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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2459 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2459 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM IA, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via Fratelli Rosselli n. 247, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Delia Controparte_1 C.F._2
Adriani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Perugia (PG), in data 02.08.1997, registrato negli atti dello stato Civile di detto Comune al
Numero 288, Parte II, serie A, Anno 1997, con ricorso ex artt. 473 bis. 51 c.p.c. c.p.c, personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, contenente gli oneri a carico delle parti, anche con riguardo ai figli e maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2
1 economicamente indipendenti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Controparte_1 trascritto nel Comune di Perugia al n. 288 Parte 2, S.Anno 1997 del 02.08.1997; Parte_1
- Ordinare al Comune di Perugia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Revocare le condizioni di separazione essendosi modificate e pertanto prendere atto dei nuovi accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. il resterà ad abitare nella casa coniugale di ER (FM), Via Lattanzio Firmiano, Parte_1
n. 24, insieme ai figli e il canone di locazione tutte le utenze per la fornitura di Per_2 Persona_1 luce, gas, telefono/adsl, saranno a carico del il quale provvederà ai rispettivi pagamenti;
Parte_1
2. la non avendo ancora provveduto, trasferirà la sua residenza quanto prima presso CP_1
altro indirizzo, portando con sé tutti i suoi effetti personali e potrà prelevare dalla casa coniugale i beni mobili acquistati in comunione che riterrà di suo gradimento;
3. il sig. provvederà al mantenimento ordinario e straordinario dei figli fino al Parte_1
raggiungimento della loro indipendenza economica:
4. tutte le spese detraibili sostenute dal in favore della prole saranno Parte_1
interamente detratte fiscalmente dallo stesso che le sostiene:
5. Il signor verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Parte_1
di € 1.500,00 mensile, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN:
[...] intestato a Il versamento sarà effettuato Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, così come stabilito a far data dalla omologazione della separazione dei coniugi. Tale obbligo sussisterà in capo a fino al raggiungimento della Parte_1 autonomia economica di Controparte_1
6. Le automobili e i motocicli resteranno in uso e nella responsabilità dei rispettivi proprietari, ad eccezione della autovettura Volkswagen modello Polo targata GF273HF di proprietà di Parte_1 che resterà nella disponibilità esclusiva dei due figli.
7. Il Signor si impegna a consegnare a ciascun figlio un orologio marca ROLEX Parte_1
attualmente in suo possesso salvo siamo gli stessi figli a richiedere una somma equivalente al valore dell'orologio per ulteriori esigenze professionali.
8. Tutti gli effetti personali dei coniugi rimarranno nell'esclusivo possesso disponibilità e proprietà dei rispettivi proprietari.
2 9. Il ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., si obbliga a Parte_1
trasferire ai propri figli nato a [...] [...] e nato a [...]_1
Perugia (PG) il 08.09.1999, entro e non oltre il giorno 30.06.2026 (trenta giugno duemilaventisei), la nuda proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Comune di Roma, via Maddalena Raineri n.43, e riportata nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 457 con la particella 726 sub 10, zona censuaria 4, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 71 (totale) - mq. 70 (totale escluse aree scoperte), rendita euro 723,04, Via Maddalena Raineri n. 43, interno 10, piano 2, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante. Si precisa che e sono anche figli della qui sottoscritta Persona_2 Persona_1
( moglie di e che il signor ha assunto il predetto Controparte_1 Parte_1 Parte_1 obbligo di trasferimento in qualità di promittente, ai sensi dell'art. 1411 c.c., nei confronti della stessa, quale stipulante che vi ha interesse, ai sensi del medesimo articolo. La signora in tale qualità di stipulante, CP_1 accetta il predetto obbligo di trasferimento assunto dal signor Parte_1
10. Al pari la ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.. non essendo oggi Controparte_1
proprietaria di alcun immobile, si impegna a trasferire in capo ai figli la nuda proprietà, riservandosi per sé
l'usufrutto sua vita natural durante, di eventuali immobili di cui ne diverrà eventualmente proprietaria a titolo di compravendita, donazione, successione o a qualsiasi titolo di trasferimento in suo favore, per un equivalente del valore pari al prezzo di mercato al valore dell'immobile (di cui al punto 11.) ceduto dal ai figli. Parte_1
11. Il conto corrente n. [...] e il conto titoli n.2438/70852349 accesi entrambi presso l'Istituto Unicredit Banca, come da accordii di separazione, resteranno di esclusiva spettanza di Parte_1
12. I conti correnti e conti deposito intestati ai singoli coniugi rimarranno ognuno in relazione del relativo intestatario.
13. Le spese ed il compenso professionale del presente giudizio graveranno sulle parti, ognuno in relazione al proprio difensore, con sottoscrizione di questi ultimi ai fini dell'art. 13 legge professionale forense;
14. I Coniugi congiuntamente dichiarano di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di confermare la volontà, espressa nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e confermare espressamente tutte le condizioni di cui al presente atto introduttivo, nonché le conclusioni ivi contenute, che qui si ribadisce di conoscere perfettamente ed accettare pienamente, essendo frutto delle trattative ed accordi tra le parti.
15. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare
3 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c., entrambe le parti hanno provveduto al deposito della documentazione reddituale.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Perugia (PG), in data 02.08.1997; Controparte_1
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa le spese di lite come da accordo delle parti;
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2459 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IM IA, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via Fratelli Rosselli n. 247, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Delia Controparte_1 C.F._2
Adriani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Perugia (PG), in data 02.08.1997, registrato negli atti dello stato Civile di detto Comune al
Numero 288, Parte II, serie A, Anno 1997, con ricorso ex artt. 473 bis. 51 c.p.c. c.p.c, personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, contenente gli oneri a carico delle parti, anche con riguardo ai figli e maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2
1 economicamente indipendenti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle seguenti condizioni:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Controparte_1 trascritto nel Comune di Perugia al n. 288 Parte 2, S.Anno 1997 del 02.08.1997; Parte_1
- Ordinare al Comune di Perugia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Revocare le condizioni di separazione essendosi modificate e pertanto prendere atto dei nuovi accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. il resterà ad abitare nella casa coniugale di ER (FM), Via Lattanzio Firmiano, Parte_1
n. 24, insieme ai figli e il canone di locazione tutte le utenze per la fornitura di Per_2 Persona_1 luce, gas, telefono/adsl, saranno a carico del il quale provvederà ai rispettivi pagamenti;
Parte_1
2. la non avendo ancora provveduto, trasferirà la sua residenza quanto prima presso CP_1
altro indirizzo, portando con sé tutti i suoi effetti personali e potrà prelevare dalla casa coniugale i beni mobili acquistati in comunione che riterrà di suo gradimento;
3. il sig. provvederà al mantenimento ordinario e straordinario dei figli fino al Parte_1
raggiungimento della loro indipendenza economica:
4. tutte le spese detraibili sostenute dal in favore della prole saranno Parte_1
interamente detratte fiscalmente dallo stesso che le sostiene:
5. Il signor verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Parte_1
di € 1.500,00 mensile, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN:
[...] intestato a Il versamento sarà effettuato Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, così come stabilito a far data dalla omologazione della separazione dei coniugi. Tale obbligo sussisterà in capo a fino al raggiungimento della Parte_1 autonomia economica di Controparte_1
6. Le automobili e i motocicli resteranno in uso e nella responsabilità dei rispettivi proprietari, ad eccezione della autovettura Volkswagen modello Polo targata GF273HF di proprietà di Parte_1 che resterà nella disponibilità esclusiva dei due figli.
7. Il Signor si impegna a consegnare a ciascun figlio un orologio marca ROLEX Parte_1
attualmente in suo possesso salvo siamo gli stessi figli a richiedere una somma equivalente al valore dell'orologio per ulteriori esigenze professionali.
8. Tutti gli effetti personali dei coniugi rimarranno nell'esclusivo possesso disponibilità e proprietà dei rispettivi proprietari.
2 9. Il ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., si obbliga a Parte_1
trasferire ai propri figli nato a [...] [...] e nato a [...]_1
Perugia (PG) il 08.09.1999, entro e non oltre il giorno 30.06.2026 (trenta giugno duemilaventisei), la nuda proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Comune di Roma, via Maddalena Raineri n.43, e riportata nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 457 con la particella 726 sub 10, zona censuaria 4, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 71 (totale) - mq. 70 (totale escluse aree scoperte), rendita euro 723,04, Via Maddalena Raineri n. 43, interno 10, piano 2, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante. Si precisa che e sono anche figli della qui sottoscritta Persona_2 Persona_1
( moglie di e che il signor ha assunto il predetto Controparte_1 Parte_1 Parte_1 obbligo di trasferimento in qualità di promittente, ai sensi dell'art. 1411 c.c., nei confronti della stessa, quale stipulante che vi ha interesse, ai sensi del medesimo articolo. La signora in tale qualità di stipulante, CP_1 accetta il predetto obbligo di trasferimento assunto dal signor Parte_1
10. Al pari la ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.. non essendo oggi Controparte_1
proprietaria di alcun immobile, si impegna a trasferire in capo ai figli la nuda proprietà, riservandosi per sé
l'usufrutto sua vita natural durante, di eventuali immobili di cui ne diverrà eventualmente proprietaria a titolo di compravendita, donazione, successione o a qualsiasi titolo di trasferimento in suo favore, per un equivalente del valore pari al prezzo di mercato al valore dell'immobile (di cui al punto 11.) ceduto dal ai figli. Parte_1
11. Il conto corrente n. [...] e il conto titoli n.2438/70852349 accesi entrambi presso l'Istituto Unicredit Banca, come da accordii di separazione, resteranno di esclusiva spettanza di Parte_1
12. I conti correnti e conti deposito intestati ai singoli coniugi rimarranno ognuno in relazione del relativo intestatario.
13. Le spese ed il compenso professionale del presente giudizio graveranno sulle parti, ognuno in relazione al proprio difensore, con sottoscrizione di questi ultimi ai fini dell'art. 13 legge professionale forense;
14. I Coniugi congiuntamente dichiarano di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di confermare la volontà, espressa nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e confermare espressamente tutte le condizioni di cui al presente atto introduttivo, nonché le conclusioni ivi contenute, che qui si ribadisce di conoscere perfettamente ed accettare pienamente, essendo frutto delle trattative ed accordi tra le parti.
15. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare
3 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c., entrambe le parti hanno provveduto al deposito della documentazione reddituale.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Perugia (PG), in data 02.08.1997; Controparte_1
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa le spese di lite come da accordo delle parti;
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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