Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1086
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità/nullità per violazione artt. 35 e 37 D.lgs. 546/1992 (decisione oltre termine)

    Il giudice rileva che l'art. 35, comma 1 del D.lgs. 546/1992 è stato abrogato e che, nel merito, la sentenza di primo grado è stata emessa tempestivamente in data 17 luglio 2025 a seguito di udienza in pari data.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità per violazione artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/2012 (notifica PEC non registrata)

    La Corte ritiene che la validità della notifica PEC prevalga sulla forma, purché abbia raggiunto lo scopo e consentito le difese. Non sono stati evidenziati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa a causa dell'indirizzo PEC non registrato. La mancata iscrizione in pubblici registri non è dirimente.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità per violazione artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 (vizi dell'atto impositivo)

    L'atto impugnato risponde pienamente al contenuto minimo richiesto dalla normativa e dai modelli ministeriali per l'individuazione della pretesa dell'ente.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità per violazione artt. 36 bis, comma 2, D.P.R. 600/1973 e 6, comma 5, L. 212/2000 (mancata comunicazione esito controllo)

    Risulta inviata al contribuente la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato in data 11.05.2024. Il contribuente non ha fornito riscontro o proposto azioni in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1086
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1086
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo