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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
in persona del rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Gela (CL) alla Piazza San Francesco 5 (P.IVA/C.F. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Catania al Corso Italia n. 226, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vitale e Valeria Scuto, che la rappresentano e difendono;
- Opponente -
CONTRO in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Riesi (CL), Piazzetta Don Pedro d'Altariva n. 1 (P.IVA/C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sartorio, presso il cui indirizzo PEC è P.IVA_2
domiciliata;
- Opposta -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 557/2021 e notificato il 25 maggio 2021, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 348.737,65, oltre interessi e spese del procedimento, che controparte assume dovuti a titolo di oneri per il conferimento e smaltimento di rifiuti prodotti nell'impianto di compostaggio di c.da Brucazzi, in Gela, di proprietà dell'opponente, presso la discarica di c.da
Timpanazzo, in Gela, di cui l'opposta è gestore.
1 A sostegno della propria opposizione, la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, poiché gli oneri in parola non sarebbero a proprio carico, ma della
[...]
società alla quale ha affidato il servizio di conduzione dell'impianto di compostaggio, CP_3
giusta contratto di appalto del 22 maggio 2020, ove si richiama espressamente il Capitolato d'Appalto del 23 maggio 2017, il cui art. 1 stabilisce l'affidamento delle attività di “trasporto e lo smaltimento degli scarti solidi e/o liquidi provenienti dalle attività dell'impianto, compresi gli oneri di smaltimento ad accezione di quelli per il conferimento del sopravaglio che rimangono in capo alla
Stazione Appaltante”.
Stante tale premessa, l'opponente ha chiesto la chiamata in causa di terzo, ex art. 269 c.p.c., al fine di fare dichiarare la debenza delle somme in capo alla Controparte_3
In subordine, la ha contestato il quantum della pretesa, nella parte in cui Parte_1
l'opposta inserito nelle fatture la voce di credito “Tributo speciale” (€ 2,47/t), onere previsto dall'art. 34 co. 1 l.r. 3/2016, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 133/2017, in quanto contrastante con l'art. 3 co. 26 l. n. 549/95, secondo cui è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, e non il soggetto conferitore in discarica dei rifiuti, che ha l'obbligo di versamento del tributo.
Costituitasi in giudizio, la ha domandato il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 28 ottobre 2021, il precedente titolare del ruolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettato la richiesta di chiamata del terzo.
L'udienza del 14 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Difetto di legittimazione passiva.
Va, preliminarmente, rammentato che l'eccezione in parola non si risolve in una questione pregiudiziale, ma concerne il merito della controversia. E invero, “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui...; laddove attiene viceversa
2 al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio... Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per
l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass. 13756/2006; Cass. 10843/1997;
Cass. 11321/2007; Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass. 14468/2008).
È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che “per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali infatti possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio,
o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. 11321/2007, Cass.
10843/1997, Cass. 2105/2000, Cass. 17606/2003, Cass. 16158/2005, Cass. 24457/2005, Cass.
24594/2005, Cass. 28227/2005, Cass. 4796/2006, Cass. 13756/2006). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (così Cass. S.U. 2951/2016, v. anche Cass.
15759/2014).
Da tanto ne consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.
Nella specie, ritiene il Tribunale che il contenuto del contratto di appalto sottoscritto tra la e la non possa spiegare alcun effetto nei confronti Parte_1 Controparte_3 dell'opposta. E ciò sulla base del basilare principio giuridico espresso dall'art. 1372 co. 2 c.c. secondo
3 il quale “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Sicché la volontà di esternalizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti è da considerarsi circostanza del tutto ininfluente nei rapporti tra le odierne parti i giudizio. Rapporto negoziale, peraltro, che, come pacifico tra le parti, non è nemmeno stato comunicato alla . Controparte_1 CP_2
Per di più, come dedotto puntualmente dall'ingiungente, l'opponente ha proceduto ad accettare le fatture elettroniche per cui è causa e a pagare parte del debito sorto nel periodo in contestazione (€ 18.133,37, per pagamento della fattura elettronica n. 85 del 18 gennaio 2021), così assumendo un contegno di accettazione delle risultanze contenute nelle fatture stesse, in contrasto con la tesi difensiva espressa nell'atto di citazione (cfr., in argomento, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). In proposito, si rileva la palese tardività della contestazione contenuta nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in ordine all'avvenuto conferimento dei rifiuti e del loro quantitativo, in quanto l'opponente avrebbe dovuto a esprimere tale difesa già nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 4.11.21, n. 31837;
Cass. civ., sez III, 27.02.20, n. 5429; Cass. civ., sez. III, 6.10.15, n. 19896: secondo le quali ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico).
