CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 542/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati SORTINO SALVATORE, c.f.
, e PACETTO NADIA, ; C.F._2
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'avv. BERRETTA ANNA, c.f. ; C.F._4
Appellato contro p. iva , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Sebastiano Sallemi, c.f. ; C.F._5
- 1 - Appellato
(già ), P. IVA , Controparte_3 ON P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lacagnina (C.F. ); C.F._6
Appellato-appellante incidentale
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 11 novembre 2014, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Ragusa la ed il dott. Controparte_2 CP_1
, esponendo di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi eseguito
[...]
in data 5 luglio 2011 presso la di Ragusa e di avere subito un Controparte_5
grave danno alla salute determinato dalla lesione del cono midollare, provocata dall'errata esecuzione dell'anestesia spinale eseguita dal dott. . Domanda, CP_1
pertanto, il risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio sia il dott. che Controparte_1 Controparte_2 negando ogni responsabilità in ordine all'evento occorso all'attrice e chiedendo il rigetto della domanda. chiamava in causa la propria compagnia assicurativa del Controparte_2
rischio, , al fine di essere tenuta indenne e manlevata nel caso in cui ON
fosse stata condannata al risarcimento del danno.
La terza chiamata, , si costituiva in giudizio eccependo la nullità della ON
chiamata in causa e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 322/2022, depositata in cancelleria il 14/03/2022, il Tribunale di Ragusa ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado propone i motivi di gravame di seguito Parte_1
esaminati e domanda l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
costituitasi, domanda il rigetto dell'appello, reiterando le Controparte_2
difese spiegate nel giudizio di primo grado.
- 2 - Il rigetto dell'appello viene domandato anche dal dott. e da CP_1 ON
.. Quest'ultima ha proposto anche appello incidentale, lamentando l'omessa pronunzia
[...]
sulla domanda di garanzia proposta dall sanitaria e sostenendone l'infondatezza Pt_2
con la conseguente soccombenza dell' sanitaria sulle spese del giudizio. Pt_2
All'udienza del 27.09.2024 la causa è stata posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
All'esame dei motivi di appello occorre premettere – rivelandosi utile per l'esatta individuazione delle regole applicabili – che la vicenda sottoposta alla corte, riguardando un intervento chirurgico avvenuto nel 2011, si colloca nell'ambito della responsabilità contrattuale non solo per l'ND sanitaria ma anche per il medico.
Nei giudizi di accertamento della responsabilità contrattuale in materia sanitaria è onere del danneggiato allegare un inadempimento (azione od omissione) astrattamente idoneo a cagionare l'evento dannoso (patologia) e provare il nesso causale tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso (che può consistere anche nell'aggravamento della preesistente situazione patologica) mentre, ove tale prova sia fornita, incombe sulla struttura e/o sul sanitario convenuti l'onere di dare la prova liberatoria, cioè dimostrare essersi verificato l'evento per una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (tra le tante, si vedano le recenti Cass. 21511/24;
Cass. 27151/23).
Errata applicazione dei principi in materia di accertamento della responsabilità sanitaria sotto il profilo dell'onere probatorio e del nesso di causalità
Con il motivo in esame l'appellante, dopo aver osservato che la decisione è tutta incentrata sulla problematica del nesso di causalità, rileva che “Il primo giudice, infatti - sul presupposto che la disposta CTU collegiale ebbe ad evidenziare l'impossibilità di ravvisare profili di responsabilità in capo al sanitario perché non tutti i criteri medico- legali adottabili sono stati soddisfatti - ha escluso di poter stabilire con “certezza” un
- 3 - rapporto causa-effetto tra la manovra anestesiologica effettuata dal Dott. e CP_1
l'insorgenza della patologia lamentata dall'attrice” (così a p. 5 dell'atto di appello); lamenta che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del diritto vivente “… in quanto, avendo escluso il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza (scientifica) ascritto ad una condotta colposa, non solo ha invertito il contenuto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il nesso causale deve sussistere tra la condotta ed il danno e non già tra la colpa ed il danno, ma ha anche erroneamente compiuto l'accertamento del nesso di causalità secondo la diversa regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Entrambi gli argomenti non sono condivisibili.
