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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 1.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 252/2022 R.G.L. TRA DA , nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Mario Montuori, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 06.08.2019 ha Parte_2 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente riconosceva la ricorrente “invalido CP_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%”, negando, dunque, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alla prestazione assistenziale richiesta. A seguito del diniego, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 260/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione Persona_1 depositata in data 14.11.2021, pur riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico della periziata non fosse tale da comprometterne irrimediabilmente l'autonomia, parzialmente conservata, e da impedire la deambulazione. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., dissentendo dal giudizio medico legale reso sul mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Rilevava preliminarmente che il CTU non aveva fornito risposta alle contestazioni inviate a seguito della ricezione della prima redazione dell'elaborato e riteneva non condivisibili le conclusioni formulate nella relazione definitiva in quanto viziate da diverse contraddizioni diagnostico valutative e carenti nelle motivazioni medico legali in ordine al mancato riconoscimento della prestazione. A sostegno delle proprie argomentazioni allegava relazione medica di parte a firma del dott. il quale, richiamando la certificazione in atti, in primo luogo Persona_2 quella richiesta, ma non esaminata, dallo stesso CTU (certificato neurologico del 26.01.2021, con somministrazione del test MMSE, e certificato fisiatrico del 15.02.2021), rilevava l'evidente peggioramento del quadro clinico esaminato, caratterizzato da grave declino cognitivo e da patologie che rendono certamente impossibili la deambulazione e lo svolgimento in autonomia delle attività essenziali della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la Parte_3 CP_ condanna dell al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. CP_
1.2. L si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla presunta erroneità della ctu, ritenuta esaustiva e adeguatamente motivata, e opponendosi ad una sua rinnovazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente tecnico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione depositata il 14.11.2021, ha modificato il giudizio espresso in sede di istruttoria amministrativa, ritenendo configurata una invalidità grave e permanente, ma ha escluso che il complesso morboso esaminato fosse tale da consentire l'accoglimento della richiesta in termini di meritevolezza della misura economica ambita. 3.1. All'udienza del 13.12.2022, preso atto della omessa disamina della documentazione prodotta dalla ricorrente con PEC del 15.02.2021 e della mancata risposta alle controdeduzioni ex art. 195 c.p.c., il GdL onerava il CTU a depositare relazione integrativa diretta a chiarire la sussistenza di elementi idonei a modificare il giudizio medico legale già espresso in termini di meritevolezza del beneficio negato. 3.2. Ritenuti non esaustivi i chiarimenti depositati in data 07.04.2023 e considerato che in allegato alle note di udienza del 03.11.2023 e del 25.03.2024 parte ricorrente depositava
Pag. 2 di 6 ulteriore documentazione medica, il Tribunale disponeva un ulteriore approfondimento di indagine. 3.3. Valutata la documentazione medica richiamata, con relazione integrativa del 10.07.2024, l'ausiliare del giudice ha evidenziato quanto segue: “La documentazione esaminata e depositata dalla parte ricorrente è la seguente: il foglio di dimissioni dell'ospedale di Sapri (1 di 2) riferisce di una frattura scomposta del femore destro operata con chiodo. è stato prescritto il divieto di carico per un numero imprecisato di giorni. La frattura del femore, in particolare la frattura del collo del femore o la frattura pertrocanterica, è una lesione molto comune negli anziani, spesso dovuta a osteoporosi. Nel caso in esame si è trattato di frattura scomposta e l'intervento chirurgico più comune per trattare queste fratture è l'osteosintesi con chiodo endomidollare. Dopo l'intervento chirurgico, il paziente dovrà iniziare una riabilitazione precoce per recuperare il movimento e la forza dell'anca e della gamba. La prognosi dipende da diversi fattori, come l'età del paziente, le sue condizioni di salute generali e la gravità della frattura.1 In generale, la maggior parte dei pazienti anziani con frattura di femore operata riesce a riacquistare una buona mobilità e autonomia nelle attività quotidiane, anche se possono persistere alcune limitazioni. La mortalità a 1 anno dall'intervento è intorno al 20-30% negli anziani fragili. Quindi, la prognosi di una frattura di femore operata con chiodo può essere buona, ma dipende molto dalle condizioni del paziente”. Quindi, ha concluso ritenendo che: “la signora è non in grado di compiere Parte_2 gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua;
inoltre, la deambulazione all'interno della propria abitazione, senza un sostegno personale, è in modo permanente non è possibile e può essere fonte di grave pericolo, in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta dal 13.03.2024 con rivedibilità dopo il 13.03.2025”. 3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché dei chiarimenti depositati in fase di opposizione dal dott. in Per_1 data 10.07.2024, può essere riconosciuta alla parte ricorrente la indennità di accompagnamento dal 13.03.2024 con revisione ad aprile 2025, tenuto conto della rivedibilità successiva all'anno, fissata dal CTU. La relazione integrativa richiamata, depositata in fase di opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. Peraltro, il CTU ha, anche, confermato la bontà delle conclusioni rese in fase di ATP, avendo riconosciuto il beneficio richiesto solo in ragione di un intervenuto aggravamento, verificatosi nel corso del processo. La relazione integrativa non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell CP_1
3.5. La domanda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di opposizione, che pure dev'essere oggetto di analisi. L'art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, prescrive la valutazione in sede giudiziaria dell'aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento, senza prevedere preclusioni specifiche per i giudizi di natura impugnatoria. Le uniche limitazioni all'applicazione della disposizione richiamata potrebbero, piuttosto, derivare per tali giudizi da ragioni generali di natura processuale – quali i limiti della devoluzione ovvero la struttura chiusa del giudizio di impugnazione – che non appaiono riferibili alla fattispecie di causa (Cassazione Civile sez. VI, 28.05.2019 n. 14488). Nel caso in esame, deve considerarsi che la documentazione prodotta in sede di giudizio di opposizione attiene ad un arco temporale
Pag. 3 di 6 successivo all'instaurazione dello stesso. Correttamente, pertanto, si è provveduto ad una valutazione della stessa ai fini dell'integrabilità del requisito sanitario richiesto per l'accesso al beneficio negato. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. I, Ordinanza 30860 del 26.11.2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. Occorre osservare che la difesa della ricorrente depositava successivamente alla proposizione del giudizio di opposizione nuova documentazione, non esaminata dal CTU perché afferente ad un periodo temporale successivo all'esame peritale. La stessa è stata sottoposta al consulente, il quale ha concordato sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione ambita, seppur in termini differenti rispetto a quanto richiesto in ricorso. Il dott.
, peraltro, ha chiaramente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i Per_1 presupposti da data antecedente. Le deduzioni del consulente, che dà espressamente atto dell'esistenza di un aggravamento, adeguatamente provato, sono supportate dalla documentazione depositata agli atti, che non consente una retrodatazione del riconoscimento della provvidenza richiesta. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal CTU, ma anche conforme alle risultanze della documentazione allegata. Le risultanze della consulenza espletata nel corso del presente giudizio appaiono esaustive ed immuni da vizi. Non possono essere considerate, invece, meritevoli di pregio giuridico le contestazioni della ricorrente relative alla mancata corretta valutazione dell'intero complesso morboso accertato. È evidente, infatti, come il nominato CTU, in fase di ATPO, abbia provveduto ad una puntuale disamina delle menomazioni dell'istante, non ritenendo configurabile la necessità di assistenza continua alla luce della documentazione fino ad allora prodotta, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo effettuato. La gravità dedotta è riscontrabile solo dalla documentazione redatta in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, che certifica una rilevante compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana ed in quelle strumentali. Va, infatti, rimarcato che la retrodatazione del beneficio necessita del supporto di adeguata documentazione, idonea a rendere evidente lo stato morboso del soggetto. L'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha non solo l'onere di sottoporsi all'accertamento peritale, ma anche di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. Ebbene, la richiesta di retrodatare il riconoscimento dei benefici richiesti alla data della domanda amministrativa non è apparsa plausibile in termini di maturazione 'biologica', oltre che in termini medico-legali, avuto riguardo della documentazione in atti. Deve, quindi, concludersi per la validità e correttezza della valutazione operata dalla CML
essendosi solo successivamente verificato il detto aggravamento. Le conclusioni del CP_1 medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal
Pag. 4 di 6 giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il dott. , devono essere Per_1 confermate le conclusioni del medesimo. Il quadro patologico complessivo della ricorrente comporta l'accertamento della totale perdita di autonomia dal 13.03.2024.
3.6. Sulla base dei risultati della consulenza tecnica resa in fase di atp e della relazione integrativa depositata nel presente giudizio deve essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 13.03.2024, configurandosi solo in tale data il requisito sanitario utile a beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. L'accertata insorgenza dei requisiti sanitari da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP ed anche al deposito del ricorso in opposizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
Pag. 5 di 6 (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che DA
[...]
possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento dal 13.03.2024 con revisione ad aprile 2025;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 6 di 6
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Mario Montuori, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 06.08.2019 ha Parte_2 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente riconosceva la ricorrente “invalido CP_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%”, negando, dunque, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alla prestazione assistenziale richiesta. A seguito del diniego, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 260/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione Persona_1 depositata in data 14.11.2021, pur riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico della periziata non fosse tale da comprometterne irrimediabilmente l'autonomia, parzialmente conservata, e da impedire la deambulazione. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., dissentendo dal giudizio medico legale reso sul mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Rilevava preliminarmente che il CTU non aveva fornito risposta alle contestazioni inviate a seguito della ricezione della prima redazione dell'elaborato e riteneva non condivisibili le conclusioni formulate nella relazione definitiva in quanto viziate da diverse contraddizioni diagnostico valutative e carenti nelle motivazioni medico legali in ordine al mancato riconoscimento della prestazione. A sostegno delle proprie argomentazioni allegava relazione medica di parte a firma del dott. il quale, richiamando la certificazione in atti, in primo luogo Persona_2 quella richiesta, ma non esaminata, dallo stesso CTU (certificato neurologico del 26.01.2021, con somministrazione del test MMSE, e certificato fisiatrico del 15.02.2021), rilevava l'evidente peggioramento del quadro clinico esaminato, caratterizzato da grave declino cognitivo e da patologie che rendono certamente impossibili la deambulazione e lo svolgimento in autonomia delle attività essenziali della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la Parte_3 CP_ condanna dell al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. CP_
1.2. L si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie sulla presunta erroneità della ctu, ritenuta esaustiva e adeguatamente motivata, e opponendosi ad una sua rinnovazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente tecnico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione depositata il 14.11.2021, ha modificato il giudizio espresso in sede di istruttoria amministrativa, ritenendo configurata una invalidità grave e permanente, ma ha escluso che il complesso morboso esaminato fosse tale da consentire l'accoglimento della richiesta in termini di meritevolezza della misura economica ambita. 3.1. All'udienza del 13.12.2022, preso atto della omessa disamina della documentazione prodotta dalla ricorrente con PEC del 15.02.2021 e della mancata risposta alle controdeduzioni ex art. 195 c.p.c., il GdL onerava il CTU a depositare relazione integrativa diretta a chiarire la sussistenza di elementi idonei a modificare il giudizio medico legale già espresso in termini di meritevolezza del beneficio negato. 3.2. Ritenuti non esaustivi i chiarimenti depositati in data 07.04.2023 e considerato che in allegato alle note di udienza del 03.11.2023 e del 25.03.2024 parte ricorrente depositava
Pag. 2 di 6 ulteriore documentazione medica, il Tribunale disponeva un ulteriore approfondimento di indagine. 3.3. Valutata la documentazione medica richiamata, con relazione integrativa del 10.07.2024, l'ausiliare del giudice ha evidenziato quanto segue: “La documentazione esaminata e depositata dalla parte ricorrente è la seguente: il foglio di dimissioni dell'ospedale di Sapri (1 di 2) riferisce di una frattura scomposta del femore destro operata con chiodo. è stato prescritto il divieto di carico per un numero imprecisato di giorni. La frattura del femore, in particolare la frattura del collo del femore o la frattura pertrocanterica, è una lesione molto comune negli anziani, spesso dovuta a osteoporosi. Nel caso in esame si è trattato di frattura scomposta e l'intervento chirurgico più comune per trattare queste fratture è l'osteosintesi con chiodo endomidollare. Dopo l'intervento chirurgico, il paziente dovrà iniziare una riabilitazione precoce per recuperare il movimento e la forza dell'anca e della gamba. La prognosi dipende da diversi fattori, come l'età del paziente, le sue condizioni di salute generali e la gravità della frattura.1 In generale, la maggior parte dei pazienti anziani con frattura di femore operata riesce a riacquistare una buona mobilità e autonomia nelle attività quotidiane, anche se possono persistere alcune limitazioni. La mortalità a 1 anno dall'intervento è intorno al 20-30% negli anziani fragili. Quindi, la prognosi di una frattura di femore operata con chiodo può essere buona, ma dipende molto dalle condizioni del paziente”. Quindi, ha concluso ritenendo che: “la signora è non in grado di compiere Parte_2 gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua;
inoltre, la deambulazione all'interno della propria abitazione, senza un sostegno personale, è in modo permanente non è possibile e può essere fonte di grave pericolo, in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta dal 13.03.2024 con rivedibilità dopo il 13.03.2025”. 3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché dei chiarimenti depositati in fase di opposizione dal dott. in Per_1 data 10.07.2024, può essere riconosciuta alla parte ricorrente la indennità di accompagnamento dal 13.03.2024 con revisione ad aprile 2025, tenuto conto della rivedibilità successiva all'anno, fissata dal CTU. La relazione integrativa richiamata, depositata in fase di opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. Peraltro, il CTU ha, anche, confermato la bontà delle conclusioni rese in fase di ATP, avendo riconosciuto il beneficio richiesto solo in ragione di un intervenuto aggravamento, verificatosi nel corso del processo. La relazione integrativa non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell CP_1
3.5. La domanda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di opposizione, che pure dev'essere oggetto di analisi. L'art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, prescrive la valutazione in sede giudiziaria dell'aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento, senza prevedere preclusioni specifiche per i giudizi di natura impugnatoria. Le uniche limitazioni all'applicazione della disposizione richiamata potrebbero, piuttosto, derivare per tali giudizi da ragioni generali di natura processuale – quali i limiti della devoluzione ovvero la struttura chiusa del giudizio di impugnazione – che non appaiono riferibili alla fattispecie di causa (Cassazione Civile sez. VI, 28.05.2019 n. 14488). Nel caso in esame, deve considerarsi che la documentazione prodotta in sede di giudizio di opposizione attiene ad un arco temporale
Pag. 3 di 6 successivo all'instaurazione dello stesso. Correttamente, pertanto, si è provveduto ad una valutazione della stessa ai fini dell'integrabilità del requisito sanitario richiesto per l'accesso al beneficio negato. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. I, Ordinanza 30860 del 26.11.2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. Occorre osservare che la difesa della ricorrente depositava successivamente alla proposizione del giudizio di opposizione nuova documentazione, non esaminata dal CTU perché afferente ad un periodo temporale successivo all'esame peritale. La stessa è stata sottoposta al consulente, il quale ha concordato sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione ambita, seppur in termini differenti rispetto a quanto richiesto in ricorso. Il dott.
, peraltro, ha chiaramente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i Per_1 presupposti da data antecedente. Le deduzioni del consulente, che dà espressamente atto dell'esistenza di un aggravamento, adeguatamente provato, sono supportate dalla documentazione depositata agli atti, che non consente una retrodatazione del riconoscimento della provvidenza richiesta. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal CTU, ma anche conforme alle risultanze della documentazione allegata. Le risultanze della consulenza espletata nel corso del presente giudizio appaiono esaustive ed immuni da vizi. Non possono essere considerate, invece, meritevoli di pregio giuridico le contestazioni della ricorrente relative alla mancata corretta valutazione dell'intero complesso morboso accertato. È evidente, infatti, come il nominato CTU, in fase di ATPO, abbia provveduto ad una puntuale disamina delle menomazioni dell'istante, non ritenendo configurabile la necessità di assistenza continua alla luce della documentazione fino ad allora prodotta, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo effettuato. La gravità dedotta è riscontrabile solo dalla documentazione redatta in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, che certifica una rilevante compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana ed in quelle strumentali. Va, infatti, rimarcato che la retrodatazione del beneficio necessita del supporto di adeguata documentazione, idonea a rendere evidente lo stato morboso del soggetto. L'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha non solo l'onere di sottoporsi all'accertamento peritale, ma anche di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. Ebbene, la richiesta di retrodatare il riconoscimento dei benefici richiesti alla data della domanda amministrativa non è apparsa plausibile in termini di maturazione 'biologica', oltre che in termini medico-legali, avuto riguardo della documentazione in atti. Deve, quindi, concludersi per la validità e correttezza della valutazione operata dalla CML
essendosi solo successivamente verificato il detto aggravamento. Le conclusioni del CP_1 medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal
Pag. 4 di 6 giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il dott. , devono essere Per_1 confermate le conclusioni del medesimo. Il quadro patologico complessivo della ricorrente comporta l'accertamento della totale perdita di autonomia dal 13.03.2024.
3.6. Sulla base dei risultati della consulenza tecnica resa in fase di atp e della relazione integrativa depositata nel presente giudizio deve essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 13.03.2024, configurandosi solo in tale data il requisito sanitario utile a beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. L'accertata insorgenza dei requisiti sanitari da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP ed anche al deposito del ricorso in opposizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
Pag. 5 di 6 (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che DA
[...]
possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento dal 13.03.2024 con revisione ad aprile 2025;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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