Va sottolineato, poi, che l rimane formalmente il soggetto “produttore Parte_1 del rifiuto”, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 2006, poiché titolare del processo di smaltimento stante il conferimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio, dal quale sono derivati i rifiuti conferiti presso la discarica in gestione all'opposta. Come d'altra parte emerge dalla lettura dei dati dei “formulari rifiuti”, ove è indicato come “Produttore o Detentore” al momento del conferimento presso la discarica, proprio l'opponente (cfr. all.ti 4, 4 bis e 4 ter alla memoria di costituzione).
Né risulta dagli atti lo svolgimento di attività di conferimento dei rifiuti riferibile alla società appaltatrice, tali da qualificare quest'ultima quale produttore o detentore.
2.2 Quantum debeatur.
Anche l'eccezione relativa alla non debenza del tributo speciale previsto dall'art. 34 co. 1 l.r.
3/2016 è periva di fondamento.
Invero, come da corretta impostazione della parte opposta, la dichiarazione d'incostituzionalità della norma regionale, che imponeva al conferitore di corrispondere alla Regione tale onere, ha determinato la reviviscenza della norma nazionale dettata in materia, rappresentata dall'art.3 l. n. 549/1995, che ai commi 24, 25 e 26, così dispone: “24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio
4 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”.
In applicazione della citata disciplina, dunque, l'opposta, in qualità di gestore dell'impianto, ha giustamente posto a carico del soggetto conferente i rifiuti il tributo, azionando il proprio diritto di rivalsa. Rimendo, poi, l'opposta obbligata a versare l'imposta nei confronti dell'Erario.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della complessità effettiva delle questioni affrontate, del valore della controversia e delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta di € 22.457,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 5 settembre 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
in persona del rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Gela (CL) alla Piazza San Francesco 5 (P.IVA/C.F. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Catania al Corso Italia n. 226, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vitale e Valeria Scuto, che la rappresentano e difendono;
- Opponente -
CONTRO in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Riesi (CL), Piazzetta Don Pedro d'Altariva n. 1 (P.IVA/C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sartorio, presso il cui indirizzo PEC è P.IVA_2
domiciliata;
- Opposta -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2021, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 557/2021 e notificato il 25 maggio 2021, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 348.737,65, oltre interessi e spese del procedimento, che controparte assume dovuti a titolo di oneri per il conferimento e smaltimento di rifiuti prodotti nell'impianto di compostaggio di c.da Brucazzi, in Gela, di proprietà dell'opponente, presso la discarica di c.da
Timpanazzo, in Gela, di cui l'opposta è gestore.
1 A sostegno della propria opposizione, la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, poiché gli oneri in parola non sarebbero a proprio carico, ma della
[...]
società alla quale ha affidato il servizio di conduzione dell'impianto di compostaggio, CP_3
giusta contratto di appalto del 22 maggio 2020, ove si richiama espressamente il Capitolato d'Appalto del 23 maggio 2017, il cui art. 1 stabilisce l'affidamento delle attività di “trasporto e lo smaltimento degli scarti solidi e/o liquidi provenienti dalle attività dell'impianto, compresi gli oneri di smaltimento ad accezione di quelli per il conferimento del sopravaglio che rimangono in capo alla
Stazione Appaltante”.
Stante tale premessa, l'opponente ha chiesto la chiamata in causa di terzo, ex art. 269 c.p.c., al fine di fare dichiarare la debenza delle somme in capo alla Controparte_3
In subordine, la ha contestato il quantum della pretesa, nella parte in cui Parte_1
l'opposta inserito nelle fatture la voce di credito “Tributo speciale” (€ 2,47/t), onere previsto dall'art. 34 co. 1 l.r. 3/2016, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 133/2017, in quanto contrastante con l'art. 3 co. 26 l. n. 549/95, secondo cui è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, e non il soggetto conferitore in discarica dei rifiuti, che ha l'obbligo di versamento del tributo.
Costituitasi in giudizio, la ha domandato il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 28 ottobre 2021, il precedente titolare del ruolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettato la richiesta di chiamata del terzo.
L'udienza del 14 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Difetto di legittimazione passiva.
Va, preliminarmente, rammentato che l'eccezione in parola non si risolve in una questione pregiudiziale, ma concerne il merito della controversia. E invero, “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui...; laddove attiene viceversa
2 al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio... Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per
l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass. 13756/2006; Cass. 10843/1997;
Cass. 11321/2007; Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass. 14468/2008).
È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che “per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali infatti possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio,
o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. 11321/2007, Cass.
10843/1997, Cass. 2105/2000, Cass. 17606/2003, Cass. 16158/2005, Cass. 24457/2005, Cass.
24594/2005, Cass. 28227/2005, Cass. 4796/2006, Cass. 13756/2006). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (così Cass. S.U. 2951/2016, v. anche Cass.
15759/2014).
Da tanto ne consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.
Nella specie, ritiene il Tribunale che il contenuto del contratto di appalto sottoscritto tra la e la non possa spiegare alcun effetto nei confronti Parte_1 Controparte_3 dell'opposta. E ciò sulla base del basilare principio giuridico espresso dall'art. 1372 co. 2 c.c. secondo
3 il quale “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Sicché la volontà di esternalizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti è da considerarsi circostanza del tutto ininfluente nei rapporti tra le odierne parti i giudizio. Rapporto negoziale, peraltro, che, come pacifico tra le parti, non è nemmeno stato comunicato alla . Controparte_1 CP_2
Per di più, come dedotto puntualmente dall'ingiungente, l'opponente ha proceduto ad accettare le fatture elettroniche per cui è causa e a pagare parte del debito sorto nel periodo in contestazione (€ 18.133,37, per pagamento della fattura elettronica n. 85 del 18 gennaio 2021), così assumendo un contegno di accettazione delle risultanze contenute nelle fatture stesse, in contrasto con la tesi difensiva espressa nell'atto di citazione (cfr., in argomento, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). In proposito, si rileva la palese tardività della contestazione contenuta nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in ordine all'avvenuto conferimento dei rifiuti e del loro quantitativo, in quanto l'opponente avrebbe dovuto a esprimere tale difesa già nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 4.11.21, n. 31837;
Cass. civ., sez III, 27.02.20, n. 5429; Cass. civ., sez. III, 6.10.15, n. 19896: secondo le quali ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico).
Va sottolineato, poi, che l rimane formalmente il soggetto “produttore Parte_1 del rifiuto”, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 2006, poiché titolare del processo di smaltimento stante il conferimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio, dal quale sono derivati i rifiuti conferiti presso la discarica in gestione all'opposta. Come d'altra parte emerge dalla lettura dei dati dei “formulari rifiuti”, ove è indicato come “Produttore o Detentore” al momento del conferimento presso la discarica, proprio l'opponente (cfr. all.ti 4, 4 bis e 4 ter alla memoria di costituzione).
Né risulta dagli atti lo svolgimento di attività di conferimento dei rifiuti riferibile alla società appaltatrice, tali da qualificare quest'ultima quale produttore o detentore.
2.2 Quantum debeatur.
Anche l'eccezione relativa alla non debenza del tributo speciale previsto dall'art. 34 co. 1 l.r.
3/2016 è periva di fondamento.
Invero, come da corretta impostazione della parte opposta, la dichiarazione d'incostituzionalità della norma regionale, che imponeva al conferitore di corrispondere alla Regione tale onere, ha determinato la reviviscenza della norma nazionale dettata in materia, rappresentata dall'art.3 l. n. 549/1995, che ai commi 24, 25 e 26, così dispone: “24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio
4 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”.
In applicazione della citata disciplina, dunque, l'opposta, in qualità di gestore dell'impianto, ha giustamente posto a carico del soggetto conferente i rifiuti il tributo, azionando il proprio diritto di rivalsa. Rimendo, poi, l'opposta obbligata a versare l'imposta nei confronti dell'Erario.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della complessità effettiva delle questioni affrontate, del valore della controversia e delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta di € 22.457,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 5 settembre 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
5