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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2651/2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Fulvio Sammartano, presso il cui studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 129 ha eletto domicilio attrice contro
nato a [...]-Ducenta (CE) il 11/12/1965 (c.f. Controparte_1
) C.F._2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/12/2025 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte attrice concludeva come in atti, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere il risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza della condotta CP_1 lesiva tenuta dallo stesso, riferendo quanto di seguito richiamato.
Nei giorni 15.01.2011 e 18.01.2011 la subiva uno spostamento di denaro dalla Pt_1 carta postepay di sua proprietà n. 4023 6004 6548 0087 per un valore complessivo di €
1.000,00 (in due tranche di € 500,00), su una carta postepay intestata all' il quale CP_1 effettuava tale operazione mediante utilizzo indebito dei codici della attrice. Avvedutasi della sottrazione di tale somma di denaro, la sporgeva formale Pt_1 denuncia alla Polizia Postale, a seguito della quale venivano condotte le indagini che identificavano l' quale autore dei prelievi non autorizzati. CP_1
Per tali ragioni veniva avviato il procedimento penale iscritto al n. 7553/2011 r.g.n.r. a carico di , nel quale lo stesso veniva rinviato a giudizio. Controparte_1
All'esito della istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 905/2018 del 27.04.2018, il
Tribunale di Messina giudicava colpevole del reato di frode informatica Controparte_1 previsto dall'art. 640 ter c.p. e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa. Con la medesima sentenza l'imputato veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della costituitasi parte civile, da liquidarsi in sede civile, nonché al Pt_1 rimborso in favore della stessa delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
La sentenza veniva impugnata dall' e confermata in sede di appello dalla Corte CP_1
d'Appello di Messina che, con ordinanza dell'08.11.2019 (r.g.a. n. 987/2019), dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in € 900,00, oltre accessori di legge.
L'odierna parte attrice lamentava, quindi, di aver subito un danno patrimoniale pari ad €
1.000,00, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 185 c.p., nonché un danno morale da valutarsi anche in via equitativa. Allegava, altresì, di aver diritto ad ottenere il pagamento delle spese legali per i procedimenti penali, pari a complessivi € 2.900,00 per i due gradi di giudizio.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che era stato dichiarato Controparte_1 responsabile dei reati di cui alla sentenza penale, e per l'effetto di condannare il convenuto al risarcimento del danno, quantificato in € 1.000,00 a titolo di danno emergente, €
2.900,00 a titolo di spese legali per i procedimenti penali, e al risarcimento del danno morale, quantificato in € 5.000,00, o da valutarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto, nonostante regolare notifica (v. notifica in mani proprie del 14.06.2022, di cui alla nota depositata il
28.10.2022).
La causa, istruita mediante escussione del teste indicato da parte attrice, veniva rinviata all'udienza del 09.10.2024 per la precisazione delle conclusione e decisa all'udienza di discussione orale del 17.12.2025, previo deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. contenenti le sole istanze e conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
L'odierno giudizio è stato instaurato da al fine di ottenere la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni dallo stesso causati in forza della sua condotta Controparte_1 illecita così come accertata in sede penale.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale sebbene Controparte_1 regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
Nel merito, le domande attoree vanno accolte, in quanto ritenute fondate nei limiti di quanto di seguito esposto.
La domanda della può essere qualificata quale domanda di risarcimento ex artt. Pt_1
2043 e 2059 c.c., così come interpretati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Con riferimento all'art. 2059 c.c. la Corte di Cassazione, difatti, ha chiarito che non si tratta di una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'art. 2049 c.c. si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., SS.UU. n. 26972/2008). Ha, altresì precisato la
Suprema Corte che “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” e, cioè, secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (ancora
Cass., SS.UU. n. 26972/2008). Nel caso di specie si ricade nella ipotesi di cui alla lettera a), espressione del disposto di cui all'art. 185 c.p., poiché la agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno Pt_1 scaturente da un fatto illecito configurabile come reato ai sensi dell'art. 640 ter c.p..
Ciò premesso, la frode informatica commessa dal convenuto nei confronti dell'attrice, posta a base dell'odierna richiesta di risarcimento dei danni, è stata oggetto di accertamento nell'ambito del processo penale, conclusosi con l'ordinanza della Corte
d'Appello di Messina resa in data 08.11.2019 nel procedimento n. 987/2019.
Tale ordinanza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina n. 905/2018 del 27.04.2018, in cui veniva accertata la sussistenza dell'illecito, la riconducibilità dello stesso ad
[...]
, e il diritto della persona offesa al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede CP_1 civile.
