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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2021 promossa da:
(cod. fisc.: con l'avv. GRADASSI MARCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pedaso, via Giovanni XXIII n. 5, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(P.Iva: con l'avv. LOMBARDI GIORGIO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio dell'avv.Domenico De Angelis in via Tribù' Fabia n.25 CONVENUTO con l'avv. Umberto De Filippo e domiciliato presso il suo studio in Pomigliano Controparte_2 d'Arco, alla via Nazionale delle Puglie, Parco Amici, Fabb. A2 sc. D
WIND TRE SPA con l'avv. l'avv.Giustino Di Cecco e con domicilio eletto in Castel di Lama (AP) via Adige n.25 presso l'avv.Manuela Sestili RZ CHIAMATO
con l'avv.Marco Gradassi e con domicilio eletto presso il difensore in Pedaso CP_3 via Giovanni XXIII n.5 RZ CHIAMATO
con l'avv.Limoncello Ciro Pio e dom.to in via Provinciale Est, Controparte_4
1C c/o difensore RZ CHIAMATO DALLA TERZA CHIAMATA WIND TRE
SPA
OGGETTO: Pagamento Somma
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 13.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la OR richiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “…esperita la sommaria istruttoria del Giudizio di natura essenzialmente documentale, ritenute rilevanti le prove addotte a sostegno della domanda, in accoglimento della stessa , ordinare alla di riaccreditare sul conto corrente della ricorrente, la somma di € Controparte_5
21.779,00 relativa ad operazioni fraudolente di terzi, legittimamente e tempestivamente disconosciute pagina 1 di 10 dalla correntista;
oltre interessi legali dagli addebiti e poi dallo storno del rimborso effettuato.Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorai” . Con comparsa in data 01.10.2021 si costituiva in giudizio la la quale richiedeva Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, 269 e 702 bis, comma 5,c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di terzi ed ordinare lo spostamento della prima udienza, già fissata per l'11 ottobre 2021, allo scopo di consentire la citazione di .p.A., con sede legale in Largo Metropolitana 5 – 20017 Rho (MI), C.F. Parte_2
,P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
con sede legale in Via Lecce 6 – 80026 Casoria (NA), C.F. Parte_3
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore SInor , P.IVA_4 Parte_3 domiciliato in Via Lecce 6 – 80026 Casoria (NA), nonché il SInor C.F. CP_3
, residente in [...], per le C.F._2 motivazioni in narrativa, nel rispetto dei termini dell'art. 702 bis c.p.c. o, in caso di conversione, 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, voglia provvedere a fissare la data della nuova udienza, con decreto da comunicarsi alle parti costituite a cura del Cancelliere, previo ogni opportuno provvedimento;
- accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
per l'effetto fissarsi ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito:- rigettare integralmente tutte le domande della OR , in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1 le motivazioni diffusamente esposte in narrativa;
- al contempo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della OR di Wind RE S.p.A., in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore e/o del SInor in via esclusiva o in solido tra loro, per i fatti contestati nel CP_3 presente giudizio, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità di e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare integralmente le domande della ricorrente nonché le eventuali Parte_1 domande dei terzi convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incidenza della condotta della OR , ex art. Parte_1
1227, comma 2, c.c., del SInor in virtù del combinato disposto degli artt. 1227, comma CP_3 2, e 2056 c.c. e di Wind RE S.p.A., in persona del legale “ . Con provvedimento in atti, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi chiamati Wind RE spa,
e con differimento della prima udienza di comparizione parti. Controparte_6 CP_3
Come in atti si costituivano in giudizio le parti terze chiamate dalla AN convenuta ed in particolare la Wind RE spa richiedeva la chiamata in causa della ed il Giudice come da Controparte_4 verbale di udienza del 31.1.2022 ne autorizzava la chiamata in causa .
Con comparsa in data 19.4.2022 si costituiva in giudizio la . Controparte_4
Alla udienza del 23.5.2022 il Giudice verificata la regolare costituzione delle parti espressamente
Rigetta in via preliminare la richiesta di chiamata in causa svolta dal terzo di tale CP_6 per essere la costituzione della parte avvenuta in data 30.1.2022 sulla udienza di Persona_1 prima comparizione parti fissata per il giorno immediatamente successivo.
Ritenuto che
la domanda oggetto di causa richieda una istruzione non sommaria, visto l'art. 702 ter comma 3 c.p.c. fissa per la trattazione la nuova udienza del 10.10.2022…che si terrà in presenza dei difensori e, ove possibile, di tutte le parti personalmente, al fine di tentare una conciliazione. Con ordinanza del 4.1.2023 riservata alla udienza del 10.10.2022, il Giudice espressamente “…..lette le note autorizzate delle parti, respinge la richiesta di estromissione svolta dalla Controparte_4 terza chiamata per tutto quanto dedotto sul punto dalla Wind RE spa chiamante in sede di manleva;
preso atto della intervenuto mutamento del rito da sommario ad ordinario, letta l'istanza di pronuncia di ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter c.p.c. svolta dalla parte attrice, ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento relativamente, allo stato degli atti, nella minor somma di euro 14.000,00 ritenute infatti, munite di fumus di fondamento le pretese della Parte_1 anche alla luce di tutto quanto già motivato nel provvedimento reso in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c.
pagina 2 di 10 dal Tribunale di Ascoli Piceno che si ritengono condivisibili, ma al fine di consentire eventualmente alla parte convenuta di assolvere all'onere probatorio su di essa parte incombente, sia Controparte_1 pure precisandosi che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio la stessa parte non anticipava istanze istruttorie di prove orali e tecniche, per essere evidentemente esclusivamente documentale la prova stante l'oggetto del giudizio, ma in ogni caso al fine di consentire alla convenuta di dimostrare la pretesa di manleva nei confronti delle terze chiamate ove sussistente, ritenuto che la domanda di pagamento somme della SI.ra Carta sia fondata su prova scritta e sia allo stato degli atti certa, liquida ed eSIibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 co.1 n.1 c.p.c. e 634 c.p.c., quantomeno limitatamente alla minor somma di euro 14.000,00 tenuto conto delle argomentazioni difensive della
AN debitrice ed odierna convenuta che meritano un approfondimento istruttorio quantomeno ai fini della definizione della posizione delle terze chiamate in causa, visto l'art.186 ter c.p.c. INGIUNGE alla di pagare immediatamente alla SI.ra la Controparte_7 Parte_1 somma di euro 14.000,00 . Tenuto conto della richiesta delle parti, concede i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con decorrenza dal 15.01.2023 e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie alla nuova udienza del 08.05.2023 che si terrà in modalità di trattazione scritta con termine fino al 3.5.2023 per il deposito di brevissime note di udienza….“. Alla udienza del 8.5.2023 il Giudice espressamente “ Procede alla lettura ed alle esame degli scritti difensivi delle parti .Visti gli atti e le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., ammette la prova orale per testimoni richiesta dalla parte sui capitoli di cui alla memoria del 15.3.20 3 ad eccezione CP_4 di numeri, 5.6.7.8 e 10 in quanto negativi o documentali e riserva all'esito la decisione sulla CTU tecnica-informatica richiesta dalla parte convenuta . Relativamente alle istanze Controparte_1 istruttorie della parte e relativamente all'ordine di esibizione, ordina al SInor di esibire CP_3 email, SMS e messaggi via chat e social network ricevuti tra il 10 ed il 20 marzo 2020 ed in particolari provenienti da destinatari sconosciuti o apparentemente da o altre società del relativo Gruppo. CP_1
