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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTORANA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTORANA GIOVANNI
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MARTORANA GIOVANNI elettivamente C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. MARTORANA GIOVANNI
ATTORE/I contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio del funzionario e elettivamente
[...] P.IVA_1 Controparte_3 domiciliato presso il proprio Ufficio Terrritoriale in via Casoni 13 Susegana (Tv) CP_4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con cui Parte_1 il Direttore della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
Controparte_5 dei Prodotti ha ingiunto il
[...] CP_6 pagamento della sanzione di euro 50.000,00, per violazione dell'art 35 bis co. 1 lett. A) del d.lgs 224/2003.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione dei principi fondamentali del TFUE, lamentando il contrasto con gli stessi sia della normativa europea che di quella nazionale di riferimento. Ha altresì invocato il principio di buona fede, ritenendo con ciò scriminata la condotta posta in essere e ha ritenuto ingiustificato l'importo irrogato a titolo sanzionatorio. pagina 1 di 6 Si è costituito in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_7 dedotto in ragione dei precedenti giurisprudenziali invocati che avrebbero già accertato la conformità della normativa di riferimento ai principi fondamentali del TFUE nonché in ragione dell'inesistenza sia dell'esimente della buona fede che di qualsivoglia cumulo giuridico delle diverse sanzioni commesse tali da giustificare un riduzione del quantum preteso.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione ex art 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non meritevole di accoglimento, in particolare, si appalesa la pretesa di illegittimità della normativa europea per asserito contrasto con i principi fondamentali del TFUE.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che la normativa europea in materia consta di un articolata disciplina volta a regolamentare una struttura bifasica in materia di prodotti OG fondata sul distinguo tra commercializzazione di tali prodotto e coltivazione degli stessi.
La prima fase (i.e. quella di immissione nel commercio) trova articolata disciplina nella direttiva 2001/18 CE e dai Regolamenti
(CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 ed è finalizzata a garantire che l'accesso al mercato interno dei prodotti OG(compresi alimenti e mangimi) sia condizionato e subordinato al vaglio europeo, con obblighi di tracciabilità ed etichettatura per i consumatori e le autorità di controllo, nell'ottica del rispetto del principio di precauzione.
La seconda fase, invece, per quel che rileva il caso in esame, trova il proprio fondamento normativo nella Direttiva (UE) 2015/412 che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non introduce
“divieto europeo generalizzato” in punto di libera circolazione delle merci ma interviene solo sul profilo della coltivazione e solo quanto alla dimensione territoriale dell'uso dell'OG già autorizzato, consentendo agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione per motivi diversi dalla valutazione del rischio scientifico testé enunciato, come obiettivi di politica ambientale o agricola, pianificazione e uso del suolo, impatti socio‑economici, esigenze di coesistenza e, in taluni casi, ordine pubblico, purché le misure siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie (nuovo art. 26‑a).
pagina 2 di 6 La previsione in parola, pertanto, non incide sull'ambito applicativo della direttiva 18/2001 e, conseguentemente, sull'ambito della libera circolazione delle merci, dettando, di contro, una disciplina restrittiva concernente la facoltà regolatoria sul “dove” e “come” coltivare, lasciando intatto l'assetto armonizzato dell'autorizzazione e della commercializzazione nel mercato unico.
Il tenore letterale della sopra richiamata disposizione, del resto, trova riscontro in una lettura sistematica della stessa norma posto che sono gli stessi considerando della direttiva 2015/412 che, richiamando l'art. 114 TFUE, esplicitano che l'obiettivo è
“garantire un elevato livello di tutela” e, al contempo, l'“efficace funzionamento del mercato interno”, mantenendo uniforme la soglia di sicurezza UE e aprendo spazi di gestione territoriale ai legislatori nazionali.
Ne deriva che la critica d'incompatibilità col principio di libera circolazione delle merci (artt. 34–36 TFUE) è priva di fondamento giacché con la nuova direttiva non vengono ulteriormente e indiscriminatamente ristrette le maglie della messa in commercio e circolazione dei prodotti OG autorizzati, ma si regolamentano unicamente la messa a dimora sul suolo nazionale dell'OG, in funzione di scelte di pianificazione e politica ambientale/agricola e nel pieno rispetto delle competenze esclusive e concorrenti statali previste nel settore in parola. il legislatore statale, invero, con l'adozione del d.l. attuativo delle direttive in oggetto ha esercitato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), nonché quella concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione), con ciò anche determinando l'abrogazione per incompatibilità dei divieti e delle limitazioni in tema di coltivazione di OG che erano contenuti in alcune legislazioni regionali.
Infatti, la formulazione e specificazione del principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall'esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute.
Sotto questo profilo, la dedotta “lesione” del mercato unico è tecnicamente smentita dalla stessa architettura dell'opt‑out europeo:
pagina 3 di 6 coltivazione e libera circolazione sono piani diversi e non sovrapponibili nel sistema delineato dal legislatore dell'Unione.
In questa ottica non è neppure ipotizzabile per come prospettato da parte ricorrente che tale divieto comprometta anche solo in via mediata la libera circolazione europea, in maniera del tutto discriminatoria e ingiustificata.
Occorre sul punto rammentare che per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, è stato emanato il d.lgs. n. 227/201636, con cui l'Italia ha chiesto ed ottenuto il divieto di coltivazione di tutte le varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) ON81037 su tutto il territorio nazionale, con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 321 del 3 marzo 2016, e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio. Tale divieto, europeo e attuato a livello nazionale, si è reso necessario a causa della preoccupazione sollevata da uno studio del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, consolidata da un approfondimento tecnico scientifico dell' Controparte_8
che ne evidenzia l'impatto negativo sulla
[...] biodiversità, non escludendo rischi su organismi acquatici, peraltro già evidenziati da un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso nel dicembre 2011 .
Sulla scorta di quanto detto, il divieto alla coltivazione dei suddetti mais transgenici, autorizzati o in corso di autorizzazione, trova piena giustificazione nella prevalenza degli interessi alla salute e all'ambiente non traducendosi affatto in una compromissione ingiustificata alla libera circolazione europea.
Non meritevole di accoglimenti si appalesa l'ulteriore censura in tema di violazione del principio di buona fede e in punto di errore scusabile.
“In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (C. 11977/2020)
Tali presupposti non possono ritenersi certo sussistenti nel caso di specie atteso che il divieto di coltivazione di OG (e quindi anche del ON 810) è stato introdotto in Italia con il d. lgs. n. 227/2016, emanato in esecuzione della Direttiva (UE) n. 2015/412 dell'11 marzo
2015 e della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/321 del 3 marzo
2016, quindi era previsto da una legge dello Stato già diversi anni pagina 4 di 6 prima le intenzioni di coltivare il mais in questione fatte valere da parte opponente.
Inoltre, con nota del 5 aprile 2021, parte opponente ha rinnovato la Part sua volontà di seminare il mais OG ON nonostante i provvedimenti già emessi a suo carico e a cui ha fatto seguito una nuova ordinanza di distruzione e di ripristino dello stato dei luoghi a norma dell'art. 35 bis, comma 3 del d. lgs. n. 224/2003, come introdotto dal d. lgs. n. 227/2016
Ne consegue che è da ritenersi senz'altro provata quanto meno la negligenza per non essersi conformato ad un precetto di legge, anche a fronte dei precedenti provvedimenti adottati.
Parimenti prive di pregio le ulteriori doglianze concernenti l'importo della sanzione irrogata.
Sul punto occorre infatti evidenziare che i provvedimenti opposti hanno inteso sanzionare due distinti comportamenti illeciti di parte ricorrente, rispetto ai quali non può ritenersi operante alcun cumulo giuridico.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale e/o del cumulo giuridico, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (Corte cost. 14/2000) (C. 20129/2022).
Nel caso di specie, la semina del ON 810 vietato è, infatti, avvenuta in due luoghi separati ed anche territorialmente lontani e differenti tra loro, oltre che su particelle di terreno di diversa estensione: una parte nel Comune di Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine ed un'altra parte nel Comune di Vivaro in provincia di Pordenone.