Il tribunale, nella motivazione della sentenza, afferma che l'odierna appellante lamenta di aver subito la paralisi dell'arto inferiore sinistro causata da un danno del cono midollare cagionato dall'errata manovra di anestesia spinale eseguita dal dottor e tale CP_1
individuazione del fatto di inadempimento ascritto ai convenuti in primo grado non è stata criticata dall'atto di appello. Il tribunale, aderendo alla esperita consulenza tecnica di ufficio, conclude che, pur esistendo una sofferenza del cono midollare non risulta possibile ricondurla all'operato dell'anestesista per errato posizionamento dell'ago da anestesia spinale. Anche tale conclusione non risulta criticata dall'atto di appello.
Il primo giudice afferma poi che è possibile ipotizzare che l'anestesista possa aver determinato, inserendo l'ago, una lesione in corrispondenza di un vaso arterioso spinale
(cfr. p. 4 della sentenza) e che è possibile ipotizzare una correlazione causale tra il quadro clinico lamentato dall'attrice e l'esecuzione dell'anestesia (cfr. p 5 della sentenza).
Dopo aver riconosciuto come possibile l'esistenza del nesso causale, la decisione impugnata, condividendo la c.t.u. collegiale esperita in primo grado, conclude che non è possibile affermare che la patologia lamentata da “sia imputabile ad un Parte_1 comportamento colposo da parte dell'anestesista” (così p. 5), posto che “…l'anestesista, pur inserendo correttamente l'ago nell'esatto spazio, cioè sotto L2, può avere determinato una accidentale, prevedibile ma non prevenibile, lesione in corrispondenza
- 4 - di un vaso arterioso spinale;
tale evenienza, tuttavia costituisce un rischio concreto nel corso di una metodica alla cieca o a cielo coperto” (così p. 5).
Solo per completezza occorre dar conto del fatto che anche altra consulenza svolta nel giudizio di primo grado (affidata ad un medico legale e poi rinnovata nominando un collegio) era pervenuta alle medesime conclusioni (si vedano le pp. 19 – 21).
Non è, dunque, corretta la critica che lamenta la violazione da parte del tribunale della regola probatoria e neppure è vero, non risultando da alcun passaggio della motivazione della sentenza impugnata, che il tribunale abbia fatto applicazione del criterio di accertamento del nesso di causalità secondo il criterio definito “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Il tribunale, peraltro, non ha reso una decisione incentrata sulla mancata prova del nesso di causalità (come, invece, ritenuto dall'appellante) ma ha reso una decisione incentrata sull'esistenza della prova liberatoria.
In particolare, dopo aver escluso che l'anestesia avesse leso il cono midollare (smentendo così l'allegazione dell'attrice in primo grado), la sentenza afferma che, pur potendosi ipotizzare un collegamento causale tra condotta (esecuzione dell'anestesia) e danno lamentato dalla paziente, la condotta dell'anestesista è immune da censura sotto il profilo del corretto adempimento della prestazione professionale cui era obbligato perché i consulenti dell'ufficio avevano accertato la corretta esecuzione dell'anestesia; conclude il tribunale che l'evento è stato determinato da causa non imputabile al medico, rientrando tra quelli “prevedibili ma non prevenibili”, cioè tra quegli eventi avversi che rappresentano il rischio non eliminabile (anche nel caso di corretta esecuzione dell'anestesia) cui si sottopone (volontariamente) chiunque subisca un'anestesia spinale
(che lo si ricorda è procedimento “cieco”, nel quale cioè l'anestesista non ha visione diretta tramite supporto strumentale del punto in cui inserisce l'ago).
L'appellante critica tale conclusione opponendo che il verificarsi del rischio/complicanza previsto non è di per sé ragione di esenzione da responsabilità e che, nel caso in esame, non sarebbe stata data la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione
- 5 - dell'insorgenza di eventi imprevisti ed imprevedibili o l'esistenza di particolari condizioni fisiche della paziente.
Ricostruita nei termini sopra esposti la struttura argomentativa della decisione impugnata, gli argomenti spesi dall'appellante non convincono non ravvisandosi l'errata applicazione dei criteri di accertamento della responsabilità sanitaria, né l'inversione della regola dell'onere della prova.
Il tribunale, sulla scorta della c.t.u., ha, infatti, ritenuto provata nel caso concreto la corretta esecuzione dell'anestesia, così qualificando la condotta del medico come esatto adempimento della prestazione professionale cui era obbligato;
escluso che la patologia potesse essere stata determinata da un errore (cioè inadempimento dell'obbligo di condotta) del medico;
accertato il verificarsi del danno quale conseguenza dell'evento avverso “prevedibile ma non evitabile”.
Sotto altro profilo, l'appello non offre alcuna critica che, nel merito, sia volta a smentire l'accertamento della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del medico anestesista (operato dai consulenti dell'ufficio e sposato dalla sentenza), né indica quale sarebbe la causa (non individuata dal tribunale) determinativa dell'evento.
Tali critiche (mancanti), sarebbero state necessarie per superare la presunzione di legittimità che assiste la pronunzia di primo grado.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato.
Errata valutazione del materiale probatorio in violazione del principio di
“prossimità della prova”
L'appellante critica la sentenza per non avere ritenuto provata l'avvenuta esecuzione di più tentativi di inserimento dell'ago per l'anestesia; afferma che la circostanza è, invece, provata e che al momento della introduzione dell'ago di SP il paziente avrebbe accusato un dolore alla zona lombare. Tale circostanza, non riportata nella cartella clinica, farebbe scattare la prova presuntiva del nesso causale “a sfavore del medico”
(così p. 10 dell'atto di appello).
La critica è fondata in relazione alla prova della duplice introduzione dell'ago, trattandosi di fatto riconosciuto dallo stesso medico anestesista che spiega di avere eseguito due
- 6 - accessi in quanto la paziente aveva assunto una posizione scorretta (in sede di ATP lo stesso precisava anche che la paziente aveva compiuto un movimento brusco ed accusato per questo dolore).
Tanto chiarito, il motivo non merita, tuttavia, accoglimento.
Il tribunale, rinviandosi a quanto in precedenza diffusamente esposto, ha escluso la responsabilità non perché non sia stato accertato il nesso di causalità ma perché risulta data la prova liberatoria, cioè che il danno si è verificato per causa non imputabile al medico.
La critica ora in esame è volta ad affermare la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, argomento questo che non appare conferente rispetto alla sopra indicata ratio decidendi della sentenza.
Appello incidentale
L'IC , terzo chiamato in causa, lamenta che il Controparte_6
tribunale non abbia pronunziato sulla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'ND . Secondo l'appellante incidentale, il tribunale avrebbe, invece, CP_2
dovuto pronunziare, rigettando detta domanda (sia perché la procura alla lite non consentiva la chiamata in causa, sia perché l'IC non offriva copertura per il personale non dipendente) e, conseguentemente, condannare l al Parte_3
pagamento delle spese.
Il motivo è infondato.
La procura alla lite rilasciata dall'ND sanitaria al proprio difensore conteneva espressamente la facoltà di chiamare terzi in causa.
La difesa fondata sull'eccezione di non operatività della polizza per il personale non dipendente (quale era il medico anestesista) trova smentita nell'art.
9.1.06 delle condizioni generali di IC, allegate al contratto, che offre espressa copertura per la responsabilità dei medici collaboratori autonomi.
In comparsa conclusionale, l'appellante incidentale reitera la tesi della non operatività della polizza, sostenendo che l'art. 9 citato non offrirebbe, nel caso specifico, copertura in
- 7 - quanto la norma, pur offrendo copertura anche per il personale non dipendente, precisa
“con l'esclusione della RC personale degli stessi” (così l'articolo 9).
L'articolo 9 citato, avuto riguardo alla sua formulazione complessiva, non può che voler dire che la copertura offerta dalla polizza stipulata dall non opera per il Parte_3
personale non dipendente quando questi sia stato direttamente citato quale unico soggetto nei cui confronti è proposta la domanda di risarcimento. Ipotesi questa che, nel caso, non ricorre, posto che ha citato in giudizio, quali responsabili solidali, sia la casa Parte_1
di cura che il medico.
Occorre, quindi, concludere che, correttamente, l'ND sanitaria privata aveva chiamato in causa la propria IC e che il motivo di critica in esame è infondato.
°°°
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti e senza computare la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza tra l'appellante, la casa di cura ed il dott. ; CP_1
vanno, invece, compensate nei confronti dell'IC . Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 542/22
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale e quello incidentale;
condanna Pt_1
al pagamento delle spese del giudizio in favore di e di
[...] Controparte_2
che si liquidano, in favore di ciascuna delle due parti, in euro 3.800,00 Controparte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania il 07.02.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 542/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati SORTINO SALVATORE, c.f.
, e PACETTO NADIA, ; C.F._2
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'avv. BERRETTA ANNA, c.f. ; C.F._4
Appellato contro p. iva , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Sebastiano Sallemi, c.f. ; C.F._5
- 1 - Appellato
(già ), P. IVA , Controparte_3 ON P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lacagnina (C.F. ); C.F._6
Appellato-appellante incidentale
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 11 novembre 2014, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Ragusa la ed il dott. Controparte_2 CP_1
, esponendo di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi eseguito
[...]
in data 5 luglio 2011 presso la di Ragusa e di avere subito un Controparte_5
grave danno alla salute determinato dalla lesione del cono midollare, provocata dall'errata esecuzione dell'anestesia spinale eseguita dal dott. . Domanda, CP_1
pertanto, il risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio sia il dott. che Controparte_1 Controparte_2 negando ogni responsabilità in ordine all'evento occorso all'attrice e chiedendo il rigetto della domanda. chiamava in causa la propria compagnia assicurativa del Controparte_2
rischio, , al fine di essere tenuta indenne e manlevata nel caso in cui ON
fosse stata condannata al risarcimento del danno.
La terza chiamata, , si costituiva in giudizio eccependo la nullità della ON
chiamata in causa e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 322/2022, depositata in cancelleria il 14/03/2022, il Tribunale di Ragusa ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado propone i motivi di gravame di seguito Parte_1
esaminati e domanda l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
costituitasi, domanda il rigetto dell'appello, reiterando le Controparte_2
difese spiegate nel giudizio di primo grado.
- 2 - Il rigetto dell'appello viene domandato anche dal dott. e da CP_1 ON
.. Quest'ultima ha proposto anche appello incidentale, lamentando l'omessa pronunzia
[...]
sulla domanda di garanzia proposta dall sanitaria e sostenendone l'infondatezza Pt_2
con la conseguente soccombenza dell' sanitaria sulle spese del giudizio. Pt_2
All'udienza del 27.09.2024 la causa è stata posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
All'esame dei motivi di appello occorre premettere – rivelandosi utile per l'esatta individuazione delle regole applicabili – che la vicenda sottoposta alla corte, riguardando un intervento chirurgico avvenuto nel 2011, si colloca nell'ambito della responsabilità contrattuale non solo per l'ND sanitaria ma anche per il medico.
Nei giudizi di accertamento della responsabilità contrattuale in materia sanitaria è onere del danneggiato allegare un inadempimento (azione od omissione) astrattamente idoneo a cagionare l'evento dannoso (patologia) e provare il nesso causale tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso (che può consistere anche nell'aggravamento della preesistente situazione patologica) mentre, ove tale prova sia fornita, incombe sulla struttura e/o sul sanitario convenuti l'onere di dare la prova liberatoria, cioè dimostrare essersi verificato l'evento per una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (tra le tante, si vedano le recenti Cass. 21511/24;
Cass. 27151/23).
Errata applicazione dei principi in materia di accertamento della responsabilità sanitaria sotto il profilo dell'onere probatorio e del nesso di causalità
Con il motivo in esame l'appellante, dopo aver osservato che la decisione è tutta incentrata sulla problematica del nesso di causalità, rileva che “Il primo giudice, infatti - sul presupposto che la disposta CTU collegiale ebbe ad evidenziare l'impossibilità di ravvisare profili di responsabilità in capo al sanitario perché non tutti i criteri medico- legali adottabili sono stati soddisfatti - ha escluso di poter stabilire con “certezza” un
- 3 - rapporto causa-effetto tra la manovra anestesiologica effettuata dal Dott. e CP_1
l'insorgenza della patologia lamentata dall'attrice” (così a p. 5 dell'atto di appello); lamenta che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del diritto vivente “… in quanto, avendo escluso il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza (scientifica) ascritto ad una condotta colposa, non solo ha invertito il contenuto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il nesso causale deve sussistere tra la condotta ed il danno e non già tra la colpa ed il danno, ma ha anche erroneamente compiuto l'accertamento del nesso di causalità secondo la diversa regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Entrambi gli argomenti non sono condivisibili.