La suddetta pronuncia spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., come confermato dall'uniforme orientamento della Suprema Corte sul tema
(da ultimo Cass. civ. ord. n. 8063/2025: “La sentenza del giudice penale che, accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (…) con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione dell'”an” della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati”, in conformità a Cass. civ. n. 5660/2018)
In altri termini, la condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile spiega in sede civile un effetto vincolante relativamente alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento, ferma restando però la necessità di accertare l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato.
In particolare, alla luce della sentenza penale n. 905/2018 con cui il Tribunale di Messina condannava l'imputato al risarcimento dei danni causati alla parte civile, devono considerarsi accertati sia il danno-evento (la lesione del patrimonio individuale dell'attore) sia il nesso di causalità tra questo e il fatto-reato (la sottrazione illecita delle somme), mentre il danno-conseguenza, inteso quale pregiudizio concretamente risarcibile deve essere oggetto di indagine, in sede civile, al fine di verificare la sussistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito penale (cfr. sul punto Cass. civ. ord. n.
8477/2020).
Com'è noto, il danno risarcibile non può configurarsi in re ipsa, essendo indispensabile che l'attore dimostri il pregiudizio derivante dalla lesione della propria situazione giuridica tutelata dall'ordinamento giuridico (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Procedendo per gradi, occorre distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, così come allegati dall'attrice.
È certamente da risarcire il danno patrimoniale consistente nel depauperamento subito dalla a causa della condotta illecita dell il quale sottraeva la somma di € Pt_1 CP_1
1.000,00 dalla carta postepay intestata all'odierna attrice mediante utilizzo indebito dei codici della stessa. Tale circostanza – e quindi il danno concretamente subito dalla Pt_1
– deve dirsi pienamente provata alla luce delle risultanze del procedimento penale e delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste in sede civile. Testimone_1
Circa il quantum risarcitorio, sebbene nella sentenza penale di primo grado si legga che
“sentita all'udienza del 28 aprile 2017, la ha precisato (…) di avere ottenuto una parziale Pt_1 restituzione della somma sottratta dalla sua carta”, tale circostanza veniva smentita dal teste che, escusso all'udienza del 15.12.2023 riferiva di essere al corrente che la Tes_1 somma di € 1.000,00 sottratta all'attrice non gli era stata rimborsata né in parte né in totale.
Il convenuto va, quindi, condannato a risarcire la del danno patrimoniale subito, Pt_1 pari ad € 1.000,00.
Tale importo, costituendo debito di valore, va maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
1712/1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (15.01.2008 per l'importo di € 500,00 e 18.01.2008 per il restante importo di € 500,00), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Circa il danno morale, lo stesso non può liquidarsi in favore della stante la Pt_1 assoluta genericità della domanda, essendosi parte attrice limitata a riferire che “l'offensività della condotta posta in essere dall' nei confronti dell'odierna deducente è stata di forte impatto per CP_1 quest'ultima, determinando un patimento anche di natura morale per la vittima del reato, che va conseguentemente risarcito in aggiunta al danno più propriamente patrimoniale” (cfr. pag. 3 atto di citazione), senza tuttavia allegare il pregiudizio subito né avendo fornito elementi probatori sufficientemente circostanziati da consentire di liquidare, seppure in via equitativa, il danno non patrimoniale.
Ed infatti, si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità la liquidazione del danno in via equitativa non elimina la necessità che l'istante non soltanto dia prova della fondatezza della propria pretesa, ma che fornisca anche ogni elemento utile al Giudice ai fini della concreta quantificazione del danno (ex multis Cass. civ. n. 15680/2020: “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata (…) dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.”).
Con riferimento, infine, alla somma di € 2.900,00 richiesta dalla a titolo di spese Pt_1 legali e corrispondente all'importo liquidato dai Giudici penali per i giudizi di primo e di secondo grado (cfr. all. 3 e 4 atto di citazione), la stessa non può essere liquidata in favore dell'attrice.
Ed infatti, la sentenza del Tribunale di Messina e l'ordinanza della Corte d'Appello di
Messina hanno già condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_1
sicché l'eventuale ulteriore condanna del convenuto al pagamento di tale importo Pt_1 in questa sede determinerebbe una ingiustificata duplicazione delle somme spettanti alla a titolo di rimborso delle spese di lite in forza della propria costituzione di parte Pt_1 civile nei suddetti procedimenti penali. Per tali ragioni, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G, stante l'ammissione Controparte_1 dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione fino ad € 1.100,00 valori medi), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 662,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana
Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
2651/2021 R.G. così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in Parte_1 parte motiva;
Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 662,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina il 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina