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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33931/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Rel. dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 33931/2020 promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Loris D'Aloisio, in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Vomano n. 46;
- attore – contro
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Marco Secchi e Luigino Montarsolo, in Milano, Via Luigi Vitali n. 1;
- convenuta –
*
- Con atto notificato in data 22.09.2020, citava in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo di
[...] accertare che i segni utilizzati dalla società convenuta nella propria attività di ristorazione - costituiti dalle parole “Brace & Farina” e dal simbolo formato da una forchetta a due denti e da una spatola da cucina incrociati - sono identici, uguali o simili al marchio di titolarità dell'attore, registrato presso l' al n. 30201900009467 in classe 43 per le attività ed i servizi di ristorazione, e di accertare e CP_2 dichiarare la violazione da parte della convenuta dei diritti dell'attore ai sensi dell'art.2569 c.c. e degli artt. 20 e 21 c.p.i., con le conseguenziali domande di inibitoria e di risarcimento dei danni.
- si costituiva in giudizio in data 25.02.2021, contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e di accertare e dichiarare il diritto al preuso ex art. 2571 c.c. dell'insegna “ ”, con condanna Controparte_3 dell'attore ex art.96 c.p.c.
Pagina 1 - All'udienza del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice formulava la seguente proposta di composizione bonaria: “impegno della convenuta a non usare il segno distintivo in oggetto munito da penale e rinuncia della controparte ad altre domande”.
- L'attore , con comparsa conclusionale depositata il 17.03.2025, dichiarava di aderire Parte_1 alla proposta conciliativa formulata dal giudice. A seguito di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
- In data 7.04.2025 ha notificato alla convenuta atto di rinuncia agli atti del giudizio, Parte_1 con compensazione delle spese.
- In data 7.04.2025 ha notificato l'accettazione alla rinuncia, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
- I difensori delle parti risultano muniti di idonea procura speciale per conciliare, transigere, fare ed accettare rinunce agli atti e all'azione.
Visto l'art. 306, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, così provvede: rilevata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione agli atti del giudizio, dichiara estinto il procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
Spese integralmente compensate.
Milano, 17 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Silvia Giani
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Rel. dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 33931/2020 promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Loris D'Aloisio, in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Vomano n. 46;
- attore – contro
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Marco Secchi e Luigino Montarsolo, in Milano, Via Luigi Vitali n. 1;
- convenuta –
*
- Con atto notificato in data 22.09.2020, citava in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo di
[...] accertare che i segni utilizzati dalla società convenuta nella propria attività di ristorazione - costituiti dalle parole “Brace & Farina” e dal simbolo formato da una forchetta a due denti e da una spatola da cucina incrociati - sono identici, uguali o simili al marchio di titolarità dell'attore, registrato presso l' al n. 30201900009467 in classe 43 per le attività ed i servizi di ristorazione, e di accertare e CP_2 dichiarare la violazione da parte della convenuta dei diritti dell'attore ai sensi dell'art.2569 c.c. e degli artt. 20 e 21 c.p.i., con le conseguenziali domande di inibitoria e di risarcimento dei danni.
- si costituiva in giudizio in data 25.02.2021, contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e di accertare e dichiarare il diritto al preuso ex art. 2571 c.c. dell'insegna “ ”, con condanna Controparte_3 dell'attore ex art.96 c.p.c.
Pagina 1 - All'udienza del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice formulava la seguente proposta di composizione bonaria: “impegno della convenuta a non usare il segno distintivo in oggetto munito da penale e rinuncia della controparte ad altre domande”.
- L'attore , con comparsa conclusionale depositata il 17.03.2025, dichiarava di aderire Parte_1 alla proposta conciliativa formulata dal giudice. A seguito di trattative, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
- In data 7.04.2025 ha notificato alla convenuta atto di rinuncia agli atti del giudizio, Parte_1 con compensazione delle spese.
- In data 7.04.2025 ha notificato l'accettazione alla rinuncia, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
- I difensori delle parti risultano muniti di idonea procura speciale per conciliare, transigere, fare ed accettare rinunce agli atti e all'azione.
Visto l'art. 306, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, così provvede: rilevata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione agli atti del giudizio, dichiara estinto il procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
Spese integralmente compensate.
Milano, 17 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Silvia Giani
Pagina 2