Il tribunale, nella motivazione della sentenza, afferma che l'odierna appellante lamenta di aver subito la paralisi dell'arto inferiore sinistro causata da un danno del cono midollare cagionato dall'errata manovra di anestesia spinale eseguita dal dottor e tale CP_1
individuazione del fatto di inadempimento ascritto ai convenuti in primo grado non è stata criticata dall'atto di appello. Il tribunale, aderendo alla esperita consulenza tecnica di ufficio, conclude che, pur esistendo una sofferenza del cono midollare non risulta possibile ricondurla all'operato dell'anestesista per errato posizionamento dell'ago da anestesia spinale. Anche tale conclusione non risulta criticata dall'atto di appello.
Il primo giudice afferma poi che è possibile ipotizzare che l'anestesista possa aver determinato, inserendo l'ago, una lesione in corrispondenza di un vaso arterioso spinale
(cfr. p. 4 della sentenza) e che è possibile ipotizzare una correlazione causale tra il quadro clinico lamentato dall'attrice e l'esecuzione dell'anestesia (cfr. p 5 della sentenza).
Dopo aver riconosciuto come possibile l'esistenza del nesso causale, la decisione impugnata, condividendo la c.t.u. collegiale esperita in primo grado, conclude che non è possibile affermare che la patologia lamentata da “sia imputabile ad un Parte_1 comportamento colposo da parte dell'anestesista” (così p. 5), posto che “…l'anestesista, pur inserendo correttamente l'ago nell'esatto spazio, cioè sotto L2, può avere determinato una accidentale, prevedibile ma non prevenibile, lesione in corrispondenza
- 4 - di un vaso arterioso spinale;
tale evenienza, tuttavia costituisce un rischio concreto nel corso di una metodica alla cieca o a cielo coperto” (così p. 5).
Solo per completezza occorre dar conto del fatto che anche altra consulenza svolta nel giudizio di primo grado (affidata ad un medico legale e poi rinnovata nominando un collegio) era pervenuta alle medesime conclusioni (si vedano le pp. 19 – 21).
Non è, dunque, corretta la critica che lamenta la violazione da parte del tribunale della regola probatoria e neppure è vero, non risultando da alcun passaggio della motivazione della sentenza impugnata, che il tribunale abbia fatto applicazione del criterio di accertamento del nesso di causalità secondo il criterio definito “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Il tribunale, peraltro, non ha reso una decisione incentrata sulla mancata prova del nesso di causalità (come, invece, ritenuto dall'appellante) ma ha reso una decisione incentrata sull'esistenza della prova liberatoria.
In particolare, dopo aver escluso che l'anestesia avesse leso il cono midollare (smentendo così l'allegazione dell'attrice in primo grado), la sentenza afferma che, pur potendosi ipotizzare un collegamento causale tra condotta (esecuzione dell'anestesia) e danno lamentato dalla paziente, la condotta dell'anestesista è immune da censura sotto il profilo del corretto adempimento della prestazione professionale cui era obbligato perché i consulenti dell'ufficio avevano accertato la corretta esecuzione dell'anestesia; conclude il tribunale che l'evento è stato determinato da causa non imputabile al medico, rientrando tra quelli “prevedibili ma non prevenibili”, cioè tra quegli eventi avversi che rappresentano il rischio non eliminabile (anche nel caso di corretta esecuzione dell'anestesia) cui si sottopone (volontariamente) chiunque subisca un'anestesia spinale
(che lo si ricorda è procedimento “cieco”, nel quale cioè l'anestesista non ha visione diretta tramite supporto strumentale del punto in cui inserisce l'ago).
L'appellante critica tale conclusione opponendo che il verificarsi del rischio/complicanza previsto non è di per sé ragione di esenzione da responsabilità e che, nel caso in esame, non sarebbe stata data la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione
- 5 - dell'insorgenza di eventi imprevisti ed imprevedibili o l'esistenza di particolari condizioni fisiche della paziente.
Ricostruita nei termini sopra esposti la struttura argomentativa della decisione impugnata, gli argomenti spesi dall'appellante non convincono non ravvisandosi l'errata applicazione dei criteri di accertamento della responsabilità sanitaria, né l'inversione della regola dell'onere della prova.
Il tribunale, sulla scorta della c.t.u., ha, infatti, ritenuto provata nel caso concreto la corretta esecuzione dell'anestesia, così qualificando la condotta del medico come esatto adempimento della prestazione professionale cui era obbligato;
escluso che la patologia potesse essere stata determinata da un errore (cioè inadempimento dell'obbligo di condotta) del medico;
accertato il verificarsi del danno quale conseguenza dell'evento avverso “prevedibile ma non evitabile”.