Tanto premesso appare evidente che non possa considerarsi sproporzionato l'importo ingiunto giacché trattasi del minimo edittale riferito a due distinte condotte illecite.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Nulla sulle spese atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari pagina 5 di 6 di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099)” (C. 31860/2018).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTORANA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTORANA GIOVANNI
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MARTORANA GIOVANNI elettivamente C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. MARTORANA GIOVANNI
ATTORE/I contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio del funzionario e elettivamente
[...] P.IVA_1 Controparte_3 domiciliato presso il proprio Ufficio Terrritoriale in via Casoni 13 Susegana (Tv) CP_4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con cui Parte_1 il Direttore della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del
Controparte_5 dei Prodotti ha ingiunto il
[...] CP_6 pagamento della sanzione di euro 50.000,00, per violazione dell'art 35 bis co. 1 lett. A) del d.lgs 224/2003.
Ha dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione dei principi fondamentali del TFUE, lamentando il contrasto con gli stessi sia della normativa europea che di quella nazionale di riferimento. Ha altresì invocato il principio di buona fede, ritenendo con ciò scriminata la condotta posta in essere e ha ritenuto ingiustificato l'importo irrogato a titolo sanzionatorio. pagina 1 di 6 Si è costituito in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_7 dedotto in ragione dei precedenti giurisprudenziali invocati che avrebbero già accertato la conformità della normativa di riferimento ai principi fondamentali del TFUE nonché in ragione dell'inesistenza sia dell'esimente della buona fede che di qualsivoglia cumulo giuridico delle diverse sanzioni commesse tali da giustificare un riduzione del quantum preteso.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione ex art 429 c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non meritevole di accoglimento, in particolare, si appalesa la pretesa di illegittimità della normativa europea per asserito contrasto con i principi fondamentali del TFUE.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che la normativa europea in materia consta di un articolata disciplina volta a regolamentare una struttura bifasica in materia di prodotti OG fondata sul distinguo tra commercializzazione di tali prodotto e coltivazione degli stessi.
La prima fase (i.e. quella di immissione nel commercio) trova articolata disciplina nella direttiva 2001/18 CE e dai Regolamenti
(CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 ed è finalizzata a garantire che l'accesso al mercato interno dei prodotti OG(compresi alimenti e mangimi) sia condizionato e subordinato al vaglio europeo, con obblighi di tracciabilità ed etichettatura per i consumatori e le autorità di controllo, nell'ottica del rispetto del principio di precauzione.
La seconda fase, invece, per quel che rileva il caso in esame, trova il proprio fondamento normativo nella Direttiva (UE) 2015/412 che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non introduce
“divieto europeo generalizzato” in punto di libera circolazione delle merci ma interviene solo sul profilo della coltivazione e solo quanto alla dimensione territoriale dell'uso dell'OG già autorizzato, consentendo agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione per motivi diversi dalla valutazione del rischio scientifico testé enunciato, come obiettivi di politica ambientale o agricola, pianificazione e uso del suolo, impatti socio‑economici, esigenze di coesistenza e, in taluni casi, ordine pubblico, purché le misure siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie (nuovo art. 26‑a).
pagina 2 di 6 La previsione in parola, pertanto, non incide sull'ambito applicativo della direttiva 18/2001 e, conseguentemente, sull'ambito della libera circolazione delle merci, dettando, di contro, una disciplina restrittiva concernente la facoltà regolatoria sul “dove” e “come” coltivare, lasciando intatto l'assetto armonizzato dell'autorizzazione e della commercializzazione nel mercato unico.
Il tenore letterale della sopra richiamata disposizione, del resto, trova riscontro in una lettura sistematica della stessa norma posto che sono gli stessi considerando della direttiva 2015/412 che, richiamando l'art. 114 TFUE, esplicitano che l'obiettivo è
“garantire un elevato livello di tutela” e, al contempo, l'“efficace funzionamento del mercato interno”, mantenendo uniforme la soglia di sicurezza UE e aprendo spazi di gestione territoriale ai legislatori nazionali.
Ne deriva che la critica d'incompatibilità col principio di libera circolazione delle merci (artt. 34–36 TFUE) è priva di fondamento giacché con la nuova direttiva non vengono ulteriormente e indiscriminatamente ristrette le maglie della messa in commercio e circolazione dei prodotti OG autorizzati, ma si regolamentano unicamente la messa a dimora sul suolo nazionale dell'OG, in funzione di scelte di pianificazione e politica ambientale/agricola e nel pieno rispetto delle competenze esclusive e concorrenti statali previste nel settore in parola. il legislatore statale, invero, con l'adozione del d.l. attuativo delle direttive in oggetto ha esercitato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), nonché quella concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione), con ciò anche determinando l'abrogazione per incompatibilità dei divieti e delle limitazioni in tema di coltivazione di OG che erano contenuti in alcune legislazioni regionali.
Infatti, la formulazione e specificazione del principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall'esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute.
Sotto questo profilo, la dedotta “lesione” del mercato unico è tecnicamente smentita dalla stessa architettura dell'opt‑out europeo:
pagina 3 di 6 coltivazione e libera circolazione sono piani diversi e non sovrapponibili nel sistema delineato dal legislatore dell'Unione.
In questa ottica non è neppure ipotizzabile per come prospettato da parte ricorrente che tale divieto comprometta anche solo in via mediata la libera circolazione europea, in maniera del tutto discriminatoria e ingiustificata.
Occorre sul punto rammentare che per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, è stato emanato il d.lgs. n. 227/201636, con cui l'Italia ha chiesto ed ottenuto il divieto di coltivazione di tutte le varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) ON81037 su tutto il territorio nazionale, con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 321 del 3 marzo 2016, e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio. Tale divieto, europeo e attuato a livello nazionale, si è reso necessario a causa della preoccupazione sollevata da uno studio del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, consolidata da un approfondimento tecnico scientifico dell' Controparte_8
che ne evidenzia l'impatto negativo sulla
[...] biodiversità, non escludendo rischi su organismi acquatici, peraltro già evidenziati da un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso nel dicembre 2011 .
Sulla scorta di quanto detto, il divieto alla coltivazione dei suddetti mais transgenici, autorizzati o in corso di autorizzazione, trova piena giustificazione nella prevalenza degli interessi alla salute e all'ambiente non traducendosi affatto in una compromissione ingiustificata alla libera circolazione europea.
Non meritevole di accoglimenti si appalesa l'ulteriore censura in tema di violazione del principio di buona fede e in punto di errore scusabile.
“In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (C. 11977/2020)
Tali presupposti non possono ritenersi certo sussistenti nel caso di specie atteso che il divieto di coltivazione di OG (e quindi anche del ON 810) è stato introdotto in Italia con il d. lgs. n. 227/2016, emanato in esecuzione della Direttiva (UE) n. 2015/412 dell'11 marzo
2015 e della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/321 del 3 marzo
2016, quindi era previsto da una legge dello Stato già diversi anni pagina 4 di 6 prima le intenzioni di coltivare il mais in questione fatte valere da parte opponente.
Inoltre, con nota del 5 aprile 2021, parte opponente ha rinnovato la Part sua volontà di seminare il mais OG ON nonostante i provvedimenti già emessi a suo carico e a cui ha fatto seguito una nuova ordinanza di distruzione e di ripristino dello stato dei luoghi a norma dell'art. 35 bis, comma 3 del d. lgs. n. 224/2003, come introdotto dal d. lgs. n. 227/2016
Ne consegue che è da ritenersi senz'altro provata quanto meno la negligenza per non essersi conformato ad un precetto di legge, anche a fronte dei precedenti provvedimenti adottati.
Parimenti prive di pregio le ulteriori doglianze concernenti l'importo della sanzione irrogata.
Sul punto occorre infatti evidenziare che i provvedimenti opposti hanno inteso sanzionare due distinti comportamenti illeciti di parte ricorrente, rispetto ai quali non può ritenersi operante alcun cumulo giuridico.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale e/o del cumulo giuridico, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (Corte cost. 14/2000) (C. 20129/2022).
Nel caso di specie, la semina del ON 810 vietato è, infatti, avvenuta in due luoghi separati ed anche territorialmente lontani e differenti tra loro, oltre che su particelle di terreno di diversa estensione: una parte nel Comune di Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine ed un'altra parte nel Comune di Vivaro in provincia di Pordenone.
Tanto premesso appare evidente che non possa considerarsi sproporzionato l'importo ingiunto giacché trattasi del minimo edittale riferito a due distinte condotte illecite.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Nulla sulle spese atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari pagina 5 di 6 di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099)” (C. 31860/2018).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6