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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 115 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025 da:
1) n. a ALBANIA il 23/03/1986 ( ); residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Caorle (VE), via Del Gambero n. 19;
e
2) . a ALBANIA il 24/06/1996 (C.F. ); residente Controparte_1 C.F._2 in Caorle (VE), P.zza S.Pio X n. 1;
entrambi con l'Avv. DE MERCURIO MARIA ALEJANDRA presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali in data 1/9/2014 hanno contratto matrimonio nel Comune di Manez-Durazzo (Albania), matrimonio non trascritto in Italia, e si sono separati consensualmente con verbale in data 6/12/2022 omologato con decreto del 13/1/2023 e pubblicato il 16/1/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1/9/2014;
- Ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dei ricorrenti l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
- Darsi atto che: o I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e riconoscono pertanto che nessun assegno è dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
o I ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in
Italia. Ciononostante, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla certificazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta e asseverata. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, in ossequio al principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost. (“ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.”; Cass. 17620/2013).
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, essendo relativa al solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania a Manez-Durazzo il 01/09/2014 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, il 1/4/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025 da:
1) n. a ALBANIA il 23/03/1986 ( ); residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Caorle (VE), via Del Gambero n. 19;
e
2) . a ALBANIA il 24/06/1996 (C.F. ); residente Controparte_1 C.F._2 in Caorle (VE), P.zza S.Pio X n. 1;
entrambi con l'Avv. DE MERCURIO MARIA ALEJANDRA presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali in data 1/9/2014 hanno contratto matrimonio nel Comune di Manez-Durazzo (Albania), matrimonio non trascritto in Italia, e si sono separati consensualmente con verbale in data 6/12/2022 omologato con decreto del 13/1/2023 e pubblicato il 16/1/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1/9/2014;
- Ordinarsi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dei ricorrenti l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
- Darsi atto che: o I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e riconoscono pertanto che nessun assegno è dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
o I ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in
Italia. Ciononostante, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla certificazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta e asseverata. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, in ossequio al principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost. (“ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.”; Cass. 17620/2013).
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, essendo relativa al solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania a Manez-Durazzo il 01/09/2014 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, il 1/4/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa