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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3256/2023 Registro , vertente Parte_1
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Filippo Pt_2 Lubrano, come da procura in atti appellante
E
n.q. di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo CP_1 Persona_1 Lauro, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10627/2023 pubblicata il 26.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.2.2023 l' conveniva in giudizio in qualità di erede Pt_2 CP_1 della dott.ssa , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare la Persona_1 spettanza a favore della ricorrente nei confronti della sig.ra nata in [...]_2 CP_1
(EE), il 12 febbraio 1968, residente in [...], in qualità di erede dell'ex dipendente dott.ssa della restituzione della somma pari ad euro 16.462,13, ovvero Persona_1 pari alla quota di TFS corrispondente alle voci “dovuto alla rideterminazione della media
1 dell'indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale relativi all'anno 2010”, al netto della ritenuta a suo tempo già praticata da parte del datore di lavoro;
2) condannare la sig.ra
nata in [...], il [...], residente in [...], CP_1 in qualità di erede dell'ex dipendente dott. alla restituzione della predetta somma a Persona_1 favore della ricorrente , maggiorata degli interessi al saggio previsto dal D.lgs. n. 231/2002, Pt_2 ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. oppure, in via subordinata, al saggio legale, in ogni caso con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale”.
Si costituiva in giudizio nella qualità di erede dell'ex dipendente dell' dott. CP_1 Pt_2 Per_1
, contestando e impugnando quanto ex adverso dedotto, e concludendo per il rigetto del
[...] ricorso con vittoria di spese processuali.
In particolare, la resistente eccepiva di non aver mai ricevuto i documenti prodotti da controparte menzionanti una riserva di ripetizione;
che le indennità in contestazione erano state correttamente computate, essendo integrative dello stipendio;
che la liquidazione del TFS era avvenuta in conformità alla contrattazione collettiva di riferimento;
che, in ogni caso, l'indebito era da ritenere irripetibile, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di legittimo affidamento;
che i conteggi erano errati.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto dall' sul Pt_2 presupposto che il TFS avrebbe natura di prestazione retributiva e non previdenziale e che l'indennità di specificità medica sarebbe elemento retributivo fondamentale poiché condivide le caratteristiche fondamentali degli “scatti di anzianità” e/o delle “classi di stipendio”, in quanto sarebbero correlativi all'anzianità del dipendente e attribuiti sulla base di normative di generale applicazione.
Ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo Pt_2 grado ha erroneamente qualificato l'indennità di specificità medica come elemento retributivo fondamentale, in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, e nella parte in cui non si è pronunciato sulla indennità di incarico quinquennale, la quale costituisce autonoma voce retributiva che deve essere oggetto di scomputo nel calcolo del
TFS.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: “1) accertare la spettanza a favore della ricorrente nei confronti della sig.ra C.F. , nata in [...]_1 C.F._1
Moldova (EE), il 12 febbraio 1968, residente in [...], in qualità di erede dell'ex dipendente dott.ssa della restituzione della somma pari ad euro 16.462,13, Persona_1 ovvero pari alla quota di TFS corrispondente alle voci “dovuto alla rideterminazione della media dell'indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale relativi all'anno 2010”, al
2 netto della ritenuta a suo tempo già praticata da parte del datore di lavoro;
2) condannare la sig.ra
C.F. , nata in [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Roma via Quintiliano n. 9, in qualità di erede dell'ex dipendente dott. alla Persona_1 restituzione della predetta somma a favore della ricorrente , maggiorata degli interessi al Pt_2 saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. oppure, in via subordinata, al saggio legale, in ogni caso con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in CP_1 appello, per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. L'appello è fondato.
Al fine di meglio comprendere la questione oggetto del giudizio, è opportuno richiamare preliminarmente il testo dell'art. 13, della legge 20 marzo 1975 n. 70 (recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”), secondo cui
“all'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente”.
3 Sull'interpretazione della disposizione in esame si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 25 marzo 2010 n. 7154 (i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158/2010 e successivamente applicati con la sentenza n. 10413/2014, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato) che, componendo un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha statuito che “in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque Pt_2 non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del Pt_2 trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” .
Le Sezioni Unite hanno, in sintesi, stabilito che l'art. 13 della L. n. 70/1975 prevede un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato ed hanno precisato che: a) il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico - giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari;
b) la disciplina non è derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, in quanto all'autonomia regolamentare dei singoli enti è lasciata solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio.
Ai fini dell'individuazione degli emolumenti da considerare per il computo del TFS, pertanto, la
Corte di Cassazione ha valorizzato la specificità del termine “stipendio” utilizzato dal Legislatore all'art. 13 cit., che non va inteso come sinonimo di retribuzione, ma nella sua specifica valenza
4 nell'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza che sono computabili solo le sole voci retributive costituite dallo stipendio, scatti di anzianità e similari, con esclusione di ogni altra voce non a queste ultime assimilabile (ancorché avente carattere retributivo, persino se corrisposta in maniera fissa e continuativa).
2.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia correttamente interpretato e applicato i principi enunciati nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, cui la Corte di
Cassazione ha dato continuità con orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 4749/2011; n. 3612/2018;
n. 5892/2020).
Sebbene la giurisprudenza di legittimità non si sia pronunciata specificamente sul computo delle voci oggetto del presente giudizio (indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale), il principio, dalla stessa reiteratamente espresso, di non computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità, o similari, vale anche rispetto a tali emolumenti, in quanto estranei alla nozione tecnica di stipendio come sopra definita.
3. Non merita, inoltre, accoglimento la tesi dell'odierna appellata secondo cui la liquidazione del
TFS è avvenuta in conformità alla contrattazione collettiva di riferimento, con conseguente possibilità per le Parti collettive di derogare alla disciplina di cui all'art. 13 L. n. 70/1975.
Sul punto, occorre richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5892 del
2020: “Questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del D.P.R. n. 1032 del
1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav.
17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). 13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. 14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. 15. La L. n. 335 del 1995, art. 2, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'art. 2120 c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal D.P.C.M. 20
5 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. 16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni della L. n. 70 del 1975, art. 13, neppure può trovare sostegno nel D.Lgs. n. 165 del 2001. 17. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt. 2 e 45 del suddetto
Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'art. 69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3), a tenore del quale: "In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto". 18. Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal
D.P.C.M. 20 dicembre 1999). 19. In sostanza, la norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 69, ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava "ferma" ovvero inderogabile. 20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice dell'appello, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dalla L.
20 marzo 1975, n. 70, art. 13, per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti”.
Tale ricostruzione ha di recente trovato un autorevole avallo nella Corte Costituzionale, cui era stata deferita questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in esame. Ebbene il giudice delle leggi con la sentenza n. 73/2024, pronunciata proprio in ordine al trattamento di alcuni dipendenti dell' ha confermato la correttezza e la legittimità della giurisprudenza in precedenza Parte_2 riportata, escludendo che il sistema così ricostruito si ponga in contrasto con alcun principio costituzionale.
3.1. Allo stesso modo non può essere condivisa la tesi secondo cui le pretese dell' violerebbero Pt_2
CP_ l'art. 5 della L. n. 88/1989, recante la disciplina sulla ristrutturazione dell' e dell' in base Pt_2 al quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha il potere di “deliberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell CP_3 compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70”. Esigenze di coerenza
6 sistematica impongono di ritenere che il potere dei regolamenti dell'Istituto di derogare ex art. 5, comma 1, lett. g), legge 9 marzo 1989 n. 88 alle disposizioni della legge 20 marzo 1975 n. 70 non possa operare nei confronti delle disposizioni di quest'ultima legge aventi carattere inderogabile.
A tale proposito giova ancora una volta richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 25 marzo
2010 n. 7158, in cui si evidenzia che “la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo riscatto degli stessi a carico del lavoratore. Se si mettono in collegamento tali dati normativi con la sottoposizione alla L. n. 70 del 1975 anche del trattamento di fine servizio, prevista dall'art. 1, si hanno elementi univoci per escludere la possibilità dei regolamenti degli enti di derogare alla disciplina dettata dall'art. 13 per il trattamento di fine rapporto, salva la sola facoltà di prevedere il riscatto di periodi non di effettivo servizio con onere a totale carico del dipendente”.
Dal momento che l'art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una norma di carattere inderogabile
(nella parte in cui esclude la computabilità nella base di calcolo del TFS di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari), devono ritenersi non applicabili, in quanto contrarie a detta norma di legge imperativa, le disposizioni regolamentari che prevedono, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo di componenti retributive fisse e continuative diverse dallo stipendio tabellare.
4. Quanto all'eccepita irripetibilità dell'indebito, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di legittimo affidamento, deve essere richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n.
8/2023, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevate, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu, secondo cui: “la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.
9. A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
7 12.- Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete
- l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. […]
12.1.- Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo. […] In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate
(retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo,
l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
8 Alla luce di tali principi, non si ritiene configurabile, nel caso di specie, un legittimo affidamento dell'odierna appellata, in quanto i pagamenti delle tre rate di TFS sono stati eseguiti con riserva di ripetizione, e con indicazione, nei prospetti di calcolo, degli importi corrisposti per tali voci (“si pone in evidenza che la quota del TFS, corrispondente alle voci indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale, viene corrisposta con riserva di ripetizione”, all. 1, 2, 3 al ricorso di primo grado).
Tuttavia, l'odierna appellata ha eccepito di non aver mai ricevuto le comunicazioni in atti contenenti la riserva di ripetizione formulata da . Pt_2
Osserva il Collegio che la Corte Costituzionale, nella sentenza suindicata, ha evidenziato che la clausola della buona fede oggettiva non vale affatto ad estinguere la prestazione restitutoria, bensì consente al più di ravvisarne l'inesigibilità temporanea o parziale, o di escluderne una pretesa non dilazionata;
ciò, tuttavia, tenuto conto delle concrete condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato.
Ebbene, nel caso di specie parte appellata ha omesso qualsivoglia allegazione in ordine alla propria situazione economico-patrimoniale, risultando in tal modo preclusa ogni indispensabile valutazione in ordine ad eventuali esigenze di concreta tutela dell'affidamento legittimo invocato, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale.
5. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata.
Ed infatti, l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale, come sancito da ultimo dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23419/2023, in cui ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'appello di applicare il termine di prescrizione decennale al diritto della pubblica amministrazione di ripetere le retribuzioni corrisposte indebitamente. L'imprescrittibilità dei diritti indisponibili sancita dall'art. 2934, secondo comma, c.c. si traduce infatti nell'impossibilità della perdita totale del diritto in ragione del suo mancato esercizio, mentre resta soggetto alla prescrizione ordinaria il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo. L'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., è stata già esclusa dalla Cassazione (Cass., 5 novembre 2019, n. 28436), giacché l'unica fattispecie regolata dall'art. 2948 c.c., n. 4 è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo dell'obbligazione.
Aggiungono, inoltre, i giudici della Suprema Corte che il momento di decorrenza del termine decennale di prescrizione, coincide, nel caso di specie, con il momento stesso del pagamento, ab origine soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo.
Nel caso di specie, il pagamento delle tre rate di TFS è avvenuto rispettivamente l'8.7.2013, il
25.7.2014 e il 6.7.2015 (all. 4, 5, 6 al ricorso di primo grado), e la richiesta di pagamento indirizzata
9 alla datata 27.10.2022, è stata da costei ricevuta l'8.11.2022 (all. 10 al ricorso di primo CP_1 grado).
Tutto ciò considerato, la pretesa restitutoria azionata dall' è dunque fondata. Pt_2
6. Quanto, infine, al quantum rivendicato dall' osserva la Corte che parte appellata non ha Pt_2 specificamente contestato i conteggi predisposti dall'Ente appellante, essendosi limitata ad eccepirne l'erroneità indicando una percentuale in maniera approssimativa e senza fornire un calcolo alternativo (“come risulta dai dati indicati in narrativa e risultanti dalla documentazione in atti, nonostante i compensi per indennità di specificità medica e costituissero circa il 15% della retribuzione annua utilizzata dall' per la quantificazione dell'indennità di buonuscita, CP_3
l'incidenza percentuale sull'intero trattamento di quiescenza netto percepito dall'esponente della somma richiesta in ricorso è pari ad oltre il 30%”).
Rileva, inoltre, la Corte che il computo del trattamento erogato in eccesso si ricava, senza particolari difficoltà, dal raffronto tra i prospetti di liquidazione allegati alle comunicazioni relative alle tre rate corrisposte alla dott.ssa - comprendenti anche la voce 2019 “Ind. Specificità medica” per € Per_1
8.392,41 con le relative conseguenze sul calcolo della buonuscita – e quello allegato alla nota di nuova liquidazione del 4.7.2019 (all. 7 al ricorso di primo grado), ove tale voce è stata defalcata, a differenze di tutte le altre, restate immutate.
Tali considerazioni consentono anche di ritenere infondata l'ulteriore censura sollevata dall'odierna parte appellata, secondo cui l' avrebbe escluso dalla base di calcolo del TFS anche l'indennità Pt_2 di incarico quinquennale, mai erogata alla dott.ssa , in quanto dai prospetti sopra indicati si Per_1 ricava che tale voce non è stata originariamente inserita nella base di calcolo del TFS e, conseguentemente, non è stata defalcata in fase di riliquidazione del TFS.
7. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la riliquidazione del TFS operata dall' Pt_2 con esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di specificità medica, è legittima.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, nella qualità di erede di CP_1
, deve essere condannata a restituire all' la somma netta di euro 16.462,13, pari Persona_1 Pt_2 alla quota di TFS corrispondente alla voce “indennità di specificità medica relativa all'anno 2010”, oltre interessi legali dal pagamento indebito al saldo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
10 - condanna nella qualità di erede di , a restituire all' la somma netta CP_1 Persona_1 Pt_2 di euro 16.462,13, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dal pagamento indebito al saldo;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore dell' delle spese di lite del doppio grado di Pt_2 giudizio che liquida in € 2.100,00 quanto al primo grado e in € 2.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 26.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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