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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2018 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONIFATI ANTONIO Parte_1
OPPONENTE contro
, , , , quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
Persona_1
OPPOSTI-CONTUMACI
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 10.07.18 proponeva opposizione al D.I. n. 369/18 - Parte_1
emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 21.05.2018, notificato il successivo 05.06.2018, ad istanza di , con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della Controparte_5
somma di euro 30.678,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese e pagina 1 di 5 competenze relative alla procedura monitoria liquidate a titolo di corrispettivo di appalto d'opera, rassegnando le seguenti conclusioni, per ivi sentire “…Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata col presente atto attesa la manifesta fondatezza della stessa per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, revocando ed annullando il decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opponente debitore della somma richiesta nel monitorio impugnato e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare
l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla opponente come specificati nella narrativa che precede da quantificarsi nella misura di €. 50.000,00 o in quell'altra maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al carico processuale della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del deducente difensore e procuratore…”.
Deduceva l'opponente, a sostegno dell'opposizione, di aver già versato il corrispettivo dovuto e che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione per improcedibilità della stessa, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010 concedendo all'uopo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 369/2018; in via preliminare rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e concedere immediatamente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 369/2018 emesso il 18.05.2018 e notificato il 05.06.18 dal Tribunale di Castrovillari stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare e principale dichiarare la nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per indeterminatezza e contraddittorietà dell'oggetto della domanda;
subordinatamente e nel merito, acclarare
l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza per tutti i motivi addotti, della domanda proposta dall'attore e, conseguentemente, rigettare detta domanda;
accertare e dichiarare che la , in p.d.l.r.p.t. ha subito un grave e reiterato danno dal mancato Controparte_5
pagamento dei lavori eseguiti;
il tutto comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva e cap come per legge.
Con ordinanza del 25.01.19 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 5 All'udienza del 12.11.20 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, stante il decesso di
. CP_5
Riassunto regolarmente il processo nei confronti degli eredi dell'opposto, nessuno si costituiva per gli stessi, sicchè all'udienza del 01.06.23, veniva dichiarata la contumacia di
, , e , citati quali eredi di . CP_2 CP_4 CP_1 Controparte_3 CP_5
Nelle note conclusive del 02.04.25, parte opponente modificava le sue conclusioni, riportandosi, in via principale, a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e chiedendo che, in subordine, stante la rinuncia all'eredità da parte degli eredi di titolare CP_5 dell'omonima impresa individuale, l'On.le Tribunale adito, Volesse revocare l'opposto decreto ingiuntivo stante la mancata prova del credito azionato dalla predetta impresa individuale, nulla disponendo in merito alla domanda riconvenzionale proposta.
Ammessa ed espletata la prova per testi, con ordinanza del 04.04.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sulla pretesa creditoria dell'opposto
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre, in via preliminare, va altresi' osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non pagina 3 di 5 comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Tanto premesso si osserva che nel caso in esame, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente anche in riferimento all'intervenuto pagamento della somma di € 35.000,00, documentato dalle firma di quietanza, apposte dal Sig. in calce al computo metrico CP_5
del 06.10.17 allegato e non contestato nello specifico, parte opposta non ha dato prova di aver eseguito lavori per un ammontare superiore a quello già versato come corrispettivo
Va dunque accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è infondata e non può trovare accoglimento.
Sul punto si osserva ancora che a norma dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Sul punto si condivide il principio secondo cui “in tema d'appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificarsi come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se non si è preceduto alla verifica….” Cfr. Cass. Civ. sez.II 16.05.19 n. 13224).
Nel caso di specie il convenuto ha evidenziato di aver consegnato l'opera due anni prima, circostanza non specificamente contestata dall'opponente, e la stessa produzione del computo metrico recante in calce le firme con l'indicazione del corrispettivo versato, attesta che già alla data del 30.01.18, ultima data indicata per il versamento del corrispettivo, i lavori erano stati ultimati e non contestati.
Lo stesso pagamento del corrispettivo senza riserve alcune, implica accettazione dei lavori fatti a quella data, essendo la prima contestazione tardivamente sollevata nella missiva del
04.05.18.
pagina 4 di 5
4. Sulle spese di lite
Appare equo, stante la reciproca soccombenza, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Spese compensate.
Castrovillari, 25.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2018 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONIFATI ANTONIO Parte_1
OPPONENTE contro
, , , , quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
Persona_1
OPPOSTI-CONTUMACI
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 10.07.18 proponeva opposizione al D.I. n. 369/18 - Parte_1
emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 21.05.2018, notificato il successivo 05.06.2018, ad istanza di , con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della Controparte_5
somma di euro 30.678,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese e pagina 1 di 5 competenze relative alla procedura monitoria liquidate a titolo di corrispettivo di appalto d'opera, rassegnando le seguenti conclusioni, per ivi sentire “…Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, piaccia al Giudice adito accogliere l'opposizione spiegata col presente atto attesa la manifesta fondatezza della stessa per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, revocando ed annullando il decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opponente debitore della somma richiesta nel monitorio impugnato e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare
l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla opponente come specificati nella narrativa che precede da quantificarsi nella misura di €. 50.000,00 o in quell'altra maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Il tutto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al carico processuale della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del deducente difensore e procuratore…”.
Deduceva l'opponente, a sostegno dell'opposizione, di aver già versato il corrispettivo dovuto e che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione per improcedibilità della stessa, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010 concedendo all'uopo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 369/2018; in via preliminare rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e concedere immediatamente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 369/2018 emesso il 18.05.2018 e notificato il 05.06.18 dal Tribunale di Castrovillari stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare e principale dichiarare la nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per indeterminatezza e contraddittorietà dell'oggetto della domanda;
subordinatamente e nel merito, acclarare
l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza per tutti i motivi addotti, della domanda proposta dall'attore e, conseguentemente, rigettare detta domanda;
accertare e dichiarare che la , in p.d.l.r.p.t. ha subito un grave e reiterato danno dal mancato Controparte_5
pagamento dei lavori eseguiti;
il tutto comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva e cap come per legge.
Con ordinanza del 25.01.19 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 5 All'udienza del 12.11.20 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, stante il decesso di
. CP_5
Riassunto regolarmente il processo nei confronti degli eredi dell'opposto, nessuno si costituiva per gli stessi, sicchè all'udienza del 01.06.23, veniva dichiarata la contumacia di
, , e , citati quali eredi di . CP_2 CP_4 CP_1 Controparte_3 CP_5
Nelle note conclusive del 02.04.25, parte opponente modificava le sue conclusioni, riportandosi, in via principale, a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e chiedendo che, in subordine, stante la rinuncia all'eredità da parte degli eredi di titolare CP_5 dell'omonima impresa individuale, l'On.le Tribunale adito, Volesse revocare l'opposto decreto ingiuntivo stante la mancata prova del credito azionato dalla predetta impresa individuale, nulla disponendo in merito alla domanda riconvenzionale proposta.
Ammessa ed espletata la prova per testi, con ordinanza del 04.04.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sulla pretesa creditoria dell'opposto
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre, in via preliminare, va altresi' osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non pagina 3 di 5 comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Tanto premesso si osserva che nel caso in esame, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente anche in riferimento all'intervenuto pagamento della somma di € 35.000,00, documentato dalle firma di quietanza, apposte dal Sig. in calce al computo metrico CP_5
del 06.10.17 allegato e non contestato nello specifico, parte opposta non ha dato prova di aver eseguito lavori per un ammontare superiore a quello già versato come corrispettivo
Va dunque accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è infondata e non può trovare accoglimento.
Sul punto si osserva ancora che a norma dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Sul punto si condivide il principio secondo cui “in tema d'appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificarsi come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se non si è preceduto alla verifica….” Cfr. Cass. Civ. sez.II 16.05.19 n. 13224).
Nel caso di specie il convenuto ha evidenziato di aver consegnato l'opera due anni prima, circostanza non specificamente contestata dall'opponente, e la stessa produzione del computo metrico recante in calce le firme con l'indicazione del corrispettivo versato, attesta che già alla data del 30.01.18, ultima data indicata per il versamento del corrispettivo, i lavori erano stati ultimati e non contestati.
Lo stesso pagamento del corrispettivo senza riserve alcune, implica accettazione dei lavori fatti a quella data, essendo la prima contestazione tardivamente sollevata nella missiva del
04.05.18.
pagina 4 di 5
4. Sulle spese di lite
Appare equo, stante la reciproca soccombenza, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Spese compensate.
Castrovillari, 25.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5