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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2016/2024 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere est.
dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC a Parte_1 Parte_2 [...] in data 1.7.2024 e a a mezzo CP_1 Parte_3 Pt_1 Persona_1 servizio postale in data 19.7.2024
tra:
e per essa (già ) CP_2 Parte_4 CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Compagni (C.F. ) con studio C.F._1 in Via J. Allegretti, LÌ (FC) e domicilio eletto presso il proprio indirizzo mail PEC
Email_1
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_5
[...]
pagina 1 di 11 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
[...] Pt_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 717/2024 pubblicata in data 31/5/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in riforma integrale della sentenza appellata, previa eventuale rimessione in termini per la notifica e deposito dell'avviso ex art. 543 cpc e comunque previa revoca dell'impugnato provvedimento di estinzione/improcedibilità in data 22.11.2023, assumere i provvedimenti previsti dal combinato disposto degli art. 630 co. 3, e 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c. per la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare n. 916/2023 RGE.
In ogni caso: con restituzione della somma disposta ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, DPR
115/2012.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e per essa (già ) ha Parte_5 CP_3 CP_4
impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento pronunciato dal G.E. in data 22.11.2023 di estinzione del processo esecutivo rubricato al nr. 916/2023 R.Es. intentato nei confronti del debitore Persona_1
e dei terzi pignorati
[...] Parte_1 Parte_2
tutti rimasti contumaci. Controparte_1 Parte_3 Pt_1
A sostegno del reclamo proposto in primo grado, ha dedotto: Controparte_7
- che il G.E. aveva erroneamente disposto l'estinzione del processo esecutivo ex art. 543 co. 5
c.p.c. e dichiarato l'inefficacia del pignoramento sulla scorta della considerazione che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento al debitore ed al terzo erano stati eseguiti oltre la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (fissata al 22 giugno 2023), il tutto, nonostante il differimento dell'udienza, disposto dallo stesso G.E., ad una data successiva a quella fissata nell'atto di pignoramento (differita d'ufficio al 22.11.2023);
- che il G.E. avrebbe errato nel ritenere che la mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo ed il deposito dell'avviso notificato entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento comportava la declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva;
pagina 2 di 11 - che il G.E., preso atto della mancata comparizione di tutte le parti del processo all'udienza di prima comparizione avanti a sé ritualmente fissata, avrebbe dovuto disporre il rinvio del procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c. ad una successiva udienza anziché dichiarare l'estinzione del procedimento;
- che in ogni caso le norme emergenziali disposte dal Governo per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione che aveva colpito la città di LÌ (DL 61/2023), avevano determinato la proroga di tutti i termini di rito, con il conseguente diritto del creditore procedente ad una rimessione in termini per procedere a nuova notifica.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, rilevando preliminarmente che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva non era stato adottato, e conseguentemente motivato dal giudice dell'esecuzione, in ragione della mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza, faceva proprie le motivazioni del G.E. addotte a fondamento del provvedimento di estinzione e basate sul mancato rispetto da parte del creditore procedente dei termini stabiliti dall'art. 543 co. 5 c.p.c.; inoltre, premesso un richiamo alla normativa applicabile al caso di specie, ed in particolare all'art. 543 comma 5 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 206/2021, rilevava che , creditore pignorante, aveva proceduto a notificare l'avviso di Controparte_7
avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva sia al debitore sia al terzo pignorato, ex art. 143 c.p.c., in date successive a quella dell'udienza del 22.6.2023 indicata nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini, così motivando “La tesi secondo cui il termine entro il quale devono essere assolti gli oneri posti a carico del creditore procedente “ …. entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento … ” debba essere inteso nel senso della data di effettiva celebrazione della prima udienza avanti al GE, e quindi dell'udienza eventualmente differita dal giudice dell'esecuzione (circostanza quest'ultima verificatasi nel caso di specie) non appare condivisibile innanzitutto l'evidente contrasto con il dato letterale come sopra riportato.
D'altra parte l'interpretazione del dato normativo nel senso di ritenere la data dell'udienza di comparizione quale data di “effettiva celebrazione dell'udienza“ davanti al giudice dell'esecuzione vanificherebbe la finalità della norma che è appunto quella di rendere tempestivamente edotti debitore e terzo pignorato della effettiva introduzione del procedimento anteriormente alla data dell'udienza di comparizione cosi' come indicata in atto di pignoramento, unica data di cui le controparti sono a conoscenza. Il dato letterale non consente inoltre di interpretare la “… data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento… “in maniera necessariamente rigorosa per quanto riguarda l'obbligo di notifica al debitore ed al
pagina 3 di 11 terzo e viceversa di interpretare lo stesso dato letterale come data di effettiva celebrazione dell'udienza con riferimento all'obbligo di deposito di cui all'art. 543 c.p.c.”
Ha poi osservato il Tribunale che, pur essendo assorbenti le esposte considerazioni, anche l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva era stato depositato dal reclamante nel fascicolo telematico in data (24.7.2023) successiva a quella indicata in citazione
(22.6.2023), benché prima dell'udienza effettivamente tenutasi (22.11.2023).
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_5 impugnato la sentenza contestando l'interpretazione delle norme di procedura compiute dal primo giudice, in particolare dell'art. 543 c.p.c. nonché la mancata considerazione da parte del
Tribunale della sussistenza di una sospensione eccezionale dei termini processuali che aveva impedito qualsivoglia decadenza.
All'udienza del 21.1.2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia degli appellati , Persona_1 Parte_1 Parte_2
[...]
la causa è stata rimessa al collegio per la decisione Controparte_1 Parte_3 Pt_1 all'udienza del 13.5.2025 e decisa alla camera di consiglio del 20.5.2025.
L'appellante fonda le proprie censure sulla base di tre motivi che verranno di seguito esaminati.
Con il primo motivo, amenta la decisione nella parte in cui Parte_5
il giudice del reclamo, a fronte della contestazione sul mancato rinvio ex art. 631 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione, si sarebbe asseritamente limitato a sostenere che “La mancata concessione del rinvio non incide sul provvedimento di estinzione, che non risulta motivato sulla mancata comparizione e quindi sull'inattività delle parti, e neppure sulla fondatezza - o meno - dell'eventuale reclamo.”.
Al contrario, per l'appellante, il rinvio, oltre che dovuto in forza della disposizione codicistica, avrebbe evitato l'estinzione del giudizio nonché la necessità di instaurare il procedimento di reclamo potendo, inoltre, il creditore in sede di rinvio evidenziare al G.E. la sussistenza di un regime di sospensione eccezionale dei termini di legge di cui si dirà infra.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che la declaratoria di inefficacia del pignoramento pronunciata dal G.E. sarebbe fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 543, co. 5 c.p.c.., in quanto detta disposizione imporrebbe unicamente che la notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo debba essere effettuata prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, mentre qualora tale udienza venga differita d'ufficio il deposito dell'avviso pagina 4 di 11 notificato potrebbe essere effettuato anche successivamente a tale udienza, purché prima della prima udienza di effettiva trattazione del procedimento, come avvenuto nel caso in esame.
Quanto alla tempestività della notifica, l'appellante sostiene che se l'udienza viene modificata/rinviata dal G.E., la notifica è possibile anche dopo la data indicata nell'atto di citazione (ma prima dell'udienza “effettiva”); sul punto sostiene che, se è vero, come nel caso di specie, che l'avviso è stato notificato al debitore e ai terzi pignorati in data successiva a quella stabilita nell'atto di pignoramento e depositato nel fascicolo in data 24.7.2023, la notifica
è in ogni caso avvenuta prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal giudice al
22.11.2023 e per l'effetto insiste sulla legittimità degli avvisi e chiede la revoca del procedimento di estinzione del giudizio.
Quanto alla tempestività del deposito delle notifiche nel fascicolo, l'appellante sostiene che l'unico “soggetto” interessato a conoscere del deposito è il GE, che deve verificare l'adempimento alla prescrizione da parte del creditore. Il deposito pertanto deve necessariamente avvenire prima dell'udienza effettiva, unico momento in cui viene esercitato il controllo.
Per l'appellante, una diversa e più rigida interpretazione “non solo determinerebbe una sanzione sproporzionata alla violazione, ed una (ennesima) compressione degli interessi del creditore, ma apparirebbe altresì contraria ai principi del nostro ordinamento”. A supporto della propria doglianza l'appellante richiama il provvedimento del Tribunale di Catania e la sentenza del Tribunale di Genova che si inseriscono nel solco di questa opzione interpretativa.
Infine, secondo la prospettazione dell'appellante, l'erroneità della decisione sarebbe ulteriormente comprovata dall'assenza di motivazione da parte del Tribunale sulla doglianza attinente alla mancata concessione del rinvio da parte del giudice dell'esecuzione in ogni caso dovuto in forza della sussistenza di un regime di sospensione eccezionale dei termini di legge per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023 (periodo in cui rientra la vertenza) così come stabilito dalle norme di cui al DL 61/2023 a causa della situazione emergenziale provocata dall'alluvione che aveva colpito in data 16/17.5.2023 diverse località, tra cui la città di LÌ, ove il procuratore ha il proprio studio professionale.
Secondo l'appellante i presupposti di legge per l'applicazione della normativa emergenziale consentirebbero di disporre una rimessione in termini stante la sospensione dei termini di rito dall'1.5.2023 al 31.7.2023, il che determinerebbe che tutte le attività e scadenze maturate nel pagina 5 di 11 periodo considerato non potrebbero essere considerate e che i termini dovrebbero cominciare a decorrere dall'1.8.2023.
I primi due motivi sono privi di fondamento.
In primo luogo, si rileva che il primo motivo di reclamo (confluito nel primo motivo di gravame dell'atto di appello) non è stato espressamente esaminato dal Giudice del reclamo – che, secondo l'appellante, si sarebbe limitato ad un approccio sostanzialistico - perché ritenuto assorbito dall'esame dell'ulteriore motivo espressamente esaminato e rigettato attinente all'inefficacia del pignoramento stante la tardività della notifica e del deposito dell'avviso 543 co. 5 c.p.c.
Nella vicenda in esame, dagli atti e documenti versati nel fascicolo di primo grado, emergono i seguenti dati pacifici:
- ha radicato una procedura esecutiva presso terzi, indicando nell'atto di Controparte_7 citazione l'udienza del 22.6.2023 per l'esame della dichiarazione di terzo;
- in data 5.5.2023 ha ricevuto dagli Ufficiali Giudiziari gli atti depositati, ed in data 30.5.2023 ha provveduto all'iscrizione a ruolo;
- con comunicazione a mezzo PEC in data 31.05.2023 (doc. 07 fasc. primo grado), pervenuta in pari data all'accettazione dell'iscrizione a ruolo (doc. 06 fasc. primo grado), l'udienza per l'esame della dichiarazione del terzo è stata fissata/rinviata al 22.11.2023;
- con atto notificato ai terzi a mezzo PEC in data 23.06.2023 ed in data 18.7.2023 (e non in data 28.03.2023 come asserisce l'appellante) è stato notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, precisando che l'udienza per l'esame delle dichiarazioni rese era stata rinviata al 22.11.2023 (doc. 08 fasc. primo grado),
- la prova delle notifiche è stata depositata in data 24.7.2023 (doc. 09 fasc. primo grado).
Le esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore questione dedotta dall'appellante sulla mancata concessione del rinvio ex art. 631 c.p.c. che è implicitamente superata e assorbita dalla corretta interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c.
In ogni caso ritiene la Corte che l'interpretazione della norma in esame quale prospettata dal creditore procedente innanzi al Tribunale di Busto Arsizio e, in questa sede, con il secondo motivo di appello non possa essere condivisa.
pagina 6 di 11 L'appellante sostiene che il deposito dell'avviso successivamente alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (adempimento che nel caso di specie è stato posto in essere il 24.7.2023) non comporti l'inefficacia del pignoramento, in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione – ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe raggiunto ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi.
Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto in contrasto con il chiaro tenore letterale e con la ratio della norma in esame.
Come sopra esposto, in forza dell'art. 543, comma 5, c.p.c. nel testo modificato dalla L.
206/2021, il creditore «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» era tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».
La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione
– disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rubricato «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» che così prevede: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso l'obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
Accadeva, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo;
tuttavia, lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con gravi inconvenienti specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali o istituti di credito.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella del 2021, un meccanismo finalizzato a ovviare a simili problematiche, onerando il creditore di notificare al debitore e ai pagina 7 di 11 terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti
– tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c.
Come evidenziato dal Tribunale, il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato
è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
La diversa interpretazione prospettata dall'appellante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto di , non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare Controparte_7
l'avvenuto compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato.
Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, un'ulteriore implicita conferma della correttezza dell'interpretazione seguita dal G.E. e dal Tribunale di Busto Arsizio si trae proprio dalla successiva modifica del comma 5 dell'art. 543 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n.
164/2024: la norma, nel testo oggi vigente, dispone che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non debba più notificare l'avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato.
E tuttavia, è rimasta invariata l'indicazione del termine entro cui il creditore deve porre in essere tale adempimento e il successivo deposito in cancelleria dell'avviso notificato, ovvero, la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, esattamente come nel testo vigente ratione temporis a seguito della novella del 2021.
pagina 8 di 11 Parimenti invariata è rimasta la previsione secondo la quale “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”
e “ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
Appare dunque chiaro che l'intenzione del legislatore, da ultimo ribadita con la recente riforma,
è quella di precludere la possibilità di individuare, quale termine ultimo per la notifica e il deposito dell'avviso, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della novellata disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”).
Per quanto esposto, in definitiva, anche il motivo di appello sub. B) è infondato e il primo motivo di impugnazione resta assorbito dal rigetto del suesposto motivo.
Merita invece accoglimento l'ultimo motivo di appello per non avere il Tribunale considerato il periodo eccezionale di sospensione stabilito dal DL 61/2023, poi convertito in legge, che ha disposto la proroga di tutti i termini di rito che, all'art. 2 rubricato “Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale” così stabilisce:
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
pagina 9 di 11
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio
2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo”.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della sospensione dei termini in quanto:
- il procuratore dell'appellante ha il proprio studio legale in LÌ;
- l'incarico a radicare la procedura è antecedente all'1.5.2023;
- gli atti per l'iscrizione a ruolo e le attività successive sono stati trasmessi al procuratore in data
5.5.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- nell'atto di pignoramento l'udienza era stata fissata per il giorno 22.6.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- la notifica del pignoramento e della comunicazione ai terzi è stata fatta in data 23.06.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- il deposito della dichiarazione al terzo è avvenuto in data 24.7.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore.
Per tali motivi si ritiene meritevole di accoglimento l'ultimo motivo di appello per non avere tenuto conto della sospensione dei termini puntualmente invocata dalla parte, con il diritto della stessa alla revoca del provvedimento di estinzione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione.
In considerazione della novità delle questioni oggetto di causa e della mancata costituzione delle parti appellate le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da
[...] contro , Parte_5 Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Pt_1
n. 717/2024 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 31.5.2024, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- Revoca il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione pronunciato in data
22.11.2023;
- Dichiara irripetibili le spese del grado-
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Aponte Roberto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere est.
dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC a Parte_1 Parte_2 [...] in data 1.7.2024 e a a mezzo CP_1 Parte_3 Pt_1 Persona_1 servizio postale in data 19.7.2024
tra:
e per essa (già ) CP_2 Parte_4 CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Compagni (C.F. ) con studio C.F._1 in Via J. Allegretti, LÌ (FC) e domicilio eletto presso il proprio indirizzo mail PEC
Email_1
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_5
[...]
pagina 1 di 11 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
[...] Pt_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 717/2024 pubblicata in data 31/5/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, in riforma integrale della sentenza appellata, previa eventuale rimessione in termini per la notifica e deposito dell'avviso ex art. 543 cpc e comunque previa revoca dell'impugnato provvedimento di estinzione/improcedibilità in data 22.11.2023, assumere i provvedimenti previsti dal combinato disposto degli art. 630 co. 3, e 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c. per la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare n. 916/2023 RGE.
In ogni caso: con restituzione della somma disposta ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, DPR
115/2012.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e per essa (già ) ha Parte_5 CP_3 CP_4
impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento pronunciato dal G.E. in data 22.11.2023 di estinzione del processo esecutivo rubricato al nr. 916/2023 R.Es. intentato nei confronti del debitore Persona_1
e dei terzi pignorati
[...] Parte_1 Parte_2
tutti rimasti contumaci. Controparte_1 Parte_3 Pt_1
A sostegno del reclamo proposto in primo grado, ha dedotto: Controparte_7
- che il G.E. aveva erroneamente disposto l'estinzione del processo esecutivo ex art. 543 co. 5
c.p.c. e dichiarato l'inefficacia del pignoramento sulla scorta della considerazione che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento al debitore ed al terzo erano stati eseguiti oltre la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (fissata al 22 giugno 2023), il tutto, nonostante il differimento dell'udienza, disposto dallo stesso G.E., ad una data successiva a quella fissata nell'atto di pignoramento (differita d'ufficio al 22.11.2023);
- che il G.E. avrebbe errato nel ritenere che la mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo ed il deposito dell'avviso notificato entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento comportava la declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva;
pagina 2 di 11 - che il G.E., preso atto della mancata comparizione di tutte le parti del processo all'udienza di prima comparizione avanti a sé ritualmente fissata, avrebbe dovuto disporre il rinvio del procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c. ad una successiva udienza anziché dichiarare l'estinzione del procedimento;
- che in ogni caso le norme emergenziali disposte dal Governo per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione che aveva colpito la città di LÌ (DL 61/2023), avevano determinato la proroga di tutti i termini di rito, con il conseguente diritto del creditore procedente ad una rimessione in termini per procedere a nuova notifica.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, rilevando preliminarmente che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva non era stato adottato, e conseguentemente motivato dal giudice dell'esecuzione, in ragione della mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza, faceva proprie le motivazioni del G.E. addotte a fondamento del provvedimento di estinzione e basate sul mancato rispetto da parte del creditore procedente dei termini stabiliti dall'art. 543 co. 5 c.p.c.; inoltre, premesso un richiamo alla normativa applicabile al caso di specie, ed in particolare all'art. 543 comma 5 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 206/2021, rilevava che , creditore pignorante, aveva proceduto a notificare l'avviso di Controparte_7
avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva sia al debitore sia al terzo pignorato, ex art. 143 c.p.c., in date successive a quella dell'udienza del 22.6.2023 indicata nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini, così motivando “La tesi secondo cui il termine entro il quale devono essere assolti gli oneri posti a carico del creditore procedente “ …. entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento … ” debba essere inteso nel senso della data di effettiva celebrazione della prima udienza avanti al GE, e quindi dell'udienza eventualmente differita dal giudice dell'esecuzione (circostanza quest'ultima verificatasi nel caso di specie) non appare condivisibile innanzitutto l'evidente contrasto con il dato letterale come sopra riportato.
D'altra parte l'interpretazione del dato normativo nel senso di ritenere la data dell'udienza di comparizione quale data di “effettiva celebrazione dell'udienza“ davanti al giudice dell'esecuzione vanificherebbe la finalità della norma che è appunto quella di rendere tempestivamente edotti debitore e terzo pignorato della effettiva introduzione del procedimento anteriormente alla data dell'udienza di comparizione cosi' come indicata in atto di pignoramento, unica data di cui le controparti sono a conoscenza. Il dato letterale non consente inoltre di interpretare la “… data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento… “in maniera necessariamente rigorosa per quanto riguarda l'obbligo di notifica al debitore ed al
pagina 3 di 11 terzo e viceversa di interpretare lo stesso dato letterale come data di effettiva celebrazione dell'udienza con riferimento all'obbligo di deposito di cui all'art. 543 c.p.c.”
Ha poi osservato il Tribunale che, pur essendo assorbenti le esposte considerazioni, anche l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva era stato depositato dal reclamante nel fascicolo telematico in data (24.7.2023) successiva a quella indicata in citazione
(22.6.2023), benché prima dell'udienza effettivamente tenutasi (22.11.2023).
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_5 impugnato la sentenza contestando l'interpretazione delle norme di procedura compiute dal primo giudice, in particolare dell'art. 543 c.p.c. nonché la mancata considerazione da parte del
Tribunale della sussistenza di una sospensione eccezionale dei termini processuali che aveva impedito qualsivoglia decadenza.
All'udienza del 21.1.2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia degli appellati , Persona_1 Parte_1 Parte_2
[...]
la causa è stata rimessa al collegio per la decisione Controparte_1 Parte_3 Pt_1 all'udienza del 13.5.2025 e decisa alla camera di consiglio del 20.5.2025.
L'appellante fonda le proprie censure sulla base di tre motivi che verranno di seguito esaminati.
Con il primo motivo, amenta la decisione nella parte in cui Parte_5
il giudice del reclamo, a fronte della contestazione sul mancato rinvio ex art. 631 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione, si sarebbe asseritamente limitato a sostenere che “La mancata concessione del rinvio non incide sul provvedimento di estinzione, che non risulta motivato sulla mancata comparizione e quindi sull'inattività delle parti, e neppure sulla fondatezza - o meno - dell'eventuale reclamo.”.
Al contrario, per l'appellante, il rinvio, oltre che dovuto in forza della disposizione codicistica, avrebbe evitato l'estinzione del giudizio nonché la necessità di instaurare il procedimento di reclamo potendo, inoltre, il creditore in sede di rinvio evidenziare al G.E. la sussistenza di un regime di sospensione eccezionale dei termini di legge di cui si dirà infra.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che la declaratoria di inefficacia del pignoramento pronunciata dal G.E. sarebbe fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 543, co. 5 c.p.c.., in quanto detta disposizione imporrebbe unicamente che la notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo debba essere effettuata prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, mentre qualora tale udienza venga differita d'ufficio il deposito dell'avviso pagina 4 di 11 notificato potrebbe essere effettuato anche successivamente a tale udienza, purché prima della prima udienza di effettiva trattazione del procedimento, come avvenuto nel caso in esame.
Quanto alla tempestività della notifica, l'appellante sostiene che se l'udienza viene modificata/rinviata dal G.E., la notifica è possibile anche dopo la data indicata nell'atto di citazione (ma prima dell'udienza “effettiva”); sul punto sostiene che, se è vero, come nel caso di specie, che l'avviso è stato notificato al debitore e ai terzi pignorati in data successiva a quella stabilita nell'atto di pignoramento e depositato nel fascicolo in data 24.7.2023, la notifica
è in ogni caso avvenuta prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal giudice al
22.11.2023 e per l'effetto insiste sulla legittimità degli avvisi e chiede la revoca del procedimento di estinzione del giudizio.
Quanto alla tempestività del deposito delle notifiche nel fascicolo, l'appellante sostiene che l'unico “soggetto” interessato a conoscere del deposito è il GE, che deve verificare l'adempimento alla prescrizione da parte del creditore. Il deposito pertanto deve necessariamente avvenire prima dell'udienza effettiva, unico momento in cui viene esercitato il controllo.
Per l'appellante, una diversa e più rigida interpretazione “non solo determinerebbe una sanzione sproporzionata alla violazione, ed una (ennesima) compressione degli interessi del creditore, ma apparirebbe altresì contraria ai principi del nostro ordinamento”. A supporto della propria doglianza l'appellante richiama il provvedimento del Tribunale di Catania e la sentenza del Tribunale di Genova che si inseriscono nel solco di questa opzione interpretativa.
Infine, secondo la prospettazione dell'appellante, l'erroneità della decisione sarebbe ulteriormente comprovata dall'assenza di motivazione da parte del Tribunale sulla doglianza attinente alla mancata concessione del rinvio da parte del giudice dell'esecuzione in ogni caso dovuto in forza della sussistenza di un regime di sospensione eccezionale dei termini di legge per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023 (periodo in cui rientra la vertenza) così come stabilito dalle norme di cui al DL 61/2023 a causa della situazione emergenziale provocata dall'alluvione che aveva colpito in data 16/17.5.2023 diverse località, tra cui la città di LÌ, ove il procuratore ha il proprio studio professionale.
Secondo l'appellante i presupposti di legge per l'applicazione della normativa emergenziale consentirebbero di disporre una rimessione in termini stante la sospensione dei termini di rito dall'1.5.2023 al 31.7.2023, il che determinerebbe che tutte le attività e scadenze maturate nel pagina 5 di 11 periodo considerato non potrebbero essere considerate e che i termini dovrebbero cominciare a decorrere dall'1.8.2023.
I primi due motivi sono privi di fondamento.
In primo luogo, si rileva che il primo motivo di reclamo (confluito nel primo motivo di gravame dell'atto di appello) non è stato espressamente esaminato dal Giudice del reclamo – che, secondo l'appellante, si sarebbe limitato ad un approccio sostanzialistico - perché ritenuto assorbito dall'esame dell'ulteriore motivo espressamente esaminato e rigettato attinente all'inefficacia del pignoramento stante la tardività della notifica e del deposito dell'avviso 543 co. 5 c.p.c.
Nella vicenda in esame, dagli atti e documenti versati nel fascicolo di primo grado, emergono i seguenti dati pacifici:
- ha radicato una procedura esecutiva presso terzi, indicando nell'atto di Controparte_7 citazione l'udienza del 22.6.2023 per l'esame della dichiarazione di terzo;
- in data 5.5.2023 ha ricevuto dagli Ufficiali Giudiziari gli atti depositati, ed in data 30.5.2023 ha provveduto all'iscrizione a ruolo;
- con comunicazione a mezzo PEC in data 31.05.2023 (doc. 07 fasc. primo grado), pervenuta in pari data all'accettazione dell'iscrizione a ruolo (doc. 06 fasc. primo grado), l'udienza per l'esame della dichiarazione del terzo è stata fissata/rinviata al 22.11.2023;
- con atto notificato ai terzi a mezzo PEC in data 23.06.2023 ed in data 18.7.2023 (e non in data 28.03.2023 come asserisce l'appellante) è stato notificato al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, precisando che l'udienza per l'esame delle dichiarazioni rese era stata rinviata al 22.11.2023 (doc. 08 fasc. primo grado),
- la prova delle notifiche è stata depositata in data 24.7.2023 (doc. 09 fasc. primo grado).
Le esposte considerazioni assorbono ogni ulteriore questione dedotta dall'appellante sulla mancata concessione del rinvio ex art. 631 c.p.c. che è implicitamente superata e assorbita dalla corretta interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c.
In ogni caso ritiene la Corte che l'interpretazione della norma in esame quale prospettata dal creditore procedente innanzi al Tribunale di Busto Arsizio e, in questa sede, con il secondo motivo di appello non possa essere condivisa.
pagina 6 di 11 L'appellante sostiene che il deposito dell'avviso successivamente alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (adempimento che nel caso di specie è stato posto in essere il 24.7.2023) non comporti l'inefficacia del pignoramento, in quanto lo scopo perseguito dalla disposizione – ossia rendere edotto il terzo pignorato in ordine all'iscrizione a ruolo del pignoramento – sarebbe comunque raggiunto una volta notificato a quest'ultimo l'avviso di iscrizione a ruolo, mentre il deposito dell'avviso avrebbe il solo scopo di consentire al giudice di verificare la tempestività della notifica, scopo che sarebbe raggiunto ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'avviso venga depositato prima dell'udienza effettivamente tenutasi.
Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto in contrasto con il chiaro tenore letterale e con la ratio della norma in esame.
Come sopra esposto, in forza dell'art. 543, comma 5, c.p.c. nel testo modificato dalla L.
206/2021, il creditore «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» era tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, con l'espressa previsione che «La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».
La novella è stata introdotta per ovviare ai problemi applicativi sorti a seguito dell'introduzione
– disposta dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 132/2014 – dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rubricato «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» che così prevede: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso l'obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».
Accadeva, infatti, che dopo la notifica del pignoramento il creditore non procedesse all'iscrizione a ruolo dello stesso non avendovi interesse, ad esempio a causa di dichiarazione di importi modesti da parte del terzo;
tuttavia, lasciando il terzo in via indefinita sottoposto agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c., con gravi inconvenienti specialmente a carico di datori di lavoro, enti previdenziali o istituti di credito.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto nell'art. 543 c.p.c., con la novella del 2021, un meccanismo finalizzato a ovviare a simili problematiche, onerando il creditore di notificare al debitore e ai pagina 7 di 11 terzi pignorati l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura e prevedendo il deposito di tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione. Entrambi gli adempimenti
– tanto la notifica quanto il deposito – sono sanzionati con l'inefficacia del pignoramento, che deve ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 630, commi 1 e 2, c.p.c.
Come evidenziato dal Tribunale, il dato testuale della disposizione non lascia alcun dubbio, atteso che il termine “entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” viene chiaramente riferito tanto alla notifica dell'avviso quanto al deposito dell'avvenuta notifica nel fascicolo telematico. Inoltre, il secondo periodo del quinto comma prevede espressamente che il mancato deposito dell'avviso determini l'inefficacia del pignoramento: conseguentemente, non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato adempimento di un'attività processuale se al contempo non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato
è tenuto ad adempiere. Ed il legislatore ha individuato tale termine nella data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
La diversa interpretazione prospettata dall'appellante si pone, invece, in contrasto col disposto dell'art. 12 delle Preleggi e con la ratio stessa della novellata previsione, che, contrariamente all'assunto di , non coincide con l'esigenza di consentire al G.E. di verificare Controparte_7
l'avvenuto compimento della notifica dell'atto di pignoramento, bensì al debitore e, soprattutto, al terzo, di essere informati sull'effettiva prosecuzione della procedura esecutiva: va ricordato, in proposito, che il terzo pignorato non è parte del processo di espropriazione forzata e quindi non riceve alcuna comunicazione dell'eventuale differimento dell'udienza di comparizione;
la perdita di efficacia del pignoramento, in caso di mancato espletamento di uno o di entrambi gli adempimenti previsti dalla norma in esame, non può pertanto che essere ancorata alla data di comparizione indicata nell'atto di citazione, unica udienza nota al terzo pignorato.
Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, un'ulteriore implicita conferma della correttezza dell'interpretazione seguita dal G.E. e dal Tribunale di Busto Arsizio si trae proprio dalla successiva modifica del comma 5 dell'art. 543 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n.
164/2024: la norma, nel testo oggi vigente, dispone che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non debba più notificare l'avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato.
E tuttavia, è rimasta invariata l'indicazione del termine entro cui il creditore deve porre in essere tale adempimento e il successivo deposito in cancelleria dell'avviso notificato, ovvero, la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, esattamente come nel testo vigente ratione temporis a seguito della novella del 2021.
pagina 8 di 11 Parimenti invariata è rimasta la previsione secondo la quale “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”
e “ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
Appare dunque chiaro che l'intenzione del legislatore, da ultimo ribadita con la recente riforma,
è quella di precludere la possibilità di individuare, quale termine ultimo per la notifica e il deposito dell'avviso, quello della prima udienza effettivamente tenutasi, il che sarebbe stato possibile soltanto in presenza di diverse formulazioni della novellata disposizione (ad es. nel caso in cui il riferimento fosse stato alla “prima udienza”).
Per quanto esposto, in definitiva, anche il motivo di appello sub. B) è infondato e il primo motivo di impugnazione resta assorbito dal rigetto del suesposto motivo.
Merita invece accoglimento l'ultimo motivo di appello per non avere il Tribunale considerato il periodo eccezionale di sospensione stabilito dal DL 61/2023, poi convertito in legge, che ha disposto la proroga di tutti i termini di rito che, all'art. 2 rubricato “Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale” così stabilisce:
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
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4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio
2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo”.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della sospensione dei termini in quanto:
- il procuratore dell'appellante ha il proprio studio legale in LÌ;
- l'incarico a radicare la procedura è antecedente all'1.5.2023;
- gli atti per l'iscrizione a ruolo e le attività successive sono stati trasmessi al procuratore in data
5.5.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- nell'atto di pignoramento l'udienza era stata fissata per il giorno 22.6.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- la notifica del pignoramento e della comunicazione ai terzi è stata fatta in data 23.06.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore;
- il deposito della dichiarazione al terzo è avvenuto in data 24.7.2023, e quindi entro il periodo considerato dal Legislatore.
Per tali motivi si ritiene meritevole di accoglimento l'ultimo motivo di appello per non avere tenuto conto della sospensione dei termini puntualmente invocata dalla parte, con il diritto della stessa alla revoca del provvedimento di estinzione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione.
In considerazione della novità delle questioni oggetto di causa e della mancata costituzione delle parti appellate le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da
[...] contro , Parte_5 Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Pt_1
n. 717/2024 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 31.5.2024, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- Revoca il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione pronunciato in data
22.11.2023;
- Dichiara irripetibili le spese del grado-
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Aponte Roberto
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