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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5718/2024 promossa con ricorso depositato in data
27/11/2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. BARBATO ENRICO, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova
resistente
OGGETTO: rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Per tutto quanto sopra premesso il ricorrente chiede che Codesto Tribunale Voglia accogliere
le seguenti
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
accoglimento della domanda di rettificazione del sesso da maschile a femminile, con le
consequenziali annotazioni anagrafiche: rettifica da “ ” a “ Parte_1 Persona_1
”.
[...]
CONCLUSIONI P.M.: Visti gli atti, si interviene, e si conclude per l'accoglimento del
ricorso.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 parte ricorrente esponeva di Parte_1
essere nato in data [...] a [...] e riferiva che sin dall'infanzia aveva avvertito un grave disagio, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile.
Rappresentava che dall'età di 15 anni aveva iniziato a sottoporsi a terapia estroprogenistica e di essere seguito da diverso tempo dal personale sanitario dell' di Pt_2
Padova per la somministrazione di terapia ormonale sostitutiva che assumeva con carattere di stabilità e costanza.
Allegava una certificazione psichiatrica, datata 23.01.2024, per diagnosi di disforia di genere ove lo psichiatra che lo seguiva riferiva: “emerge una lunga storia di affermazione
sociale e di franco vissuto nel genere femminile, con una identità visibilmente e
psicologicamente femminile. Si è registrata una maturità stabile nel tempo necessaria per la
richiesta riassegnazione anagrafica e chirurgica del sesso, che potrà portare ulteriore serenità e
completezza alla vita della paziente, considerata la costanza con cui ha seguito negli anni la
terapia ormonale (…) alla luce dell'anamnesi raccolta, della storia clinica del paziente e dei
questionari psicologici effettuati, appare acclarata la diagnosi codificata secondo il DSM-5
( ) di Disforia di Genere post-transizione farmacologica” (cfr. doc. 1 fascicolo C.F._2
parte ricorrente).
pagina 2 di 6 Detta parte produceva, inoltre, una relazione dell' , reparto Controparte_1
di UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione ove l'endocrinologo che la seguiva da tempo riferiva: “attualmente presenta un buon equilibrio generale e i livelli ormonali hanno Per_1
raggiunto i range femminili. Anche le caratteristiche fisiche di femminilizzazione sono adeguate
e consentono di procedere con le pratiche per la riattribuzione anagrafica del sesso e per
eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere che rientrano nelle sue aspettative”
(cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Chiedeva, pertanto, di ottenere la rettificazione di sesso anagrafica;
nonché la rettificazione anagrafica del nome da a formulando le conclusioni riportate Pt_1 Persona_1
in epigrafe.
All'udienza del 12.03.2025 il ricorrente compariva personalmente e, sentito dal giudice delegato, confermava l'irreversibilità della propria scelta di assumere l'identità femminile ed il
Giudice delegato, visto l'art. 473bis.22, comma 4 c.p.c., rilevato che in atti non emergeva l'intervento del P.M., disponeva la comunicazione del verbale d'udienza allo stesso ai fini dell'intervento e rinviava all'udienza del 09.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la discussione.
Successivamente, all'udienza del 09.04.2025, esaminate le note scritte autorizzate delle parti, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente va rilevato che parte ricorrente ha chiesto che venisse disposta la rettificazione del sesso da maschile a femminile e la rettificazione anagrafica da “ a Pt_1
. Persona_1
In merito alla domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e della rettificazione anagrafica del nome senza la previa sottoposizione ad interventi chirurgici di
“modificazione dei caratteri sessuali” deve ricordarsi che: “ai fini della rettificazione è
pagina 3 di 6 necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di
genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso
compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi
anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza” (cfr. Corte Costituzionale
n. 143/2024). Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che, ai fini della chiesta rettificazione anagrafica, basta accertare che la parte richiedente abbia sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Nel caso di specie è emerso che il ricorrente negli anni ha effettuato un percorso di transizione e si è sottoposto a trattamenti ormonali e di sostegno psicologico dando prova dell'irreversibilità del proprio processo di transizione.
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico dal genere maschile al genere femminile di parte ricorrente merita accoglimento. In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come parte ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia nella stessa presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole. Detta parte, peraltro,
ascoltata personalmente all'udienza del 12.03.2025, ha confermato l'irreversibilità del percorso e ha insistito per l'accoglimento della domanda. È emerso, pertanto, che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione che ha riguardato gli aspetti psicologici,
comportamentali e in parte fisici che compongono l'identità di genere ed il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. Dagli atti di causa emerge,
infatti, che la stessa abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà
ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno,
nella propria vita quotidiana.
pagina 4 di 6 Va ricordato, quindi, che non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, essendo sufficiente il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza
(cfr. Sentenza n. 221 del 2015 Corte costituzionale)
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto,
sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5
della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure pagina 5 di 6 sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Persona_1
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
03.12.1962, da maschile a femminile, con variazione del prenome da “ a Pt_1 Per_1
”;
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Rubano di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso
femminile” e che laddove è indicato il nome “ sia letto ed inteso “ ed in Pt_1 Persona_1
ogni altro atto di stato civile e sui documenti anagrafici;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.25
Giudice relatore dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5718/2024 promossa con ricorso depositato in data
27/11/2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. BARBATO ENRICO, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova
resistente
OGGETTO: rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Per tutto quanto sopra premesso il ricorrente chiede che Codesto Tribunale Voglia accogliere
le seguenti
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
accoglimento della domanda di rettificazione del sesso da maschile a femminile, con le
consequenziali annotazioni anagrafiche: rettifica da “ ” a “ Parte_1 Persona_1
”.
[...]
CONCLUSIONI P.M.: Visti gli atti, si interviene, e si conclude per l'accoglimento del
ricorso.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 parte ricorrente esponeva di Parte_1
essere nato in data [...] a [...] e riferiva che sin dall'infanzia aveva avvertito un grave disagio, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile.
Rappresentava che dall'età di 15 anni aveva iniziato a sottoporsi a terapia estroprogenistica e di essere seguito da diverso tempo dal personale sanitario dell' di Pt_2
Padova per la somministrazione di terapia ormonale sostitutiva che assumeva con carattere di stabilità e costanza.
Allegava una certificazione psichiatrica, datata 23.01.2024, per diagnosi di disforia di genere ove lo psichiatra che lo seguiva riferiva: “emerge una lunga storia di affermazione
sociale e di franco vissuto nel genere femminile, con una identità visibilmente e
psicologicamente femminile. Si è registrata una maturità stabile nel tempo necessaria per la
richiesta riassegnazione anagrafica e chirurgica del sesso, che potrà portare ulteriore serenità e
completezza alla vita della paziente, considerata la costanza con cui ha seguito negli anni la
terapia ormonale (…) alla luce dell'anamnesi raccolta, della storia clinica del paziente e dei
questionari psicologici effettuati, appare acclarata la diagnosi codificata secondo il DSM-5
( ) di Disforia di Genere post-transizione farmacologica” (cfr. doc. 1 fascicolo C.F._2
parte ricorrente).
pagina 2 di 6 Detta parte produceva, inoltre, una relazione dell' , reparto Controparte_1
di UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione ove l'endocrinologo che la seguiva da tempo riferiva: “attualmente presenta un buon equilibrio generale e i livelli ormonali hanno Per_1
raggiunto i range femminili. Anche le caratteristiche fisiche di femminilizzazione sono adeguate
e consentono di procedere con le pratiche per la riattribuzione anagrafica del sesso e per
eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere che rientrano nelle sue aspettative”
(cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Chiedeva, pertanto, di ottenere la rettificazione di sesso anagrafica;
nonché la rettificazione anagrafica del nome da a formulando le conclusioni riportate Pt_1 Persona_1
in epigrafe.
All'udienza del 12.03.2025 il ricorrente compariva personalmente e, sentito dal giudice delegato, confermava l'irreversibilità della propria scelta di assumere l'identità femminile ed il
Giudice delegato, visto l'art. 473bis.22, comma 4 c.p.c., rilevato che in atti non emergeva l'intervento del P.M., disponeva la comunicazione del verbale d'udienza allo stesso ai fini dell'intervento e rinviava all'udienza del 09.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la discussione.
Successivamente, all'udienza del 09.04.2025, esaminate le note scritte autorizzate delle parti, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente va rilevato che parte ricorrente ha chiesto che venisse disposta la rettificazione del sesso da maschile a femminile e la rettificazione anagrafica da “ a Pt_1
. Persona_1
In merito alla domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e della rettificazione anagrafica del nome senza la previa sottoposizione ad interventi chirurgici di
“modificazione dei caratteri sessuali” deve ricordarsi che: “ai fini della rettificazione è
pagina 3 di 6 necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di
genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso
compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi
anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza” (cfr. Corte Costituzionale
n. 143/2024). Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che, ai fini della chiesta rettificazione anagrafica, basta accertare che la parte richiedente abbia sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Nel caso di specie è emerso che il ricorrente negli anni ha effettuato un percorso di transizione e si è sottoposto a trattamenti ormonali e di sostegno psicologico dando prova dell'irreversibilità del proprio processo di transizione.
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico dal genere maschile al genere femminile di parte ricorrente merita accoglimento. In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come parte ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia nella stessa presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole. Detta parte, peraltro,
ascoltata personalmente all'udienza del 12.03.2025, ha confermato l'irreversibilità del percorso e ha insistito per l'accoglimento della domanda. È emerso, pertanto, che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione che ha riguardato gli aspetti psicologici,
comportamentali e in parte fisici che compongono l'identità di genere ed il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. Dagli atti di causa emerge,
infatti, che la stessa abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà
ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno,
nella propria vita quotidiana.
pagina 4 di 6 Va ricordato, quindi, che non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, essendo sufficiente il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza
(cfr. Sentenza n. 221 del 2015 Corte costituzionale)
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto,
sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5
della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure pagina 5 di 6 sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Persona_1
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
03.12.1962, da maschile a femminile, con variazione del prenome da “ a Pt_1 Per_1
”;
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Rubano di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso
femminile” e che laddove è indicato il nome “ sia letto ed inteso “ ed in Pt_1 Persona_1
ogni altro atto di stato civile e sui documenti anagrafici;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.25
Giudice relatore dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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