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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2015 promossa da con l'Avv. ANGELO D'ORLANDO Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FERRARA ANTONIO CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
premettendo di essere subentrata nel contratto di mutuo fondiario di durata trentennale stipulato in data 4.1.2008 da padre, , per un Parte_2
importo di euro 170.000,00, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Grosseto il già menzionato istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i seguenti motivi:
1 1. usurareità dei tassi di interesse, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori;
2. indeterminatezza del tasso di interesse e differenza tra ISC/TAEG dichiarato in contratto e quello applicato in concreto;
Ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'illeceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale;
2. Dichiarare per l'effetto che il contratto di mutuo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle ulteriori spese convenute e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento determina un travalicamento del tasso soglia di riferimento;
3. Dichiarare e accertare che anche il tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
4. Delibare anche alla luce dell'articolo 5 del contratto di mutuo, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
più precisamente: tasso convenzionale pari al 6.480%, tasso di mora a 9.120%, tasso soglia vigente al momento della convenzione 9.120%, teg computato in attuazione dei crismi indicati in contratto pari a 15,600; 15,600>9.120; 5. Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca D'IA che per la
Cassazione hanno un mero valore strumentale;
6. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata in pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;
7. Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 cp comma 1 e 3 e dell'art. 1815 c.c. secondo comma,
2 il mutuo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8. Accertare e dichiarare che allo stato parte attrice alla data del 03.04.2015 abbia pagato come capitale la somma di €. 34.456,80, di cui il maggior importo di €. 31.648,61 a restituirsi oltre quelle maturande essendo il mutuo ancora in essere da cui
l'indeterminatezza della domanda;
9. Ritenere che parete attrice è debitrice di
€. 134.233,81, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
10. Soppesare pertanto, che per effetto delle indicate somme avendo restituito parte del capitale e degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice deve all'istituto convenuto una somma pari ad 134.233,81 riformulate in n. 335 rate resi-due per un importo pari ad €. 400,70 mensili;
11. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il sucitato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
12. Dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo determinativa degli interessi perché posta in violazione degli articoli 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'articolo 9 comma 3 legge n 192/98 individuando nel tasso di cui all'art. 117 TUB comma 7 quello dovuto ed applicabile sia sulle rate che su quelle a scadere;
e per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_1
restituzione in favore degli attori della somma da essa incassata e non dovuta
e corrisposta a seguito della capitalizzazione composta per rate di ammortamento, pari alla differenza fra interessi pagati calcolati secondo le condizioni del contratto e di quelli calcolati al tasso BOT di cui all'art. 117 comma 7 TUB, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali e rivalutazione, nonché rimodulare un
3 nuovo piano di ammortamento al tasso ex art. 117 TUB comma 7, con quote capitali costanti ab origine;
13. Condannare la alla refusione delle CP_1
spese di giudizio;
14. In via istruttoria nominare CTU al fine di confermare se del caso, l'usurarietà del mutuo”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante espletamento di ctu contabile.
Le domande sono infondate.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi infatti ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta
(sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di
4 escussione, nel caso di specie non prospettate. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve altresì osservarsi, sempre in via generale, come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale.
Ne consegue che ai fini del calcolo del T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i
5 secondi nella fase patologica), ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al computo della penale per estinzione anticipata ( cfr. sul punto, da ultimo Cass. 7352/2022). Ne consegue altresì che un'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuato parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Con particolare riferimento, poi, agli interessi moratori, giova richiamare la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, che, riassunte le contrapposte tesi, ha ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso
6 il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
(cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e
l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico - giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le
Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate.
Premesso che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai
D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni
Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle
CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
7 Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono poi che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della già menzionata soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da
8 inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurocomunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto
2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
«la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma
9 prolungato della durata del prestito e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
In ultima analisi, poi e sempre in via generale, deve infine osservarsi come, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Infatti, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il
TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'IA, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle relative Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di
10 calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il
TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'IA dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'IA, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio (così,
Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
11 Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la ctu espletata ha innanzi tutto evidenziato che nel contratto di finanziamento inter-partes il tasso di interesse è stato pattuito all'articolo 4, nella misura fissa del 6,48%.
Gli interessi di mora sono invece indicati all'articolo 5 del contratto nella misura del 9,12%.
Sicché nessuna indeterminatezza nelle clausole determinative degli interessi può riscontrarsi nella specie.
Sulla base di tali premesse e facendo buon governo dei suindicati principi generali il ctu ha poi escluso il superamento del tasso soglia, tanto con riferimento al tasso degli interessi corrispettivi che a quello degli interessi moratori, ipotizzando invece (in una seconda ipotesi di calcolo), un superamento del solo tasso soglia laddove si dovesse considerare, ai fini del calcolo, l'effetto anatocistico determinato dalla tipologia di ammortamento del mutuo, cosiddetto alla francese.
Tale ultima conclusione è errata.
Ed infatti, pur dovendosi correttamente ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – determini comunque un costo del credito concesso (e maggior ragione allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente), ciò nondimeno deve escludersi che il piano di ammortamento cosiddetto “ alla francese” celi un' ipotesi di anatocismo da computare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Come noto, l'ammortamento è il rimborso graduale del capitale unitamente al pagamento periodico degli interessi. Esistono due tipi di ammortamento: a) italiano: che si caratterizza per avere rate con quote di capitale costanti;
b)
12 francese: che si caratterizza per avere rate costanti.
In particolare, l'ammortamento cosiddetto «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali
è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.
Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulle proprie generali economie e comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale sia più bassa all'inizio e cresca progressivamente.
Questa metodologia di restituzione si differenzia dal cosiddetto
“ammortamento all'italiana”, che invece prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo;
questo comporta che l'ammontare della singola rata è variabile e che queste saranno più alte all'inizio, mentre esse scendono man mano che il mutuo sta per scadere.
Nell'ammortamento alla francese (o progressivo) si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, sicché deve individuarsi quale rata possa raggiungere l'obiettivo di rimborsare il prestito (inteso come somma mutuata e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti.
In altre parole, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi
(il rimborso del prestito ad un certo tasso e il numero di rate costanti), si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si
13 detrae dalla rata la quota d'interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata.
Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via.
In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo.
Ciò esclude in radice che vi sia anatocismo.
Ed infatti, gli interessi maturati alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via
14 differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.
Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude altresì che vi sia un'indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi.
Ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., - ha preso in esame proprio il seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento” (pag. 11 motivazione); in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
La Cassazione ha in primo luogo escluso che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della
15 durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Il problema di determinatezza non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza. Sulla base principalmente della considerazione per cui “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, la Suprema Corte giunge ad escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
Infine, la Cassazione ha escluso che ricorra altresì un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione).
“Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere
16 agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag. 29 motivazione).
Deve quindi concludersi nel senso che il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto non integra un motivo di invalidità del contratto.
E, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo (che ha la sua causa che non muta ex se a seconda del modus operandi degli interessi) con ammortamento alla francese risponda a evidenti esigenze soprattutto del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata, oltre che, è altrettanto chiaro, all'interesse della banca di vedersi ripagati prima in gran parte gli interessi, sicché una eventuale estinzione anticipata determina che il maggior guadagno della banca derivante dagli interessi è già garantito, oltre al fatto che pagando inizialmente più interessi che capitale (per effetto del calcolo sopra delineato) il mutuatario trattiene per più tempo il capitale e paga più interessi rispetto al cd. metodo all'italiana (con quota capitale costante nella singola rata).
Ma, appunto, si tratta di un assetto d'interessi voluto per apprezzabili ragioni dell'una e dell'altra parte quanto allo scopo che si vuol raggiungere.
Peraltro, per quanto sopra detto, non si delinea nemmeno una modifica del criterio di imputazione ex art.1194 c.c. (per cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore); modifica che è comunque possibile con l'accordo delle parti: in questa forma di ammortamento con la singola rata si paga
17 sempre una quota di capitale e gli interessi calcolati sul capitale residuo e maturati fino a quel momento.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
Conclusivamente, dunque, ritiene questo Giudice di dare seguito all'orientamento in base al quale alcun effetto anatocistico e alcuna indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi si ravvisano in un contratto di mutuo che prevede il sistema di ammortamento alla francese laddove, come nel caso di specie, nel contratto inter partes si prevede che la parte mutuataria si impegna a rimborsare il mutuo in anni trenta mediante il pagamento di 360 rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, come da allegato piano di ammortamento che indica la relativa tipologia “alla francese” e che, sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante dello stesso contratto ( vedi contratto di mutuo e relativo paino di ammortamento quale allegato B- doc. n. 9 di parte attrice).
Deve dunque ritenersi corretta la prima ipotesi formulata dal ctu per tutte le ragioni già ampiamente evidenziate e con esclusione, dunque, di qualsivoglia profilo usurario tanto degli interessi corrispettivi che di quelli moratori.
18 Nessuna incidenza, infine, ha sulla validità del contratto inter-partes l'asserita discrasia tra indicato in contratto e quello in concreto applicato. Pt_3
A tal fine, va innanzitutto precisato che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'IA.
Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Part Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende che l'erronea indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'IA, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulterebbe applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella
19 in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Al riguardo, trova pertanto applicazione il principio espresso dalle SS.UU. secondo il quale, operata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma,
c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418,
3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).
20 Ne consegue il rigetto di tutte le domande, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod e integr. avuto riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite
(Cass.2287/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
3141/2015, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge le domande;
2) condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in favore di quest'ultima in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 21 dicembre 2024 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2015 promossa da con l'Avv. ANGELO D'ORLANDO Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FERRARA ANTONIO CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
premettendo di essere subentrata nel contratto di mutuo fondiario di durata trentennale stipulato in data 4.1.2008 da padre, , per un Parte_2
importo di euro 170.000,00, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Grosseto il già menzionato istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i seguenti motivi:
1 1. usurareità dei tassi di interesse, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori;
2. indeterminatezza del tasso di interesse e differenza tra ISC/TAEG dichiarato in contratto e quello applicato in concreto;
Ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'illeceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale;
2. Dichiarare per l'effetto che il contratto di mutuo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle ulteriori spese convenute e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento determina un travalicamento del tasso soglia di riferimento;
3. Dichiarare e accertare che anche il tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
4. Delibare anche alla luce dell'articolo 5 del contratto di mutuo, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
più precisamente: tasso convenzionale pari al 6.480%, tasso di mora a 9.120%, tasso soglia vigente al momento della convenzione 9.120%, teg computato in attuazione dei crismi indicati in contratto pari a 15,600; 15,600>9.120; 5. Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca D'IA che per la
Cassazione hanno un mero valore strumentale;
6. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata in pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;
7. Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 cp comma 1 e 3 e dell'art. 1815 c.c. secondo comma,
2 il mutuo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8. Accertare e dichiarare che allo stato parte attrice alla data del 03.04.2015 abbia pagato come capitale la somma di €. 34.456,80, di cui il maggior importo di €. 31.648,61 a restituirsi oltre quelle maturande essendo il mutuo ancora in essere da cui
l'indeterminatezza della domanda;
9. Ritenere che parete attrice è debitrice di
€. 134.233,81, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
10. Soppesare pertanto, che per effetto delle indicate somme avendo restituito parte del capitale e degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice deve all'istituto convenuto una somma pari ad 134.233,81 riformulate in n. 335 rate resi-due per un importo pari ad €. 400,70 mensili;
11. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il sucitato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
12. Dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo determinativa degli interessi perché posta in violazione degli articoli 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'articolo 9 comma 3 legge n 192/98 individuando nel tasso di cui all'art. 117 TUB comma 7 quello dovuto ed applicabile sia sulle rate che su quelle a scadere;
e per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_1
restituzione in favore degli attori della somma da essa incassata e non dovuta
e corrisposta a seguito della capitalizzazione composta per rate di ammortamento, pari alla differenza fra interessi pagati calcolati secondo le condizioni del contratto e di quelli calcolati al tasso BOT di cui all'art. 117 comma 7 TUB, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali e rivalutazione, nonché rimodulare un
3 nuovo piano di ammortamento al tasso ex art. 117 TUB comma 7, con quote capitali costanti ab origine;
13. Condannare la alla refusione delle CP_1
spese di giudizio;
14. In via istruttoria nominare CTU al fine di confermare se del caso, l'usurarietà del mutuo”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante espletamento di ctu contabile.
Le domande sono infondate.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi infatti ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta
(sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di
4 escussione, nel caso di specie non prospettate. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve altresì osservarsi, sempre in via generale, come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale.
Ne consegue che ai fini del calcolo del T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i
5 secondi nella fase patologica), ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al computo della penale per estinzione anticipata ( cfr. sul punto, da ultimo Cass. 7352/2022). Ne consegue altresì che un'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuato parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Con particolare riferimento, poi, agli interessi moratori, giova richiamare la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, che, riassunte le contrapposte tesi, ha ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso
6 il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
(cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e
l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico - giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le
Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate.
Premesso che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai
D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni
Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle
CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
7 Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono poi che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della già menzionata soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da
8 inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurocomunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto
2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
«la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma
9 prolungato della durata del prestito e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
In ultima analisi, poi e sempre in via generale, deve infine osservarsi come, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Infatti, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il
TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'IA, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle relative Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di
10 calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il
TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'IA dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'IA, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio (così,
Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
11 Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la ctu espletata ha innanzi tutto evidenziato che nel contratto di finanziamento inter-partes il tasso di interesse è stato pattuito all'articolo 4, nella misura fissa del 6,48%.
Gli interessi di mora sono invece indicati all'articolo 5 del contratto nella misura del 9,12%.
Sicché nessuna indeterminatezza nelle clausole determinative degli interessi può riscontrarsi nella specie.
Sulla base di tali premesse e facendo buon governo dei suindicati principi generali il ctu ha poi escluso il superamento del tasso soglia, tanto con riferimento al tasso degli interessi corrispettivi che a quello degli interessi moratori, ipotizzando invece (in una seconda ipotesi di calcolo), un superamento del solo tasso soglia laddove si dovesse considerare, ai fini del calcolo, l'effetto anatocistico determinato dalla tipologia di ammortamento del mutuo, cosiddetto alla francese.
Tale ultima conclusione è errata.
Ed infatti, pur dovendosi correttamente ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – determini comunque un costo del credito concesso (e maggior ragione allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente), ciò nondimeno deve escludersi che il piano di ammortamento cosiddetto “ alla francese” celi un' ipotesi di anatocismo da computare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Come noto, l'ammortamento è il rimborso graduale del capitale unitamente al pagamento periodico degli interessi. Esistono due tipi di ammortamento: a) italiano: che si caratterizza per avere rate con quote di capitale costanti;
b)
12 francese: che si caratterizza per avere rate costanti.
In particolare, l'ammortamento cosiddetto «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali
è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.
Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulle proprie generali economie e comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale sia più bassa all'inizio e cresca progressivamente.
Questa metodologia di restituzione si differenzia dal cosiddetto
“ammortamento all'italiana”, che invece prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo;
questo comporta che l'ammontare della singola rata è variabile e che queste saranno più alte all'inizio, mentre esse scendono man mano che il mutuo sta per scadere.
Nell'ammortamento alla francese (o progressivo) si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, sicché deve individuarsi quale rata possa raggiungere l'obiettivo di rimborsare il prestito (inteso come somma mutuata e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti.
In altre parole, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi
(il rimborso del prestito ad un certo tasso e il numero di rate costanti), si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si
13 detrae dalla rata la quota d'interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata.
Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via.
In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo.
Ciò esclude in radice che vi sia anatocismo.
Ed infatti, gli interessi maturati alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via
14 differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.
Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude altresì che vi sia un'indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi.
Ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., - ha preso in esame proprio il seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento” (pag. 11 motivazione); in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
La Cassazione ha in primo luogo escluso che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della
15 durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Il problema di determinatezza non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza. Sulla base principalmente della considerazione per cui “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, la Suprema Corte giunge ad escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
Infine, la Cassazione ha escluso che ricorra altresì un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione).
“Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere
16 agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag. 29 motivazione).
Deve quindi concludersi nel senso che il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto non integra un motivo di invalidità del contratto.
E, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo (che ha la sua causa che non muta ex se a seconda del modus operandi degli interessi) con ammortamento alla francese risponda a evidenti esigenze soprattutto del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata, oltre che, è altrettanto chiaro, all'interesse della banca di vedersi ripagati prima in gran parte gli interessi, sicché una eventuale estinzione anticipata determina che il maggior guadagno della banca derivante dagli interessi è già garantito, oltre al fatto che pagando inizialmente più interessi che capitale (per effetto del calcolo sopra delineato) il mutuatario trattiene per più tempo il capitale e paga più interessi rispetto al cd. metodo all'italiana (con quota capitale costante nella singola rata).
Ma, appunto, si tratta di un assetto d'interessi voluto per apprezzabili ragioni dell'una e dell'altra parte quanto allo scopo che si vuol raggiungere.
Peraltro, per quanto sopra detto, non si delinea nemmeno una modifica del criterio di imputazione ex art.1194 c.c. (per cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore); modifica che è comunque possibile con l'accordo delle parti: in questa forma di ammortamento con la singola rata si paga
17 sempre una quota di capitale e gli interessi calcolati sul capitale residuo e maturati fino a quel momento.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
Conclusivamente, dunque, ritiene questo Giudice di dare seguito all'orientamento in base al quale alcun effetto anatocistico e alcuna indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi si ravvisano in un contratto di mutuo che prevede il sistema di ammortamento alla francese laddove, come nel caso di specie, nel contratto inter partes si prevede che la parte mutuataria si impegna a rimborsare il mutuo in anni trenta mediante il pagamento di 360 rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, come da allegato piano di ammortamento che indica la relativa tipologia “alla francese” e che, sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante dello stesso contratto ( vedi contratto di mutuo e relativo paino di ammortamento quale allegato B- doc. n. 9 di parte attrice).
Deve dunque ritenersi corretta la prima ipotesi formulata dal ctu per tutte le ragioni già ampiamente evidenziate e con esclusione, dunque, di qualsivoglia profilo usurario tanto degli interessi corrispettivi che di quelli moratori.
18 Nessuna incidenza, infine, ha sulla validità del contratto inter-partes l'asserita discrasia tra indicato in contratto e quello in concreto applicato. Pt_3
A tal fine, va innanzitutto precisato che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'IA.
Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Part Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende che l'erronea indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'IA, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulterebbe applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella
19 in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Al riguardo, trova pertanto applicazione il principio espresso dalle SS.UU. secondo il quale, operata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma,
c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418,
3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).
20 Ne consegue il rigetto di tutte le domande, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod e integr. avuto riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite
(Cass.2287/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
3141/2015, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge le domande;
2) condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in favore di quest'ultima in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 21 dicembre 2024 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini
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