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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
______________________
Il Presidente F.F.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da
, cod. fisc.: , rappresentato dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Causo del foro di Roma;
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
PARTE OPPOSTA non costituita;
AVVERSO
il decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario emesso in data 19.6.2025, notificato mediante pec in data 2.7.2025;
CONCLUSIONI
1 La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso al custode, con riconoscimento del diverso importo di € 9.684,47; con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione.
, nominato custode giudiziario dell'autovettura Alfa Romeno, modello 147, Parte_1 sequestrata nell'ambito di un procedimento penale, si è opposto, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. 115/2002, al decreto di liquidazione del compenso, ritenendo che i criteri di calcolo applicati dal primo giudice fossero errati.
L'opponente ha esposto che l'autovettura era stata data a lui in custodia a seguito del sequestro preventivo disposto dal Gip di Grosseto in data 1.9.2009 e che, avendo smarrito la documentazione riguardante tale mezzo a seguito dei gravi danneggiamenti subiti dalla propria azienda per via dell'alluvione del novembre 2012, nel novembre del
2015 era riuscito a risalire, grazie a una comunicazione dei carabinieri di Porto Santo
Stefano, alla provenienza dell'autovettura e dunque al titolo in virtù del quale esercitava l'attività di custodia. Ha quindi aggiunto che, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione da parte della autorità giudiziaria, nel dicembre del 2024 si era rivolto all'avv. Causo, il quale, con lettera del 13.8.2024, aveva inviato diffida al Presidente del
Tribunale, chiedendo il pagamento della somma di € 5.936,89. Infine, l'opponente ha precisato che solo in data 21.2.2025 vi era stata la rottamazione del mezzo e che pertanto solo in questo momento era cessata l'attività di custodia.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la parte opponente ritiene che la liquidazione del compenso riconosciuta dal primo giudice risulti errata.
Sfrondato il ricorso dalle parti polemiche sull'inerzia della autorità giudiziaria – polemica enfatizzata anche graficamente con l'ausilio di una punteggiatura iperbolica –, le doglianze della parte opponente consistono essenzialmente nella contestazione del riconoscimento di una tariffa giornaliera via via decrescente, riguardo al periodo successivo al novantesimo giorno di custodia, sino a quella ultima di € 0,12 a partire dal settimo anno. Nello specifico, ad avviso dell'opponente il primo giudice avrebbe errato nell'applicare la disposizione di cui all'art. 59 D.P.R. 115/2002, osservando che la modifica dello stato di conservazione del bene non era imputabile a negligenza del custode, ma semmai al disinteresse dell'autorità giudiziaria per tutto il periodo della custodia, sicché il giudice avrebbe dovuto effettuare, nel contraddittorio con l'opponente, una valutazione sullo stato di conservazione del mezzo nonché sulla imputabilità al di eventuali carenze nella custodia. Pt_1
2
2. L'infondatezza dell'opposizione.
Ciò detto, si ritiene che i motivi di opposizione non siano fondati.
La difesa dell'opponente, infatti, non si confronta adeguatamente con il tenore letterale sia dell'art. 59, D.P.R. 115/2002, sia dell'art. 3, D.M. N. 265 del 2006. Nello specifico, la prima norma detta un criterio per quanto riguarda il contenuto del successivo decreto ministeriale, stabilendo che in sede di determinazione delle tariffe si sarebbe dovuto tener conto di una riduzione percentuale in relazione allo stato di conservazione del bene. Per tale ragione, in sede di determinazione delle tariffe, è stata poi prevista la riduzione percentuale, in modo automatico, senza lasciare margine di discrezionalità al giudice chiamato a liquidare il compenso, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 3, D.M. cit.
Ne viene che il motivo di opposizione basato sul fatto che il giudice avrebbe errato nel riconoscere tale riduzione percentuale senza procedere a una valutazione nel merito dello stato di conservazione, previa instaurazione del contraddittorio con la parte interessata, non è fondato, atteso che la riduzione percentuale è dovuta, in relazione alla durata della custodia, nella misura predeterminata ex lege.
Tale conclusione trova sostegno nell'orientamento della suprema Corte, secondo cui «il
D.M. n. 265 del 2006, art. 3, nel prevedere la riduzione automatica degli importi dell'indennità determinati in base alle tariffe per gli anni successivi al primo in relazione allo stato di conservazione del bene, non richiede, affinché la riduzione operi, un accertamento dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il decreto ministeriale presunto, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, una incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi» (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n. 22966 del 04/11/2011).
In conclusione, dal momento che il decreto di liquidazione opposto ha riconosciuto i valori tariffari di cui al D.M. 265/2006, in relazione al periodo di custodia 30.8.2009-
21.2.2025, l'opposizione risulta infondata.
Non vi è necessità disciplinare le spese di lite, in quanto il convenuto non si è CP_1 costituito.
P.Q.M.
Il Presidente f.f.,
3 visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n.
150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto di Parte_1 liquidazione del 19.6.2025.
Grosseto, 29 novembre 2025.
IL PRESIDENTE f.f.
ER PA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
______________________
Il Presidente F.F.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da
, cod. fisc.: , rappresentato dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Causo del foro di Roma;
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
PARTE OPPOSTA non costituita;
AVVERSO
il decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario emesso in data 19.6.2025, notificato mediante pec in data 2.7.2025;
CONCLUSIONI
1 La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso al custode, con riconoscimento del diverso importo di € 9.684,47; con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione.
, nominato custode giudiziario dell'autovettura Alfa Romeno, modello 147, Parte_1 sequestrata nell'ambito di un procedimento penale, si è opposto, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. 115/2002, al decreto di liquidazione del compenso, ritenendo che i criteri di calcolo applicati dal primo giudice fossero errati.
L'opponente ha esposto che l'autovettura era stata data a lui in custodia a seguito del sequestro preventivo disposto dal Gip di Grosseto in data 1.9.2009 e che, avendo smarrito la documentazione riguardante tale mezzo a seguito dei gravi danneggiamenti subiti dalla propria azienda per via dell'alluvione del novembre 2012, nel novembre del
2015 era riuscito a risalire, grazie a una comunicazione dei carabinieri di Porto Santo
Stefano, alla provenienza dell'autovettura e dunque al titolo in virtù del quale esercitava l'attività di custodia. Ha quindi aggiunto che, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione da parte della autorità giudiziaria, nel dicembre del 2024 si era rivolto all'avv. Causo, il quale, con lettera del 13.8.2024, aveva inviato diffida al Presidente del
Tribunale, chiedendo il pagamento della somma di € 5.936,89. Infine, l'opponente ha precisato che solo in data 21.2.2025 vi era stata la rottamazione del mezzo e che pertanto solo in questo momento era cessata l'attività di custodia.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la parte opponente ritiene che la liquidazione del compenso riconosciuta dal primo giudice risulti errata.
Sfrondato il ricorso dalle parti polemiche sull'inerzia della autorità giudiziaria – polemica enfatizzata anche graficamente con l'ausilio di una punteggiatura iperbolica –, le doglianze della parte opponente consistono essenzialmente nella contestazione del riconoscimento di una tariffa giornaliera via via decrescente, riguardo al periodo successivo al novantesimo giorno di custodia, sino a quella ultima di € 0,12 a partire dal settimo anno. Nello specifico, ad avviso dell'opponente il primo giudice avrebbe errato nell'applicare la disposizione di cui all'art. 59 D.P.R. 115/2002, osservando che la modifica dello stato di conservazione del bene non era imputabile a negligenza del custode, ma semmai al disinteresse dell'autorità giudiziaria per tutto il periodo della custodia, sicché il giudice avrebbe dovuto effettuare, nel contraddittorio con l'opponente, una valutazione sullo stato di conservazione del mezzo nonché sulla imputabilità al di eventuali carenze nella custodia. Pt_1
2
2. L'infondatezza dell'opposizione.
Ciò detto, si ritiene che i motivi di opposizione non siano fondati.
La difesa dell'opponente, infatti, non si confronta adeguatamente con il tenore letterale sia dell'art. 59, D.P.R. 115/2002, sia dell'art. 3, D.M. N. 265 del 2006. Nello specifico, la prima norma detta un criterio per quanto riguarda il contenuto del successivo decreto ministeriale, stabilendo che in sede di determinazione delle tariffe si sarebbe dovuto tener conto di una riduzione percentuale in relazione allo stato di conservazione del bene. Per tale ragione, in sede di determinazione delle tariffe, è stata poi prevista la riduzione percentuale, in modo automatico, senza lasciare margine di discrezionalità al giudice chiamato a liquidare il compenso, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 3, D.M. cit.
Ne viene che il motivo di opposizione basato sul fatto che il giudice avrebbe errato nel riconoscere tale riduzione percentuale senza procedere a una valutazione nel merito dello stato di conservazione, previa instaurazione del contraddittorio con la parte interessata, non è fondato, atteso che la riduzione percentuale è dovuta, in relazione alla durata della custodia, nella misura predeterminata ex lege.
Tale conclusione trova sostegno nell'orientamento della suprema Corte, secondo cui «il
D.M. n. 265 del 2006, art. 3, nel prevedere la riduzione automatica degli importi dell'indennità determinati in base alle tariffe per gli anni successivi al primo in relazione allo stato di conservazione del bene, non richiede, affinché la riduzione operi, un accertamento dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il decreto ministeriale presunto, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, una incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita di valore dei beni stessi» (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n. 22966 del 04/11/2011).
In conclusione, dal momento che il decreto di liquidazione opposto ha riconosciuto i valori tariffari di cui al D.M. 265/2006, in relazione al periodo di custodia 30.8.2009-
21.2.2025, l'opposizione risulta infondata.
Non vi è necessità disciplinare le spese di lite, in quanto il convenuto non si è CP_1 costituito.
P.Q.M.
Il Presidente f.f.,
3 visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n.
150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto di Parte_1 liquidazione del 19.6.2025.
Grosseto, 29 novembre 2025.
IL PRESIDENTE f.f.
ER PA
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