Rinvia alla nuova udienza del 9.10.2023 per l'audizione del teste della parte terza chiamata “ Con nota di deposito del 6 ottobre 2023, il SInor provvedeva “al deposito in allegato CP_3 dei documenti di cui all'ordine di esibizione. Alla udienza del 20.11.2023 il Giudice “…prende atto di quanto sopra dedotto dall'avv. Gradassi non corrispondendo le caratteristiche fisiche del presente personalmente a quelle di cui al CP_3 documento di identità ed accantona la trattazione del fascicolo onde proseguire nella udienza in presenza in sede di audizione di testimoni. Alle ore 15,41 riprende la trattazione della causa e preso atto della istanza dell'avv. Limoncello del 18.11.2023 per cui “….il menzionato giudizio veniva rinviato all'udienza del 20.11.2023 alle ore 11:30 per l'escussione del teste;
- che lo stesso in Testimone_1 dara 17.11.2023 alle ore 18:15 faceva pervenire una mail comunicando la sua impossibilità ad essere presente all'udienza del 20.11.2023 in quanto sua madre aveva dei seri problemi di salute e non era in grado di poterla lasciare un'intera giornata da sola, in quanto necessita di cure mediche e assistenza continua;
- che lo stesso teste nella mail richiedeva un mero rinvio, anche con un poco di margine, per poter permettere la ripresa della mamma e per poter testimoniare innanzi all'adito Tribunale;
che il sottoscritto difensore provvedeva ad inoltrare la richiesta al collega Gradassi chiedendo la gentilezza di poter portare in visione la mail ricevuta e di sostituirlo alla menzionata udienza – doc. allegata -; Tanto premesso il sottoscritto nella qualità di cui sopra C H I E D E All'Ill.mo Giudice adito un rinvio per l'escussione del teste , scusandosi dell'inconveniente e per il disagio arrecato ai Testimone_1 colleghi….“ Rinvia per la audizione del teste la nuova udienza del 15.01.2024 Testimone_1 alle ore 12,00. “ La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione del teste escusso alla udienza del Testimone_1 15.1.2024 ed all'esito il Giudice “letti gli atti, ritenuto che le difese della parte convenuta di cui alla nota depositata il 10.10.2024 nel fascicolo telematico possano valere come deduzioni di odierna udienza, come peraltro ribadite dal difensore e che il documento allegato non sia rilevante ai fini del decidere in quanto trattasi di mera prospettazione di un sito internet , ritenuta la causa matura per la pagina 3 di 10 decisione non necessitandosi di ulteriori allegazioni documentali di cui alla richiesta ex art. 210 c.p.c. della parte convenuta, peraltro già presenti nel fascicolo telematico, come evidenziato dalla difesa delle controparti, né di CTU pure richiesta alla parte convenuta in quanto irrilevante ed ininfluente, fissa per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 8.7.2024 che si terrà in modalità scritta, con termine fino al 5.7.2024 per il deposito di brevi note contenenti brevi deduzioni per l'udienza in punto di precisazione delle conclusioni.“. Alla udienza del 8.7.2024 che si teneva in modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice “ preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti, fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 16.12.2024 con termine fino al 6.12.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative. “ Le parti depositavano le note conclusionali ed alla udienza del 13.1.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza. Ritiene il Giudice che la domanda della attrice sia fondata e meritevole di accoglimento per avere dimostrato pienamente la OR , la legittimità della propria pretesa restitutoria nei confronti _1 della convenuta per la truffa on line patita, mentre la convenuta non ha assolto all'onere CP_5 CP_5 probatorio su di essa incombente in particolare in punto di responsabilità o di concorso delle parti terze chiamate, non fornendo, specificamente sul punto, alcun elemento probatorio di riscontro. Il seguente giudizio di cognizione segue un procedimento ex art. 700 c.p.c. fra le stesse parti attrice e convenuta ed avente medesimo oggetto, nella quale il Giudice adito pure si era espresso in punto di fumus di fondatezza della pretesa, per poi rigettare la domanda in difetto della prova del periculum in moda, quale presupposto per l'ottenimento del provvedimento d'urgenza . Ritiene il Giudice che non possono esservi dubbi sulla truffa patita dalla OR e dal di lei figlio _1
, terzo chiamata nel presente giudizio, né sull'obbligo, contrattuale, della AN CP_3 convenuta di provvedere alla restituzione della somma sottratta indebitamente e tanto alla luce della recente giurisprudenza elaboratasi in punto di truffe informatiche e quello che rileva, ai fini che qui interessano, è accertare se possano esservi responsabilità di altri soggetti pure chiamati in causa dalla
AN convenuta ed in particolare dello stesso-Consorti, secondo la tesi difensiva della convenuta o della Wind TRE che ha autorizzato la sostituzione della SIM.
Non è in contestazione, fra le parti, lo svuotamento fraudolento dei conti intestati alla parte attrice ed al di lui figlio, a mezzo dell'utilizzo indebito dell'applicazione di pagamento fornito dalla stessa banca. Con l'espressione “phishing” si identifica un fenomeno diffuso da circa 20 anni e generalmente definito come un particolare tipo di truffa, perpetrata attraverso Internet, mediante la quale un aggressore sconosciuto cerca di ingannare la vittima (attraverso email apparentemente provenienti da un istituto di credito piuttosto che attraverso altri messaggi, notifiche e avvisi) convincendola a fornire le proprie credenziali di accesso al sistema di home banking.
Tipicamente, infatti, la vittima riceve e riscontra un messaggio di posta elettronica oppure un differente avviso, collegandosi ad un sito solo apparentemente simile a quello del proprio istituto di credito, ma in realtà controllato dall'aggressore. Un sito fasullo che simula il servizio di home banking, sul quale i tentativi di login vengono fatti fallire per ottenere i ripetuti inserimenti, da parte del correntista, delle proprie credenziali. Queste ultime non vengono quindi digitate sul sito della ma su quello CP_5 gestito dai truffatori, i quali le ricevono e le usano a loro volta per collegarsi al profilo di home banking della vittima. In siffatta situazione, la registra l'accesso da una connessione (quella CP_5 dell'aggressore) solitamente diversa da quelle registrate in precedenza. Infatti, ogni connessione di un dispositivo ad una rete è identificata da una sequenza numerica, più comunemente denominata
“indirizzo IP”. Conseguentemente, all'atto pratico, connessioni eseguite da dispositivi diversi sono caratterizzate da indirizzi IP diversi.
Nel caso che ci occupa in particolare, la parte attrice ha subito la truffa nota come sim swap: i truffatori ricorrono al falso cambio della scheda Sim recandosi, nel caso de quo, presso la CP_4
, quale centro Wind RE ed esibendo il documento di riconoscimento dell'intestatario e
[...]
pagina 4 di 10 così ottenendo il rilascio immediato di una nuova scheda Sim in sostituzione della precedente, ma sempre con il vecchio numero, grazie alla “portabilità” che consente, in qualsiasi momento e a propria scelta, di cambiare operatore telefonico.
Nel caso di specie i fatti occorsi sono i seguenti. Il SI. riscontrava che in data 20.03.2020 vi CP_3 erano stati degli accessi fraudolenti e quindi dei movimenti mai autorizzati sia sul conto della SI.ra in questione, ma anche sul proprio conto corrente e su quello della sua casa di Parte_1 produzioni cinematografiche “Opera Totale “, tutti rapporti in essere presso la stessa;
Controparte_5 pertanto in data 23.03.2020 il SI. provvedeva a presentare doverosa denuncia querela poi CP_3 integrata in pari data ed in data 27.04.2020 nella quale venivano elencati analiticamente tutti i pagamenti che venivano disconosciuti (come da documenti allegati nel fascicolo) e per quanto attiene al presente procedimento venivano disconosciuti i pagamenti sul conto della SI.ra ( Parte_1 allegato 4 fascicolo di parte attrice) per complessivi € 21.779,00 relativi alle seguenti operazioni: A. Bonifico di € 5.000,00 in favore di Pagamento falegnameria del 20.03.2020; B. Parte_4 bonifico di € 9.999,00 in favore di e c del 20.03.2020; C. Parte_3 bonifico di € 6.780,00 in favore di : seconda rata pagamento ristrutturazioni. Per Persona_2 tali operazioni, poichè nè il SI. nè la SI.ra , avevano mai avuto rapporti professionali o CP_3 _1 personali con titolari dei conti di cui ai nominativi sopra elencati, provvedevano prontamente a darne comunicazione alla banca al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 11 del Controparte_5 decreto legislativo 27 gennaio 2010, rientrando la vicenda oggetto di causa tra quelle previste e regolate dall'indicato decreto. In un primo momento la provvedeva a bonificare la somma di € 21.779,00 CP_5 alla SI.ra e successivamente, in data 04.06.2020 e 24.06.2020, la comunicava al Parte_1 CP_5 SI. ed a “Opera totale s.r.l.” l'intenzione di procedere allo storno di parte delle somme erogate CP_3
a titolo di rimborso ( allegati 6-7 ) giustificando la presa di posizione con la costatazione che le operazioni sarebbero “state eseguite con l'utilizzo dei codici associati alla carta affidati alla sua custodia” . Infatti in data 30.7.2020, come risulta in atti, negando qualsivoglia onere restitutorio, la si riprendeva quanto pure prima versato a favore della OR . CP_5 _1
Ha dimostrato sul punto parte attrice che le credenziali di accesso erano state sottratte fraudolentemente da malfattori nonostante le stesse fossero custodite in maniera del tutto sicura dai diretti interessati e la posizione della successivamente alla restituzione delle somme resa nell'immediato- è in CP_8 contrasto con il d.lgs n. 11/10 e 2050 c.c. ed alla giurisprudenza elaboratasi sul punto.
In particolare l'istruttoria orale espletata ha confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla attrice: all'udienza del 20.11.2023 compariva personalmente il SI. il quale chiedeva al Giudice CP_3 di verificare la propria identità in relazione all'allegato n. 3 dell'atto di costituzione della
[...] contenente una carta di identità palesemente falsa, recante il nominativo del SI. Controparte_4 [...]
documento che veniva usato dallo sconosciuto malfattore per clonare la carta sim del SI. CP_3
il Giudice in tale sede così provvedeva: “ prende atto di quanto sopra dedotto dall'avv. CP_3
Gradassi non corrispondendo le caratteristiche fisiche del presente personalmente a CP_3 quelle di cui al documento di identità...” allegato e prodotto nel fascicolo telematico, pertanto evidentemente contraffatto in punto di fotografia.
In data 15.01.2024 veniva escusso il teste il quale confermava che in data 20.03.2020 Testimone_1 un soggetto diverso dal SI. si recava presso il punto vendita di CP_3 Controparte_4 sito a Benevento al fine di richiedere la sostituzione della sim ed in tale circostanza depositava un documento di riconoscimento palesemente artefatto tanto che , come si legge dal verbale: “A questo punto il Giudice chiede al teste presente se riconosce il SI. oggi presente in udienza CP_3 pagina 5 di 10 Pa personalmente, quale SInore che si presentò dinanzi a lui per la sostituzione della ed il teste risponde: Non era il SInore che si è presentato davanti a me, perché ricordo perfettamente che era totalmente differente ed infatti dalle foto del documento appariva totalmente diverso, sia per età, che per statura che per colori..” .
Ritiene il Giudice che la conventa in qualità di gestore del servizio di pagamento telematico, non CP_5 abbia adottato misure idonee ad evitare eventi di frode a danno dei propri correntisti ed in particolare, nel caso di specie, non valutava in particolare la circostanza dei simultanei accessi al portale telematico da posti diversi (San Benedetto del Tronto - Napoli – San Giovanni Rotondo) perché già solo questa contestualità in posti diversi doveva far presumere che l'utilizzo non fosse fatto dal cliente e rendeva immediatamente rendere chiaro al gestore del servizio, possessore e controllore dei dati, che vi fosse stato un accesso indebito al sistema: solo la banca poteva controllare la simultaneità di accessi da posti diversi e con apparecchi diversi, accessi perpetrati la settimana prima dello svuotamento dei conti, ma nonostante ciò la nell'arco di circa due settimane dagli accessi illegittimi non informava il CP_5 correntista e solo dopo tre giorni dagli avvenuti illegittimi bonifici provvedeva ad avvisare, non il cliente, ma la filiale di zona delle irregolarità ( allegato 24 al ricorso introduttivo ).
In estrema sintesi, la banca ha omesso di effettuare dei semplici controlli che avrebbero prevenuto la frode subita dal correntista. Infatti se solo avesse valutato il requisito dell'inerenza che caratterizzava l'utente, ovvero il luogo di connessione internet ( verifica indirizzo IP ) il dispositivo telefonico ( telefono mac ) ed il sistema operativo ( mac ) del SI. in relazione agli accessi ed alle CP_3 operazioni sospette nelle quali vi era una palese ed insuperabile discrasia tra i luoghi di accesso, gli orari di accesso e il tipo di operazioni, la truffa non si sarebbe verificata. Relativamente ai controlli sull'autenticazione forte del cliente così come definita dal articolo 1 comma 1 lettere q e q-bis del d.lgs 11/10 e successive modifiche, proprio l'omesso controllo da parte della banca del requisito dell'inerenza, unitamente al mancato controllo del requisito del possesso dovuto alla clonazione della sim, perpetrata da sconosciuti malfattori in data 20.03.20, ha fatto si che la stessa banca non si accorgesse tempestivamente della truffa.
Tali evidenze dimostrano la fondatezza della domanda attorea ovvero che i SI.ri e siano _1 CP_3 stati vittime incolpevoli di truffa online perpetrata da sconosciuti malfattori mediante la clonazione della carta sim avente numerazione 338.8782824 associata al conto corrente della SI.ra Carta per effettuare operazioni online.
Tali riscontri dimostrano altresì l'inconsistenza delle eccezioni sollevate dalla Controparte_5
sia sulla pretesa complicità del Consorti alla truffa perpetrata ai danni della madre, che della
[...]
WIND per avere fornito la Sim a soggetto non titolare, restando invece la l'unico soggetto in CP_5 grado di poter prevenire la truffa ed essa ometteva semplici controlli sulle procedure di accesso CP_5 al portale dei pagamenti online.
La AN è soggetto qualificato e pertanto ad essa si richiede una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie obbligazioni ed una attenzione maggiore con maggiore responsabilità, pretendendo l'ordinamento da essa, proprio tenuto conto della importanza dei servizi bancari. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, l'istituto di credito deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto la diligenza ad esso richiesta (art. 1176, comma secondo, c.c.) ha natura tecnica e “deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (v. Cass. 2950 del 03.02.2017). Inoltre la non ha fornito nè ha potuto fornire alcuna prova circa il dolo o la colpa grave del CP_5 correntista o del Consorti delegato ad operare sul conto ed ha violato le disposizioni degli artt.10, 11 e pagina 6 di 10 2 comma 4 del d.lgs 11/2010 quando ha riaddebitato gli importi che pure originariamente aveva restituito sul conto corrente intestato alla Carta. L'art. 10 del d.lvo 11/10 prevede che “Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti” in ogni caso, l'ultima parte del comma 2 del citato articolo prevede che “è onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. La normativa in questione, dunque, in applicazione delle stringenti indicazioni provenienti dal diritto comunitario, ha espressamente previsto l'onere, in capo alla banca, di fornire la puntuale prova del comportamento quantomeno gravemente colposo del fruitore dei servizi di pagamento.
Come affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”. (Cass. civile, sez. VI-1, ordinanza 12/04/2018 n° 9158, così anche Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).
Nel caso che ci occupa, in particolare, non vi è prova in atti, nemmeno a livello indiziario, che la OR o il SI. abbiano fornito le proprie credenziali in risposta ad una mail recante il _1 CP_3 medesimo logo e la medesima interfaccia presente sul sito dell'istituto di credito, cosicchè, allo stato, questo giudice non ha alcun elemento per valutare la prova a discarico della banca dell'esistenza di comportamenti del cliente “talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”. Per la recente Sentenza Cass n. 3780/2024 “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”. Mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto, cioè il contratto di conto corrente, ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio” : ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare “la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la banca nella fattispecie esaminata, avrebbe dovuto opportunamente provare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio “l'invito al titolare della carta di appositi sms allert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”: nel caso della OR , addirittura le disposizioni di bonifico _1
pagina 7 di 10 avvenivano, contestualmente, da dispositivi diversi e collocati in diverse città e la non ha CP_5 avvertito nella immediatezza la intestataria del conto, bensì la propria filiale. In assenza di tale prova è imputabile alla banca il rischio che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente.
In definitiva, la Corte ha affermato che, in assenza di prove concrete, fornite da parte dell'istituto di credito, di aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione delle frodi, è corretto attribuire all'Istituto di credito medesimo il rischio professionale legato alla possibilità che terzi accedano fraudolentemente ai profili home banking dei clienti.
Alla luce di quanto sopra, dunque, ed in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto, ritiene questo giudice di dover dichiarare la fondatezza della domanda per avere la parte attrice dimostrato che i SInori e siano stati vittime di truffa, con conseguente pieno diritto dei sunnominati ad _1 CP_3 ottenere il rimborso di quanto indebitamente stornato dalla ai sensi dell'art 11 Controparte_5 del dlgs 11/10 e del combinato disposto delle norme presenti nel menzionato decreto.
Sulla posizione dei terzi chiamati in causa, la convenuta non ha fornito alcun elemento di prova su una qualsivoglia condotta inadempiente o colposa degli stessi.
Quanto al , come già sopra detto, dalle modalità dei fatti per così come svoltisi, può CP_3 escludersi qualsivoglia combutta dello stesso con i truffatori che hanno falsificato ed utilizzato il suo documento di identità per ottenere il duplicato della Sim.
Parimenti alcun elemento di prova ha fornito la convenuta su un possibile coinvolgimento della
[...] che è stata pagata per una fornitura effettivamente eseguita, per cui si ritiene perfettamente CP_2 condivisibile la tesi difensiva della predetta terza chiamata. Quanto alla Wind RE ed all' parimenti le stesse hanno eseguito tutte le Controparte_4 operazioni secondo la prassi dell'epoca, non potendo pretendere dal dipendente della società telefonica, la verifica dell'autenticità del documento di identità pure ricevuto: il Gestore telefonico – come Wind – fornisce al dealer, al punto vendita, all'operatore intermediario, nel caso de quo, la CP_4
, i moduli contrattuali prestampati con i piani tariffari e le promozioni non modificabili
[...] pubblicizzate affinché i clienti possano, se lo ritengono, sottoscriverli, concludendo così il contratto direttamente con il Gestore.
La funzione svolta da tali soggetti, pertanto, è di tipo meramente esecutivo e strumentale, sicché appare evidente l'assoluta estraneità di Wind alla vicenda: al fine di poter procedere con la richiesta di sostituzione SIM il cliente è obbligato ad esibire un documento di identità valido e il Codice
Fiscale/Partita IVA entrambi in formato originale e in corso di validità ed essendo impossibile per la Wind discernere, data una certa scansione in formato pdf dei documenti de quibus, la scansione dell'originale da quella di una sua eventuale fotocopia risultando le stesse del tutto assimilabili tra loro. Per quanto attiene alla posizione della , pure chiamata in causa dalla Wind TRE Controparte_4 spa, si osserva quanto segue. Gli operatori e i dipendenti della società terza chiamata in causa
[...] non hanno né il potere per verificare l'autenticità di una querela, in quanto non Controparte_4 esercitano poteri di Polizia Giudiziaria, né tantomeno hanno i mezzi necessari per stabilire se una denuncia sia falsa o meno.
Ritiene il Giudice che tutto quello che è accaduto dopo la sostituzione della Sim e che ha causato il giudizio de quo, esula da ogni responsabilità della il cui compito era quello di Controparte_4 richiedere la denuncia e di fotocopiarla insieme ad un documento di riconoscimento, quello di inserire nel portale della Wind RE i dati sul sistema applicativo ( concesso in gestione dalla Wind RE) e di richiedere la sostituzione della SIM card. STOP.
Pertanto alcuna responsabilità è da addebitarsi alla se poi successivamente vi Controparte_4
è stata attività fraudolenta, e se poi la AN convenute non sia riuscita ad evitare la truffa con i suoi sistemi di sicurezza informatici. Pertanto, riconosciuta la responsabilità della banca per la mancata adozione di idonei sistemi di sicurezza a tutela dell'utente contro le frodi informatiche, ritiene il Giudice che la AN convenuta
pagina 8 di 10 debba risarcire la cliente per non avere adottato le misure necessarie ad evitare la frode: trattasi di responsabilità contrattuale perché l'istituto a cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, deve adottare tutte le misure necessarie per verificare se l'operazione sul conto sia effettivamente
o meno voluta dall'utente.
Sulla quantificazione del danno, ritiene il Giudice di aderire ai conteggi della stessa parte attrice e di cui al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 nella quale precisava l'importo in euro 20.529,45, ovvero euro 6.529,45 al netto della ordinanza di pagamento già emessa, con ciò modificando l'originaria domanda per euro 21.779,00 .
Per quanto attiene la liquidazione delle spese, ritiene il Giudice che le stesse seguano la soccombenza per cui la parte convenuta debba essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte attrice e dalle parti chiamate in causa e ciò in quanto la fondatezza della pretesa attorea , quantomeno nel senso di fumus, veniva già accertata dal Giudice dottoressa Foti che pure richiamava le norme vigenti e la giurisprudenza elaboratasi in materia, per cui evidentemente, poteva evitare di aggravare il contenzioso evocando in giudizio altre parti, non fornendo elementi di prova ulteriori sulla corresponsabilità dei chiamati .
Circa la liquidazione delle spese a favore delle parti terze chiamate, la determinazione del compenso viene distinta in base alla attività difensiva prestata ed in particolare quanto alla Controparte_2 tenuto conto che l'attività difensiva sia consistita nel deposito della comparsa conclusionale e delle note di trattazione per l'udienza, mentre le altre parti, oltre alla comparsa di costituzione, depositavano le memorie ex art. 183 co.VI e le note conclusionali . Le spese legali fra la Wind RE e la
[...] possono compensarsi integralmente fra le suddette parti per essere state identiche le CP_4 difese e per la infondatezza della eccezione preliminare pure svolta sul ricorso introduttivo della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta, condanna la al pagamento, a favore della Controparte_7 parte attrice della somma di euro 20.529,45 oltre interessi legali dalla data del Parte_1
30.7.2020, a titolo di risarcimento del danno subito, con decurtazione dell'importo di euro 14.000,00 di cui alla ordinanza già resa, per cui residuano ancora dovute euro 6.529,45, oltre i suddetti interessi.
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dalla OR Controparte_7 Parte_1 che liquida in euro 4900,00 per compensi oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive;
Rigetta le domande spiegate dal convenuto
contro
Wind RE Spa, contro Controparte_5
e contro il SInor siccome infondate, in Parte_3 CP_3 fatto e/o in diritto;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dalla terza chiamata Wind Controparte_7
RE spa che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori iva e cpa come per legge;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal terzo chiamato Controparte_7 CP_3
che liquida in euro 3800,00 per compensi professionali oltre oneri accessori, rimb. forf. Iva e cpa
[...] come per legge;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal terzo chiamato Controparte_7 [...] che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali oltre rimb ,forf. Iva e cpa come per CP_2 legge a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 9 di 10 Accerta e dichiara l'inesistenza di ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità in capo alla società
[...] in ordine alle domande formulate dalla Wind RE Spa e dichiara interamente Controparte_4 compensate le spese di lite fra la Wind RE e la . Controparte_4
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2021 promossa da:
(cod. fisc.: con l'avv. GRADASSI MARCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pedaso, via Giovanni XXIII n. 5, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(P.Iva: con l'avv. LOMBARDI GIORGIO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio dell'avv.Domenico De Angelis in via Tribù' Fabia n.25 CONVENUTO con l'avv. Umberto De Filippo e domiciliato presso il suo studio in Pomigliano Controparte_2 d'Arco, alla via Nazionale delle Puglie, Parco Amici, Fabb. A2 sc. D
WIND TRE SPA con l'avv. l'avv.Giustino Di Cecco e con domicilio eletto in Castel di Lama (AP) via Adige n.25 presso l'avv.Manuela Sestili RZ CHIAMATO
con l'avv.Marco Gradassi e con domicilio eletto presso il difensore in Pedaso CP_3 via Giovanni XXIII n.5 RZ CHIAMATO
con l'avv.Limoncello Ciro Pio e dom.to in via Provinciale Est, Controparte_4
1C c/o difensore RZ CHIAMATO DALLA TERZA CHIAMATA WIND TRE
SPA
OGGETTO: Pagamento Somma
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 13.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la OR richiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “…esperita la sommaria istruttoria del Giudizio di natura essenzialmente documentale, ritenute rilevanti le prove addotte a sostegno della domanda, in accoglimento della stessa , ordinare alla di riaccreditare sul conto corrente della ricorrente, la somma di € Controparte_5
21.779,00 relativa ad operazioni fraudolente di terzi, legittimamente e tempestivamente disconosciute pagina 1 di 10 dalla correntista;
oltre interessi legali dagli addebiti e poi dallo storno del rimborso effettuato.Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorai” . Con comparsa in data 01.10.2021 si costituiva in giudizio la la quale richiedeva Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, 269 e 702 bis, comma 5,c.p.c., autorizzare la chiamata in causa di terzi ed ordinare lo spostamento della prima udienza, già fissata per l'11 ottobre 2021, allo scopo di consentire la citazione di .p.A., con sede legale in Largo Metropolitana 5 – 20017 Rho (MI), C.F. Parte_2
,P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, la P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
con sede legale in Via Lecce 6 – 80026 Casoria (NA), C.F. Parte_3
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore SInor , P.IVA_4 Parte_3 domiciliato in Via Lecce 6 – 80026 Casoria (NA), nonché il SInor C.F. CP_3
, residente in [...], per le C.F._2 motivazioni in narrativa, nel rispetto dei termini dell'art. 702 bis c.p.c. o, in caso di conversione, 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, voglia provvedere a fissare la data della nuova udienza, con decreto da comunicarsi alle parti costituite a cura del Cancelliere, previo ogni opportuno provvedimento;
- accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
per l'effetto fissarsi ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito:- rigettare integralmente tutte le domande della OR , in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1 le motivazioni diffusamente esposte in narrativa;
- al contempo, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della OR di Wind RE S.p.A., in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore e/o del SInor in via esclusiva o in solido tra loro, per i fatti contestati nel CP_3 presente giudizio, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità di e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare integralmente le domande della ricorrente nonché le eventuali Parte_1 domande dei terzi convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incidenza della condotta della OR , ex art. Parte_1
1227, comma 2, c.c., del SInor in virtù del combinato disposto degli artt. 1227, comma CP_3 2, e 2056 c.c. e di Wind RE S.p.A., in persona del legale “ . Con provvedimento in atti, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi chiamati Wind RE spa,
e con differimento della prima udienza di comparizione parti. Controparte_6 CP_3
Come in atti si costituivano in giudizio le parti terze chiamate dalla AN convenuta ed in particolare la Wind RE spa richiedeva la chiamata in causa della ed il Giudice come da Controparte_4 verbale di udienza del 31.1.2022 ne autorizzava la chiamata in causa .
Con comparsa in data 19.4.2022 si costituiva in giudizio la . Controparte_4
Alla udienza del 23.5.2022 il Giudice verificata la regolare costituzione delle parti espressamente
Rigetta in via preliminare la richiesta di chiamata in causa svolta dal terzo di tale CP_6 per essere la costituzione della parte avvenuta in data 30.1.2022 sulla udienza di Persona_1 prima comparizione parti fissata per il giorno immediatamente successivo.
Ritenuto che
la domanda oggetto di causa richieda una istruzione non sommaria, visto l'art. 702 ter comma 3 c.p.c. fissa per la trattazione la nuova udienza del 10.10.2022…che si terrà in presenza dei difensori e, ove possibile, di tutte le parti personalmente, al fine di tentare una conciliazione. Con ordinanza del 4.1.2023 riservata alla udienza del 10.10.2022, il Giudice espressamente “…..lette le note autorizzate delle parti, respinge la richiesta di estromissione svolta dalla Controparte_4 terza chiamata per tutto quanto dedotto sul punto dalla Wind RE spa chiamante in sede di manleva;
preso atto della intervenuto mutamento del rito da sommario ad ordinario, letta l'istanza di pronuncia di ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter c.p.c. svolta dalla parte attrice, ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento relativamente, allo stato degli atti, nella minor somma di euro 14.000,00 ritenute infatti, munite di fumus di fondamento le pretese della Parte_1 anche alla luce di tutto quanto già motivato nel provvedimento reso in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c.
pagina 2 di 10 dal Tribunale di Ascoli Piceno che si ritengono condivisibili, ma al fine di consentire eventualmente alla parte convenuta di assolvere all'onere probatorio su di essa parte incombente, sia Controparte_1 pure precisandosi che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio la stessa parte non anticipava istanze istruttorie di prove orali e tecniche, per essere evidentemente esclusivamente documentale la prova stante l'oggetto del giudizio, ma in ogni caso al fine di consentire alla convenuta di dimostrare la pretesa di manleva nei confronti delle terze chiamate ove sussistente, ritenuto che la domanda di pagamento somme della SI.ra Carta sia fondata su prova scritta e sia allo stato degli atti certa, liquida ed eSIibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 co.1 n.1 c.p.c. e 634 c.p.c., quantomeno limitatamente alla minor somma di euro 14.000,00 tenuto conto delle argomentazioni difensive della
AN debitrice ed odierna convenuta che meritano un approfondimento istruttorio quantomeno ai fini della definizione della posizione delle terze chiamate in causa, visto l'art.186 ter c.p.c. INGIUNGE alla di pagare immediatamente alla SI.ra la Controparte_7 Parte_1 somma di euro 14.000,00 . Tenuto conto della richiesta delle parti, concede i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con decorrenza dal 15.01.2023 e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie alla nuova udienza del 08.05.2023 che si terrà in modalità di trattazione scritta con termine fino al 3.5.2023 per il deposito di brevissime note di udienza….“. Alla udienza del 8.5.2023 il Giudice espressamente “ Procede alla lettura ed alle esame degli scritti difensivi delle parti .Visti gli atti e le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., ammette la prova orale per testimoni richiesta dalla parte sui capitoli di cui alla memoria del 15.3.20 3 ad eccezione CP_4 di numeri, 5.6.7.8 e 10 in quanto negativi o documentali e riserva all'esito la decisione sulla CTU tecnica-informatica richiesta dalla parte convenuta . Relativamente alle istanze Controparte_1 istruttorie della parte e relativamente all'ordine di esibizione, ordina al SInor di esibire CP_3 email, SMS e messaggi via chat e social network ricevuti tra il 10 ed il 20 marzo 2020 ed in particolari provenienti da destinatari sconosciuti o apparentemente da o altre società del relativo Gruppo. CP_1
Rinvia alla nuova udienza del 9.10.2023 per l'audizione del teste della parte terza chiamata “ Con nota di deposito del 6 ottobre 2023, il SInor provvedeva “al deposito in allegato CP_3 dei documenti di cui all'ordine di esibizione. Alla udienza del 20.11.2023 il Giudice “…prende atto di quanto sopra dedotto dall'avv. Gradassi non corrispondendo le caratteristiche fisiche del presente personalmente a quelle di cui al CP_3 documento di identità ed accantona la trattazione del fascicolo onde proseguire nella udienza in presenza in sede di audizione di testimoni. Alle ore 15,41 riprende la trattazione della causa e preso atto della istanza dell'avv. Limoncello del 18.11.2023 per cui “….il menzionato giudizio veniva rinviato all'udienza del 20.11.2023 alle ore 11:30 per l'escussione del teste;
- che lo stesso in Testimone_1 dara 17.11.2023 alle ore 18:15 faceva pervenire una mail comunicando la sua impossibilità ad essere presente all'udienza del 20.11.2023 in quanto sua madre aveva dei seri problemi di salute e non era in grado di poterla lasciare un'intera giornata da sola, in quanto necessita di cure mediche e assistenza continua;
- che lo stesso teste nella mail richiedeva un mero rinvio, anche con un poco di margine, per poter permettere la ripresa della mamma e per poter testimoniare innanzi all'adito Tribunale;
che il sottoscritto difensore provvedeva ad inoltrare la richiesta al collega Gradassi chiedendo la gentilezza di poter portare in visione la mail ricevuta e di sostituirlo alla menzionata udienza – doc. allegata -; Tanto premesso il sottoscritto nella qualità di cui sopra C H I E D E All'Ill.mo Giudice adito un rinvio per l'escussione del teste , scusandosi dell'inconveniente e per il disagio arrecato ai Testimone_1 colleghi….“ Rinvia per la audizione del teste la nuova udienza del 15.01.2024 Testimone_1 alle ore 12,00. “ La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione del teste escusso alla udienza del Testimone_1 15.1.2024 ed all'esito il Giudice “letti gli atti, ritenuto che le difese della parte convenuta di cui alla nota depositata il 10.10.2024 nel fascicolo telematico possano valere come deduzioni di odierna udienza, come peraltro ribadite dal difensore e che il documento allegato non sia rilevante ai fini del decidere in quanto trattasi di mera prospettazione di un sito internet , ritenuta la causa matura per la pagina 3 di 10 decisione non necessitandosi di ulteriori allegazioni documentali di cui alla richiesta ex art. 210 c.p.c. della parte convenuta, peraltro già presenti nel fascicolo telematico, come evidenziato dalla difesa delle controparti, né di CTU pure richiesta alla parte convenuta in quanto irrilevante ed ininfluente, fissa per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 8.7.2024 che si terrà in modalità scritta, con termine fino al 5.7.2024 per il deposito di brevi note contenenti brevi deduzioni per l'udienza in punto di precisazione delle conclusioni.“. Alla udienza del 8.7.2024 che si teneva in modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice “ preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti, fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 16.12.2024 con termine fino al 6.12.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative. “ Le parti depositavano le note conclusionali ed alla udienza del 13.1.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza. Ritiene il Giudice che la domanda della attrice sia fondata e meritevole di accoglimento per avere dimostrato pienamente la OR , la legittimità della propria pretesa restitutoria nei confronti _1 della convenuta per la truffa on line patita, mentre la convenuta non ha assolto all'onere CP_5 CP_5 probatorio su di essa incombente in particolare in punto di responsabilità o di concorso delle parti terze chiamate, non fornendo, specificamente sul punto, alcun elemento probatorio di riscontro. Il seguente giudizio di cognizione segue un procedimento ex art. 700 c.p.c. fra le stesse parti attrice e convenuta ed avente medesimo oggetto, nella quale il Giudice adito pure si era espresso in punto di fumus di fondatezza della pretesa, per poi rigettare la domanda in difetto della prova del periculum in moda, quale presupposto per l'ottenimento del provvedimento d'urgenza . Ritiene il Giudice che non possono esservi dubbi sulla truffa patita dalla OR e dal di lei figlio _1
, terzo chiamata nel presente giudizio, né sull'obbligo, contrattuale, della AN CP_3 convenuta di provvedere alla restituzione della somma sottratta indebitamente e tanto alla luce della recente giurisprudenza elaboratasi in punto di truffe informatiche e quello che rileva, ai fini che qui interessano, è accertare se possano esservi responsabilità di altri soggetti pure chiamati in causa dalla
AN convenuta ed in particolare dello stesso-Consorti, secondo la tesi difensiva della convenuta o della Wind TRE che ha autorizzato la sostituzione della SIM.
Non è in contestazione, fra le parti, lo svuotamento fraudolento dei conti intestati alla parte attrice ed al di lui figlio, a mezzo dell'utilizzo indebito dell'applicazione di pagamento fornito dalla stessa banca. Con l'espressione “phishing” si identifica un fenomeno diffuso da circa 20 anni e generalmente definito come un particolare tipo di truffa, perpetrata attraverso Internet, mediante la quale un aggressore sconosciuto cerca di ingannare la vittima (attraverso email apparentemente provenienti da un istituto di credito piuttosto che attraverso altri messaggi, notifiche e avvisi) convincendola a fornire le proprie credenziali di accesso al sistema di home banking.
Tipicamente, infatti, la vittima riceve e riscontra un messaggio di posta elettronica oppure un differente avviso, collegandosi ad un sito solo apparentemente simile a quello del proprio istituto di credito, ma in realtà controllato dall'aggressore. Un sito fasullo che simula il servizio di home banking, sul quale i tentativi di login vengono fatti fallire per ottenere i ripetuti inserimenti, da parte del correntista, delle proprie credenziali. Queste ultime non vengono quindi digitate sul sito della ma su quello CP_5 gestito dai truffatori, i quali le ricevono e le usano a loro volta per collegarsi al profilo di home banking della vittima. In siffatta situazione, la registra l'accesso da una connessione (quella CP_5 dell'aggressore) solitamente diversa da quelle registrate in precedenza. Infatti, ogni connessione di un dispositivo ad una rete è identificata da una sequenza numerica, più comunemente denominata
“indirizzo IP”. Conseguentemente, all'atto pratico, connessioni eseguite da dispositivi diversi sono caratterizzate da indirizzi IP diversi.
Nel caso che ci occupa in particolare, la parte attrice ha subito la truffa nota come sim swap: i truffatori ricorrono al falso cambio della scheda Sim recandosi, nel caso de quo, presso la CP_4
, quale centro Wind RE ed esibendo il documento di riconoscimento dell'intestatario e
[...]
pagina 4 di 10 così ottenendo il rilascio immediato di una nuova scheda Sim in sostituzione della precedente, ma sempre con il vecchio numero, grazie alla “portabilità” che consente, in qualsiasi momento e a propria scelta, di cambiare operatore telefonico.
Nel caso di specie i fatti occorsi sono i seguenti. Il SI. riscontrava che in data 20.03.2020 vi CP_3 erano stati degli accessi fraudolenti e quindi dei movimenti mai autorizzati sia sul conto della SI.ra in questione, ma anche sul proprio conto corrente e su quello della sua casa di Parte_1 produzioni cinematografiche “Opera Totale “, tutti rapporti in essere presso la stessa;
Controparte_5 pertanto in data 23.03.2020 il SI. provvedeva a presentare doverosa denuncia querela poi CP_3 integrata in pari data ed in data 27.04.2020 nella quale venivano elencati analiticamente tutti i pagamenti che venivano disconosciuti (come da documenti allegati nel fascicolo) e per quanto attiene al presente procedimento venivano disconosciuti i pagamenti sul conto della SI.ra ( Parte_1 allegato 4 fascicolo di parte attrice) per complessivi € 21.779,00 relativi alle seguenti operazioni: A. Bonifico di € 5.000,00 in favore di Pagamento falegnameria del 20.03.2020; B. Parte_4 bonifico di € 9.999,00 in favore di e c del 20.03.2020; C. Parte_3 bonifico di € 6.780,00 in favore di : seconda rata pagamento ristrutturazioni. Per Persona_2 tali operazioni, poichè nè il SI. nè la SI.ra , avevano mai avuto rapporti professionali o CP_3 _1 personali con titolari dei conti di cui ai nominativi sopra elencati, provvedevano prontamente a darne comunicazione alla banca al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 11 del Controparte_5 decreto legislativo 27 gennaio 2010, rientrando la vicenda oggetto di causa tra quelle previste e regolate dall'indicato decreto. In un primo momento la provvedeva a bonificare la somma di € 21.779,00 CP_5 alla SI.ra e successivamente, in data 04.06.2020 e 24.06.2020, la comunicava al Parte_1 CP_5 SI. ed a “Opera totale s.r.l.” l'intenzione di procedere allo storno di parte delle somme erogate CP_3
a titolo di rimborso ( allegati 6-7 ) giustificando la presa di posizione con la costatazione che le operazioni sarebbero “state eseguite con l'utilizzo dei codici associati alla carta affidati alla sua custodia” . Infatti in data 30.7.2020, come risulta in atti, negando qualsivoglia onere restitutorio, la si riprendeva quanto pure prima versato a favore della OR . CP_5 _1
Ha dimostrato sul punto parte attrice che le credenziali di accesso erano state sottratte fraudolentemente da malfattori nonostante le stesse fossero custodite in maniera del tutto sicura dai diretti interessati e la posizione della successivamente alla restituzione delle somme resa nell'immediato- è in CP_8 contrasto con il d.lgs n. 11/10 e 2050 c.c. ed alla giurisprudenza elaboratasi sul punto.
In particolare l'istruttoria orale espletata ha confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla attrice: all'udienza del 20.11.2023 compariva personalmente il SI. il quale chiedeva al Giudice CP_3 di verificare la propria identità in relazione all'allegato n. 3 dell'atto di costituzione della
[...] contenente una carta di identità palesemente falsa, recante il nominativo del SI. Controparte_4 [...]
documento che veniva usato dallo sconosciuto malfattore per clonare la carta sim del SI. CP_3
il Giudice in tale sede così provvedeva: “ prende atto di quanto sopra dedotto dall'avv. CP_3
Gradassi non corrispondendo le caratteristiche fisiche del presente personalmente a CP_3 quelle di cui al documento di identità...” allegato e prodotto nel fascicolo telematico, pertanto evidentemente contraffatto in punto di fotografia.
In data 15.01.2024 veniva escusso il teste il quale confermava che in data 20.03.2020 Testimone_1 un soggetto diverso dal SI. si recava presso il punto vendita di CP_3 Controparte_4 sito a Benevento al fine di richiedere la sostituzione della sim ed in tale circostanza depositava un documento di riconoscimento palesemente artefatto tanto che , come si legge dal verbale: “A questo punto il Giudice chiede al teste presente se riconosce il SI. oggi presente in udienza CP_3 pagina 5 di 10 Pa personalmente, quale SInore che si presentò dinanzi a lui per la sostituzione della ed il teste risponde: Non era il SInore che si è presentato davanti a me, perché ricordo perfettamente che era totalmente differente ed infatti dalle foto del documento appariva totalmente diverso, sia per età, che per statura che per colori..” .
Ritiene il Giudice che la conventa in qualità di gestore del servizio di pagamento telematico, non CP_5 abbia adottato misure idonee ad evitare eventi di frode a danno dei propri correntisti ed in particolare, nel caso di specie, non valutava in particolare la circostanza dei simultanei accessi al portale telematico da posti diversi (San Benedetto del Tronto - Napoli – San Giovanni Rotondo) perché già solo questa contestualità in posti diversi doveva far presumere che l'utilizzo non fosse fatto dal cliente e rendeva immediatamente rendere chiaro al gestore del servizio, possessore e controllore dei dati, che vi fosse stato un accesso indebito al sistema: solo la banca poteva controllare la simultaneità di accessi da posti diversi e con apparecchi diversi, accessi perpetrati la settimana prima dello svuotamento dei conti, ma nonostante ciò la nell'arco di circa due settimane dagli accessi illegittimi non informava il CP_5 correntista e solo dopo tre giorni dagli avvenuti illegittimi bonifici provvedeva ad avvisare, non il cliente, ma la filiale di zona delle irregolarità ( allegato 24 al ricorso introduttivo ).
In estrema sintesi, la banca ha omesso di effettuare dei semplici controlli che avrebbero prevenuto la frode subita dal correntista. Infatti se solo avesse valutato il requisito dell'inerenza che caratterizzava l'utente, ovvero il luogo di connessione internet ( verifica indirizzo IP ) il dispositivo telefonico ( telefono mac ) ed il sistema operativo ( mac ) del SI. in relazione agli accessi ed alle CP_3 operazioni sospette nelle quali vi era una palese ed insuperabile discrasia tra i luoghi di accesso, gli orari di accesso e il tipo di operazioni, la truffa non si sarebbe verificata. Relativamente ai controlli sull'autenticazione forte del cliente così come definita dal articolo 1 comma 1 lettere q e q-bis del d.lgs 11/10 e successive modifiche, proprio l'omesso controllo da parte della banca del requisito dell'inerenza, unitamente al mancato controllo del requisito del possesso dovuto alla clonazione della sim, perpetrata da sconosciuti malfattori in data 20.03.20, ha fatto si che la stessa banca non si accorgesse tempestivamente della truffa.
Tali evidenze dimostrano la fondatezza della domanda attorea ovvero che i SI.ri e siano _1 CP_3 stati vittime incolpevoli di truffa online perpetrata da sconosciuti malfattori mediante la clonazione della carta sim avente numerazione 338.8782824 associata al conto corrente della SI.ra Carta per effettuare operazioni online.
Tali riscontri dimostrano altresì l'inconsistenza delle eccezioni sollevate dalla Controparte_5
sia sulla pretesa complicità del Consorti alla truffa perpetrata ai danni della madre, che della
[...]
WIND per avere fornito la Sim a soggetto non titolare, restando invece la l'unico soggetto in CP_5 grado di poter prevenire la truffa ed essa ometteva semplici controlli sulle procedure di accesso CP_5 al portale dei pagamenti online.
La AN è soggetto qualificato e pertanto ad essa si richiede una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie obbligazioni ed una attenzione maggiore con maggiore responsabilità, pretendendo l'ordinamento da essa, proprio tenuto conto della importanza dei servizi bancari. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, l'istituto di credito deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto la diligenza ad esso richiesta (art. 1176, comma secondo, c.c.) ha natura tecnica e “deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (v. Cass. 2950 del 03.02.2017). Inoltre la non ha fornito nè ha potuto fornire alcuna prova circa il dolo o la colpa grave del CP_5 correntista o del Consorti delegato ad operare sul conto ed ha violato le disposizioni degli artt.10, 11 e pagina 6 di 10 2 comma 4 del d.lgs 11/2010 quando ha riaddebitato gli importi che pure originariamente aveva restituito sul conto corrente intestato alla Carta. L'art. 10 del d.lvo 11/10 prevede che “Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti” in ogni caso, l'ultima parte del comma 2 del citato articolo prevede che “è onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. La normativa in questione, dunque, in applicazione delle stringenti indicazioni provenienti dal diritto comunitario, ha espressamente previsto l'onere, in capo alla banca, di fornire la puntuale prova del comportamento quantomeno gravemente colposo del fruitore dei servizi di pagamento.
Come affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”. (Cass. civile, sez. VI-1, ordinanza 12/04/2018 n° 9158, così anche Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).
Nel caso che ci occupa, in particolare, non vi è prova in atti, nemmeno a livello indiziario, che la OR o il SI. abbiano fornito le proprie credenziali in risposta ad una mail recante il _1 CP_3 medesimo logo e la medesima interfaccia presente sul sito dell'istituto di credito, cosicchè, allo stato, questo giudice non ha alcun elemento per valutare la prova a discarico della banca dell'esistenza di comportamenti del cliente “talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”. Per la recente Sentenza Cass n. 3780/2024 “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”. Mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto, cioè il contratto di conto corrente, ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio” : ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare “la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la banca nella fattispecie esaminata, avrebbe dovuto opportunamente provare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio “l'invito al titolare della carta di appositi sms allert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”: nel caso della OR , addirittura le disposizioni di bonifico _1
pagina 7 di 10 avvenivano, contestualmente, da dispositivi diversi e collocati in diverse città e la non ha CP_5 avvertito nella immediatezza la intestataria del conto, bensì la propria filiale. In assenza di tale prova è imputabile alla banca il rischio che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente.
In definitiva, la Corte ha affermato che, in assenza di prove concrete, fornite da parte dell'istituto di credito, di aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione delle frodi, è corretto attribuire all'Istituto di credito medesimo il rischio professionale legato alla possibilità che terzi accedano fraudolentemente ai profili home banking dei clienti.
Alla luce di quanto sopra, dunque, ed in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto, ritiene questo giudice di dover dichiarare la fondatezza della domanda per avere la parte attrice dimostrato che i SInori e siano stati vittime di truffa, con conseguente pieno diritto dei sunnominati ad _1 CP_3 ottenere il rimborso di quanto indebitamente stornato dalla ai sensi dell'art 11 Controparte_5 del dlgs 11/10 e del combinato disposto delle norme presenti nel menzionato decreto.
Sulla posizione dei terzi chiamati in causa, la convenuta non ha fornito alcun elemento di prova su una qualsivoglia condotta inadempiente o colposa degli stessi.
Quanto al , come già sopra detto, dalle modalità dei fatti per così come svoltisi, può CP_3 escludersi qualsivoglia combutta dello stesso con i truffatori che hanno falsificato ed utilizzato il suo documento di identità per ottenere il duplicato della Sim.
Parimenti alcun elemento di prova ha fornito la convenuta su un possibile coinvolgimento della
[...] che è stata pagata per una fornitura effettivamente eseguita, per cui si ritiene perfettamente CP_2 condivisibile la tesi difensiva della predetta terza chiamata. Quanto alla Wind RE ed all' parimenti le stesse hanno eseguito tutte le Controparte_4 operazioni secondo la prassi dell'epoca, non potendo pretendere dal dipendente della società telefonica, la verifica dell'autenticità del documento di identità pure ricevuto: il Gestore telefonico – come Wind – fornisce al dealer, al punto vendita, all'operatore intermediario, nel caso de quo, la CP_4
, i moduli contrattuali prestampati con i piani tariffari e le promozioni non modificabili
[...] pubblicizzate affinché i clienti possano, se lo ritengono, sottoscriverli, concludendo così il contratto direttamente con il Gestore.
La funzione svolta da tali soggetti, pertanto, è di tipo meramente esecutivo e strumentale, sicché appare evidente l'assoluta estraneità di Wind alla vicenda: al fine di poter procedere con la richiesta di sostituzione SIM il cliente è obbligato ad esibire un documento di identità valido e il Codice
Fiscale/Partita IVA entrambi in formato originale e in corso di validità ed essendo impossibile per la Wind discernere, data una certa scansione in formato pdf dei documenti de quibus, la scansione dell'originale da quella di una sua eventuale fotocopia risultando le stesse del tutto assimilabili tra loro. Per quanto attiene alla posizione della , pure chiamata in causa dalla Wind TRE Controparte_4 spa, si osserva quanto segue. Gli operatori e i dipendenti della società terza chiamata in causa
[...] non hanno né il potere per verificare l'autenticità di una querela, in quanto non Controparte_4 esercitano poteri di Polizia Giudiziaria, né tantomeno hanno i mezzi necessari per stabilire se una denuncia sia falsa o meno.
Ritiene il Giudice che tutto quello che è accaduto dopo la sostituzione della Sim e che ha causato il giudizio de quo, esula da ogni responsabilità della il cui compito era quello di Controparte_4 richiedere la denuncia e di fotocopiarla insieme ad un documento di riconoscimento, quello di inserire nel portale della Wind RE i dati sul sistema applicativo ( concesso in gestione dalla Wind RE) e di richiedere la sostituzione della SIM card. STOP.
Pertanto alcuna responsabilità è da addebitarsi alla se poi successivamente vi Controparte_4
è stata attività fraudolenta, e se poi la AN convenute non sia riuscita ad evitare la truffa con i suoi sistemi di sicurezza informatici. Pertanto, riconosciuta la responsabilità della banca per la mancata adozione di idonei sistemi di sicurezza a tutela dell'utente contro le frodi informatiche, ritiene il Giudice che la AN convenuta
pagina 8 di 10 debba risarcire la cliente per non avere adottato le misure necessarie ad evitare la frode: trattasi di responsabilità contrattuale perché l'istituto a cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, deve adottare tutte le misure necessarie per verificare se l'operazione sul conto sia effettivamente
o meno voluta dall'utente.
Sulla quantificazione del danno, ritiene il Giudice di aderire ai conteggi della stessa parte attrice e di cui al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 nella quale precisava l'importo in euro 20.529,45, ovvero euro 6.529,45 al netto della ordinanza di pagamento già emessa, con ciò modificando l'originaria domanda per euro 21.779,00 .
Per quanto attiene la liquidazione delle spese, ritiene il Giudice che le stesse seguano la soccombenza per cui la parte convenuta debba essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte attrice e dalle parti chiamate in causa e ciò in quanto la fondatezza della pretesa attorea , quantomeno nel senso di fumus, veniva già accertata dal Giudice dottoressa Foti che pure richiamava le norme vigenti e la giurisprudenza elaboratasi in materia, per cui evidentemente, poteva evitare di aggravare il contenzioso evocando in giudizio altre parti, non fornendo elementi di prova ulteriori sulla corresponsabilità dei chiamati .
Circa la liquidazione delle spese a favore delle parti terze chiamate, la determinazione del compenso viene distinta in base alla attività difensiva prestata ed in particolare quanto alla Controparte_2 tenuto conto che l'attività difensiva sia consistita nel deposito della comparsa conclusionale e delle note di trattazione per l'udienza, mentre le altre parti, oltre alla comparsa di costituzione, depositavano le memorie ex art. 183 co.VI e le note conclusionali . Le spese legali fra la Wind RE e la
[...] possono compensarsi integralmente fra le suddette parti per essere state identiche le CP_4 difese e per la infondatezza della eccezione preliminare pure svolta sul ricorso introduttivo della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta, condanna la al pagamento, a favore della Controparte_7 parte attrice della somma di euro 20.529,45 oltre interessi legali dalla data del Parte_1
30.7.2020, a titolo di risarcimento del danno subito, con decurtazione dell'importo di euro 14.000,00 di cui alla ordinanza già resa, per cui residuano ancora dovute euro 6.529,45, oltre i suddetti interessi.
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dalla OR Controparte_7 Parte_1 che liquida in euro 4900,00 per compensi oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive;
Rigetta le domande spiegate dal convenuto
contro
Wind RE Spa, contro Controparte_5
e contro il SInor siccome infondate, in Parte_3 CP_3 fatto e/o in diritto;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dalla terza chiamata Wind Controparte_7
RE spa che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori iva e cpa come per legge;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal terzo chiamato Controparte_7 CP_3
che liquida in euro 3800,00 per compensi professionali oltre oneri accessori, rimb. forf. Iva e cpa
[...] come per legge;
Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal terzo chiamato Controparte_7 [...] che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali oltre rimb ,forf. Iva e cpa come per CP_2 legge a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 9 di 10 Accerta e dichiara l'inesistenza di ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità in capo alla società
[...] in ordine alle domande formulate dalla Wind RE Spa e dichiara interamente Controparte_4 compensate le spese di lite fra la Wind RE e la . Controparte_4
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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