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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1826/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12564/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259004201354000 BOLLO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140079902149000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150045557232000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160030677720000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160113786257000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22382/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti vantati nella cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER eccepisce la rituale notifica degli atti prodromici e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento limitatamente a n. 4 cartelle sospese.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ADER dimostra con documenti in atti che gli atti prodromici sono stati tutti ritualmente notificati e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 a favore di ADER.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12564/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259004201354000 BOLLO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140079902149000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150045557232000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160030677720000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160113786257000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22382/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti vantati nella cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER eccepisce la rituale notifica degli atti prodromici e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento limitatamente a n. 4 cartelle sospese.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ADER dimostra con documenti in atti che gli atti prodromici sono stati tutti ritualmente notificati e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 a favore di ADER.