Articolo 1 della Legge 13 luglio 1966, n. 655
Articolo 2
Versione
10 settembre 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi Memorandum, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.
Entrata in vigore il 10 settembre 1966