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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1461 dell'anno 2023, avverso l'ordinanza n. 5641/2023 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, pubblicata il 18.10.2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
AT EA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Putignano (BA) al Viale C. Colombo, 6, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
IA OM ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Noci (BA) alla Via Porta Nuova, 9, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta e note a verbale all'udienza collegiale del 2.04.2025, svoltasi in presenza delle parti, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo p.e.c. il 12.09.2022 –sulla scorta dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi nell'ambito del procedimento R.G. n. 16619/2018 – il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Bari il sig. al fine di ottenere, previo accertamento e declaratoria di Parte_1 responsabilità professionale, la condanna al risarcimento di tutti i danni da lui patiti quantificati in complessivi euro 18.793,27, in conseguenza delle cure dentarie somministrategli non eseguite correttamente;
con vittoria di spese e competenze.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: - nel mese di novembre 2015 si affidava al medico odontoiatra dott. al fine di risolvere le problematiche Parte_1 funzionali legate alla mancanza di un molare (elemento 26); - in data 28.11.2015 il medico procedeva all'intervento di implantoprotesi, consistente nel posizionamento, in regione 26, di un impianto dentale in materiale biocompatibile, inserito nell'osso mascellare o mandibolare al fine di sostituire la radice del dente mancante;
- a seguito dell'intervento il dott. prescriveva una visita a distanza di sei mesi per effettuare Pt_1
l'operazione di scopertura e di protesizzazione;
- nei mesi successivi, accusava frequenti emicranie, ostruzione della narice sinistra e ripetute perdite di muco;
- in data 1.06.2016 si recava presso lo studio odontoiatrico per la scopertura dell'impianto e, in tale occasione, al momento dell'incisione, il medico rilevava l'impossibilità di procedere al posizionamento della vite di guarigione, in quanto l'impianto precedentemente inserito non risultava più allocato nella sede originaria;
conseguentemente, il medico provvedeva a suturare nuovamente la zona interessata, eseguiva una radiografia dell'area e dimetteva il paziente senza rilasciare diagnosi né fornire indicazioni terapeutiche o prescrizioni;
- persistendo la sintomatologia cefalalgica e in assenza di qualsivoglia indicazione clinica da parte del resistente, si rivolgeva al proprio medico di base, dott. il Persona_1 quale, acquisita l'anamnesi del caso, prescriveva l'esecuzione di una TAC del massiccio pagina 2 di 16 facciale per sospetta migrazione dell'impianto dentale nel seno mascellare;
a tal fine, in pari data, si recava presso lo studio di un altro medico odontoiatra, dott.
[...]
, il quale all'esito della TAC accertava la presenza dell'impianto all'interno Per_2 del seno mascellare sinistro, evidenziando altresì, in corrispondenza dello stesso, un'area di ipertrofia della mucosa sinusale, verosimilmente secondaria al processo infiammatorio in atto;
pertanto, il dott. gli rappresentava la necessità di Per_2 procedere con urgenza alla rimozione del corpo estraneo dalla cavità sinusale ed intanto prescriveva terapia farmacologica antinfiammatoria ed antibiotica al fine di procedere alla iniziale cura della patologia flogistica a carico del seno mascellare già riscontrata;
in data 03/06/2016, lo stesso medico eseguiva intervento chirurgico consistente nell'asportazione dell'impianto circondato dalla mucosa infiammata, con toilette del seno mascellare e riparazione della comunicazione oro-antrale; - nel periodo successivo, in ragione della perdurante sintomatologia riconducibile a uno stato infiammatorio della mucosa del seno mascellare, si sottoponeva a cicli terapeutici per la cura della sinusite, patologia da cui risulta affetto in forma recidivante, come attestato dalle visite specialistiche in otorinolaringoiatria eseguite in data 28.07.2016, 07.02.2017 e 21.03.2017 presso strutture mediche specializzate
Tanto premesso, il ricorrente fondava la propria pretesa risarcitoria nei confronti del dott. sull'assunto che la condotta imprudente, negligente e imperita da questi Parte_1 tenuta si fosse concretizzata in una errata pianificazione pre-operatoria, che aveva determinato il tentativo di inserimento di un impianto in condizioni cliniche sfavorevoli, caratterizzate da uno scarso volume di osso residuo nel mascellare anteriore e latero-posteriore, con conseguente rottura del pavimento del seno mascellare e migrazione dell'inserto implantare all'interno della cavità sinusale, da cui erano derivate le successive complicanze.
1.1 Costituendosi in giudizio, il dott. chiedeva: Pt_1
-in via preliminare, disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa della propria compagnia assicurativa a copertura della responsabilità professionale;
in via istruttoria, di disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la sostituzione del CTU e del suo ausiliario specialista , ovvero nuova CTU;
-nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96, II comma, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze.
pagina 3 di 16 1.2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e le risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP.
1.3 Con ordinanza n. 5641/2023, pubblicata il 18.10.2023, il Tribunale di Bari:
1) in rito, rilevava l'inutilizzabilità delle “note conclusive” depositate dal resistente il 29.09.2023 in quanto non previste dal rito sommario di cognizione e non autorizzate dal giudice;
rigettava la richiesta del resistente di integrazione di contraddittorio a carico del ricorrente, evidenziando che, in materia di responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie, non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con le compagnie assicurative, di talché spettava al dott. chiamare eventualmente Pt_1 in garanzia la propria compagnia;
infine, disattendeva la richiesta di rinnovazione o sostituzione dei CTU avanzata dal resistente, non avendo lo stesso formulato istanza di ricusazione;
2) nel merito, in applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e con riferimento al periodo in cui si erano verificati i fatti oggetto della domanda risarcitoria — ovvero sotto la vigenza della Legge Gelli-Bianco — riconosceva la natura contrattuale del rapporto tra medico e paziente, rilevando che, nel caso di specie, era documentato e accertato attraverso l'ATP l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale da parte del medico. Accoglieva pertanto la richiesta risarcitoria avanzata dal Pertanto, così provvedeva: “1) dichiara il dott. responsabile dei CP_1 Parte_1 danni patiti da a seguito dell'intervento di implantoprotesi eseguito CP_1 tra novembre 2015 e giugno 2016 e conseguentemente lo condanna a risarcire al CP_1
i danni da questo subiti che vengono liquidati nell'importo di euro 8.045,15 per danno non patrimoniale ed euro 1.856,99 per spese mediche, il tutto oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
2) condanna, altresì, il dott. a rifondere a Parte_1 le spese del procedimento di ATP e di quello presente che liquida in CP_1 complessivi euro 2.685,29 per spese vive (di cui euro 2.394,29 per CTU) ed euro 5.734,00 (atp euro 2.337,00+merito euro 3.397,00) per compenso di avvocato, oltre 15% rfs I.V.A. e C.P.A.”.
2.Avverso detta ordinanza, con atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. - regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 17.11.2023 al sig. il dott. CP_1 Parte_1 ha interposto tempestivo gravame e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “in via pregiudiziale e cautelare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della Ordinanza impugnata per i motivi su dedotti nel presente atto;
in via principale e nel
pagina 4 di 16 merito:
1- Annullare integralmente l'impugnata Ordinanza in quanto illogica
,immotivata ed incoerente, Accogliere per i motivi suesposti in narrativa il presente appello ed in riforma integrale e/o parziale della Ordinanza n. 5641/2023 emessa dal G.u. Tribunale Di Bari Sezione Terza Dott. Cassano nel procedimento sommario di cognizione con RG 6522/2022 e pubblicata a mezzo comunicazione pec ai procuratori in data 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in appello, nonché già rassegnate in giudizio di I ° grado , e censurate tutte le eccezioni e /o istanze sollevate da parte avversa, per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria avversa e dichiarare non sussistente alcuna responsabilità del Dr. per malpratice medica nei Parte_1 confronti di con condanna di questi per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
;
2 - Indi Condannare l'appellato alla integrale restituzione di tutte le CP_1 somme percepite da parte dall'appellante Dr. quale sorte capitale(8045,15 Parte_1 euro), nonché spese mediche( 1.856,99 euro), nonché costi Atp (2.685,29 euro) come indicati nel dispositivo della impugnata Ordinanza n. 5641/23 Tribunale di Bari del 18.10.2023, cui il Dr. non ha mai prestato acquiescienza, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, entro i limiti di competenza della Corte adita;
3) - Condannare la parte appellata secondo soccombenza alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio nonché del procedimento Atp (così come liquidate nel dispositivo della Ordinanza impugnata) per diritti ed onorari, oltre cpa ed iva del presente grado di giudizio da liquidarsi nei confronti della sottoscritta procuratrice antistaria”.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso “la richiesta di rinnovazione o sostituzione dei CTU non avendo proceduto parte resistente ad avanzare rituale istanza di ricusazione. Peraltro la CTU appare priva di vizi logici ed è svolta in conformità ai principi e regole della scienza medica”, confermativa del verbale di udienza del 23.11.2022 con cui ha rigettato la richiesta preliminare ex art. 196 c.p.c. ritenendo “non necessario disporre una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio con sostituzione dei ctu”.
