Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5426/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Biagio Parmaliana giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Direttore Generale C.F. e Controparte_1
P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. to Filippa Morina, giusta procura in atti;
P.IVA_1
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente concludeva come da atti depositati nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Accettare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel mese di febbraio 2023 presso l'UOC del Pronto Soccorso del P.O. di GI quale infermiere con i turni ed orario allo stesso assegnati 2. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a essere retribuito per l'attività di lavoro prestata nel mese di febbraio 2023. 3. Per l'effetto condannare la resistente al pagamento della giusta retribuzione determinata ex ccnl sanità pubblica o in subordine nella giusta misura che il Tribunale riterrà proporzionata e sufficiente ex art 36 Cost. In subordine e salvo gravame 4.
Accertare e dichiarare che ricorre un caso di ingiustificato arricchimento ed il ricorrente ha diritto
1
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva di essere stato assunto con contratto a tempo
Cont determinato dall' di , con la qualifica di infermiere, dall'1.8.2022 al 31.12.2024. CP_1
Riferiva di avere presentato le dimissioni con decorrenza dall'1.2.2023, ma di non avere ricevuto alcun atto di accoglimento delle dimissioni né un allontanamento dal lugo di lavoro né una disattivazione del badge segna presenze.
Aggiungeva di essere stato inserito dalla dirigenza UOC Pronto Soccorso fra i turnisti e il personale in servizio per il mese di febbraio 2023 e di avere prestato regolarmente attività lavorativa nel predetto mese secondo la tabella turni depositata in atti con articolazione oraria 08.00 – 14.00, 14.00 – 20.00
e 20.00 – 08.00.
Precisava, altresì, di avere regolarmente “timbrato” e documentato il suo orario di lavoro e presenza in servizio con la scheda badge elettronica.
Adduceva di avere diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa espletata nel mese di febbraio 2023, poiché, non avendo ricevuto un provvedimento di accoglimento delle dimissioni presentate dallo stesso ed essendo stato inserito nella lista del personale in servizio per il predetto mese, lo stesso aveva fatto affidamento sulla validità degli atti aziendali.
Evidenziava che nessun superiore aveva mai contestato la sua presenza in servizio.
Sottolineava, inoltre, che la prestazione lavorativa espletata configurava comunque una prestazione di fatto con conseguente diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 2126 c.c. e 36 della Costituzione.
Argomentava, in subordine, sull'ingiustificato arricchimento dell' con conseguente Controparte_1 diritto ad un indennizzo pari alla retribuzione contrattuale.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 agosto 2024, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto.
In particolare, precisava che le dimissioni presentate dal ricorrente in data 27.12.2022 con decorrenza
1.2.2023 erano state acquisite dall'azienda con nota protocollo n. 749976 del 29.12.2022 e che in data
1.2.2023 era stata disposta la chiusura della partita stipendiale e del portale . Pt_2
Evidenziava che delle dimissioni si era dato atto con la determina dirigenziale n. 1531/2023.
Aggiungeva, altresì, che il ricorrente in data 27.2.2023 aveva inoltrato una e-mail con cui aveva reso noto che per motivi di servizio lo stesso non aveva potuto dare esecuzione materiale alle dimissioni, per cui chiedeva di revocarle e prorogarle con decorrenza dal 18.3.2023, con conseguente reintegra nel sistema di tracciamento delle presenze.
2 Aggiungeva di avere comunicato al ricorrente, con nota del 3.3.2023 protocollo n. 55724, che non era possibile mettere in atto alcun provvedimento sanatorio per regolarizzare la sua posizione perché con la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta l'1.2.2023 non poteva rivivere il rapporto previdenziale ed assicurativo.
Precisava, altresì, che la revoca non era ideona ad annullare le precedenti dimissioni perché intervenuta in un momento in cui l'effetto risolutivo del rapporto si era già prodotto.
Ribadiva che le dimissioni, costituendo un negozio unilaterale recettizio, non necessitavano di un provvedimento di accettazione da parte del datore di lavoro, per cui la prestazione lavorativa espletata dopo la risoluzione del rapporto era da addebitare al ricorrente stesso.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: “[…] rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando l'infondatezza delle pretese del ricorrente per i motivi sopra esposti. Conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte dell' nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del presente CP_3 giudizio”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dalle note di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di febbraio 2023, nonostante le dimissioni presentate in data 27.12.2022 con decorrenza dall'1.2.2023.
