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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7893/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegato al ricorso, dall'avv. Michele Tedeschi, presso il cui studio in Barletta, alla via Palmitessa n. 20, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Terlizzi, alla via Diaz
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove
e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Andria, alla via Guido Rossa n. 12 CP_3
CHIAMATO IN CAUSA
1 CONCLUSIONI
In data 24 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art.127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 26.10.2023, ha agito in Parte_1 giudizio per il pagamento di differenze retributive nei confronti della Controparte_1
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di essere stato dipendente della con sede in Controparte_4
Terlizzi, dal 01.07.2023 al 24.07.2023, con qualifica di operaio falegname;
di essere stato licenziato senza preavviso il
24.07.2023; che l'orario di lavoro osservato era dalle 06:00 alle
18:00, continuativamente e senza pausa pranzo.
Ciò posto ha dedotto di vantare crediti per l'importo complessivo di € 5.262,00 così suddivisi: retribuzione non corrisposta: €
2.500,00; lavoro straordinario: € 1.156,00; ferie non godute: €
60,00; TFR: € 185,18; indennità per licenziamento illegittimo: €
1.360,00.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittimo, nullo e/o inefficace il licenziamento in quanto intimato in violazione del CCNL, privo di giusta causa o giustificato motivo
e senza preavviso;
accerti la sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati in ricorso e condanni la società resistente al pagamento di € 5.262,00 o alla diversa somma accertata, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva;
con vittoria di spese.
All'udienza del 15.04.2024, constatata la regolarità della notifica del ricorso alla società resistente, avvenuta a mezzo pec il
2 4.03.2024, e la mancata costituzione di quest'ultima, ne era dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 13.01.2025 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che il rapporto di lavoro CP_3 così come prospettato in ricorso non risulta regolarmente costituito e che, in caso di accoglimento della domanda,
l'accertamento deve essere limitato nei limiti della prescrizione.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
Per ragioni di ordine logico-giuridico appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda tesa ad accertare il diritto a differenze retributive.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c.,
“è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha costantemente affermato il principio secondo cui: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento
3 in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (Cass., sent. n.
14434/15 e, in termini analoghi, anche la più recente Cass., sent. n. 1555/2020).
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti risulta dimostrato nei termini prospettati in ricorso.
In particolare, il teste escusso con Testimone_1 dichiarazioni sufficientemente specifiche e frutto di cognizione diretta dei fatti di causa, avendo riferito di aver lavorato con il ricorrente nel medesimo periodo, ha confermato l'orario di lavoro
(6,00-18,00), le mansioni svolte dal ricorrente (falegname) e le date di inizio e fine rapporto;
il teste ha anche riferito che sia lui che il ricorrente sono stati licenziati senza essere stati pagati.
Inoltre, le circostanze devono ritenersi provate anche alla luce della mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 16.09.2024, in seguito alla notifica del verbale di ammissione dello stesso, avvenuta via pec il 16.05.2024.
Infatti, l'art. 232 c.p.c. prevede che la mancata comparizione della parte cui è deferito l'interrogatorio formale consente di ritenere provati i fatti valutato ogni altro elemento di prova, escludendo, quindi, ogni automatismo tra la mancata comparizione e l'ammissione dei fatti, che può ritenersi tale solo in presenza di un quadro probatorio complessivo che sia in linea con quanto dedotto in sede di interrogatorio formale;
il che, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi, consente di ritenere provati i fatti di causa.
Ciò posto, considerato che è stato provato il rapporto lavorativo, deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati in ricorso, anche in ordine all'orario di lavoro svolto e allo svolgimento di mansioni riconducibili al
CCNL Artigianato Operaio, in quanto operaio falegname. Quanto
4 all'applicabilità di quest'ultimo, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della Costituzione.
Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. 27138/13:
“In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36
Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi,
l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato.
Da ciò deriva anche la sussistenza del credito di € 27.350,65 (di cui € 3.010,14 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive, come quantificato sulla scorta di un conteggio analitico allegato al ricorso che indica l'importo dovuto in virtù del CCNL applicabile e delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro osservato come provato dall'istruttoria svolta.
Sul punto, inoltre, deve osservarsi che, come affermato dalla
Corte di Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001
n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover
5 fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contempo fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n.
936/10, n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con il resistente e la sussistenza del credito azionato, e ha dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento delle differenze retributive stipendiali quantificate in € 3.901,00 (di cui € 185,00 a titolo di
TFR) importo congruo tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, tutte
6 circostanze che possono ritenersi provate sulla scorta dell'istruttoria svolta e del CCNL applicabile.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dal ricorrente, gravava sulla resistente l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto.
3. Fondata è, inoltre, la domanda tesa a ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento intimato oralmente.
In primo luogo va osservato che l'art. 18 della legge n.
300/1970, come riformato dalla L. n. 92/2012, stabilisce che: “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
7 dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
Dalla lettura della norma si evince l'applicabilità del primo comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in tutti i casi di licenziamento intimato oralmente, a prescindere dal requisito dimensionale dell'impresa e dal numero dei dipendenti occupati.
Più specificamente, deve osservarsi che la fattispecie per cui è causa risulta disciplinata dall'art. 2 della legge n. 604/1966, che prevede che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto al lavoratore, a pena di inefficacia dello stesso. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro non può intendersi risolto. L'onere di provare l'osservanza delle forme prescritte per il licenziamento spetta al datore di lavoro.
Così Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4241/15:
“Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro, qualora neghi il licenziamento per essersi il rapporto sciolto a seguito delle dimissioni del lavoratore, è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del lavoratore dall'azienda, attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, dirette alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost.” (cfr., in termini sostanzialmente conformi, Cass. Sez. Lav. n. 12552/18”). Ed ancora “nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere
(secondo il principio dell'affidamento), una sua volontà di
8 recedere dal rapporto di lavoro, restando incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento del giudice di merito, ove congruamente motivato. In ogni caso nel giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento,
l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22901/2010).
4. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi fornita dal datore di lavoro la prova che il licenziamento sia stato intimato in forma scritta, prova che, sulla base dei principi richiamati, è onere del datore fornire e che nel caso di specie, non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito. A ciò si aggiunga che anche il teste escusso ha confermato l'avvenuto licenziamento.
Pertanto, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere dichiarato inefficace perché effettuato oralmente ed il datore di lavoro deve essere condannato, non essendovi richiesta di reintegra, al pagamento di € 1.360,00, importo richiesto in ricorso e commisurato alla retribuzione globale di fatto dovuta, tenuto conto della brevissima durata del rapporto (circa 21 giorni) e della mancanza di un preavviso.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e, quindi, va accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come ricostruito in parte motiva, va accertata e dichiarata l'illegittimità e inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente e, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va condannata al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di € 5.261,00 (di cui € 185,00 a titolo di
[...]
9 TFR ed e 1.360,00 per il licenziamento), a titolo di differenze retributive e risarcimento danni da licenziamento illegittimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla maturazione del credito al saldo.
5. Infine, la deve essere condannata alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente in relazione al rapporto di lavoro Parte_1 come ricostruito nella presente decisione, nei limiti di legge.
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e
[...]
le spese processuali seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Relativamente al rapporto tra il ricorrente e l' , tenuto conto CP_3 della natura della decisione e dell'assenza di una vera e propria posizione di contrapposizione processuale, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to
Michele Tedeschi che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7893/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come ricostruito in parte motiva;
2. accerta e dichiara l'illegittimità e inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente;
10 3. condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 5.261,00 (di cui € 185,00 Parte_1
a titolo di TFR ed € 1.360,00 per il licenziamento), a titolo di differenze retributive e risarcimento danni da licenziamento illegittimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione del credito al saldo;
4. ordina alla di regolarizzare la Controparte_1 posizione contributiva e previdenziale di Parte_1 in relazione al rapporto di lavoro come ricostruito nella presente decisione, nei limiti di legge;
5. condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di , che liquida Parte_1 in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele
Tedeschi;
6. compensa le spese tra il e l' Parte_1 CP_3
Trani, 24.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
11