Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi Memorandum, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi Memorandum, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.