Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5221/2024 promosso da: nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. IPPOLITI MARINELLA;
RICORRENTI
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La signora continuerà a vivere presso la propria abitazione e il signor CP_1 Parte_1 si trasferirà in altra dimora, ove porrà la propria residenza, rinunciando a qualsivoglia pretesa in merito ai mobili, arredi e pertinenze, acquistati in costanza di coniugio.
- 1 -
3. I figli continueranno a dimorare presso l'abitazione della madre, salvo loro diversa ed autonoma determinazione.
Ciascun coniuge si impegna a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
In riferimento al figlio non ancora completamente autosufficiente dal punto di vista Per_1 economico i coniugi si impe alternarsi nella gestione quotidiana degli impegni e per le ordinarie spese di vitto e alloggio con pari diritti ed oneri.
Le spese straordinarie nell'interesse del predetto sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale b) Visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e/o ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili e urgenti c) interventi chirurgici indifferibili e urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate,
d) farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc)
e) farmaci necessari con patologie con necessità di cura immediata f) acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista g) supporti ortopedici come prescritti da specialisti h) Cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante i) Ticket sanitari
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti non indifferibili;
c) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
d) acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie, non prescritti dal medico curante o pediatra.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
b) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche;
- 2 - c) libri di testo, assicurazione, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento e) trasporto pubblico casa- scuola
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) costi di iscrizione retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di materiali e strumenti)
g) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere,
h) corsi di recupero e lezioni private pre-scuola e dopo-scuola, se l'esigenza nasce dalla disgregazione del nucleo familiare i) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede l) corsi di lingue straniera e informatica e spese per relative certificazioni
- SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI che non richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportiva, già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento b) bollo assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportiva, iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento)
b) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori,
c) vacanze trascorse in assenza dei genitori d) conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
e) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
- 3 - f) Organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc)
g) Attività sociali (ad esempio concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva)”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono uniti in matrimonio a Camerano (AN) il 24/04/2004, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (pressoché equiparabile) e corrispondenti alle esigenze del figlio , Per_1 maggiorenne, non ancora completamente indipendente dal punto di vista economico, in favore del quale le parti hanno previsto un loro, concorrente impegno al suo mantenimento, con paritaria partecipazione alle spese straordinarie sempre per il figlio.
Nulla deve disporsi con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Camerano (AN) il 24/04/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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