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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO VA, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12532/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 23/09/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260327234000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistenti/Appellati: Quanto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 1: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado. Quanto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella di pagamento n. 09720240260327234000, relativa a IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE ed ALTRO 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma ha notificato al contribuente, Ricorrente_1, in data 8 gennaio 2025 l'esito di un controllo effettuato sul “Modello Unico/ Redditi anno 2021” per l'importo complessivo di euro 241.524,94. A seguito del rigetto dell'istanza di reclamo il contribuente si costituiva in giudizio e, in data 17 luglio 2025, la Corte di I grado, con la sentenza n. 12532/25, respingeva il ricorso con condanna alle spese, depositando tale sentenza in data 23 settembre 2025. Con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 20 ottobre 2025, il contribuente impugnava la suindicata sentenza, con contestuale richiesta di sospensione, eccependone:
1. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992; 2. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012; 3. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000; 4. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000. In data 19 novembre 2025, l'Agenzia ha depositato controdeduzioni insistendo per il non accoglimento della istanza cautelare e per il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita. Con ordinanza interlocutoria n. 2199/2025 del 20 novembre 2025, depositata il successivo 24 novembre, è stata accolta la richiesta cautelare e sospesa l'esecuzione dell'impugnata sentenza. Spese al definitivo. Parte appellante ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992, è privo di pregio. Ad avviso di parte appellante, la gravata pronuncia sarebbe stata resa oltre il termine perentorio di sette giorni di cui all'art. 35, comma 1. Premesso che l'art. 35, comma 1, è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2024, a decorrere dal 1°gennaio 2026, nella specie, la C.G.T. ha emesso la sentenza n. 12532/2025 tempestivamente perché pronunciata in data 17 luglio 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza in pari data. Il secondo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, non è accoglibile. Secondo la prospettazione del contribuente, la notifica dell'atto impositivo non sarebbe da considerarsi valida perché l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall'amministrazione (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it) non compariva nei pubblici registri Reginde o Indice PA. Posto che la notifica via pec degli atti della riscossione è prevista espressamente dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato il principio secondo cui la sostanza prevale sulla forma ovvero (ex multis, Cass. civ., SS.UU, n. 15979/2022) ovvero se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c.). In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. civ., n. 18684/2023). Pertanto, egli è tenuto ad evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro. La mancata iscrizione in un pubblico registro della casella pec utilizzata non costituisce elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione (Cass. civ., SS.UU. n. 14916/2016), per poi consolidare il proprio orientamento sull'esclusione della nullità della notifica. Nel caso in esame, l'odierno appellante, avendo impugnato la cartella di pagamento entro i termini di legge, ha implicitamente ammesso di averne ricevuto la notifica. Né sono stati evidenziati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa che siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri Reginde o Indice PA. Il terzo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, deve essere disatteso. L'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessaria e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Il quarto motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000, è destituito di fondamento. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, in data 11.05.2024 risulta inviata al medesimo all'indirizzo pec Email_4, la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato. Al ricevimento di tale comunicazione di irregolarità, egli non ha fornito alcun riscontro o proposto alcuna azione in autotutela al fine di far valere le proprie ragioni. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte costituitasi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in € 11.000,00. Nulla per le spese per Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO VA, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5375/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12532/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 23/09/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260327234000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistenti/Appellati: Quanto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 1: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado. Quanto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella di pagamento n. 09720240260327234000, relativa a IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE ed ALTRO 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma ha notificato al contribuente, Ricorrente_1, in data 8 gennaio 2025 l'esito di un controllo effettuato sul “Modello Unico/ Redditi anno 2021” per l'importo complessivo di euro 241.524,94. A seguito del rigetto dell'istanza di reclamo il contribuente si costituiva in giudizio e, in data 17 luglio 2025, la Corte di I grado, con la sentenza n. 12532/25, respingeva il ricorso con condanna alle spese, depositando tale sentenza in data 23 settembre 2025. Con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 20 ottobre 2025, il contribuente impugnava la suindicata sentenza, con contestuale richiesta di sospensione, eccependone:
1. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992; 2. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012; 3. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000; 4. L'illegittimità e/o la nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000. In data 19 novembre 2025, l'Agenzia ha depositato controdeduzioni insistendo per il non accoglimento della istanza cautelare e per il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita. Con ordinanza interlocutoria n. 2199/2025 del 20 novembre 2025, depositata il successivo 24 novembre, è stata accolta la richiesta cautelare e sospesa l'esecuzione dell'impugnata sentenza. Spese al definitivo. Parte appellante ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992, è privo di pregio. Ad avviso di parte appellante, la gravata pronuncia sarebbe stata resa oltre il termine perentorio di sette giorni di cui all'art. 35, comma 1. Premesso che l'art. 35, comma 1, è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2024, a decorrere dal 1°gennaio 2026, nella specie, la C.G.T. ha emesso la sentenza n. 12532/2025 tempestivamente perché pronunciata in data 17 luglio 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza in pari data. Il secondo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, non è accoglibile. Secondo la prospettazione del contribuente, la notifica dell'atto impositivo non sarebbe da considerarsi valida perché l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall'amministrazione (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it) non compariva nei pubblici registri Reginde o Indice PA. Posto che la notifica via pec degli atti della riscossione è prevista espressamente dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato il principio secondo cui la sostanza prevale sulla forma ovvero (ex multis, Cass. civ., SS.UU, n. 15979/2022) ovvero se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c.). In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. civ., n. 18684/2023). Pertanto, egli è tenuto ad evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro. La mancata iscrizione in un pubblico registro della casella pec utilizzata non costituisce elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione (Cass. civ., SS.UU. n. 14916/2016), per poi consolidare il proprio orientamento sull'esclusione della nullità della notifica. Nel caso in esame, l'odierno appellante, avendo impugnato la cartella di pagamento entro i termini di legge, ha implicitamente ammesso di averne ricevuto la notifica. Né sono stati evidenziati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa che siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri Reginde o Indice PA. Il terzo motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, deve essere disatteso. L'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessaria e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Il quarto motivo, relativo all'illegittimità e/o la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000, è destituito di fondamento. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, in data 11.05.2024 risulta inviata al medesimo all'indirizzo pec Email_4, la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato. Al ricevimento di tale comunicazione di irregolarità, egli non ha fornito alcun riscontro o proposto alcuna azione in autotutela al fine di far valere le proprie ragioni. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte costituitasi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in € 11.000,00. Nulla per le spese per Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………