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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2430/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, è comparsa per la parte ricorrente l'Avv. LEMMA PAOLA la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa venga decisa, precisando che la determinazione del quantum Cont debeatur del è stata richiesta anche in misura maggiore o inferiore a quanto indicato nelle conclusioni.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 04/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2430/2024 avente ad oggetto: retribuzione professionale docente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. P. Lemma;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
[...]
(C.F. ); P.IVA_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, precisando di essere stata dipendente del , come docente Controparte_3
a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Catona – Radice –
Alighieri” di Reggio Calabria, ha affermato di aver lavorato nel corso degli anni, sempre in forza di contratti di docenza a tempo determinato, presso altre istituzioni scolastiche, svolgendo svariate supplenze brevi e saltuarie per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2019/2020: dall'11.10.2019 al 22.06.2020 presso l'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di Villa San Giovanni (RC), per un totale di 250 giorni di servizio;
b) anno scolastico 2020/2021: dal 23.10.2020 al 26.10.2020 presso l'Istituto Comprensivo
Falcomatà – Archi di Reggio Calabria e dal 20.10.2020 all'11.05.2021 presso l'Istituto Superiore
“Euclide” di Bova Marina (RC), per un totale di 212 giorni di servizio;
c) anno scolastico 2021/2022: dall'11.10.2021 al 9.06.2022 presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra (RC), per un totale di 289 giorni di servizio.
Sul punto ha evidenziato, nonostante avesse svolto diverse supplenze temporanee, rendendo una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di CP_3
ruolo e ai docenti precari con contratto nei termini suindicati.
Sul punto ha precisato che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie integra una violazione del principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni infrannuali, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Richiamando altresì un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio della retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria svolti e, per l'effetto, la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti, oltre interessi CP_3
legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Si è costituito in giudizio il che, ricostruendo la disciplina relativa alla Controparte_3
Retribuzione Professionale Docenti, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando - a tal fine - che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali che prevedono la retribuzione professionale docenti.
Ha eccepito altresì l'erroneità del quantum indicato in ricorso.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti di supplenza breve, della retribuzione professionale di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001 che richiama l'art. 25 CCNL 31.08.1999.
Orbene giova rilevare come sulla questione oggetto di causa sia intervenuta la Suprema Corte che con ordinanza n. 20015/2018 ha fissato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
In particolare nel richiamato arresto è stato statuito che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'ON Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'ON e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ON Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'ON (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, “che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito” ed ha disatteso la tesi del CP_3
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_3
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Con riguardo infine al quantum richiesto, l'impreciso riferimento – ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della somma dovuta – a moltiplicatori non corrispondenti a quelli ricavabili dai vari CCNL susseguitisi nel corso degli anni, unitamente alla erronea indicazione dei giorni di servizio svolti per come risultante dalla documentazione allegata in atti, ne impongono una rideterminazione.
Quanto al primo aspetto, in particolare, a fronte della corretta individuazione dell'entità della retribuzione mensile con riguardo ai periodi dall'1.03.2018 (€ 174,50, così come nei fatti stabilito dall'art. 38, CCNL del 19.04.2018), deve nondimeno osservarsi come non trovino alcun riscontro normativo le cifre ulteriormente indicate da parte ricorrente (a suo dire, € 184,50 a decorrere dall'1.03.2021).
Ed invero, intervenendo nuovamente sulla disciplina dell'indennità quivi in esame, i più recenti
CCNL del 6.12.2022 (all'art. 5) e del 18.01.2024 (agli artt. 73 e 74) hanno disposto sì ulteriori incrementi monetari (portando rispettivamente l'indennità a € 184,50 mensili ed € 194,80), ma in entrambi i casi con valenza a far data dall'1.01.2022.
Ne deriva pertanto che è a tali importi – ridotti nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, come previsto dall'art. 25, co. 5, CCNL 1998-2001, richiamato da quelli successivi – e con riferimento a tali scansioni temporali, che dovrà farsi riferimento per la quantificazione delle somme dovute.
Sicché, in definitiva, ai fini del calcolo di quanto complessivamente dovuto dovrà applicarsi un moltiplicatore pari ad € 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato fino al 31.12.2021 (174,50/30), ed € 6,49 (194,80/30) per quelli prestati dall'1.01.2022 in poi.
Ciò posto in relazione ai moltiplicatori, per quel che invece attiene ai moltiplicandi (ossia i giorni di servizio svolti), a dispetto di quanto indicato in sede di ricorso, sulla scorta dei plurimi contratti depositati in atti emerge per tabulas lo svolgimento di attività lavorativa per i seguenti periodi: - a.s. 2019/2020: dall'11/10/2019 al 21/12/2019 e poi dal 7/01/2020 al 12/06/2020, per un totale di 230 giorni di servizio;
- a.s. 2020/2021: dal 20/10/2020 all'11/05/2021, per un totale di 204 giorni di servizio;
- a.s. 2021/2022: dall'11/10/2021 al 30/04/2022 e poi dal 2/05/2022 al 9/06/2022, per un totale di
241 giorni di servizio (di cui 82 fino al 31.12.2021 e 159 dall'1.1.2022).
Pertanto, alla luce dei criteri di calcolo appena esposti, appare conforme alla legge una quantificazione dell'indennità di retribuzione professionale nella misura di € 4.035,03 complessivi.
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del resistente CP_3
alla corresponsione della retribuzione professionale nella misura sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione
€ 1.101,00 – € 5.200,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% del valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022 in favore della procuratrice di parte attrice dichiaratasi antistataria, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del del 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli CP_5 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per la somma complessiva di € 4.035,03.
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_3 CP_6
delle spese di lite che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.314,00 per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2430/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, è comparsa per la parte ricorrente l'Avv. LEMMA PAOLA la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa venga decisa, precisando che la determinazione del quantum Cont debeatur del è stata richiesta anche in misura maggiore o inferiore a quanto indicato nelle conclusioni.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 04/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2430/2024 avente ad oggetto: retribuzione professionale docente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. P. Lemma;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
[...]
(C.F. ); P.IVA_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, precisando di essere stata dipendente del , come docente Controparte_3
a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Catona – Radice –
Alighieri” di Reggio Calabria, ha affermato di aver lavorato nel corso degli anni, sempre in forza di contratti di docenza a tempo determinato, presso altre istituzioni scolastiche, svolgendo svariate supplenze brevi e saltuarie per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2019/2020: dall'11.10.2019 al 22.06.2020 presso l'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di Villa San Giovanni (RC), per un totale di 250 giorni di servizio;
b) anno scolastico 2020/2021: dal 23.10.2020 al 26.10.2020 presso l'Istituto Comprensivo
Falcomatà – Archi di Reggio Calabria e dal 20.10.2020 all'11.05.2021 presso l'Istituto Superiore
“Euclide” di Bova Marina (RC), per un totale di 212 giorni di servizio;
c) anno scolastico 2021/2022: dall'11.10.2021 al 9.06.2022 presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra (RC), per un totale di 289 giorni di servizio.
Sul punto ha evidenziato, nonostante avesse svolto diverse supplenze temporanee, rendendo una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di CP_3
ruolo e ai docenti precari con contratto nei termini suindicati.
Sul punto ha precisato che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie integra una violazione del principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni infrannuali, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Richiamando altresì un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio della retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria svolti e, per l'effetto, la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti, oltre interessi CP_3
legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Si è costituito in giudizio il che, ricostruendo la disciplina relativa alla Controparte_3
Retribuzione Professionale Docenti, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando - a tal fine - che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, sono da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali che prevedono la retribuzione professionale docenti.
Ha eccepito altresì l'erroneità del quantum indicato in ricorso.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti di supplenza breve, della retribuzione professionale di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001 che richiama l'art. 25 CCNL 31.08.1999.
Orbene giova rilevare come sulla questione oggetto di causa sia intervenuta la Suprema Corte che con ordinanza n. 20015/2018 ha fissato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
In particolare nel richiamato arresto è stato statuito che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'ON Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'ON e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ON Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'ON (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, “che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito” ed ha disatteso la tesi del CP_3
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_3
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico.
Con riguardo infine al quantum richiesto, l'impreciso riferimento – ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della somma dovuta – a moltiplicatori non corrispondenti a quelli ricavabili dai vari CCNL susseguitisi nel corso degli anni, unitamente alla erronea indicazione dei giorni di servizio svolti per come risultante dalla documentazione allegata in atti, ne impongono una rideterminazione.
Quanto al primo aspetto, in particolare, a fronte della corretta individuazione dell'entità della retribuzione mensile con riguardo ai periodi dall'1.03.2018 (€ 174,50, così come nei fatti stabilito dall'art. 38, CCNL del 19.04.2018), deve nondimeno osservarsi come non trovino alcun riscontro normativo le cifre ulteriormente indicate da parte ricorrente (a suo dire, € 184,50 a decorrere dall'1.03.2021).
Ed invero, intervenendo nuovamente sulla disciplina dell'indennità quivi in esame, i più recenti
CCNL del 6.12.2022 (all'art. 5) e del 18.01.2024 (agli artt. 73 e 74) hanno disposto sì ulteriori incrementi monetari (portando rispettivamente l'indennità a € 184,50 mensili ed € 194,80), ma in entrambi i casi con valenza a far data dall'1.01.2022.
Ne deriva pertanto che è a tali importi – ridotti nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, come previsto dall'art. 25, co. 5, CCNL 1998-2001, richiamato da quelli successivi – e con riferimento a tali scansioni temporali, che dovrà farsi riferimento per la quantificazione delle somme dovute.
Sicché, in definitiva, ai fini del calcolo di quanto complessivamente dovuto dovrà applicarsi un moltiplicatore pari ad € 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato fino al 31.12.2021 (174,50/30), ed € 6,49 (194,80/30) per quelli prestati dall'1.01.2022 in poi.
Ciò posto in relazione ai moltiplicatori, per quel che invece attiene ai moltiplicandi (ossia i giorni di servizio svolti), a dispetto di quanto indicato in sede di ricorso, sulla scorta dei plurimi contratti depositati in atti emerge per tabulas lo svolgimento di attività lavorativa per i seguenti periodi: - a.s. 2019/2020: dall'11/10/2019 al 21/12/2019 e poi dal 7/01/2020 al 12/06/2020, per un totale di 230 giorni di servizio;
- a.s. 2020/2021: dal 20/10/2020 all'11/05/2021, per un totale di 204 giorni di servizio;
- a.s. 2021/2022: dall'11/10/2021 al 30/04/2022 e poi dal 2/05/2022 al 9/06/2022, per un totale di
241 giorni di servizio (di cui 82 fino al 31.12.2021 e 159 dall'1.1.2022).
Pertanto, alla luce dei criteri di calcolo appena esposti, appare conforme alla legge una quantificazione dell'indennità di retribuzione professionale nella misura di € 4.035,03 complessivi.
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del resistente CP_3
alla corresponsione della retribuzione professionale nella misura sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione
€ 1.101,00 – € 5.200,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% del valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022 in favore della procuratrice di parte attrice dichiaratasi antistataria, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del del 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli CP_5 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per la somma complessiva di € 4.035,03.
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_3 CP_6
delle spese di lite che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.314,00 per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo