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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8475 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6659/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6659/2024 r.g.a.c. (in esso riunito il procedimento n. 13202/2024 R.Gen.Aff.Cont.), vertente
NEL PROCEDIMENTO N.6659/2024
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. LANZUOLO PAOLA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dalla Dott.ssa Denise Dell'Anna, dal Dott. Nicola Fedele e dalla Dott.ssa
Giorgia Battellini giusta delega del Direttore dell'Ispettorato Territoriale del La- voro di Arezzo Dott.ssa , domiciliati presso l'Ispettorato Territoriale Per_1
del Lavoro, via Guadagnoli n. 24
- Opposto
NEL PROCEDIMENTO N.13202/2024
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. LANZUOLO PAOLA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- Opponente
E
(c.f.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dalla Dott.ssa Denise Dell'Anna, dal Dott. Nicola Fedele e dalla Dott.ssa
Giorgia Battellini giusta delega del Direttore dell' Territoriale del La- CP_1
voro di Arezzo Dott.ssa , domiciliati presso l'Ispettorato Territoriale Per_1
del Lavoro, via Guadagnoli n. 24
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 27.03.2024
(introduttivo del giudizio rubricato al n.6659/2024) il sig. la Parte_2
in qualità di obbligata in solido, hanno impugnato l'ordinanza Ingiun- Parte_1
zione n. 41 del 29.02.2024, con cui l' ingiunge- Controparte_1
va loro di pagare la somma di € 39.718,00 in ragione della violazione dell'art. 30 comma 1 ed art. 18 comma 5 bis del D.Lgs. 276/2003 correlata all'illecito utilizzo di n. 9 lavoratori distaccati dalla ditta , con sede legale in Terra- Controparte_2
nuova Bracciolini (Ar) al Viale Europa 14, per il periodo indicati in atto.
Tale ordinanza traeva origine dal verbale di accertamento e notificazione
n. 2021-188517-PCON-1 del 03.12.2021, con cui, sulla base di una verifica do- cumentale relativa alla ditta (fatture passive), veniva rilevata, relativa- CP_2
mente al periodo dal 7 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, l'illegittimo utilizzo in regime di distacco dei suindicati lavoratori, contestando nella specie che
“l'interesse all'esecuzione delle opere non era in capo alla distaccante ( CP_2
) che nulla aveva a che fare con l'appalto principale ma solo ed esclusi-
[...]
vamente in capo all'azienda distaccataria/utilizzatrice coinvolta titolare del con- tratto di appalto non ulteriormente subappaltabile”.
Parte ricorrente, all'esito della ricostruzione in fatto dei rapporti tra di-
2
scattante e distaccataria e della rivendicazione della competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, ha sostenuto la legittimità del distacco intervenuto tra le parti.
Ha, in particolare, sostenuto che nei fatti fu distaccato nel periodo feb- braio – marzo 2020 per circa 20 ore il solo dipendente , che, Persona_2
fu messo in affiancamento agli operai della per apprendere il funziona- Pt_1
mento delle nuove apparecchiature e attrezzature di officina;
ha, pertanto, con- testato gli ulteriori distacchi oggetto della formulata contestazione, trattando- si, invece, di lavorazioni eseguite dalla ditta in esecuzione di un con- CP_2
tratto di subappalto.
Ha, in particolare, sostenuto il mancato soddisfacimento dell'onere pro- batorio, atteso che difettavano dichiarazioni rese dai lavoratori, derivando l'accertamento esclusivamente da ispezione operata presso la ditta e da CP_2
documentazione contabile di quest'ultima.
Si è costituito il resistente eccependo, in primo luogo, CP_1
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, sussistendo la competenza terri- toriale del Tribunale di Arezzo;
nel merito ha, poi, rivendicato la legittimità del proprio operato, il soddisfacimento dell'onere probatorio e chiesto il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (depositato l''11 giugno 2024 ed introduttivo del giudizio rubricato al n.13202/2024) l' ed il signor anno pro- Parte_1 Pt_2
posto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 103 del 13.05.2024 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di prot. ULC n. 6085/2024 notifi- CP_1
cata in formato elettronico a mezzo pec alla in qualità di obbligata in Parte_1
solido, in pari data ed in data 22.05.2024 a mezzo del servizio postale al Sig.
n qualità di trasgressore, presso il suo domicilio in Napoli alla Parte_2
via Mario Gigante n.120.
