Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 17 aprile 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9280/2022 R.G.L.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Massimiliano Amato, come da procura in atti;
CONTRO
Controparte_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, per procura generale ad lites del 18.12.2018 a rogito notaio di Palermo;
Persona_1
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07 ottobre 2022 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che aveva inoltrato in data 11/05/2020 domanda amministrativa all' (pratica n. 517791876) per il riconoscimento di malattia professionale e CP_1 del danno biologico per il complesso patologico a carico in particolare della colonna vertebrale, specificamente la zona lombo-sacrale, sussistendo “plurime ernie discali in sede lombo-sacrale con significativa limitazione funzionale” (più nel dettaglio evincibili dalla documentazione medica allegata al ricorso) contratte a causa dell'attività lavorativa prestata - sin dal 1997 alle dipendenze di diverse ditte operanti nel settore delle costruzioni ed edilizia disimpegnando le mansioni di operaio comune (carpentiere), da ultimo alle dipendenze della
[...]
e della (come Controparte_2 Controparte_3 da estratto contributivo allegato); che la domanda era stata rigettata per ritenuta insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia professionale denunciata. Che l' aveva negato la tutela CP_1 assicurativa, in tutte le fasi amministrative e, da ultimo, in sede di riesame con comunicazione datata 23/04/2022 asserendo che, sotto il profilo sanitario, non vi fossero motivi per modificare il giudizio in precedenza espresso
1
CTP dott. con allegata documentazione sanitaria – in atti) con Persona_2 condanna dell' alla corresponsione del beneficio assicurativo conseguente, CP_1 oltre accessori come per legge, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. nei confronti dell' e nel merito contestando la fondatezza della domanda, non CP_1 sussistendo la patologia richiesta come professionale (ernia discale), laddove le patologie riscontrate (modesta protrusione discale e non ernia discale) non erano tabellate, trattandosi di malattia comune, non in nesso causale o concausale con la tipologia di attività lavorativa espletata dal ricorrente.
Con ordinanza emessa in data 10/01/2023 – come in atti - il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale ex 445 bis c.p.c. in quello del lavoro con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e assegnazione termini per l'integrazione degli atti introduttivi.
La causa, dunque, veniva istruita nelle forme del rito ordinario sulla base delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di CTU medico. Infine, sostituita l'udienza 17 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti costituite, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza.
__________________
In via preliminare e in punto di ammissibilità si ripropongono le considerazioni già espresse con l'ordinanza del 10/01/2023 che qui vanno richiamate per far parte integrante della presente decisione.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
In materia malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente
(art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al
10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a
2 decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
"tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' CP_1
(ex multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n.
23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
In punto di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (in particolare sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n.
2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass.
3 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998
n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (cfr Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
Nel caso al vaglio l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza di un nesso CP_1 eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa.
Risulta comprovato sulla base della documentazione in atti lo svolgimento di attività di muratore - carpentiere per diversi anni (cfr. estratto conto contributivo – documento n. 1 produzione ricorrente) né, al riguardo v'è contestazione.
Sulla scorta di ciò è stata disposta CTU (cfr ordinanza del 13/04/2023) allo scopo di stabilire il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta con le patologie sofferte dal ricorrente e la quantificazione del danno, conferendo l'incarico al dott. Per_3
[...]
Ciò posto, il nominato consulente tecnico, previo “esame degli atti, con specifico riferimento al ricorso giudiziario e alle considerazioni mediche nonché dal CP_1 resoconto anamnestico dell'odierno ricorrente, [….].. carpentiere dal 1997 al 2019
(epoca in cui il periziando ha interrotto i rapporti di lavoro e in atto disoccupato), da ultimo alle dipendenze della e della Controparte_2 [...]
e sulla base dell'“Esame Della Documentazione Controparte_3
Sanitaria Presente In Atti” e della visita medica svolta, ha affermato che l'odierno ricorrente: “in atto, è affetto da una rachialgia cronica del tratto lombare con irradiazione sciatalgica sinistra, con moderata protrusione discale su base degenerativa di L2-L3, ipertrofia dei legamenti gialli di L3-L4, modesta protrusione discale concentrica, bulging con impegno discale di L4-L5 e moderata protrusione discale di L5-S1…”.
Ha poi osservato “Volendo entrare nel merito della professione appare opportuno per l'identificazione del nesso di causa ripercorrere i compiti professionali esercitati dal periziando.
Il Carpentiere edile realizza strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite. Assembla in opera elementi semi-prefabbricati e prefabbricati, esegue opere di finitura in calcestruzzo.
Egli opera nel settore delle costruzioni edili all'interno dei cantieri, prevalentemente alle dipendenze di imprese edili di ogni dimensione o come lavoratore autonomo.
L'attività prevede sforzi fisici sostenuti e continuativi nel tempo. È richiesto l'uso dell'attrezzatura antinfortunistica e il rispetto delle norme di sicurezza specifiche previste per i cantieri edili. In edilizia sono molte le attività lavorative che comportano movimentazione manuale di carichi ed attività con sforzi di notevole entità a carico dell'apparato osteoarticolare (per esempio la conduzione di mezzi meccanici che provocano un'esposizione a vibrazioni al corpo intero, posture incongrue e sovraccarico biomeccanico per la molteplicità delle lavorazioni da
4 svolgere). Tale esposizione se assume carattere abituale e sistematico per un lungo periodo della propria storia lavorativa può causare delle malattie professionali.
Secondo la valutazione del DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI, i soggetti che effettuano questo mestiere sono esposti ai seguenti rischi biologici:
Gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici Reparti: OFFICINA
(CARPENTERIA, ATTREZZERIA)
-…[….]….
- Rischio bio-meccanico, con possibili effetti sull'apparato muscolo-scheletrico, a seguito di movimenti ripetitivi e/o movimentazione manuale e/o meccanica dei carichi, e sugli arti, per traumi e/o schiacciamento da instabilità dei carichi movimentati .
In merito alla valutazione delle patologie affette dal , i dati strumentali Parte_1 relativi agli accertamenti RMN del 2019, che così obiettivava: “iniziale protrusione discale, bulging di L2-L3, marcata protrusione discale concentrica, bulging con impegno discale di L4-L5 e moderata protrusione discale di L5-S1”. Alla visita neurochirurgica maggio 2019, veniva, altresì, obiettivato: “rachialgia cronica lombare con irradiazione sciatalgica sinistra, da protrusione erniaria discale L4-
L5 e degenerazioni discali multiple lombari (v. esame RM). Neurologicamente ipoestesia sulla faccia laterale della coscia sinistra. Si consiglia trattamento conservativo con terapia farmacologia e fisiatrica antalgica al bisogno. Evitare sforzi sollecitanti la colonna vertebrale”.
Tali quadri strumentali sono compatibili con quanto evidenziato alla visita medica condotta in sede di operazioni peritali.
Delle medesime patologie, è opportuno precisare che tutte risultavano presenti alla data dell'opposizione del 05/2020. In merito alle menomazioni a carico del rachide lombare, in uno alla datazione risalente ad almeno tre anni dopo dalla quiescenza lavorativa del ricorrente, non possono non indicare la chiara incidenza lavorativa, degenerativa parafisiologica delle medesime strutture osteoarticolari e tendinee. In merito alla contestata valutazione delle limitazioni a far data dall'opposizione del
2020, con conseguente richiesta valutazione dell'ora per allora, non possiamo far altro che basarci sull'obiettività clinica e strumentale rilevata in detta epoca dai
Sanitari che ebbero a visitare il periziando.
Alla luce delle tabelle di valutazione del danno biologico ex D.lvo n. CP_1
38/2000, in riferimento al caso di specie, l'“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti “ va percentualizzata “fino al 12%”. Il caso in esame veniva rigettato in quanto veniva escluso il nesso di causa, considerando il valore massimo del 12% da attribuire ad una lesione completa e qualora la menomazione in esame rappresenti fedelmente quanto descritto nella voce tabellare, è bene precisare che il nostro caso è caratterizzato dal una lesione parziale
(protrusione discale e bulging), per cui risulta congrua la valutazione della stessa nella misura dell' 8%...” (cfr relazione di CTU depositata il 12/10/2023).
Rispondendo ai quesiti formulatigli e in risposta alle osservazioni provenienti da entrambe le parti ha considerato, con riferimento ai rilievi dell' : “si concorda CP_1
5 con il dott. l'assenza dell'ernia discale, motivo per il quale la Persona_4 valutazione non è stata del massimo tabellare, come specificato nella conclusioni della bozza redatta ma si ribadisce in questa sede, ulteriormente, che la protrusione discale è una condizione medica della colonna vertebrale, caratterizzata dalla deformazione dello strato più esterno di un disco intervertebrale, tale per cui quest'ultimo risulta schiacciato e fuori asse rispetto agli altri dischi intervertebrali sani.
La protrusione discale rientra nell'elenco delle discopatie ossia le malattie del disco intervertebrale e rappresenta il preludio a un'ernia del disco..” Ha altresì rilevato che “Oltre all'invecchiamento, che rappresenta la causa principale di protrusione discale, altri fattori scatenanti o favorenti quest'ultima sono: …[….]…
Il sollevamento ripetuto e con le modalità sbagliate di oggetti molto pesanti. L'eccessivo indebolimento o assottigliamento dei muscoli e/o dei legamenti della schiena…” ribadendo “Dunque, se pur vero che l'ernia al disco non si è conclamata,
è altrettanto vero che la protusione discale risulta come un substrato attivo nel determinismo della patologia in stadio terminale (ernia del disco), considerando il carattere peggiorativo del quadro, motivo per il quale, codesto CTU, in considerazione del quadro clinico obiettivato e della documentazione prodotta in atti, ha ritenuto di valutare il danno per analogia al minimo dei valori tabellari, in riferimento alle ernie al disco, riconoscendo il nesso di causalità…” Mentre quanto ai rilievi di parte ricorrente ha rilevato “… il quadro clinico in cui versa il signor non può essere valutato, allo stato attuale, al massimo della Parte_1 voce tabellare di riferimento, in quanto lo stato patologico seppur cronicizzato e suscettibile di peggioramento, non si è ancora conclamato come ernie del disco..”.
Inoltre con integrazione peritale disposta con ordinanza del 03/07/2024 e sulla scorta dei rilievi delle parti, il CTU nominato ha precisato circa i rilievi di parte resistente: “La prima affermazione riguarda la circostanza che la protrusione discale sia patologia diversa dalla ernia del disco, la seconda che la protrusione discale non sia tabellata…” previo richiamo alle definizioni di cui alle “linee guida della
[...]
e alla letteratura specialistica “ che Controparte_4
“le protrusioni discali rientrino nella classificazione delle ernie del disco, trattandosi quindi di una patologia conclamata e, per come argomentato successivamente, con dignità valutativa nell'ambito che ci occupa….[…]… Quanto riportato nella letteratura appena citata corrisponde perfettamente al caso in esame, come si evince dai riscontri strumentali del agli atti, che attestano l'alterazione Parte_1 anatomico-funzionale delle strutture nervose provocata dalle protrusione discali e da quelli clinico-obiettivi acquisiti nel corso delle operazioni di consulenza, peraltro non contestati.
Va da sé che quanto riportato nella Letteratura richiamata smentisce quanto affermato dal Medico e Avvocato laddove scrivono che “Le protrusioni CP_1 discali non sono fatti tabellati”.
6 Inoltre anche l'affermazione riportata nelle controdeduzioni del CTP relativa alla circostanza che
<<… “la protrusione“ non costituisce un danno biologico permanente, infatti la
condizione clinica può regredire o evolvere verso un quadro irreversibile di danno erniario…>>
è sconfessata dalla letteratura medica, ancor più in considerazione, nel caso di specie, che si tratta di tre protrusioni discali croniche perché persistenti dopo oltre due anni dalla prima diagnosi (cfr. RMN del 09/05/2019 e RMN del 23/09/2021) quindi non più suscettibili di guarigione con trattamento conservativo o medicofarmacologico…” Con riferimento alle note della parte ricorrente ha osservato “la valutazione proposta nella CTU è stata fatta in riferimento ad un criterio proporzionalistico connesso agli esiti invalidanti riscontrati dalla documentazione agli atti e all'obbiettività clinica verificata.
Infatti non è conforme alla criteriologia valutativa in ambito quanto richiesto CP_1 dal CTP di parte ricorrente, ossia la somma aritmetica delle lesioni riscontrate..” così concludendo “degli accertamenti effettuati in sede di operazioni peritali ed alla luce della letteratura di riferimento, trattandosi di una patologia oramai non suscettibile di miglioramento ed essendo stati chiariti i criteri di valutazione si conferma quanto espresso nella relazione già depositata” (cfr Relazione del CTU depositata il 20/10/2024).
Siffatte valutazioni medico legali rese dal CTU vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici nonché fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti e sulla adeguata analisi della documentazione agli atti, oltre che sorrette da appropriata e convincente motivazione, specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato e alla loro eziologia professionale. Si osservi come il CTU, dia conto - in relazione alle proprie valutazioni - della storia lavorativa del ricorrente, siccome emergente dalla documentazione in atti, offrendo esaustivo e condivisibile riscontro ai plurimi rilievi formulati dalle parti e di cui agli atti.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare al CP_1 ricorrente la relativa prestazione, corrispondente all'accertata menomazione nella misura dell'8% (danno biologico), dalla data della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge
412/1991.
Avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso le spese di lite vanno compensate per la metà mentre la restante parte (1/2) segue la soccombenza e va posta a carico dell' disponendo che, stante l'ammissione della parte CP_1 ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e
136/2020).
7 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9280/2022 R.G.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiara che è invalido permanente nella misura Parte_1 dell'8% e per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore dello stesso la CP_1 relativa prestazione adeguata alla percentuale accertata, a decorrere dalla data della domanda amministrativa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge 412/1991;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente in ragione di metà le spese di lite CP_1 che si liquidano - in parte qua - in Euro 1347,75 per compensi (nella misura non ulteriormente dimezzata), oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario (a norma dell'art. 133 D.P.R.
115/2002); compensa la restante metà;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Catania, in data 17 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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