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe rigettato l'istanza di sostituzione dei CCTTUU senza alcuna motivazione logico- giuridico, omettendo di considerare: 1) che le cause di incompatibilità, consistenti nei rapporti di collaborazione continuativa tra i medesimi e la Consulente di parte ricorrente, erano emerse solo anni dopo, come evidenziato nella memoria di costituzione di esso resistente del 11.11.2022 e nelle note scritte del 16.11.2022; 2) che il deposito della CTU espletata era avvenuto oltre i termini di cui all'art. 195 c.p.c..; 3) che vi erano contraddizioni nelle risultanze peritali. pagina 5 di 16 Con il secondo motivo di gravame, il eccepisce l'erronea e incoerente Pt_1 ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
Evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la circostanza che
“l'intervento di toilette chirurgica del seno mascellare interessato e riparazione comunicazione oro-antrale è stato eseguito dall' (iscritto Controparte_2 all'albo dei Medici Odontoiatri) nel suo studio privato con tecnica pur CP_3 trattandosi di intervento invasivo e di competenza di Medico Chirurgo Otorinlaringoiatra o Maxillofacciale (Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi ) eseguibile solo in struttura protetta di tipo ospedaliero o in ambulatorio specialistico secondo i Regolamenti Regionali”; contesta la contraddittorietà della parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ha accertato l'inadempimento di esso resistente e, in adesione a quanto rilevato dai CCTTUU nella relazione di ATP, ha individuato “una incapacità temporanea al 50% per l'intervallo compreso tra il posizionamento dell'impianto a fine novembre 2016 e la rimozione di questo ad inizio 2017 (6 mesi) e un'incapacità temporanea per ulteriori 2 mesi [….]”, risultando tale ricostruzione incoerente con la certificazione medica allegata dal ricorrente in atti che attestava danni nel periodo compreso tra l'1.06.2016 e marzo 2017, nonché con il dispositivo della medesima ordinanza in cui si fa riferimento alla responsabilità di esso resistente per i “danni patiti da a seguito dell'intervento di implantoprotesi eseguito tra novembre CP_1
2015 e giugno 2016”.
Con il terzo e ultimo motivo censura la sentenza per non aver il Tribunale correttamente valutato la carenza probatoria della domanda risarcitoria, ovvero preso in considerazione le contestazioni mosse da esso resistente in primo grado alla documentazione prodotta dal ricorrente, contenente: esami radiografici non conformi, referti radiografici senza i relativi radiogrammi;
attestazioni prive di referti medici correlati e come tali inidonei a costituire prova dei postumi permanenti riportati dal paziente-ricorrente, nonché ad accertare la malpractice medica ovvero il nesso eziologico tra la condotta del medico e i danni lamentati dal paziente.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto statuire la non producibilità e/o non rilevanza probatoria della seguente documentazione: 1) all. 4 Estratto Tac con EA eseguita l'1.06.2016, contenente solo un radiogramma senza data certa, di dubbia provenienza ed effettuato presso un centro radiologico non autorizzato, essendo il medico Odontoiatra incompetente a refertare indagini radiografiche in quanto privo della specializzazione medica che è invece propria del Medico Radiologo;
2) all. 8 Relazione intervento chirurgico Dott.
3.06.2016 in quanto: 2.1) Per_2
pagina 6 di 16 l'intervento risulterebbe eseguito in studio odontoiatrico privato anziché in struttura ospedaliera pubblica e, come tale, suscettibile di alterazione, manomissione, costruzione oltreché non attestato da alcun referto che attesti il materiale asportato in fase operatoria;
2.2) l'intervento eseguito sarebbe errato in quanto l'intervento chirurgico cardine dei seni paranasali, compreso il seno mascellare, si individuerebbe nella chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali (denominata con l'acronimo FESS) poiché minimamente invasivo a differenza dell'intervento descritto in relazione dal Dott.
, definito in letteratura intervento secondo ormai obsoleto e non Per_2 CP_4 più praticato poiché invasivo e associato a maggior morbilità complicanze e reliquati chirurgici;
2.3) trattasi di intervento non eseguibile dal laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria in studio odontoiatrico, non essendo l'intervento secondo CP_4 elencato nell'allegato 2A- Prestazioni Odontoiatriche a Media Invasività e 3A Prestazioni Odontoiatriche a maggiore invasività del Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 43 del 27/03/2020 inerente alle prestazioni eseguibili in studio odontoiatrico13 e, di fatti, di pertinenza del medico chirurgo specializzato in Otorinolaringoiatria o in Chirurgia Maxillofacciale, iscritto al rispettivo albo dei Medici Chirurghi. 3) referto del Dott. , medico specialista Otorinlangoiatra, del 28.07.2016 in quanto privo di Per_3 firma e timbro e, in ogni caso, non attestante “segni di sinusite acuta o cronica”; 4) all. 9 certificato prescrizione medicinali del medico di famiglia Dott. del 07.02.17 Per_4 privo di firma e timbro, non accompagnato da ricevuta o fattura, né attestante sinusite acuta o cronica, in quanto trattasi di una mera prescrizione di medicinali empirica, non supportata da indagini strumentali adeguate ed effettuata a distanza di mesi 7 dalla visita Otorinolaringoiatrica del Dott. il 28.07.2016 all'esito della quale non sono Per_3 stati rilevati segni di sinusite acuta o cronica;
5) referto rx cranio del 9.02.2017 eseguito presso mancante del relativo radiogramma;
6) referto del medico di Controparte_5 famiglia Dott. del 21.03.2017 di prescrizione tac al cranio in quanto priva di Per_4 rilevanza medico-legale in assenza di esame endoscopico con tecnica FESS, oltre che ingiustificata dal punto di vista medico a ben 8 mesi dalla visita specialistica dell' Otorinolaringoiatra che con esame endoscopico ha escluso la presenza di sinusite acuta o cronica;
7) all. 11 tac massiccio facciale del 27.03.2017 eseguito presso la
[...]
, essendo il referto privo del relativo radiogramma Controparte_6 iconografico;
8) all. 13 rx cranio del 20.06.2017, che non risulta essere stato prescritto da nessun medico, privo del corrispettivo radiogramma;
9) all. 1 prescrizione di antibiotici, mancante di data e privo di un qualche riferimento all'intervento di implantologia presuntivamente effettuato nel suo studio;
10) all. 1B rx del Dott. Pt_1 del quale è incerta la provenienza e assente del corrispettivo referto del Medico –
pagina 7 di 16 Radiologo;
12) all.18 resoconto versamenti, privo di data e firma e che esso resistente disconosce.
2.1 Costituendosi in giudizio, il eccepisce l'inammissibilità dell'appello e nel CP_1 merito contesta gli avversi assunti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello proposto dal dott. avverso l'ordinanza n.5641/2023 del Tribunale Parte_1 di Bari - Terza Sezione Civile (G.U.: dott. Sergio Cassano) perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado. 2) Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado del giudizio nonché al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
2.2 A seguito di trattazione orale, all'udienza del 2 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Le questioni preliminari di inammissibilità del gravame eccepite dall'appellato, non meritano accoglimento.
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito del processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., che prevedevano la possibilità di impugnare l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Successivamente, il d.lgs. 149/2022, all'art. 3 comma 48 ha abrogato l'intero rito sommario di cognizione, sostituendolo con il procedimento semplificato di cognizione. In base a tale novella legislativa, l'appellato ritiene che non sia rituale l'impugnazione così come svolta dalla controparte avendo introdotto il giudizio con atto di citazione anziché con ricorso.
Ed invero, non vi è dubbio che l'art. 3 comma 48 del d.lgs. 149/2022 abbia abrogato l'intero capo III-bis, ma l'articolo 35, medesimo d.lgs., rubricato “disciplina transitoria”, prevede che le disposizioni di tale decreto si applicano ai procedimenti instaurati a seguito del 28 febbraio 2023, mentre per quelli già pendenti in tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per individuare quando il procedimento sia stato instaurato, l'art. 39 comma 3, (seppure in tema di litispendenza, ma per comprendere quando un procedimento sia incardinato prima di un altro), adotta come termine di riferimento il deposito del ricorso, che nel caso di specie risale al 2022, ben prima del 28 febbraio 2023. In base a quanto ricostruito, si ritiene il procedimento de qua già instaurato alla data del 28 febbraio 2023, così da potersi considerare tempestiva e pagina 8 di 16 corretta l'impugnazione e applicare la disciplina del procedimento sommario di cognizione, abrogato, in ossequio all'art. 35 d.lgs. 149/2022.
Quanto alla seconda eccezione, può osservarsi che l'atto di citazione in appello presentato dal contiene la fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini liberi a Pt_1 comparire di 90 gg., di cui all'art. 342 c.p.c., con l'invito a costituirsi almeno 70 gg. prima dell'udienza, mutuando così la nuova disciplina prevista per il primo grado. L'appellato evidenzia come siffatto invito sia lesivo del diritto di difesa ed in contrasto con gli artt. 343 e 347 c.p.c.
La questione processuale è sorta in quanto nell'originario testo del d.lgs. 149/2022 vi era soltanto il rinvio alle forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, tanto da rendersi necessario il ricorso sia all'interpretazione sistematica che dottrinale, ben esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
Più nello specifico l'art. 343 c.p.c. prevede (e prevedeva anche prima del correttivo AR), a pena di decadenza, la facoltà di proporre appello incidentale, nella comparsa di risposta, almeno 20 gg. prima dell'udienza. Di qui, emerge l'incongruenza di una costituzione in appello almeno 70 gg. prima dell'udienza (pur senza la presenza delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e di poter presentare appello incidentale, nella stessa comparsa di risposta, fino a 20 gg. prima dell'udienza.
Pertanto, già anteriormente al decreto correttivo AR si riteneva che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a 20 gg. prima dell'udienza e questa soluzione è stata confermata dalla modifica legislativa che ha riguardato l'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente “le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Tuttavia, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalle legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, potendo l'appellato, che ben interpreta tale questione, costituirsi fino a 20 gg prima.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine. Inoltre, la costituzione dell'altra parte sana i vizi e consente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nel caso in questione non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell'avvertimento di cui al n.7 dell'art. 163 c.p.c, che è presente, seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato. pagina 9 di 16 3.2 Nel merito l'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il lamenta l'incompatibilità del CTU dott. e dell'ausiliario dott.ssa Pt_1 Per_5
in virtù di preesistenti rapporti con il CTP del ricorrente dott.ssa e Per_6 Per_7 rileva che sul punto il giudice di prime cure non abbia esaustivamente argomentato ritenendo, semplicemente, che non fosse stata presentata tempestivamente istanza di ricusazione.
Osserva l'appellante che sebbene non abbia proposto ritualmente l'istanza di ricusazione così come richiesto dall'art. 192 comma 2 c.p.c. (almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione), tuttavia il giudice di prime cure, in virtù dei poteri officiosi di cui all'art. 196 c.p.c, può disporre, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Tuttavia, come sostenuto in primo grado non vi sono ragioni tali per sostenere la sussistenza dei gravi motivi, ossia tali da mettere in dubbio l'imparzialità del CTU e del CTP. Questo perchè una sola pubblicazione e taluni corsi di perfezionamento in cui erano entrambi docenti e risalenti a circa 9 anni prima dell'insorgere della odierna controversia non sono tali da portare a ritenere la sussistenza di una contiguità professionale idonea ad influenzare la perizia.
Inoltre, il mero ritardo delle operazioni peritali non può essere posto a fondamento della sostituzione del CTU poichè non si è tramutato in alcun pregiudizio procedimentale- metodologico della perizia, dovendosi, peraltro, ritenere il termine di cui all'art. 195 c.p.c. come ordinatorio, volto soltanto a velocizzare il processo. Diversa questione se il ritardo fosse stato indice sintomatico di una non corretta, da un punto di vista scientifico, esecuzione della perizia, ma, sul punto, nulla deduce l'appellante.
Per quanto riguarda la riduzione del compenso a seguito del ritardo nel deposito della relazione peritale, si ritiene che è questione da affrontare non mediante appello ex art. 702-quater, bensì mediante opposizione al decreto di pagamento da proporsi mediante ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto, così come testualmente previsto dal combinato disposto dell'art. 170 del DPR n.115/2022 e dell'art. 15 d.lgs. 150/2011.
Quanto all''intervento del dott. , l'appellante afferma che il giudice di primo Per_2 grado non abbia considerato che l'intervento praticato in data 03/06/2016 per rimuovere il corpo estraneo dalla cavità sinusale, non sia praticabile dal medesimo, in quanto la tecnica utilizzata - denominata CADEWELL- LUC - è appannaggio esclusivo dei medici-chirurghi e non degli odontoiatri.
pagina 10 di 16 Senonchè la questione prospettata porterebbe a rilievi pubblicistici circa l'esercizio da parte di un professionista di attività spettante a soggetto iscritto ad altro albo, nulla rilevando ai fini del presente giudizio civile, in quanto tale questione non assolve alla prova liberatoria che l'art. 1218 c.c. richiede al debitore per andare esente da responsabilità.
Affermare che il dott. non avrebbe potuto praticare quel tipo di intervento è Per_2 cosa ben diversa dall'individuare la causa dell'inadempimento e la non imputabilità della stessa al debitore. Peraltro la relazione del CTU indica che si tratta di un intervento di toilette del seno mascellare per via trans creatale e successiva chiusura, diverso dalla tecnica, affermata dall'appellante, di , la quale ha un Persona_8 approccio trans nasale con drenaggio. Inoltre, l'approccio al seno mascellare partendo dal cavo orale è consentito allo specialista in odontoiatria. I requisiti strutturali dello studio per prestazioni sul seno mascellare sono definiti dal regolamento regionale 31/03/20 n 5 (pubblicato si BURP n 47 del 3-4-20).
L'appellante lamenta la contraddittorietà all'interno della stessa ordinanza impugnata tra la parte motiva ed il dispositivo. In particolare, evidenzia che nella motivazione l'impianto risulta essere posizionato dal dott. a novembre 2016 e rimosso, a Pt_1 seguito di trasmigrazione, dal dott. a giugno 2017, nel dispositivo sono Per_2 indicate come date, rispettivamente novembre 2015 e giugno 2016.
Ed invero dalla documentazione prodotta dalle parti emerge senza dubbio che il posizionamento dell'impianto è avvenuto a novembre 2015 e la sua rimozione a giugno 2016, evidenziando così soltanto un mero errore materiale della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Proseguendo nel gravame, il elenca una serie di documenti attinenti alle Pt_1 certificazioni mediche prodotte dal lamentando dei vizi, tanto da chiedere la non CP_1 producibilità in giudizio o inutilizzabilità, senza indicare le leggi violate. E precisamente:
a) estratto Tac ON EA
L'appellante sostiene che l'estratto Tac ON EA non possa essere utilizzato ai fini della decisione perché senza data certa, di dubbia provenienza, priva di referto di un medico radiologo, né svolta presso un centro radiologico autorizzato.
Non sono accoglibili tali rimostranze perchè: 1) la radiografia è datata come emerge dalla stessa citazione in appello, salvo intendere come data certa la necessità di un'autenticazione da parte di P.U., da nessuna legge richiesta;
2) è certa la provenienza pagina 11 di 16 dallo studio del dott. ; 3) la legge 409/1985 ed il d.lgs. 187/00 consentono Per_2 anche all'odontoiatra di poter svolgere l'attività di radiodiagnostica quando complementare alle attività di diagnosi e cura proprie dell'odontoiatria. Peraltro le immagini radiografiche, anche se prive di referto del medico radiologo, possono essere lette e spiegate dal CTU nominato dal giudice.
b) l'intervento del dott. Per_2
L'appellante contesta l'ordinanza di primo grado nella parte in cui sostiene la correttezza dell'intervento praticato dal dott. . Più nello specifico, l'appellante ritiene che Per_2 tale intervento non possa essere svolto in uno studio privato perché suscettibile di manomissione e che sia stato svolto con una tecnica diversa da quella normalmente applicata.
Senonchè non si comprende ove sia sancito l'obbligo di praticare l'intervento di rimozione dell'impianto dal seno paranasale necessariamente in una struttura pubblica e perchè all'interno di quest'ultima non vi sia pericolo di manomissione o alterazione. Trattasi dunque di mere suggestioni prive di ogni fondamento giuridico.
Per quanto riguarda l'intervento eseguito dal dott. nessun dubbio circa la sua Per_2 correttezza è stata sollevata dal CTU, nessun ulteriore danno è stato così prodotto, risultando essere stato svolto secondo le leges artis. Peraltro, laddove anche l'intervento di rimozione dell'impianto fosse errato e avesse aumentato l'entità danno, si aggiungerebbe la responsabilità del secondo odontoiatra al primo, ma senza in alcun modo escludere la responsabilità del Pt_1
c) referto del dott. Per_3
L'appellante lamenta l'inutilizzabilità del referto del dott. perchè privo di Per_3 firma e di immagini dell'esame diagnostico.
Dalla lettura del referto emerge al contrario come presente la sottoscrizione.
Continua l'appellante affermando che il referto de qua affermi “in endoscopia non segni di sinusite acuta o cronica, …”, senonché dalla lettura del referto risulta riportato non “in endoscopia”, quanto “in macroscopia”, l'esatto opposto di quanto affermato dall'appellante.
d) certificato prescrizione medicinali Dott. 07/02/2017 Per_4
pagina 12 di 16 L'appellante sostiene le medesime critiche già spiegate verso il referto del dott.
, alla cui analisi, poco sopra svolta, si rimanda. In più, afferma che manca una Per_3 ricevuta o fattura da parte del medico.
Senonchè tali questioni involgono aspetti tributari/fiscali, ovvero di giudizio civile di inadempimento contrattuale tra medico e paziente, allorché fosse o meno stato pagato il compenso, ben diverso da quello instaurato. Per di più, l' appellante (l'avv. nei CP_1 suoi documenti indica il dott. quale medico di famiglia, mentre il Persona_1 dott. viene indicato come specialista otorino-laringoiatra) qualifica il dott. Per_4 come medico di famiglia, e non si comprende che fattura o ricevuta allora debba Per_4 rilasciare.
e) referto rx cranio del 09/02/2017 eseguito presso Controparte_7
L'appellante sostiene, sempre senza riferimento legislativo, l'improducibilità del referto rx cranio del 09/02/2017 in assenza di radiogramma. Anche in questo caso si ritiene di rimandare a quanto già innanzi affermato.
f) referto medico Dott. del 21/03/2017 Per_4
L'appellante sostiene la non utilizzabilità della prescrizione di tac cranio effettuata dal medico Dott. il 21/03/2017 perchè priva di esame endoscopico, ovvero a Per_4 distanza di 8 mesi dalla visita del dott. . Per_3
Ma l'appellante non indica alcun riferimento scientifico a sostegno della tesi in virtù della quale la tac cranio debba essere sempre anticipata da un esame endoscopico. Lo stesso dott. otorino-laringoiatra, meno di due mesi prima, aveva certificato la Per_1 presenza della sinusite con relativa prescrizione farmacologica. Ne deriva che il riferimento agli 8 mesi dalla visita del dott. è puramente suggestivo, perchè il Per_3 dott. è parimenti specialista ed ha visitato l'avv. meno di due mesi Per_1 CP_1 prima della prescrizione tac cranio del 21/03/2017.
g) tac massiccio facciale del 27/03/2017
L'appellante anche in questo caso ritiene che vi sia soltanto il referto senza immagine, pertanto si rimette a quanto affermato in precedenza.
Inoltre, sempre l'appellante ritiene che anche se utilizzabile, tale referto indichi l'assenza di segni radiografici specifici: “normopenumatizzate le altre cavità paranasali”. In verità il referto dice l'opposto: “Ipertrofia dei turbinati medio ed inferiore di sx. Normopneumatizzate le altre cavità paranasali. A livello del pavimento del seno mascellare sx ed aggettante nello stesso, si osserva formazione a densità calcifica con pagina 13 di 16 minuti corpi metallici viciniori da verosimile esito post-chirurgico di posizionamento di membrana riassorbibile fissata con 3 chiodini”.
h) rx cranio del 20/06/2017
L'appellante lamenta la mancata prescrizione da parte di un medico di questo esame diagnostico, interrogandosi sulle finalità di siffatto accertamento. Tale impostazione è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto il dubbio circa le finalità per cui un soggetto si sottopone ad un esame, anziché contraddire il risultato obiettivo dello stesso, non è dirimente.
A chiusura si osserva che in nessun atto l'appellante ha mai contestato l'esecuzione dell'intervento da parte del Dott. o la correttezza dello stesso secondo le regole Pt_1 tecnico-scientifiche e mai ha contestato che il dott. al momento della scopertura, Pt_1 non abbia più trovato l'impianto nella sede operata. Ritiene che il giudice di primo grado abbia fondato la decisione su una CTU nulla sia per il conflitto di interessi ( questione già esaminata) sia per le carenze documentali. In base a quanto in precedenza affermato, si esclude qualsiasi irregolarità della CTU, così come già indicato dal Tribunale.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente il nesso eziologico: “ considerato che nel caso di specie il paziente ha dato prova del CP_1 contratto relativo alla prestazione sanitaria intercorso con il medico (cfr. Parte_1 doc. 1, 1b e 18 del fascicolo di parte ricorrente) e il peggioramento della situazione patologica preesistente, il medico avrebbe dovuto dare prova che l'inadempimento non vi era stato o che, pur sussistendo, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta poiché quegli esiti erano stati determinati dalla sopravvenienza, nella serie causale che dall'intervento ha condotto al danno, di un evento inevitabile o imprevedibile, ma ciò non è avvenuto in quanto le modalità operative scelte dal medico (esecuzione di un mini-rialzo del seno mascellare contestuale al posizionamento dell'impianto) avevano la estrema probabilità di condurre ad un insuccesso, come poi in effetti avvenuto”.
Nell'intero atto di citazione in appello e nelle repliche conclusionali, l'appellante non ha mai indicato la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., l'unica in grado di escludere la sua responsabilità. Come chiarito dal giudice di prime cure, a seguito delle sentenze di San Martino del 2019, la Suprema Corte di Cassazione richiede per l'inadempimento contrattuale relativo ad obbligazioni con risultato non governabile anzitutto che il creditore provi il titolo del credito, il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno e che il debitore debba individuare la causa dell'impossibilità della prestazione e pagina 14 di 16 la non imputabilità al medesimo, ricordando che il rischio della cd. causa ignota grava sul debitore.
In questo procedimento il debitore dott. non solo non ha mai individuato la causa Pt_1 dell'impossibilità della prestazione e poi la sua non imputabilità, ma non ha neppure mai contestato l'errato intervento (inadempimento dannoso). E pertanto l'appello oltre che infondato, è inammissibile.
L'unico tentativo della difesa del debitore è stato quello di profilare un conflitto di interessi, inesistente, del CTU e della sua ausiliaria (senza contestare nel merito il loro operato) e cercare, senza troppo rigore giuridico, di far dichiarare inutilizzabili alcuni referti.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e a favore dell'appellato e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M.
n. 147/2021 valori medi, con esclusione della fase di trattazione
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., regolarmente notificato a mezzo Pt_1
p.e.c. il 17.11.2023, nei confronti di avverso l'ordinanza n. CP_1
5641/2023, pubblicata il 18.10.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 spese che liquida in complessivi €. 4000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, pagina 15 di 16 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 8 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1461 dell'anno 2023, avverso l'ordinanza n. 5641/2023 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, pubblicata il 18.10.2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
AT EA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Putignano (BA) al Viale C. Colombo, 6, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
IA OM ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Noci (BA) alla Via Porta Nuova, 9, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta e note a verbale all'udienza collegiale del 2.04.2025, svoltasi in presenza delle parti, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo p.e.c. il 12.09.2022 –sulla scorta dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi nell'ambito del procedimento R.G. n. 16619/2018 – il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Bari il sig. al fine di ottenere, previo accertamento e declaratoria di Parte_1 responsabilità professionale, la condanna al risarcimento di tutti i danni da lui patiti quantificati in complessivi euro 18.793,27, in conseguenza delle cure dentarie somministrategli non eseguite correttamente;
con vittoria di spese e competenze.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: - nel mese di novembre 2015 si affidava al medico odontoiatra dott. al fine di risolvere le problematiche Parte_1 funzionali legate alla mancanza di un molare (elemento 26); - in data 28.11.2015 il medico procedeva all'intervento di implantoprotesi, consistente nel posizionamento, in regione 26, di un impianto dentale in materiale biocompatibile, inserito nell'osso mascellare o mandibolare al fine di sostituire la radice del dente mancante;
- a seguito dell'intervento il dott. prescriveva una visita a distanza di sei mesi per effettuare Pt_1
l'operazione di scopertura e di protesizzazione;
- nei mesi successivi, accusava frequenti emicranie, ostruzione della narice sinistra e ripetute perdite di muco;
- in data 1.06.2016 si recava presso lo studio odontoiatrico per la scopertura dell'impianto e, in tale occasione, al momento dell'incisione, il medico rilevava l'impossibilità di procedere al posizionamento della vite di guarigione, in quanto l'impianto precedentemente inserito non risultava più allocato nella sede originaria;
conseguentemente, il medico provvedeva a suturare nuovamente la zona interessata, eseguiva una radiografia dell'area e dimetteva il paziente senza rilasciare diagnosi né fornire indicazioni terapeutiche o prescrizioni;
- persistendo la sintomatologia cefalalgica e in assenza di qualsivoglia indicazione clinica da parte del resistente, si rivolgeva al proprio medico di base, dott. il Persona_1 quale, acquisita l'anamnesi del caso, prescriveva l'esecuzione di una TAC del massiccio pagina 2 di 16 facciale per sospetta migrazione dell'impianto dentale nel seno mascellare;
a tal fine, in pari data, si recava presso lo studio di un altro medico odontoiatra, dott.
[...]
, il quale all'esito della TAC accertava la presenza dell'impianto all'interno Per_2 del seno mascellare sinistro, evidenziando altresì, in corrispondenza dello stesso, un'area di ipertrofia della mucosa sinusale, verosimilmente secondaria al processo infiammatorio in atto;
pertanto, il dott. gli rappresentava la necessità di Per_2 procedere con urgenza alla rimozione del corpo estraneo dalla cavità sinusale ed intanto prescriveva terapia farmacologica antinfiammatoria ed antibiotica al fine di procedere alla iniziale cura della patologia flogistica a carico del seno mascellare già riscontrata;
in data 03/06/2016, lo stesso medico eseguiva intervento chirurgico consistente nell'asportazione dell'impianto circondato dalla mucosa infiammata, con toilette del seno mascellare e riparazione della comunicazione oro-antrale; - nel periodo successivo, in ragione della perdurante sintomatologia riconducibile a uno stato infiammatorio della mucosa del seno mascellare, si sottoponeva a cicli terapeutici per la cura della sinusite, patologia da cui risulta affetto in forma recidivante, come attestato dalle visite specialistiche in otorinolaringoiatria eseguite in data 28.07.2016, 07.02.2017 e 21.03.2017 presso strutture mediche specializzate
Tanto premesso, il ricorrente fondava la propria pretesa risarcitoria nei confronti del dott. sull'assunto che la condotta imprudente, negligente e imperita da questi Parte_1 tenuta si fosse concretizzata in una errata pianificazione pre-operatoria, che aveva determinato il tentativo di inserimento di un impianto in condizioni cliniche sfavorevoli, caratterizzate da uno scarso volume di osso residuo nel mascellare anteriore e latero-posteriore, con conseguente rottura del pavimento del seno mascellare e migrazione dell'inserto implantare all'interno della cavità sinusale, da cui erano derivate le successive complicanze.
1.1 Costituendosi in giudizio, il dott. chiedeva: Pt_1
-in via preliminare, disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa della propria compagnia assicurativa a copertura della responsabilità professionale;
in via istruttoria, di disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la sostituzione del CTU e del suo ausiliario specialista , ovvero nuova CTU;
-nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96, II comma, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze.
pagina 3 di 16 1.2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e le risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP.
1.3 Con ordinanza n. 5641/2023, pubblicata il 18.10.2023, il Tribunale di Bari:
1) in rito, rilevava l'inutilizzabilità delle “note conclusive” depositate dal resistente il 29.09.2023 in quanto non previste dal rito sommario di cognizione e non autorizzate dal giudice;
rigettava la richiesta del resistente di integrazione di contraddittorio a carico del ricorrente, evidenziando che, in materia di responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie, non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con le compagnie assicurative, di talché spettava al dott. chiamare eventualmente Pt_1 in garanzia la propria compagnia;
infine, disattendeva la richiesta di rinnovazione o sostituzione dei CTU avanzata dal resistente, non avendo lo stesso formulato istanza di ricusazione;
2) nel merito, in applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e con riferimento al periodo in cui si erano verificati i fatti oggetto della domanda risarcitoria — ovvero sotto la vigenza della Legge Gelli-Bianco — riconosceva la natura contrattuale del rapporto tra medico e paziente, rilevando che, nel caso di specie, era documentato e accertato attraverso l'ATP l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale da parte del medico. Accoglieva pertanto la richiesta risarcitoria avanzata dal Pertanto, così provvedeva: “1) dichiara il dott. responsabile dei CP_1 Parte_1 danni patiti da a seguito dell'intervento di implantoprotesi eseguito CP_1 tra novembre 2015 e giugno 2016 e conseguentemente lo condanna a risarcire al CP_1
i danni da questo subiti che vengono liquidati nell'importo di euro 8.045,15 per danno non patrimoniale ed euro 1.856,99 per spese mediche, il tutto oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
2) condanna, altresì, il dott. a rifondere a Parte_1 le spese del procedimento di ATP e di quello presente che liquida in CP_1 complessivi euro 2.685,29 per spese vive (di cui euro 2.394,29 per CTU) ed euro 5.734,00 (atp euro 2.337,00+merito euro 3.397,00) per compenso di avvocato, oltre 15% rfs I.V.A. e C.P.A.”.
2.Avverso detta ordinanza, con atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. - regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 17.11.2023 al sig. il dott. CP_1 Parte_1 ha interposto tempestivo gravame e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “in via pregiudiziale e cautelare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della Ordinanza impugnata per i motivi su dedotti nel presente atto;
in via principale e nel
pagina 4 di 16 merito:
1- Annullare integralmente l'impugnata Ordinanza in quanto illogica
,immotivata ed incoerente, Accogliere per i motivi suesposti in narrativa il presente appello ed in riforma integrale e/o parziale della Ordinanza n. 5641/2023 emessa dal G.u. Tribunale Di Bari Sezione Terza Dott. Cassano nel procedimento sommario di cognizione con RG 6522/2022 e pubblicata a mezzo comunicazione pec ai procuratori in data 18.10.2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in appello, nonché già rassegnate in giudizio di I ° grado , e censurate tutte le eccezioni e /o istanze sollevate da parte avversa, per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria avversa e dichiarare non sussistente alcuna responsabilità del Dr. per malpratice medica nei Parte_1 confronti di con condanna di questi per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
;
2 - Indi Condannare l'appellato alla integrale restituzione di tutte le CP_1 somme percepite da parte dall'appellante Dr. quale sorte capitale(8045,15 Parte_1 euro), nonché spese mediche( 1.856,99 euro), nonché costi Atp (2.685,29 euro) come indicati nel dispositivo della impugnata Ordinanza n. 5641/23 Tribunale di Bari del 18.10.2023, cui il Dr. non ha mai prestato acquiescienza, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, entro i limiti di competenza della Corte adita;
3) - Condannare la parte appellata secondo soccombenza alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio nonché del procedimento Atp (così come liquidate nel dispositivo della Ordinanza impugnata) per diritti ed onorari, oltre cpa ed iva del presente grado di giudizio da liquidarsi nei confronti della sottoscritta procuratrice antistaria”.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso “la richiesta di rinnovazione o sostituzione dei CTU non avendo proceduto parte resistente ad avanzare rituale istanza di ricusazione. Peraltro la CTU appare priva di vizi logici ed è svolta in conformità ai principi e regole della scienza medica”, confermativa del verbale di udienza del 23.11.2022 con cui ha rigettato la richiesta preliminare ex art. 196 c.p.c. ritenendo “non necessario disporre una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio con sostituzione dei ctu”.
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe rigettato l'istanza di sostituzione dei CCTTUU senza alcuna motivazione logico- giuridico, omettendo di considerare: 1) che le cause di incompatibilità, consistenti nei rapporti di collaborazione continuativa tra i medesimi e la Consulente di parte ricorrente, erano emerse solo anni dopo, come evidenziato nella memoria di costituzione di esso resistente del 11.11.2022 e nelle note scritte del 16.11.2022; 2) che il deposito della CTU espletata era avvenuto oltre i termini di cui all'art. 195 c.p.c..; 3) che vi erano contraddizioni nelle risultanze peritali. pagina 5 di 16 Con il secondo motivo di gravame, il eccepisce l'erronea e incoerente Pt_1 ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
Evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la circostanza che
“l'intervento di toilette chirurgica del seno mascellare interessato e riparazione comunicazione oro-antrale è stato eseguito dall' (iscritto Controparte_2 all'albo dei Medici Odontoiatri) nel suo studio privato con tecnica pur CP_3 trattandosi di intervento invasivo e di competenza di Medico Chirurgo Otorinlaringoiatra o Maxillofacciale (Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi ) eseguibile solo in struttura protetta di tipo ospedaliero o in ambulatorio specialistico secondo i Regolamenti Regionali”; contesta la contraddittorietà della parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ha accertato l'inadempimento di esso resistente e, in adesione a quanto rilevato dai CCTTUU nella relazione di ATP, ha individuato “una incapacità temporanea al 50% per l'intervallo compreso tra il posizionamento dell'impianto a fine novembre 2016 e la rimozione di questo ad inizio 2017 (6 mesi) e un'incapacità temporanea per ulteriori 2 mesi [….]”, risultando tale ricostruzione incoerente con la certificazione medica allegata dal ricorrente in atti che attestava danni nel periodo compreso tra l'1.06.2016 e marzo 2017, nonché con il dispositivo della medesima ordinanza in cui si fa riferimento alla responsabilità di esso resistente per i “danni patiti da a seguito dell'intervento di implantoprotesi eseguito tra novembre CP_1
2015 e giugno 2016”.
Con il terzo e ultimo motivo censura la sentenza per non aver il Tribunale correttamente valutato la carenza probatoria della domanda risarcitoria, ovvero preso in considerazione le contestazioni mosse da esso resistente in primo grado alla documentazione prodotta dal ricorrente, contenente: esami radiografici non conformi, referti radiografici senza i relativi radiogrammi;
attestazioni prive di referti medici correlati e come tali inidonei a costituire prova dei postumi permanenti riportati dal paziente-ricorrente, nonché ad accertare la malpractice medica ovvero il nesso eziologico tra la condotta del medico e i danni lamentati dal paziente.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto statuire la non producibilità e/o non rilevanza probatoria della seguente documentazione: 1) all. 4 Estratto Tac con EA eseguita l'1.06.2016, contenente solo un radiogramma senza data certa, di dubbia provenienza ed effettuato presso un centro radiologico non autorizzato, essendo il medico Odontoiatra incompetente a refertare indagini radiografiche in quanto privo della specializzazione medica che è invece propria del Medico Radiologo;
2) all. 8 Relazione intervento chirurgico Dott.
3.06.2016 in quanto: 2.1) Per_2
pagina 6 di 16 l'intervento risulterebbe eseguito in studio odontoiatrico privato anziché in struttura ospedaliera pubblica e, come tale, suscettibile di alterazione, manomissione, costruzione oltreché non attestato da alcun referto che attesti il materiale asportato in fase operatoria;
2.2) l'intervento eseguito sarebbe errato in quanto l'intervento chirurgico cardine dei seni paranasali, compreso il seno mascellare, si individuerebbe nella chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali (denominata con l'acronimo FESS) poiché minimamente invasivo a differenza dell'intervento descritto in relazione dal Dott.
, definito in letteratura intervento secondo ormai obsoleto e non Per_2 CP_4 più praticato poiché invasivo e associato a maggior morbilità complicanze e reliquati chirurgici;
2.3) trattasi di intervento non eseguibile dal laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria in studio odontoiatrico, non essendo l'intervento secondo CP_4 elencato nell'allegato 2A- Prestazioni Odontoiatriche a Media Invasività e 3A Prestazioni Odontoiatriche a maggiore invasività del Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 43 del 27/03/2020 inerente alle prestazioni eseguibili in studio odontoiatrico13 e, di fatti, di pertinenza del medico chirurgo specializzato in Otorinolaringoiatria o in Chirurgia Maxillofacciale, iscritto al rispettivo albo dei Medici Chirurghi. 3) referto del Dott. , medico specialista Otorinlangoiatra, del 28.07.2016 in quanto privo di Per_3 firma e timbro e, in ogni caso, non attestante “segni di sinusite acuta o cronica”; 4) all. 9 certificato prescrizione medicinali del medico di famiglia Dott. del 07.02.17 Per_4 privo di firma e timbro, non accompagnato da ricevuta o fattura, né attestante sinusite acuta o cronica, in quanto trattasi di una mera prescrizione di medicinali empirica, non supportata da indagini strumentali adeguate ed effettuata a distanza di mesi 7 dalla visita Otorinolaringoiatrica del Dott. il 28.07.2016 all'esito della quale non sono Per_3 stati rilevati segni di sinusite acuta o cronica;
5) referto rx cranio del 9.02.2017 eseguito presso mancante del relativo radiogramma;
6) referto del medico di Controparte_5 famiglia Dott. del 21.03.2017 di prescrizione tac al cranio in quanto priva di Per_4 rilevanza medico-legale in assenza di esame endoscopico con tecnica FESS, oltre che ingiustificata dal punto di vista medico a ben 8 mesi dalla visita specialistica dell' Otorinolaringoiatra che con esame endoscopico ha escluso la presenza di sinusite acuta o cronica;
7) all. 11 tac massiccio facciale del 27.03.2017 eseguito presso la
[...]
, essendo il referto privo del relativo radiogramma Controparte_6 iconografico;
8) all. 13 rx cranio del 20.06.2017, che non risulta essere stato prescritto da nessun medico, privo del corrispettivo radiogramma;
9) all. 1 prescrizione di antibiotici, mancante di data e privo di un qualche riferimento all'intervento di implantologia presuntivamente effettuato nel suo studio;
10) all. 1B rx del Dott. Pt_1 del quale è incerta la provenienza e assente del corrispettivo referto del Medico –
pagina 7 di 16 Radiologo;
12) all.18 resoconto versamenti, privo di data e firma e che esso resistente disconosce.
2.1 Costituendosi in giudizio, il eccepisce l'inammissibilità dell'appello e nel CP_1 merito contesta gli avversi assunti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello proposto dal dott. avverso l'ordinanza n.5641/2023 del Tribunale Parte_1 di Bari - Terza Sezione Civile (G.U.: dott. Sergio Cassano) perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di primo grado. 2) Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado del giudizio nonché al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
2.2 A seguito di trattazione orale, all'udienza del 2 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Le questioni preliminari di inammissibilità del gravame eccepite dall'appellato, non meritano accoglimento.
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito del processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., che prevedevano la possibilità di impugnare l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Successivamente, il d.lgs. 149/2022, all'art. 3 comma 48 ha abrogato l'intero rito sommario di cognizione, sostituendolo con il procedimento semplificato di cognizione. In base a tale novella legislativa, l'appellato ritiene che non sia rituale l'impugnazione così come svolta dalla controparte avendo introdotto il giudizio con atto di citazione anziché con ricorso.
Ed invero, non vi è dubbio che l'art. 3 comma 48 del d.lgs. 149/2022 abbia abrogato l'intero capo III-bis, ma l'articolo 35, medesimo d.lgs., rubricato “disciplina transitoria”, prevede che le disposizioni di tale decreto si applicano ai procedimenti instaurati a seguito del 28 febbraio 2023, mentre per quelli già pendenti in tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per individuare quando il procedimento sia stato instaurato, l'art. 39 comma 3, (seppure in tema di litispendenza, ma per comprendere quando un procedimento sia incardinato prima di un altro), adotta come termine di riferimento il deposito del ricorso, che nel caso di specie risale al 2022, ben prima del 28 febbraio 2023. In base a quanto ricostruito, si ritiene il procedimento de qua già instaurato alla data del 28 febbraio 2023, così da potersi considerare tempestiva e pagina 8 di 16 corretta l'impugnazione e applicare la disciplina del procedimento sommario di cognizione, abrogato, in ossequio all'art. 35 d.lgs. 149/2022.
Quanto alla seconda eccezione, può osservarsi che l'atto di citazione in appello presentato dal contiene la fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini liberi a Pt_1 comparire di 90 gg., di cui all'art. 342 c.p.c., con l'invito a costituirsi almeno 70 gg. prima dell'udienza, mutuando così la nuova disciplina prevista per il primo grado. L'appellato evidenzia come siffatto invito sia lesivo del diritto di difesa ed in contrasto con gli artt. 343 e 347 c.p.c.
La questione processuale è sorta in quanto nell'originario testo del d.lgs. 149/2022 vi era soltanto il rinvio alle forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, tanto da rendersi necessario il ricorso sia all'interpretazione sistematica che dottrinale, ben esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
Più nello specifico l'art. 343 c.p.c. prevede (e prevedeva anche prima del correttivo AR), a pena di decadenza, la facoltà di proporre appello incidentale, nella comparsa di risposta, almeno 20 gg. prima dell'udienza. Di qui, emerge l'incongruenza di una costituzione in appello almeno 70 gg. prima dell'udienza (pur senza la presenza delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e di poter presentare appello incidentale, nella stessa comparsa di risposta, fino a 20 gg. prima dell'udienza.
Pertanto, già anteriormente al decreto correttivo AR si riteneva che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a 20 gg. prima dell'udienza e questa soluzione è stata confermata dalla modifica legislativa che ha riguardato l'art. 347 c.p.c., nel quale oggi si prevede testualmente “le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Tuttavia, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalle legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, potendo l'appellato, che ben interpreta tale questione, costituirsi fino a 20 gg prima.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine. Inoltre, la costituzione dell'altra parte sana i vizi e consente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nel caso in questione non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell'avvertimento di cui al n.7 dell'art. 163 c.p.c, che è presente, seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato. pagina 9 di 16 3.2 Nel merito l'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il lamenta l'incompatibilità del CTU dott. e dell'ausiliario dott.ssa Pt_1 Per_5
in virtù di preesistenti rapporti con il CTP del ricorrente dott.ssa e Per_6 Per_7 rileva che sul punto il giudice di prime cure non abbia esaustivamente argomentato ritenendo, semplicemente, che non fosse stata presentata tempestivamente istanza di ricusazione.
Osserva l'appellante che sebbene non abbia proposto ritualmente l'istanza di ricusazione così come richiesto dall'art. 192 comma 2 c.p.c. (almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione), tuttavia il giudice di prime cure, in virtù dei poteri officiosi di cui all'art. 196 c.p.c, può disporre, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Tuttavia, come sostenuto in primo grado non vi sono ragioni tali per sostenere la sussistenza dei gravi motivi, ossia tali da mettere in dubbio l'imparzialità del CTU e del CTP. Questo perchè una sola pubblicazione e taluni corsi di perfezionamento in cui erano entrambi docenti e risalenti a circa 9 anni prima dell'insorgere della odierna controversia non sono tali da portare a ritenere la sussistenza di una contiguità professionale idonea ad influenzare la perizia.
Inoltre, il mero ritardo delle operazioni peritali non può essere posto a fondamento della sostituzione del CTU poichè non si è tramutato in alcun pregiudizio procedimentale- metodologico della perizia, dovendosi, peraltro, ritenere il termine di cui all'art. 195 c.p.c. come ordinatorio, volto soltanto a velocizzare il processo. Diversa questione se il ritardo fosse stato indice sintomatico di una non corretta, da un punto di vista scientifico, esecuzione della perizia, ma, sul punto, nulla deduce l'appellante.
Per quanto riguarda la riduzione del compenso a seguito del ritardo nel deposito della relazione peritale, si ritiene che è questione da affrontare non mediante appello ex art. 702-quater, bensì mediante opposizione al decreto di pagamento da proporsi mediante ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto, così come testualmente previsto dal combinato disposto dell'art. 170 del DPR n.115/2022 e dell'art. 15 d.lgs. 150/2011.
Quanto all''intervento del dott. , l'appellante afferma che il giudice di primo Per_2 grado non abbia considerato che l'intervento praticato in data 03/06/2016 per rimuovere il corpo estraneo dalla cavità sinusale, non sia praticabile dal medesimo, in quanto la tecnica utilizzata - denominata CADEWELL- LUC - è appannaggio esclusivo dei medici-chirurghi e non degli odontoiatri.
pagina 10 di 16 Senonchè la questione prospettata porterebbe a rilievi pubblicistici circa l'esercizio da parte di un professionista di attività spettante a soggetto iscritto ad altro albo, nulla rilevando ai fini del presente giudizio civile, in quanto tale questione non assolve alla prova liberatoria che l'art. 1218 c.c. richiede al debitore per andare esente da responsabilità.
Affermare che il dott. non avrebbe potuto praticare quel tipo di intervento è Per_2 cosa ben diversa dall'individuare la causa dell'inadempimento e la non imputabilità della stessa al debitore. Peraltro la relazione del CTU indica che si tratta di un intervento di toilette del seno mascellare per via trans creatale e successiva chiusura, diverso dalla tecnica, affermata dall'appellante, di , la quale ha un Persona_8 approccio trans nasale con drenaggio. Inoltre, l'approccio al seno mascellare partendo dal cavo orale è consentito allo specialista in odontoiatria. I requisiti strutturali dello studio per prestazioni sul seno mascellare sono definiti dal regolamento regionale 31/03/20 n 5 (pubblicato si BURP n 47 del 3-4-20).
L'appellante lamenta la contraddittorietà all'interno della stessa ordinanza impugnata tra la parte motiva ed il dispositivo. In particolare, evidenzia che nella motivazione l'impianto risulta essere posizionato dal dott. a novembre 2016 e rimosso, a Pt_1 seguito di trasmigrazione, dal dott. a giugno 2017, nel dispositivo sono Per_2 indicate come date, rispettivamente novembre 2015 e giugno 2016.
Ed invero dalla documentazione prodotta dalle parti emerge senza dubbio che il posizionamento dell'impianto è avvenuto a novembre 2015 e la sua rimozione a giugno 2016, evidenziando così soltanto un mero errore materiale della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Proseguendo nel gravame, il elenca una serie di documenti attinenti alle Pt_1 certificazioni mediche prodotte dal lamentando dei vizi, tanto da chiedere la non CP_1 producibilità in giudizio o inutilizzabilità, senza indicare le leggi violate. E precisamente:
a) estratto Tac ON EA
L'appellante sostiene che l'estratto Tac ON EA non possa essere utilizzato ai fini della decisione perché senza data certa, di dubbia provenienza, priva di referto di un medico radiologo, né svolta presso un centro radiologico autorizzato.
Non sono accoglibili tali rimostranze perchè: 1) la radiografia è datata come emerge dalla stessa citazione in appello, salvo intendere come data certa la necessità di un'autenticazione da parte di P.U., da nessuna legge richiesta;
2) è certa la provenienza pagina 11 di 16 dallo studio del dott. ; 3) la legge 409/1985 ed il d.lgs. 187/00 consentono Per_2 anche all'odontoiatra di poter svolgere l'attività di radiodiagnostica quando complementare alle attività di diagnosi e cura proprie dell'odontoiatria. Peraltro le immagini radiografiche, anche se prive di referto del medico radiologo, possono essere lette e spiegate dal CTU nominato dal giudice.
b) l'intervento del dott. Per_2
L'appellante contesta l'ordinanza di primo grado nella parte in cui sostiene la correttezza dell'intervento praticato dal dott. . Più nello specifico, l'appellante ritiene che Per_2 tale intervento non possa essere svolto in uno studio privato perché suscettibile di manomissione e che sia stato svolto con una tecnica diversa da quella normalmente applicata.
Senonchè non si comprende ove sia sancito l'obbligo di praticare l'intervento di rimozione dell'impianto dal seno paranasale necessariamente in una struttura pubblica e perchè all'interno di quest'ultima non vi sia pericolo di manomissione o alterazione. Trattasi dunque di mere suggestioni prive di ogni fondamento giuridico.
Per quanto riguarda l'intervento eseguito dal dott. nessun dubbio circa la sua Per_2 correttezza è stata sollevata dal CTU, nessun ulteriore danno è stato così prodotto, risultando essere stato svolto secondo le leges artis. Peraltro, laddove anche l'intervento di rimozione dell'impianto fosse errato e avesse aumentato l'entità danno, si aggiungerebbe la responsabilità del secondo odontoiatra al primo, ma senza in alcun modo escludere la responsabilità del Pt_1
c) referto del dott. Per_3
L'appellante lamenta l'inutilizzabilità del referto del dott. perchè privo di Per_3 firma e di immagini dell'esame diagnostico.
Dalla lettura del referto emerge al contrario come presente la sottoscrizione.
Continua l'appellante affermando che il referto de qua affermi “in endoscopia non segni di sinusite acuta o cronica, …”, senonché dalla lettura del referto risulta riportato non “in endoscopia”, quanto “in macroscopia”, l'esatto opposto di quanto affermato dall'appellante.
d) certificato prescrizione medicinali Dott. 07/02/2017 Per_4
pagina 12 di 16 L'appellante sostiene le medesime critiche già spiegate verso il referto del dott.
, alla cui analisi, poco sopra svolta, si rimanda. In più, afferma che manca una Per_3 ricevuta o fattura da parte del medico.
Senonchè tali questioni involgono aspetti tributari/fiscali, ovvero di giudizio civile di inadempimento contrattuale tra medico e paziente, allorché fosse o meno stato pagato il compenso, ben diverso da quello instaurato. Per di più, l' appellante (l'avv. nei CP_1 suoi documenti indica il dott. quale medico di famiglia, mentre il Persona_1 dott. viene indicato come specialista otorino-laringoiatra) qualifica il dott. Per_4 come medico di famiglia, e non si comprende che fattura o ricevuta allora debba Per_4 rilasciare.
e) referto rx cranio del 09/02/2017 eseguito presso Controparte_7
L'appellante sostiene, sempre senza riferimento legislativo, l'improducibilità del referto rx cranio del 09/02/2017 in assenza di radiogramma. Anche in questo caso si ritiene di rimandare a quanto già innanzi affermato.
f) referto medico Dott. del 21/03/2017 Per_4
L'appellante sostiene la non utilizzabilità della prescrizione di tac cranio effettuata dal medico Dott. il 21/03/2017 perchè priva di esame endoscopico, ovvero a Per_4 distanza di 8 mesi dalla visita del dott. . Per_3
Ma l'appellante non indica alcun riferimento scientifico a sostegno della tesi in virtù della quale la tac cranio debba essere sempre anticipata da un esame endoscopico. Lo stesso dott. otorino-laringoiatra, meno di due mesi prima, aveva certificato la Per_1 presenza della sinusite con relativa prescrizione farmacologica. Ne deriva che il riferimento agli 8 mesi dalla visita del dott. è puramente suggestivo, perchè il Per_3 dott. è parimenti specialista ed ha visitato l'avv. meno di due mesi Per_1 CP_1 prima della prescrizione tac cranio del 21/03/2017.
g) tac massiccio facciale del 27/03/2017
L'appellante anche in questo caso ritiene che vi sia soltanto il referto senza immagine, pertanto si rimette a quanto affermato in precedenza.
Inoltre, sempre l'appellante ritiene che anche se utilizzabile, tale referto indichi l'assenza di segni radiografici specifici: “normopenumatizzate le altre cavità paranasali”. In verità il referto dice l'opposto: “Ipertrofia dei turbinati medio ed inferiore di sx. Normopneumatizzate le altre cavità paranasali. A livello del pavimento del seno mascellare sx ed aggettante nello stesso, si osserva formazione a densità calcifica con pagina 13 di 16 minuti corpi metallici viciniori da verosimile esito post-chirurgico di posizionamento di membrana riassorbibile fissata con 3 chiodini”.
h) rx cranio del 20/06/2017
L'appellante lamenta la mancata prescrizione da parte di un medico di questo esame diagnostico, interrogandosi sulle finalità di siffatto accertamento. Tale impostazione è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto il dubbio circa le finalità per cui un soggetto si sottopone ad un esame, anziché contraddire il risultato obiettivo dello stesso, non è dirimente.
A chiusura si osserva che in nessun atto l'appellante ha mai contestato l'esecuzione dell'intervento da parte del Dott. o la correttezza dello stesso secondo le regole Pt_1 tecnico-scientifiche e mai ha contestato che il dott. al momento della scopertura, Pt_1 non abbia più trovato l'impianto nella sede operata. Ritiene che il giudice di primo grado abbia fondato la decisione su una CTU nulla sia per il conflitto di interessi ( questione già esaminata) sia per le carenze documentali. In base a quanto in precedenza affermato, si esclude qualsiasi irregolarità della CTU, così come già indicato dal Tribunale.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente il nesso eziologico: “ considerato che nel caso di specie il paziente ha dato prova del CP_1 contratto relativo alla prestazione sanitaria intercorso con il medico (cfr. Parte_1 doc. 1, 1b e 18 del fascicolo di parte ricorrente) e il peggioramento della situazione patologica preesistente, il medico avrebbe dovuto dare prova che l'inadempimento non vi era stato o che, pur sussistendo, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta poiché quegli esiti erano stati determinati dalla sopravvenienza, nella serie causale che dall'intervento ha condotto al danno, di un evento inevitabile o imprevedibile, ma ciò non è avvenuto in quanto le modalità operative scelte dal medico (esecuzione di un mini-rialzo del seno mascellare contestuale al posizionamento dell'impianto) avevano la estrema probabilità di condurre ad un insuccesso, come poi in effetti avvenuto”.
Nell'intero atto di citazione in appello e nelle repliche conclusionali, l'appellante non ha mai indicato la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., l'unica in grado di escludere la sua responsabilità. Come chiarito dal giudice di prime cure, a seguito delle sentenze di San Martino del 2019, la Suprema Corte di Cassazione richiede per l'inadempimento contrattuale relativo ad obbligazioni con risultato non governabile anzitutto che il creditore provi il titolo del credito, il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno e che il debitore debba individuare la causa dell'impossibilità della prestazione e pagina 14 di 16 la non imputabilità al medesimo, ricordando che il rischio della cd. causa ignota grava sul debitore.
In questo procedimento il debitore dott. non solo non ha mai individuato la causa Pt_1 dell'impossibilità della prestazione e poi la sua non imputabilità, ma non ha neppure mai contestato l'errato intervento (inadempimento dannoso). E pertanto l'appello oltre che infondato, è inammissibile.
L'unico tentativo della difesa del debitore è stato quello di profilare un conflitto di interessi, inesistente, del CTU e della sua ausiliaria (senza contestare nel merito il loro operato) e cercare, senza troppo rigore giuridico, di far dichiarare inutilizzabili alcuni referti.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e a favore dell'appellato e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M.
n. 147/2021 valori medi, con esclusione della fase di trattazione
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., regolarmente notificato a mezzo Pt_1
p.e.c. il 17.11.2023, nei confronti di avverso l'ordinanza n. CP_1
5641/2023, pubblicata il 18.10.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 spese che liquida in complessivi €. 4000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, pagina 15 di 16 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 8 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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