L' di , richiamando il medesimo Verbale Unico di Accertamento CP_1
e Notificazione n. 2021-188531-PCON-1 del 03/12/2021 nonché l'Ordinanza
Ingiunzione n. 41/2024, sul presupposto che dalle comunicazioni estra- Pt_3
3
polate dal relativo portale telematico, si riscontrassero proroghe da parte della ditta dei rapporti di lavoro dei dipendenti indicati in atto, ha, Controparte_2
con l'Ordinanza Ingiunzione n. 103 del 13.05.2024, ingiunto al sig. in Pt_2
qualità di trasgressore, ed alla in qualità di coobbligato in solido, di Parte_1
pagare, alternativamente, quale sanzione amministrativa per le violazioni accer- tate, la residua somma di € 10.340,00 nonché € 30,00 per le spese accessorie considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 276/2003, la sanzione non può essere superiore ad €. 50.000,00.
La ricorrente ha, in primo luogo, richiamato il principio generale del no- stro ordinamento, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il potere sanziona- torio non possa essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione e ciò anche laddove la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di circostanze successivamen- te valutate, con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ra- gioni procedurali o formali e sempre che non siano maturate altre decadenze per l'esercizio del potere punitivo.
Secondo parte ricorrente, dalla lettura della motivazione dell'ordinanza n. 103/2024, emerge che detto provvedimento costituisce una nuova valutazio- ne della medesima condotta già oggetto di esame e di valutazione da parte dell'organo ispettivo, che, con l'adozione dell'ordinanza n. 41/2024, sulla base di una contestazione di n. 932 giornate di presunta utilizzazione illecita, in ra- gione del distacco (cfr verbale ispettivo in doc. 4), ha ritenuto provate n. 661 giornate per le quali ha ritenuto di applicare ai sensi dell'art. 11 L 689/81 “tenu- to conto della mancanza di precedenti violazioni in materia” una sanzione amministrativa di € 33.960,00 parametrata su n. 566 giornate.
In tale contesto l'ordinanza n. 103/2024 si configurerebbe come una chiara reiterazione del potere punitivo su fatti già valutati e sanzionati, e, in quanto tale, si porebbe in palese contrasto con il divieto del “ne bis in idem” che costituisce principio giuridico posto a presidio del pieno rispetto del “giusto procedimento”.
4
Ha, inoltre, invocato la violazione del divieto di frazionamento del credi- to.
Per il resto ha reiterato le difese già in precedenza svolte in merito al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della resistente ammi- nistrazione in ordine alle violazioni contestate.
Si è costituito l' che, oltre a reiterare le Controparte_4
difese già svolte nel primo giudizio, ha replicato alle doglianze di parte ricorren- te assumendo che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte avver- sa, l'emissione di una seconda ordinanza ingiunzione sulla base del medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021/188531-PCON-1 del
03/12/2021 non costituiva violazione del divieto del ne bis in idem, in quanto
l'ingiunzione n. 103/2024 non riguardava i medesimi fatti.
Le due ordinanze ingiunzione, infatti, contemplano diversi periodi di di- stacco del personale della ditta presso la in tal Controparte_2 Parte_1
modo escludendosi che l'Amministrazione procedente abbia inteso sanzionare la medesima condotta per due volte.
Andrebbe, poi, escluso che il secondo provvedimento sia scaturito da
“una nuova valutazione della medesima condotta già oggetto di esame”, posto che l'antigiuridicità della stessa emergeva in modo inequivoco già dalla prima ingiunzione di pagamento e che con la seconda ordinanza è stata operata, semmai, un'integrazione della sanzione ingiunta con il primo provvedimento in considerazione di ulteriori periodi di distacco tra le imprese Controparte_2
e Parte_1
All'esito della riunione dei due procedimenti ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata alla data del 22 settembre 2025 per la di- scussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
***
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
5
Parte ricorrente invoca la competenza territoriale dell'adito Tribunale so- stenendo che, alla luce dell'art. 6 2° comma del decr. Lgs. 150/2011 (“
2. L'oppo- sizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la viola- zione”), in mancanza di alcuna indicazione nell'ordinanza circa il luogo di svol- gimento della prestazione lavorativa in (presunto) distacco illecito, sulla base della ricostruzione dei fatti operata nella premessa dell'atto impugnato e dei documenti allegati, deve affermarsi che, nel caso in esame, il luogo di commis- sione dell'accertata infrazione sia Napoli e, pertanto, la competenza del presen- te giudizio deve radicarsi presso il Tribunale di Napoli.
Ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a de- cidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito”(Cass. Sez. 6, 28/03/2014, n. 7397, Rv. 629996 - 01).
Di contrario avviso è il resistente , secondo cui la suddetta CP_1
norma (art.6 2° comma D. lgs. n.150 del 2011) “deve essere letta alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, secondo la quale il prin- cipio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione deve essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento, al- lorquando la consumazione della violazione non si esaurisca nel territorio di una sola autorità ovvero vi sia contemporaneità o pluralità di violazioni commesse in luoghi diversi (Cassazione n. 27202/2011; Cass. Civ.. Sez. I, 17/07/2001 n. 9708;
Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2000 n. 10243).
Nel caso in discussione, se da un lato l'“utilizzo” dei lavoratori distaccati si è verificato in cantieri posti nella provincia di Napoli, è però anche vero che la sede legale dell'impresa distaccante si trova nel comune di Controparte_2
6
Terranuova Bracciolini (c.a.p. 52028), in provincia di , ed a tale ambito CP_1
territoriale devono essere imputati le assunzioni del personale ed i distacchi.
Pertanto, trattandosi di fattispecie la cui realizzazione ha investito più ambiti territoriali, si ritiene debba trovare applicazione l'orientamento giuri- sprudenziale sopra evidenziato, con l'effetto di fissare la competenza territoria- le nella circoscrizione in cui è avvenuto l'accertamento ispettivo, ossia in quella di ”. CP_1
Esposte le tesi delle parti, occorre prendere le mosse dall'illecito, previsto e sanzionato dall'art.18 comma 5 bis del D. Lgs n.276 del 2003: “nei casi di ap- palto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei re- quisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamen- to dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumenta- ta fino al sestuplo”.
L'art.30 comma 1 del D. Lgs. n.276 del 2003 prevede quanto segue:“1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Dalla lettura delle norme appare evidente che il nucleo fattuale dell'unitaria fattispecie sanzionatoria è integrato dalla complessiva operazione di distacco che vede necessariamente coinvolti il soggetto distaccante ed il soggetto distaccatario.
Siamo, pertanto, in presenza di un illecito amministrativo unitario a con- corso necessario, ovvero un illecito plurisoggettivo in cui la norma sanzionato- ria richiede necessariamente la condotta di più soggetti affinché esso si confi- guri, considerandole come un'unica realtà fattuale e non una somma di singoli ileciti.
Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere infondati i rilievi di parte ricorrente che, ai fini della determinazione della competenza territoriale,
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fa erroneamente riferimento solo ad una porzione di tale complessa realtà fat- tuale presa di mira dalla norma sanzionatoria, ovvero prende in considerazione il solo utilizzo della prestazione lavorativa da parte del distaccatario, trala- sciando completamente di considerare anche la condotta del distaccante, inte- grata dalla messa a disposizione dei propri lavoratori.
Ciò premesso, siamo in presenza della tipica ipotesi in cui la consumazio- ne della violazione non si esaurisca nel territorio di una sola autorità, ipotesi ri- spetto alla quale, alla luce degli stessi principi giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, trova applicazione la competenza territoriale del Tribunale ove è in- tervenuto l'accertamento dell'illecito, ovvero il Tribunale di Arezzo.
Conclusivamente va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli per esser competente il Tribunale di Arezzo.
Le obiettive incertezze giurisprudenziali in tema di determinazione della competenza territoriale in ipotesi di distacco giustificano la compensazione del- le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli per esser competente il Tribunale di Arezzo;
fissa il termine di legge per la riassun- zione del giudizio innanzi al predetto Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6659/2024 r.g.a.c. (in esso riunito il procedimento n. 13202/2024 R.Gen.Aff.Cont.), vertente
NEL PROCEDIMENTO N.6659/2024
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. LANZUOLO PAOLA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dalla Dott.ssa Denise Dell'Anna, dal Dott. Nicola Fedele e dalla Dott.ssa
Giorgia Battellini giusta delega del Direttore dell'Ispettorato Territoriale del La- voro di Arezzo Dott.ssa , domiciliati presso l'Ispettorato Territoriale Per_1
del Lavoro, via Guadagnoli n. 24
- Opposto
NEL PROCEDIMENTO N.13202/2024
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv. LANZUOLO PAOLA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- Opponente
E
(c.f.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dalla Dott.ssa Denise Dell'Anna, dal Dott. Nicola Fedele e dalla Dott.ssa
Giorgia Battellini giusta delega del Direttore dell' Territoriale del La- CP_1
voro di Arezzo Dott.ssa , domiciliati presso l'Ispettorato Territoriale Per_1
del Lavoro, via Guadagnoli n. 24
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 27.03.2024
(introduttivo del giudizio rubricato al n.6659/2024) il sig. la Parte_2
in qualità di obbligata in solido, hanno impugnato l'ordinanza Ingiun- Parte_1
zione n. 41 del 29.02.2024, con cui l' ingiunge- Controparte_1
va loro di pagare la somma di € 39.718,00 in ragione della violazione dell'art. 30 comma 1 ed art. 18 comma 5 bis del D.Lgs. 276/2003 correlata all'illecito utilizzo di n. 9 lavoratori distaccati dalla ditta , con sede legale in Terra- Controparte_2
nuova Bracciolini (Ar) al Viale Europa 14, per il periodo indicati in atto.
Tale ordinanza traeva origine dal verbale di accertamento e notificazione
n. 2021-188517-PCON-1 del 03.12.2021, con cui, sulla base di una verifica do- cumentale relativa alla ditta (fatture passive), veniva rilevata, relativa- CP_2
mente al periodo dal 7 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, l'illegittimo utilizzo in regime di distacco dei suindicati lavoratori, contestando nella specie che
“l'interesse all'esecuzione delle opere non era in capo alla distaccante ( CP_2
) che nulla aveva a che fare con l'appalto principale ma solo ed esclusi-
[...]
vamente in capo all'azienda distaccataria/utilizzatrice coinvolta titolare del con- tratto di appalto non ulteriormente subappaltabile”.
Parte ricorrente, all'esito della ricostruzione in fatto dei rapporti tra di-
2
scattante e distaccataria e della rivendicazione della competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, ha sostenuto la legittimità del distacco intervenuto tra le parti.
Ha, in particolare, sostenuto che nei fatti fu distaccato nel periodo feb- braio – marzo 2020 per circa 20 ore il solo dipendente , che, Persona_2
fu messo in affiancamento agli operai della per apprendere il funziona- Pt_1
mento delle nuove apparecchiature e attrezzature di officina;
ha, pertanto, con- testato gli ulteriori distacchi oggetto della formulata contestazione, trattando- si, invece, di lavorazioni eseguite dalla ditta in esecuzione di un con- CP_2
tratto di subappalto.
Ha, in particolare, sostenuto il mancato soddisfacimento dell'onere pro- batorio, atteso che difettavano dichiarazioni rese dai lavoratori, derivando l'accertamento esclusivamente da ispezione operata presso la ditta e da CP_2
documentazione contabile di quest'ultima.
Si è costituito il resistente eccependo, in primo luogo, CP_1
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli, sussistendo la competenza terri- toriale del Tribunale di Arezzo;
nel merito ha, poi, rivendicato la legittimità del proprio operato, il soddisfacimento dell'onere probatorio e chiesto il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (depositato l''11 giugno 2024 ed introduttivo del giudizio rubricato al n.13202/2024) l' ed il signor anno pro- Parte_1 Pt_2
posto opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 103 del 13.05.2024 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di prot. ULC n. 6085/2024 notifi- CP_1
cata in formato elettronico a mezzo pec alla in qualità di obbligata in Parte_1
solido, in pari data ed in data 22.05.2024 a mezzo del servizio postale al Sig.
n qualità di trasgressore, presso il suo domicilio in Napoli alla Parte_2
via Mario Gigante n.120.
L' di , richiamando il medesimo Verbale Unico di Accertamento CP_1
e Notificazione n. 2021-188531-PCON-1 del 03/12/2021 nonché l'Ordinanza
Ingiunzione n. 41/2024, sul presupposto che dalle comunicazioni estra- Pt_3
3
polate dal relativo portale telematico, si riscontrassero proroghe da parte della ditta dei rapporti di lavoro dei dipendenti indicati in atto, ha, Controparte_2
con l'Ordinanza Ingiunzione n. 103 del 13.05.2024, ingiunto al sig. in Pt_2
qualità di trasgressore, ed alla in qualità di coobbligato in solido, di Parte_1
pagare, alternativamente, quale sanzione amministrativa per le violazioni accer- tate, la residua somma di € 10.340,00 nonché € 30,00 per le spese accessorie considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 276/2003, la sanzione non può essere superiore ad €. 50.000,00.
La ricorrente ha, in primo luogo, richiamato il principio generale del no- stro ordinamento, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il potere sanziona- torio non possa essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione e ciò anche laddove la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di circostanze successivamen- te valutate, con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ra- gioni procedurali o formali e sempre che non siano maturate altre decadenze per l'esercizio del potere punitivo.
Secondo parte ricorrente, dalla lettura della motivazione dell'ordinanza n. 103/2024, emerge che detto provvedimento costituisce una nuova valutazio- ne della medesima condotta già oggetto di esame e di valutazione da parte dell'organo ispettivo, che, con l'adozione dell'ordinanza n. 41/2024, sulla base di una contestazione di n. 932 giornate di presunta utilizzazione illecita, in ra- gione del distacco (cfr verbale ispettivo in doc. 4), ha ritenuto provate n. 661 giornate per le quali ha ritenuto di applicare ai sensi dell'art. 11 L 689/81 “tenu- to conto della mancanza di precedenti violazioni in materia” una sanzione amministrativa di € 33.960,00 parametrata su n. 566 giornate.
In tale contesto l'ordinanza n. 103/2024 si configurerebbe come una chiara reiterazione del potere punitivo su fatti già valutati e sanzionati, e, in quanto tale, si porebbe in palese contrasto con il divieto del “ne bis in idem” che costituisce principio giuridico posto a presidio del pieno rispetto del “giusto procedimento”.
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Ha, inoltre, invocato la violazione del divieto di frazionamento del credi- to.
Per il resto ha reiterato le difese già in precedenza svolte in merito al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della resistente ammi- nistrazione in ordine alle violazioni contestate.
Si è costituito l' che, oltre a reiterare le Controparte_4
difese già svolte nel primo giudizio, ha replicato alle doglianze di parte ricorren- te assumendo che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte avver- sa, l'emissione di una seconda ordinanza ingiunzione sulla base del medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021/188531-PCON-1 del
03/12/2021 non costituiva violazione del divieto del ne bis in idem, in quanto
l'ingiunzione n. 103/2024 non riguardava i medesimi fatti.
Le due ordinanze ingiunzione, infatti, contemplano diversi periodi di di- stacco del personale della ditta presso la in tal Controparte_2 Parte_1
modo escludendosi che l'Amministrazione procedente abbia inteso sanzionare la medesima condotta per due volte.
Andrebbe, poi, escluso che il secondo provvedimento sia scaturito da
“una nuova valutazione della medesima condotta già oggetto di esame”, posto che l'antigiuridicità della stessa emergeva in modo inequivoco già dalla prima ingiunzione di pagamento e che con la seconda ordinanza è stata operata, semmai, un'integrazione della sanzione ingiunta con il primo provvedimento in considerazione di ulteriori periodi di distacco tra le imprese Controparte_2
e Parte_1
All'esito della riunione dei due procedimenti ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata alla data del 22 settembre 2025 per la di- scussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
***
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
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Parte ricorrente invoca la competenza territoriale dell'adito Tribunale so- stenendo che, alla luce dell'art. 6 2° comma del decr. Lgs. 150/2011 (“
2. L'oppo- sizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la viola- zione”), in mancanza di alcuna indicazione nell'ordinanza circa il luogo di svol- gimento della prestazione lavorativa in (presunto) distacco illecito, sulla base della ricostruzione dei fatti operata nella premessa dell'atto impugnato e dei documenti allegati, deve affermarsi che, nel caso in esame, il luogo di commis- sione dell'accertata infrazione sia Napoli e, pertanto, la competenza del presen- te giudizio deve radicarsi presso il Tribunale di Napoli.
Ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a de- cidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito”(Cass. Sez. 6, 28/03/2014, n. 7397, Rv. 629996 - 01).
Di contrario avviso è il resistente , secondo cui la suddetta CP_1
norma (art.6 2° comma D. lgs. n.150 del 2011) “deve essere letta alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, secondo la quale il prin- cipio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione deve essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento, al- lorquando la consumazione della violazione non si esaurisca nel territorio di una sola autorità ovvero vi sia contemporaneità o pluralità di violazioni commesse in luoghi diversi (Cassazione n. 27202/2011; Cass. Civ.. Sez. I, 17/07/2001 n. 9708;
Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2000 n. 10243).
Nel caso in discussione, se da un lato l'“utilizzo” dei lavoratori distaccati si è verificato in cantieri posti nella provincia di Napoli, è però anche vero che la sede legale dell'impresa distaccante si trova nel comune di Controparte_2
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Terranuova Bracciolini (c.a.p. 52028), in provincia di , ed a tale ambito CP_1
territoriale devono essere imputati le assunzioni del personale ed i distacchi.
Pertanto, trattandosi di fattispecie la cui realizzazione ha investito più ambiti territoriali, si ritiene debba trovare applicazione l'orientamento giuri- sprudenziale sopra evidenziato, con l'effetto di fissare la competenza territoria- le nella circoscrizione in cui è avvenuto l'accertamento ispettivo, ossia in quella di ”. CP_1
Esposte le tesi delle parti, occorre prendere le mosse dall'illecito, previsto e sanzionato dall'art.18 comma 5 bis del D. Lgs n.276 del 2003: “nei casi di ap- palto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei re- quisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamen- to dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumenta- ta fino al sestuplo”.
L'art.30 comma 1 del D. Lgs. n.276 del 2003 prevede quanto segue:“1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Dalla lettura delle norme appare evidente che il nucleo fattuale dell'unitaria fattispecie sanzionatoria è integrato dalla complessiva operazione di distacco che vede necessariamente coinvolti il soggetto distaccante ed il soggetto distaccatario.
Siamo, pertanto, in presenza di un illecito amministrativo unitario a con- corso necessario, ovvero un illecito plurisoggettivo in cui la norma sanzionato- ria richiede necessariamente la condotta di più soggetti affinché esso si confi- guri, considerandole come un'unica realtà fattuale e non una somma di singoli ileciti.
Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere infondati i rilievi di parte ricorrente che, ai fini della determinazione della competenza territoriale,
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fa erroneamente riferimento solo ad una porzione di tale complessa realtà fat- tuale presa di mira dalla norma sanzionatoria, ovvero prende in considerazione il solo utilizzo della prestazione lavorativa da parte del distaccatario, trala- sciando completamente di considerare anche la condotta del distaccante, inte- grata dalla messa a disposizione dei propri lavoratori.
Ciò premesso, siamo in presenza della tipica ipotesi in cui la consumazio- ne della violazione non si esaurisca nel territorio di una sola autorità, ipotesi ri- spetto alla quale, alla luce degli stessi principi giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, trova applicazione la competenza territoriale del Tribunale ove è in- tervenuto l'accertamento dell'illecito, ovvero il Tribunale di Arezzo.
Conclusivamente va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli per esser competente il Tribunale di Arezzo.
Le obiettive incertezze giurisprudenziali in tema di determinazione della competenza territoriale in ipotesi di distacco giustificano la compensazione del- le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli per esser competente il Tribunale di Arezzo;
fissa il termine di legge per la riassun- zione del giudizio innanzi al predetto Tribunale;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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