2.1. Siccome risulta dalla documentazione in atti e incontestato tra le parti, il ricorrente è stato assunto dalla con contratto di lavoro esclusivo a tempo determinato Controparte_1 CP_1 con inquadramento nel profilo professionale di dall'1.8.2022 al 31.12.2024 con Parte_3 sede di lavoro presso il P.O. di GI (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
È altresì provato documentalmente che in data 27.12.2022 il ricorrente ha inoltrato tramite e-mail le proprie dimissioni aventi efficacia dall'1.2.2023, ultimo giorno lavorativo il 31.1.2023 e che l'
[...]
di con determina n. 1531 del 27.3.2023 ha preso atto delle dimissioni Controparte_1 CP_1 volontarie del ricorrente con conseguente chiusura della partita stipendiale alla data dell'1.2.2023
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente nonché determina n. 1531 del 27.3.2023 fascicolo di parte resistente).
Dalla comunicazione posta in calce alla determina su indicata, risulta che l'Azienda Pt_2
Sanitaria ha inoltrato in data 12.1.2023 la comunicazione delle dimissioni del ricorrente.
3 È altresì provato documentalmente oltre che incontestato tra le parti lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente nel mese di febbraio 2023 secondo il prospetto turni versato in atti nonostante le dimissioni (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente, infatti, con e-mail del 27.2.2023 ha reso noto che per motivi di servizio lo stesso non aveva potuto dare esecuzione materiale alle dimissioni, chiedendo di revocarle e prorogarle con decorrenza dal 18.3.2023 (cfr. documentazione depositata dalla parte resistente in data 12.9.2024).
Ebbene con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta di non avere ricevuto da parte dell' alcun provvedimento formale di accettazione delle dimissioni inoltrate Controparte_1 in data 27.12.2022 ed essendo stato inserito dalla dirigenza UOC Pronto Soccorso tra il personale in servizio nel mese di febbraio 2023, lo stesso, facendo affidamento sulla legittimità degli atti aziendali, ha continuato a svolgere la propria prestazione come da prospetto turni, reclamando pertanto il diritto alla retribuzione spettante per il lavoro svolto.
2.2. All'uopo giova rilevare che, a differenza di quanto accadeva nel periodo nel quale il rapporto di pubblico impiego aveva connotazione pubblicistica, con la “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico la disciplina anche della cessazione del rapporto per dimissioni del dipendente è sostanzialmente mutata, venendo regolata dai principi del diritto civile, a mente dei quali non è più necessaria alcuna accettazione del datore di lavoro, ma la risoluzione del rapporto avviene immediatamente, nel momento in cui le dimissioni pervengono a conoscenza del datore di lavoro.
Le dimissioni, dunque, attuando un diritto potestativo di recesso esercitabile senza limitazioni e senza formalità, integrano un negozio unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dall'accettazione del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto nel momento stesso in cui vengono presentate (cfr. Cass. civ., 20 novembre 1990, n. 11179; Cass. civ., 19 aprile 1990, n. 3217).
Il principio è stato ancora recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n.
14993 del 2021 ha statuito che “[…] a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29 del
1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile
e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicche' non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cass. 5 marzo 2009, n. 57; Cass. 5 marzo
2013, n. 5413).
3.1. L'amministrazione, dunque, non può rigettare l'istanza del dipendente di dimissioni, ma si deve limitare ad accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto (v. anche Consiglio di Stato, Ad. PI., 29 dicembre 2000, n. 17 e Consiglio di Stato, sez. IV,
4 2 novembre 2009, n. 6790 secondo cui nel pubblico impiego privatizzato non sussiste la necessità dell'accettazione delle dimissioni da parte della p.a., quale elemento di completamento della fattispecie complessa prevista dall'articolo 124 del Testo Unico n. 3 del 1957, il cui comma 3 dispone che "L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni": l'inapplicabilità di tale norma consegue al fatto delle sopravvenute discipline pattizie e della loro portata derogatoria rispetto alla previgente legge del 1957, secondo il meccanismo del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 2, comma 2).
3.2. Il principio è stato ribadito anche da Cass. 21 novembre 2018, n. 30126 che, proprio per l'affermata necessità di accertare esclusivamente l'intento risolutorio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ha affermato che deve essere particolarmente rigorosa l'indagine diretta ad accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco
l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto (nella specie, non risulta che l'atto di dimissioni de quo sia stato impugnato per essere frutto di un presupposto erroneo convincimento).
3.3. É stato, altresì, affermato (v. Cass. 10 febbraio 2009, n. 3267) che, proprio in ragione dell'effetto immediato di tali dimissioni, la successiva revoca è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi, restando peraltro salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso, e con l'onere, in tal caso, di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, a carico del lavoratore (nel caso in esame, una tale evenienza non è stata giammai prospettata).[…]”.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la successiva revoca delle dimissioni - non impugnate dal ricorrente per vizi della volontà - inoltrata tramite e-mail in data 27.2.2023, quindi successivamente alla chiusura della partita stipendiale e alla comunicazione delle dimissioni inviata in data Pt_2
12.1.2023, è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi.
3. Resta, tuttavia, da valutare se sussista o meno il diritto alla retribuzione che il ricorrente invoca ai sensi dell'art. 2126 c.c.
È provato documentalmente che il ricorrente ha continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa nel mese di febbraio 2023 secondo i turni indicati nel prospetto versato in atti, circostanza non contestata dall' resistente, la quale invero con nota a firma del Direttore F.F. dell'UOC CP_1 del Pronto Soccorso conferma che il dipendente ha regolarmente svolto per tutto il mese di febbraio
2023 i turni programmati a lui assegnati (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente). La circostanza, pertanto, è pacificamente ammessa.
Ebbene, la prestazione effettuata in assenza di un formale provvedimento di assunzione non comporta il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito.
5 La materia è regolata dall'art. 2126 c.c. il quale dispone che “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Pertanto, fuori dai casi di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o della causa – che nella specie non ricorrono
– il suindicato articolo fa salva tanto l'obbligazione retributiva, quanto l'obbligazione contributiva del datore (cfr. Cassazione sentenza n. 991/2016; Cass. sentenza n. 1639/2012, Cass. sentenza n.
15880/2002).
Tale norma ha un'evidente finalità di tutela del lavoratore ed è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo.
Né si può concludere diversamente per i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica
Amministrazione.
L'art. 2126 c.c., infatti, oltre che in ambito privatistico è stato oggetto di applicazione anche nel pubblico impiego, assumendo la portata di norma generale del rapporto di lavoro in senso lato (Cass.
n. 991/2016; Cass. n. 10426/2014; Cass. n. 22320/2013). E ciò anche quando il rapporto sia affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa
(Cass. n. 1639/2012).
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione (Cass. n.
12868/2024).
Ancora, “Nel caso del pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 2126 c.c., che va posto in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, comma 1; art. 36 Cost.), impone il pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, seppur in violazione delle regole autorizzatorie per esso previste dalla contrattazione collettiva: non
è così possibile escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare”. (cfr. Cass. 18063/2023).
Alla luce di tali principi il datore di lavoro che ha accettato la prestazione dopo le dimissioni e ne ha tratto beneficio è tenuto a corrispondere al lavoratore il compenso proporzionato alla quantità e qualità di lavoro, indipendentemente dalla formalizzazione del rapporto.
6 Tale diritto trova fondamento nel principio generale della corrispettività delle prestazioni e nella tutela della dignità del lavoratore.
Scendendo nel caso specifico, l' resistente ha inserito il ricorrente tra il personale in servizio CP_1 in turno per il mese di febbraio 2023 e ha consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dello stesso.
Il ricorrente, dunque, ha diritto a ricevere il trattamento economico proprio dei dipendenti dell' e ciò in applicazione dell'art. 2126 c.c. Controparte_1
3.1 Quanto agli importi dovuti in conseguenza, essi andranno parametrati, sì come richiesto, ai compensi spettanti in forza del CCNL Comparto Sanità, in ragione dell'attività di in Parte_3 concreto svolta dal , come dalla documentazione aziendale risultante (turni di servizio e Parte_1 presenze) nel mese di febbraio 2023.
4. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno parzialmente compensate per metà, nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: condanna l' , in persona del Direttore Generale, al pagamento Controparte_1
in favore di , del trattamento retributivo spettante al personale dipendente avente Parte_1
inquadramento economico corrispondente alle attività espletate dal ricorrente nel mese di febbraio
2023, e parametrate a quelle proprie di oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella Parte_3 misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico della resistente, che condanna in persona del Direttore Generale, e liquida in favore del ricorrente in euro € 514,75 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania 7 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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