Sotto altro profilo, l'appello non offre alcuna critica che, nel merito, sia volta a smentire l'accertamento della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del medico anestesista (operato dai consulenti dell'ufficio e sposato dalla sentenza), né indica quale sarebbe la causa (non individuata dal tribunale) determinativa dell'evento.
Tali critiche (mancanti), sarebbero state necessarie per superare la presunzione di legittimità che assiste la pronunzia di primo grado.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato.
Errata valutazione del materiale probatorio in violazione del principio di
“prossimità della prova”
L'appellante critica la sentenza per non avere ritenuto provata l'avvenuta esecuzione di più tentativi di inserimento dell'ago per l'anestesia; afferma che la circostanza è, invece, provata e che al momento della introduzione dell'ago di SP il paziente avrebbe accusato un dolore alla zona lombare. Tale circostanza, non riportata nella cartella clinica, farebbe scattare la prova presuntiva del nesso causale “a sfavore del medico”
(così p. 10 dell'atto di appello).
La critica è fondata in relazione alla prova della duplice introduzione dell'ago, trattandosi di fatto riconosciuto dallo stesso medico anestesista che spiega di avere eseguito due
- 6 - accessi in quanto la paziente aveva assunto una posizione scorretta (in sede di ATP lo stesso precisava anche che la paziente aveva compiuto un movimento brusco ed accusato per questo dolore).
Tanto chiarito, il motivo non merita, tuttavia, accoglimento.
Il tribunale, rinviandosi a quanto in precedenza diffusamente esposto, ha escluso la responsabilità non perché non sia stato accertato il nesso di causalità ma perché risulta data la prova liberatoria, cioè che il danno si è verificato per causa non imputabile al medico.
La critica ora in esame è volta ad affermare la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, argomento questo che non appare conferente rispetto alla sopra indicata ratio decidendi della sentenza.
Appello incidentale
L'IC , terzo chiamato in causa, lamenta che il Controparte_6
tribunale non abbia pronunziato sulla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'ND . Secondo l'appellante incidentale, il tribunale avrebbe, invece, CP_2
dovuto pronunziare, rigettando detta domanda (sia perché la procura alla lite non consentiva la chiamata in causa, sia perché l'IC non offriva copertura per il personale non dipendente) e, conseguentemente, condannare l al Parte_3
pagamento delle spese.
Il motivo è infondato.
La procura alla lite rilasciata dall'ND sanitaria al proprio difensore conteneva espressamente la facoltà di chiamare terzi in causa.
La difesa fondata sull'eccezione di non operatività della polizza per il personale non dipendente (quale era il medico anestesista) trova smentita nell'art.
9.1.06 delle condizioni generali di IC, allegate al contratto, che offre espressa copertura per la responsabilità dei medici collaboratori autonomi.
In comparsa conclusionale, l'appellante incidentale reitera la tesi della non operatività della polizza, sostenendo che l'art. 9 citato non offrirebbe, nel caso specifico, copertura in
- 7 - quanto la norma, pur offrendo copertura anche per il personale non dipendente, precisa
“con l'esclusione della RC personale degli stessi” (così l'articolo 9).
L'articolo 9 citato, avuto riguardo alla sua formulazione complessiva, non può che voler dire che la copertura offerta dalla polizza stipulata dall non opera per il Parte_3
personale non dipendente quando questi sia stato direttamente citato quale unico soggetto nei cui confronti è proposta la domanda di risarcimento. Ipotesi questa che, nel caso, non ricorre, posto che ha citato in giudizio, quali responsabili solidali, sia la casa Parte_1
di cura che il medico.
Occorre, quindi, concludere che, correttamente, l'ND sanitaria privata aveva chiamato in causa la propria IC e che il motivo di critica in esame è infondato.
°°°
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti e senza computare la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza tra l'appellante, la casa di cura ed il dott. ; CP_1
vanno, invece, compensate nei confronti dell'IC . Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 542/22
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale e quello incidentale;
condanna Pt_1
al pagamento delle spese del giudizio in favore di e di
[...] Controparte_2
che si liquidano, in favore di ciascuna delle due parti, in euro 3.800,00 Controparte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania il 07.02.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -