TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 820/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2020 R.G., promossa da
(C.F ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gallo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.07.2020 esponeva che, con lettera datata 16.04.2019, Parte_1
l' le aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2012 al 30.06.2012 sulla prestazione n. 469674 CP_1 di , eliminata per decesso del titolare, era stata corrisposta la somma di € 2.803,50, Persona_1 non spettante per “recupero indennità di fine lavoro. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la PP.AA. è escluso dall'indennità ai sensi dell'art. 2, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003”, che la restituzione della somma sopra indicata le era stata richiesta in qualità di erede di
[...]
, deceduto il 7.01.2016, e che il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento Per_1 citato era rimasto privo di riscontro.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito previdenziale in quanto le somme erano state erogate in forza di un formale e definitivo provvedimento dell'ente convenuto, di cui era stata data espressa comunicazione all'interessato, e che detto provvedimento era imputabile ad un errore dell'ente pagina 1 di 5 erogante;
lamentava, inoltre, la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché la lesione del diritto di difesa sia per mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati dall' ai fini della CP_1 determinazione dell'indebito, sia per illegittimità delle modalità di recupero.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato e la non ripetibilità della somma richiesta dall' , con ogni conseguenza di legge;
chiedeva, ancora, che CP_1 venisse accertata e dichiarata la violazione del legittimo affidamento e del diritto di difesa e che, per l'effetto, venisse annullato il provvedimento impugnato e dichiarata non dovuta la somma richiesta, con ogni conseguenza di legge.
2. Nel costituirsi in giudizio l' contestava la fondatezza della domanda avversaria, ribadendo la CP_1 natura indebita della prestazione percepita dal de cuius ed evidenziando che la ricorrente non aveva allegato né provato la sussistenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui alla L. n. 191/2009 (prestazione confermata dall'art. 2, commi 51-56 della L. n.
92/2012); in particolare, sosteneva che il contratto stipulato dal de cuius con l' Pt_2 Controparte_2 non era riconducibile allo schema contrattuale di cui all'art. 61, comma 1 del D. Lgs. 10 settembre
2003 n. 276, trattandosi di un “vecchio” contratto di CO.CO.CO. per il quale non era operante l'art. 2 commi 51-56 cit.; eccepiva che, in ogni caso, il rapporto di collaborazione anzidetto era stato stipulato con una pubblica amministrazione, in violazione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 235/2003, che la ricorrente non aveva dimostrato che il de cuius fosse in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla
L. n. 191/2009 (e, soprattutto, dello stato di disoccupazione per almeno due mesi, da comprovarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 181/2000), né che il avesse tempestivamente Per_1 dichiarato il proprio stato di disoccupazione al centro per l'impiego, rendendosi, così, immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
eccepiva, infine, l'inconferenza del rilievo relativo all'irripetibilità dell'indebito previdenziale, posto che l'indennità una tantum poteva essere equiparata al TFR e, quindi, aveva natura di retribuzione differita, nonchè di quello avente ad oggetto la presunta violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dei criteri di calcolo, evidenziando che la somma richiesta corrispondeva a quella erogata al de cuius.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
5. Con missiva del 16.04.2019, ricevuta il 21.05.2019, l' di Lamezia Terme comunicava a CP_1
in qualità di erede di , che sulla prestazione n. 469674, intestata a Parte_1 Persona_1 quest'ultimo ed eliminata per decesso del titolare, era stata erogata la somma di € 2.803,50 a titolo di indennità di fine lavoro, non spettante in quanto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. era escluso dall'indennità ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, chiedendole la restituzione dell'importo percepito dal de cuius ed indicandole le varie modalità di pagamento.
Avverso tale provvedimento la ricorrente inoltrava, per il tramite del Patronato di fiducia, ricorso amministrativo in data 2.07.2019, rimasto privo di riscontro.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione allegata dall' emerge che nel mese di ottobre 2012 aveva CP_1 Persona_1 ricevuto la somma di € 2.803,50 (corrispondente all'importo dell'indebito) a titolo di indennità di fine lavoro relativamente al periodo dall'1.01.2012 al 30.06.2012.
6. Ciò posto, la prestazione che viene in rilievo è quella introdotta dall'art. 2, comma 130 della L. n.
191/2009, che testualmente recita “Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso
l' di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti CP_1 individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito
l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”.
L'art. 2, comma 51 e ss. della L. n. 92/2012 (nella formulazione originaria) ha, poi, previsto che “A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l' di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con CP_1 esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
pagina 3 di 5 d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”.
