.000,00 per compensi ed € 2.550,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto e versato;
-- per il grado d'appello in € 14.000,00 per compensi ed € 2.100,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato;
c) conferma la statuizione di primo grado sulle spese di c.t.u.;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Controparte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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