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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 559/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Controparte_1
, come esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
, nato il [...] in [...], Persona_1
, nata l'[...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. CAROSI Vincenzo ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza
Benedetto Cairoli n. 2
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata il Persona_2
17.07.1854 nel Comune di Colle d'Anchise (CB); costei, dopo essersi traferita in Brasile, si univa con e il 2.08.1892 generava quest'ultimo Parte_3 Persona_3
contraeva matrimonio con e, il 16.12.1917, diventava padre di CP_4 [...]
; sposava che generava due Persona_4 Persona_4 Controparte_5
figli: , nato il [...], e nato il [...]; Persona_5 Parte_4
contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il Persona_5 Persona_6
6.12.1975, nasceva;
quest'ultimo sposava Controparte_1 Controparte_2
e diventava padre di due figli: nato il [...] e Persona_1 [...]
, nata l'[...]; contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_4
che, il 9.12.1968, generava Persona_7 Persona_8 quest'ultimo contraeva matrimonio con e, il 12.05.1998, diventava Controparte_6
padre di Parte_2
- l'ava non si era mai naturalizzata in Brasile, né aveva mai Persona_2
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
pagina 2 di 10 - dato il grave stato di stallo amministrativo registrato dal competente Consolato generale d'Italia in Brasile, avevano deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_3 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e va quindi accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana Persona_2 nata il [...] nel Comune di Colle d'Anchise (CB).
Costei, dopo essersi traferita in Brasile, si era unita con e il 2.08.1892 Parte_3
aveva generato dando inizio alla linea di discendenza in esame. Persona_3
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ava in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al Persona_2
decreto del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
pagina 3 di 10 Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
pagina 4 di 10 Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 2517 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'ava, , abbia posto Persona_2
in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che la stessa si sia mai naturalizzata - neppure rilevando a tal proposito, per quanto si avrà modo di precisare in seguito, che l'anzidetta si sia stretta in matrimonio con un cittadino straniero - ; assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'ava della sua Persona_2 cittadinanza italiana, costei l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, si delineano i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_2 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da ai suoi due figli: e Persona_4 Persona_5 Parte_4
;
[...]
- da a;
Persona_5 Controparte_1
- da ai suoi due figli: e Controparte_1 Persona_1
; Parte_1
- da a Parte_4 Persona_8
- da a Persona_8 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
pagina 5 di 10 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto
pagina 6 di 10 della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava al figlio atteso che a tale passaggio Persona_2 Persona_3
devono essere applicate le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n.
87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione data dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi verosimilmente Persona_2 sposata antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1921, con un cittadino straniero,
[...]
Parte_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, posto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_2 al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
pagina 7 di 10 Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano invece questioni di rilievo atteso che sono tutte avvenute tramite passaggi maschili.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dalla ricorrente, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava - verosimilmente - il matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912; circostanza questa che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora avanzata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il
pagina 8 di 10 riconoscimento può quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donne ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
5. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a tutti i ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per Controparte_3
esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 703/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2) dichiara che tutti i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile pagina 9 di 10 della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 559/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, unitamente a Controparte_1
, come esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
, nato il [...] in [...], Persona_1
, nata l'[...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. CAROSI Vincenzo ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza
Benedetto Cairoli n. 2
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata il Persona_2
17.07.1854 nel Comune di Colle d'Anchise (CB); costei, dopo essersi traferita in Brasile, si univa con e il 2.08.1892 generava quest'ultimo Parte_3 Persona_3
contraeva matrimonio con e, il 16.12.1917, diventava padre di CP_4 [...]
; sposava che generava due Persona_4 Persona_4 Controparte_5
figli: , nato il [...], e nato il [...]; Persona_5 Parte_4
contraeva matrimonio con e dalla loro unione, il Persona_5 Persona_6
6.12.1975, nasceva;
quest'ultimo sposava Controparte_1 Controparte_2
e diventava padre di due figli: nato il [...] e Persona_1 [...]
, nata l'[...]; contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_4
che, il 9.12.1968, generava Persona_7 Persona_8 quest'ultimo contraeva matrimonio con e, il 12.05.1998, diventava Controparte_6
padre di Parte_2
- l'ava non si era mai naturalizzata in Brasile, né aveva mai Persona_2
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
pagina 2 di 10 - dato il grave stato di stallo amministrativo registrato dal competente Consolato generale d'Italia in Brasile, avevano deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_3 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e va quindi accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana Persona_2 nata il [...] nel Comune di Colle d'Anchise (CB).
Costei, dopo essersi traferita in Brasile, si era unita con e il 2.08.1892 Parte_3
aveva generato dando inizio alla linea di discendenza in esame. Persona_3
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ava in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al Persona_2
decreto del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
pagina 3 di 10 Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
pagina 4 di 10 Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 2517 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'ava, , abbia posto Persona_2
in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che la stessa si sia mai naturalizzata - neppure rilevando a tal proposito, per quanto si avrà modo di precisare in seguito, che l'anzidetta si sia stretta in matrimonio con un cittadino straniero - ; assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'ava della sua Persona_2 cittadinanza italiana, costei l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, si delineano i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_2 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da ai suoi due figli: e Persona_4 Persona_5 Parte_4
;
[...]
- da a;
Persona_5 Controparte_1
- da ai suoi due figli: e Controparte_1 Persona_1
; Parte_1
- da a Parte_4 Persona_8
- da a Persona_8 Parte_2
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
pagina 5 di 10 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto
pagina 6 di 10 della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava al figlio atteso che a tale passaggio Persona_2 Persona_3
devono essere applicate le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n.
87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione data dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi verosimilmente Persona_2 sposata antecedentemente all'entrata in vigore della Carta costituzionale, quindi ancora nella vigenza dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1921, con un cittadino straniero,
[...]
Parte_3
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, posto che la predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_2 al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, la cittadinanza potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
pagina 7 di 10 Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009 che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni non si profilano invece questioni di rilievo atteso che sono tutte avvenute tramite passaggi maschili.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dalla ricorrente, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava - verosimilmente - il matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912; circostanza questa che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora avanzata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il
pagina 8 di 10 riconoscimento può quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donne ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
5. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a tutti i ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per Controparte_3
esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 703/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2) dichiara che tutti i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile pagina 9 di 10 della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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