Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1601/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1
iano, e in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Damiano Cardiello, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 27.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 1.3.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 18.8.2021 in Altavilla Silentina (SA) con
[...] nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale CP_1 C.F._2
è nato un figlio, (3.8.2022), ha chiesto dichiararsi la separazione Per_1 personale dal coniuge.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
2) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di sé; 3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
4) la corresponsione a carico del resistente della somma di euro 350,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
5) la percezione delle somme di euro 3.850,00 e di euro 440,00 rispettivamente a titolo di mantenimento ordinario pregresso e di spese straordinarie per l'asilo nido relativamente al periodo maggio 2024 maggio 2025;
6) la percezione in via esclusiva dell'assegno unico universale. si costituiva con comparsa del 6.5.2025 dando atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni della separazione.
Alla udienza del 27.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 24.4.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“12) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza dove credono, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni mutamento;
13) assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
- sita in Altavilla Silentina (SA), alla via Della Pace n. 4/A - alla Pt_1 medesima, che ivi vivrà con il figlio;
14) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa di quest'ultima in
Altavilla Silentina (SA), alla via Della Pace n. 4/A;
15) il sig. salvo diverso accordo tra i coniugi, eserciterà il diritto CP_1
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di visita due giorni a settimana previo accordo con la madre - ed in caso di disaccordo il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00 - e un fine settimana alternato, con pernottamenti a partire dal terzo anno di età del minore.
In ogni caso, il figlio trascorrerà almeno quindici giorni con il padre nel periodo estivo, anche in due settimane non susseguenti, da definirsi con la madre entro il
30 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre ad anni alterni i giorni 24-25 e 26, oppure i giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio, previo accordo che tenga conto anche degli impegni dei genitori e delle esigenze del minore,
a decorrere dal prossimo Natale;
per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, fin dalla prossima Pasqua;
16) le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
17) il minore trascorrerà, inoltre, la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
18) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore, nonché, quelle ulteriori di maggiore interesse per il figlio, saranno prese concordemente da entrambi i genitori;
19) per il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig.
[...] erserà alla sig.ra una somma mensile pari ad € 350,00 CP_1 Parte_1 che sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra acceso presso Banca Parte_1
Mediolanum, utilizzando il seguente codice IBAN:
[...] e potrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
20) le spese mediche e straordinarie che dovranno essere previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, salvo quelle urgenti
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come per legge, pertanto il coniuge che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso delle medesime previa esibizione della fattura/ricevuta/scontrino. A tal uopo, si rappresenta che il sig. risulta perfettamente a conoscenza CP_1 dell'attuale spesa straordinaria fissa per l'asilo nido Bubu Settete nella misura integrativa (detratto bonus) di € 80,00, per una quota a suo esclusivo carico di €
40,00 (pari al 50%);
21) il sig. autorizza la sig.ra a percepire in via esclusiva CP_1 Pt_1
l'assegno unico e universale per il figlio a carico, erogato dall'INPS, o di altra misura equivalente, nonché, per ogni ulteriore beneficio disposto da altri Enti ed in altra misura, per il quale presta sin da ora ogni consenso alla richiesta ed alla percezione;
22) le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti o di altro documento necessario per l'espatrio;
23) il sig. verserà - in aggiunta al contributo mensile per il CP_1 mantenimento ordinario del figlio - alla sig.ra a titolo Per_1 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario e straordinario pregresso (da maggio 2024
a dicembre 2024) la somma di € 3.120,00 mediante ratei mensili a decorre dal mese di maggio 2025, dell'importo di € 208,00.
24) Pertanto dal mese di maggio 2025 e sino al mese di luglio 2026 (compreso) il sig. verserà - entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul CP_1 conto corrente bancario intestato alla sig.ra acceso presso Banca Parte_1
Mediolanum, utilizzando il seguente codice IBAN:
[...] - alla sig.ra a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario (€ 350,00 mantenimento ordinario corrente, oltre € 208,00 mantenimento ordinario pregresso dal mese di maggio 2024 a dicembre 2024) la somma complessiva di € 558,00, oltre spese straordinarie come per legge (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la somma di € 40,00 per quota 50% asilo nido)”.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
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A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...]_1 il 11.4.1993 (C.F. )] e [nato a [...]F._1 CP_1
Battipaglia il 15.5.1993 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti e depositate telematicamente in data 24.4.2025, integralmente riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Altavilla
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Silentina (SA);
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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