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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10852 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. Bancheri Sara Aurelia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Liparoto Giuseppina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
13/09/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
1 il 10/08/2017 a Palermo, unione dalla quale non sono nati Controparte_1 figli, ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo de- corso il termine di legge dall'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
6/04/2025, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto in via riconven- zionale di addebitarne la responsabilità al marito, ha poi invocato il ricono- scimento in suo favore di un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili, nonché la condanna del coniuge al risarcimento dei danni cagionati, da quantificarsi in una somma non inferiore ad euro 20.000,00.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 6/05/2025, il Giudice Delegato in assenza di richieste istruttorie ha posto la causa in decisione.
4. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del ma- trimonio va senz'altro accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di ne- goziazione assistita del 27/10/2021.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati giusto accordo del 27/10/2021 raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione, con nulla osta del Pubblico Ministero del 17/11/2021.
5. Vanno poi dichiarate inammissibili tutte le domande proposte tardiva- mente in via riconvenzionale da con la comparsa di costitu- Controparte_1 zione del 6/04/2025: di addebito del divorzio, di corresponsione di un asse- gno divorzile e di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Invero, come pure eccepito dalla difesa del ricorrente nella memoria deposi- tata il 15/4/2025 ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis. 17 c.p.c., la convenuta si è costituita tardivamente, con comparsa depositata il
6/4/2025, oltre il termine di 30 giorni antecedenti l'udienza di comparizione delle parti, stabilito dal capoverso dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., fissata per il
6/5/2025.
- 2 - A tenore, infatti, della previsione dell'art. 473 bis. 16 c.p.c. il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di ri- sposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma.
Si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo previsto a tutela della controparte (Cass. n. 8496 del 24/03/2023).
Nello specifico, facendo applicazione degli illustrati principi, il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il 6/05/2025 per la costituzione tempe- stiva della convenuta non poteva scadere il 6/04/2025 (domenica) giorno fe- stivo e neppure il 5/4/2025 (sabato), bensì, tenuto conto della previsione del quinto comma dell'art. 155 c.p.c., il venerdì 4/04/2025.
Come ha avuto cura di ribadire la Suprema Corte, con la pronuncia n.
18450/2024, la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termi- ne il sabato opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015) e ciò comporta la necessità di individuare il
“dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017).
Fermo restando il carattere assorbente delle superiori argomentazioni, per completezza non può, comunque, mancarsi di rilevare che la domanda di addebito del divorzio, formulata dalla resistente , va in ogni Controparte_1 caso dichiarata inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che l'addebito
è contemplato nel nostro ordinamento e segnatamente dal capoverso dell'art. 151 cod. civ. soltanto per la separazione e non per il divorzio.
6. Da ultimo, in considerazione dell'esito del giudizio va disposta la com- pensazione delle spese processuali nella misura della metà, con condanna della convenuta, in ossequi al criterio della soccombenza, a rimborsare la re-
- 3 - stante parte, liquidata in tale ridotta entità come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività svolta.
6.1 Non ricorrono, infine, i presupposti per condannare la convenuta al ri- sarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come sollecitato dalla difesa di nella memoria depositata il 15.4.2025. Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defi- nitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il
10/08/2017, da , nato a [...] il [...], Parte_1
e da , nata a [...] il [...], trascritto nei re- Controparte_1 gistri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 66, parte I, dell'anno 2017;
2. dichiara inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale dal- la resistente;
Controparte_1
3. dispone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà e condanna a rifondere la restante parte in favo- Controparte_1 re di che liquida in tale ridotta entità in euro 1.762,50 Parte_1
(di cui euro 62,50 per esborsi), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10852 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. Bancheri Sara Aurelia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Liparoto Giuseppina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
13/09/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
1 il 10/08/2017 a Palermo, unione dalla quale non sono nati Controparte_1 figli, ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo de- corso il termine di legge dall'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
6/04/2025, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto in via riconven- zionale di addebitarne la responsabilità al marito, ha poi invocato il ricono- scimento in suo favore di un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili, nonché la condanna del coniuge al risarcimento dei danni cagionati, da quantificarsi in una somma non inferiore ad euro 20.000,00.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 6/05/2025, il Giudice Delegato in assenza di richieste istruttorie ha posto la causa in decisione.
4. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del ma- trimonio va senz'altro accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di ne- goziazione assistita del 27/10/2021.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati giusto accordo del 27/10/2021 raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione, con nulla osta del Pubblico Ministero del 17/11/2021.
5. Vanno poi dichiarate inammissibili tutte le domande proposte tardiva- mente in via riconvenzionale da con la comparsa di costitu- Controparte_1 zione del 6/04/2025: di addebito del divorzio, di corresponsione di un asse- gno divorzile e di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Invero, come pure eccepito dalla difesa del ricorrente nella memoria deposi- tata il 15/4/2025 ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis. 17 c.p.c., la convenuta si è costituita tardivamente, con comparsa depositata il
6/4/2025, oltre il termine di 30 giorni antecedenti l'udienza di comparizione delle parti, stabilito dal capoverso dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., fissata per il
6/5/2025.
- 2 - A tenore, infatti, della previsione dell'art. 473 bis. 16 c.p.c. il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di ri- sposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma.
Si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo previsto a tutela della controparte (Cass. n. 8496 del 24/03/2023).
Nello specifico, facendo applicazione degli illustrati principi, il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il 6/05/2025 per la costituzione tempe- stiva della convenuta non poteva scadere il 6/04/2025 (domenica) giorno fe- stivo e neppure il 5/4/2025 (sabato), bensì, tenuto conto della previsione del quinto comma dell'art. 155 c.p.c., il venerdì 4/04/2025.
Come ha avuto cura di ribadire la Suprema Corte, con la pronuncia n.
18450/2024, la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termi- ne il sabato opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015) e ciò comporta la necessità di individuare il
“dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017).
Fermo restando il carattere assorbente delle superiori argomentazioni, per completezza non può, comunque, mancarsi di rilevare che la domanda di addebito del divorzio, formulata dalla resistente , va in ogni Controparte_1 caso dichiarata inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che l'addebito
è contemplato nel nostro ordinamento e segnatamente dal capoverso dell'art. 151 cod. civ. soltanto per la separazione e non per il divorzio.
6. Da ultimo, in considerazione dell'esito del giudizio va disposta la com- pensazione delle spese processuali nella misura della metà, con condanna della convenuta, in ossequi al criterio della soccombenza, a rimborsare la re-
- 3 - stante parte, liquidata in tale ridotta entità come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività svolta.
6.1 Non ricorrono, infine, i presupposti per condannare la convenuta al ri- sarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come sollecitato dalla difesa di nella memoria depositata il 15.4.2025. Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defi- nitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il
10/08/2017, da , nato a [...] il [...], Parte_1
e da , nata a [...] il [...], trascritto nei re- Controparte_1 gistri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 66, parte I, dell'anno 2017;
2. dichiara inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale dal- la resistente;
Controparte_1
3. dispone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà e condanna a rifondere la restante parte in favo- Controparte_1 re di che liquida in tale ridotta entità in euro 1.762,50 Parte_1
(di cui euro 62,50 per esborsi), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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