TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2023
Udienza “cartolare” del 7-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1234/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Castelnuovo di Garfagnana n. 87/2022 del 27.9.2022, pubblicata il 22.2.2023, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bertani (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bagni di Lucca, via C.F._3
Letizia n. 30, giusta procura speciale stesa in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze (C.F. ) ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per gli appellanti: “Piaccia al Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello interposto dai signori e avverso la sentenza n. 87/2022 Parte_2 Parte_1 del Giudice di Pace di Castelnuovo Garfagnana, pronunciata in data 27/9/2022 nell'ambito del procedimento n. 117/2021, cron. n. 83/2023, depositata in cancelleria il 22/2/2023, riformarla integralmente e, per l'effetto, dichiarare nulla o annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dalla
, protocollo M_IT PR_LUSPC 00018519 4/5/2021 Area III, a carico dei signori Controparte_1
e , nel caso di accoglimento della seconda censura di cui all'atto di Parte_1 Parte_2
appello, o, in subordine, del solo nel caso di accoglimento della prima censura di cui Parte_1 all'atto di appello. Con vittoria di spese e di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata: “Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto.
Spese vinte.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso al Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Controparte_1
protocollo M_IT PR_LUSPC 00018519 4/5/2021 Area III, notificata il 17.5.2021, con la quale si ingiungeva il versamento della somma di €. 6.666,67, a seguito di verbale n. 3/2020 redatto dai
Carabinieri di Borgo a Mozzano a carico degli stessi per la violazione dell'art. 6, comma 2 D.L.
117/2007, per aver somministrato alcolici ai clienti oltre le ore 03:00 in Fornaci di Barga il
13.9.2020.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione lamentando, in particolare, la mancata audizione del in sede amministrativa, pur da lui espressamente richiesta, e Pt_2
l'infondatezza dell'addebito per plurimi motivi: anzitutto, in quanto il addetto al servizio in Pt_1
cucina, non aveva venduto né poteva aver venduto bevande agli avventori;
inoltre, poiché
l'esercizio commerciale cessava sempre la vendita di bevande alcoliche dopo le 03:00; infine, in quanto non vi erano validi elementi probatori a sostegno della contestazione.
Congiuntamente all'opposizione, i ricorrenti avanzavano istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto che veniva concessa con ordinanza del 18.6.2021.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente quanto dedotto da parte Controparte_1
dei ricorrenti, depositando documentazione a sostegno del procedimento sanzionatorio e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte opponente, con la sentenza n.
815/2022, il Giudice di Pace di rigettava il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata ma CP_1 rideterminando l'importo della sanzione amministrativa irrogata nel minimo edittale.
e impugnavano la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censuravano la sentenza per errata ricostruzione dei fatti in merito alla condotta del e violazione dell'art. 2700 c.c. in quanto il giudice di prime Pt_1
cure riteneva che lo stesso avesse somministrato bevande alcoliche dopo le ore 3 di notte. Con il secondo motivo, lamentavano l'erronea ricostruzione dei fatti in merito al carattere alcolico della birra e la violazione degli artt. 2697 c.c., dell'art. 6 comma 11 e dell'art. 7 comma 10 del D.
Lgs. n. 150/2011 dal momento che il giudice di primo grado invertiva gli oneri probatori a carico delle parti, ritenendo provata la contravvenzione sulla base della mancanza di prova certa in merito alle circostanze dedotte dagli opponenti.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado nonché la legittimità del provvedimento emesso.
Istruita documentalmente la causa, veniva fissata per la discussione l'udienza del 7.4.2025, secondo modalità “cartolari” con deposito di note scritte, assegnando termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello con cui si contesta la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in merito alla condotta del è fondato e meritevole di accoglimento. Pt_1
Nel verbale di contestazione è indicato che “la persona sopra generalizzata [ e Parte_1 Pt_2
]: somministrava bevande alcoliche oltre le ore 03.00 e precisamente alle ore 04.20 del
[...]
13/09/2020, quando due clienti uscivano dall'ingresso del locale con delle birre”.
Il tenore testuale del verbale non consente di ricavare con certezza che la somministrazione delle birre da parte del è stata oggetto di immediata percezione senza margini di apprezzamento Pt_1
da parte degli accertatori, né, quindi, di affermare che, come tale, è assistita da fede privilegiata (v. da ultimo Cass. civ. Sez. 2, Ord. n. 30129/2024; Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 10376/2024).
Al contrario, la specificazione “quando due clienti uscivano dall'ingresso del locale con delle birre” conduce a ritenere che l'attribuzione della condotta al è stata una deduzione frutto di Pt_1
valutazioni o di altri accertamenti eseguiti nel corso dell'indagine.
Di quanto sopra, peraltro, vi è conferma nelle controdeduzioni dello stesso organo accertatore ove si dà atto che quanto avvenuto alla sua presenza riguarda unicamente l'uscita dal locale di due giovani con in mano un boccale di vetro di birra ciascuno.
A fronte di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il dato in questione non risulta insuscettibile di esser vinto fino a querela di falso ma costituisce elemento di cui è ammessa la contestazione e la prova contraria.
Rispetto alla circostanza indicata, assumono, quindi, rilevanza le prove ritualmente assunte nel processo di primo grado. Dall'istruttoria espletata nel precedente giudizio è emerso che gli accertatori non assistevano direttamente al momento della mescita e che la sera dei fatti dietro al bancone non vi era soltanto ma un'altra dipendente del pub, che non veniva identificata Parte_1 Persona_1
nell'occasione e che aveva specificatamente la mansione di barista.
Alla luce di tali elementi non può dirsi sufficientemente provata la riconducibilità al della Pt_1
condotta di somministrazione di bevande alcoliche nel locale oggetto di controlli dopo le ore 03:00
e, quindi, la sentenza appellata merita riforma sul punto.
Il secondo motivo di appello, al contrario, non merita accoglimento.
Totalmente priva di pregio è l'eccezione di parte appellante riguardante l'impossibilità di affermare che la sera dei fatti i due ragazzi visti fuori dal locale avessero acquistato lì la birra che tenevano in mano, stante l'abitudine dei clienti di muoversi da un locale all'altro con i bicchieri in mano.
Risulta incontestabile il fatto che alle ore 4:20 gli accertatori vedevano due clienti uscire proprio dal locale “D'altro Canto” con due birre in mano.
È pacifico, poiché mai contestato, che i recipienti erano pieni di birra e che vi era anche la schiuma.
Da ciò è logicamente desumibile che le birre venivano acquistate proprio nel luogo (pub) dal quale i soggetti stavano provenendo;
tale deduzione è ulteriormente confermata dal fatto che la bevanda non era ancora stata consumata.
Dall'istruttoria di primo grado, in particolare, dalla testimonianza del verbalizzante e dalle Tes_1 prodotte controdeduzioni scritte dell'organo accertatore, è emerso che le birre appena somministrate erano contenute in due boccali con schiuma e che gli accertatori, dopo aver visto i soggetti con le bevande in mano, identificavano il informandolo della violazione, pur senza procedere a Pt_1
contestazione formale.
Inoltre, è emerso che al momento dell'identificazione e dell'informazione orale, avvenute ben oltre l'orario consentito per la vendita di bevande alcoliche, né il né l'altra persona al bancone Pt_1
precisavano di aver venduto birra analcolica.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace, a fronte della contestazione (seppure informale) della somministrazione di birre, bevanda normalmente alcolica, sarebbe apparsa ovvia una simile precisazione in ragione stessa dell'orario di fornitura, ossia ben oltre le ore 03.00.
Infatti, risponde a criteri di logica ritenere che, qualora fosse stata davvero somministrata birra analcolica, sarebbe stato ragionevole aspettarsi che il trasgressore avesse immediatamente fatto presente la reale dinamica dei fatti. Peraltro, niente di specifico veniva dedotto neppure nel corso del giudizio in quanto parte appellante si è sempre limitata ad affermare il carattere analcolico della birra venduta in quella sede senza mai produrre documentazione inerente allo spillatore di birra analcolica, se servita alla spina, o alla marca posseduta, se servita in bottiglia.
Di conseguenza, senza operare alcuna inversione dei carichi probatori, non può che evidenziarsi che l'eccezione risulta generica e, comunque, inidonea a confutare quanto riportato nel verbale di contestazione.
Dunque, le conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di prime cure devono essere confermate e deve ritenersi accertato che presso il locale “D'altro Canto” venivano somministrate bevande alcoliche oltre l'orario consentito.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con riguardo alla posizione di Parte_1
Le spese di lite di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace con riguardo alla posizione di per l'effetto, annulla Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. protocollo M_[...]/5/2021 nei confronti di C.F._4 Pt_1
e la conferma nei confronti di , titolare dell'esercizio, dichiarando lo stesso
[...] Parte_2
tenuto al pagamento della sanzione irrogata.
Spese compensate.
Il Giudice
Giacomo Lucente