Ebbene, come correttamente eccepito dall' , nel caso di specie la ricorrente non ha allegato né CP_1 dimostrato la sussistenza, in capo al de cuius, dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative sopra richiamate ai fini del diritto all'indennità di fine lavoro;
il ricorso è del tutto privo di indicazioni circa la natura del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto dal de cuius nel periodo di riferimento, ovvero dall'1.01.2012 al 30.06.2012, né risulta identificato il datore di lavoro/committente.
La documentazione prodotta dall' (ovvero, gli Emens trasmessi dall'Azienda Calabria Lavoro) CP_1 non risultano utili ai fini della ricostruzione della posizione lavorativa di poiché Persona_1 riferiti ad alcune mensilità dell'anno 2013, mentre la prestazione in esame si riferisce all'anno precedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della l. n. 191 del 2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del d.l. n. 216 del 2011, convertito con l. n. 14 del 2012, non spetta ai dottorandi di ricerca universitari, che non svolgono attività riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, individuate, invece, ai fini dell'erogazione di detta indennità.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 31089 del 4.12.2024).
Tanto è sufficiente per reputare non dovuta la somma percepita dal de cuius a titolo di indennità di fine lavoro, conformemente a quanto già statuito dalla giurisprudenza di merito allegata al fascicolo . CP_1
7. Per quel che attiene alla presunta irripetibilità dell'indebito, deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. (con le indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023), sia che la prestazione in oggetto sia equiparata al trattamento di fine rapporto e, quindi, le si attribuisca la natura di retribuzione differita, sia che la stessa sia qualificata quale prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione), secondo le statuizioni contenute nella sentenza
Cass. Sez. Lav. n. 11659 del 30.04.2024.
A ciò si aggiunga, quanto alle modalità di recupero, che nella missiva del 16.04.2019 è stato indicato il termine entro il quale la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi agli uffici dell' al fine di verificare la CP_1 possibilità di un'eventuale rateizzazione del rimborso.
Infine, si rileva che l'importo di cui è stata chiesta la restituzione coincide con la somma percepita dal de cuius a titolo di indennità di fine lavoro, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 - rigetta la domanda, accertando e dichiarando che è tenuta alla restituzione in favore Parte_1 dell' della somma di € 2.803,50, percepita dal de cuius a titolo di indennità di CP_1 Persona_1 fine lavoro per il periodo 1.01.2012/30.06.2012;
- compensa le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 18.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2020 R.G., promossa da
(C.F ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gallo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.07.2020 esponeva che, con lettera datata 16.04.2019, Parte_1
l' le aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2012 al 30.06.2012 sulla prestazione n. 469674 CP_1 di , eliminata per decesso del titolare, era stata corrisposta la somma di € 2.803,50, Persona_1 non spettante per “recupero indennità di fine lavoro. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la PP.AA. è escluso dall'indennità ai sensi dell'art. 2, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003”, che la restituzione della somma sopra indicata le era stata richiesta in qualità di erede di
[...]
, deceduto il 7.01.2016, e che il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento Per_1 citato era rimasto privo di riscontro.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito previdenziale in quanto le somme erano state erogate in forza di un formale e definitivo provvedimento dell'ente convenuto, di cui era stata data espressa comunicazione all'interessato, e che detto provvedimento era imputabile ad un errore dell'ente pagina 1 di 5 erogante;
lamentava, inoltre, la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché la lesione del diritto di difesa sia per mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati dall' ai fini della CP_1 determinazione dell'indebito, sia per illegittimità delle modalità di recupero.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato e la non ripetibilità della somma richiesta dall' , con ogni conseguenza di legge;
chiedeva, ancora, che CP_1 venisse accertata e dichiarata la violazione del legittimo affidamento e del diritto di difesa e che, per l'effetto, venisse annullato il provvedimento impugnato e dichiarata non dovuta la somma richiesta, con ogni conseguenza di legge.
2. Nel costituirsi in giudizio l' contestava la fondatezza della domanda avversaria, ribadendo la CP_1 natura indebita della prestazione percepita dal de cuius ed evidenziando che la ricorrente non aveva allegato né provato la sussistenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui alla L. n. 191/2009 (prestazione confermata dall'art. 2, commi 51-56 della L. n.
92/2012); in particolare, sosteneva che il contratto stipulato dal de cuius con l' Pt_2 Controparte_2 non era riconducibile allo schema contrattuale di cui all'art. 61, comma 1 del D. Lgs. 10 settembre
2003 n. 276, trattandosi di un “vecchio” contratto di CO.CO.CO. per il quale non era operante l'art. 2 commi 51-56 cit.; eccepiva che, in ogni caso, il rapporto di collaborazione anzidetto era stato stipulato con una pubblica amministrazione, in violazione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 235/2003, che la ricorrente non aveva dimostrato che il de cuius fosse in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla
L. n. 191/2009 (e, soprattutto, dello stato di disoccupazione per almeno due mesi, da comprovarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 181/2000), né che il avesse tempestivamente Per_1 dichiarato il proprio stato di disoccupazione al centro per l'impiego, rendendosi, così, immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
eccepiva, infine, l'inconferenza del rilievo relativo all'irripetibilità dell'indebito previdenziale, posto che l'indennità una tantum poteva essere equiparata al TFR e, quindi, aveva natura di retribuzione differita, nonchè di quello avente ad oggetto la presunta violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dei criteri di calcolo, evidenziando che la somma richiesta corrispondeva a quella erogata al de cuius.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
5. Con missiva del 16.04.2019, ricevuta il 21.05.2019, l' di Lamezia Terme comunicava a CP_1
in qualità di erede di , che sulla prestazione n. 469674, intestata a Parte_1 Persona_1 quest'ultimo ed eliminata per decesso del titolare, era stata erogata la somma di € 2.803,50 a titolo di indennità di fine lavoro, non spettante in quanto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. era escluso dall'indennità ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, chiedendole la restituzione dell'importo percepito dal de cuius ed indicandole le varie modalità di pagamento.
Avverso tale provvedimento la ricorrente inoltrava, per il tramite del Patronato di fiducia, ricorso amministrativo in data 2.07.2019, rimasto privo di riscontro.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione allegata dall' emerge che nel mese di ottobre 2012 aveva CP_1 Persona_1 ricevuto la somma di € 2.803,50 (corrispondente all'importo dell'indebito) a titolo di indennità di fine lavoro relativamente al periodo dall'1.01.2012 al 30.06.2012.
6. Ciò posto, la prestazione che viene in rilievo è quella introdotta dall'art. 2, comma 130 della L. n.
191/2009, che testualmente recita “Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso
l' di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti CP_1 individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito
l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”.
L'art. 2, comma 51 e ss. della L. n. 92/2012 (nella formulazione originaria) ha, poi, previsto che “A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l' di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con CP_1 esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
pagina 3 di 5 d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”.
Ebbene, come correttamente eccepito dall' , nel caso di specie la ricorrente non ha allegato né CP_1 dimostrato la sussistenza, in capo al de cuius, dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative sopra richiamate ai fini del diritto all'indennità di fine lavoro;
il ricorso è del tutto privo di indicazioni circa la natura del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto dal de cuius nel periodo di riferimento, ovvero dall'1.01.2012 al 30.06.2012, né risulta identificato il datore di lavoro/committente.
La documentazione prodotta dall' (ovvero, gli Emens trasmessi dall'Azienda Calabria Lavoro) CP_1 non risultano utili ai fini della ricostruzione della posizione lavorativa di poiché Persona_1 riferiti ad alcune mensilità dell'anno 2013, mentre la prestazione in esame si riferisce all'anno precedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della l. n. 191 del 2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del d.l. n. 216 del 2011, convertito con l. n. 14 del 2012, non spetta ai dottorandi di ricerca universitari, che non svolgono attività riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, individuate, invece, ai fini dell'erogazione di detta indennità.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 31089 del 4.12.2024).
Tanto è sufficiente per reputare non dovuta la somma percepita dal de cuius a titolo di indennità di fine lavoro, conformemente a quanto già statuito dalla giurisprudenza di merito allegata al fascicolo . CP_1
7. Per quel che attiene alla presunta irripetibilità dell'indebito, deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. (con le indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023), sia che la prestazione in oggetto sia equiparata al trattamento di fine rapporto e, quindi, le si attribuisca la natura di retribuzione differita, sia che la stessa sia qualificata quale prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione), secondo le statuizioni contenute nella sentenza
Cass. Sez. Lav. n. 11659 del 30.04.2024.
A ciò si aggiunga, quanto alle modalità di recupero, che nella missiva del 16.04.2019 è stato indicato il termine entro il quale la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi agli uffici dell' al fine di verificare la CP_1 possibilità di un'eventuale rateizzazione del rimborso.
Infine, si rileva che l'importo di cui è stata chiesta la restituzione coincide con la somma percepita dal de cuius a titolo di indennità di fine lavoro, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 - rigetta la domanda, accertando e dichiarando che è tenuta alla restituzione in favore Parte_1 dell' della somma di € 2.803,50, percepita dal de cuius a titolo di indennità di CP_1 Persona_1 fine lavoro per il periodo 1.01.2012/30.06.2012;
- compensa le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 18.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
pagina 5 di 5