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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2113/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n. 222, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Sabatino e domiciliata presso il
Suo studio, sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore
Resistente
Oggetto: riconoscimento giornate lavorative
All'udienza del 04.04.2025 - ai sensi dell'art. 429 cpc - munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_ Dichiara la contumacia dell'
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta per 156 giornate nel 2017, per Controparte_2
156 giornate nel 2018, per 156 giornate nel 2019 e per 156 giornate nel 2020; Condanna l' a riscrivere la ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori CP_1
agricoli del comune di residenza per l'anno e le giornate indicati al punto che precede;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore della CP_1
parte ricorrente, dei restanti ¾ che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Elisabetta Sabatino.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di “accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della sig.ra
[...]
per conto e alle dipendenze della Parte_1 Parte_2
di lavoro agricolo con mansioni di operaia agricola negli anni: 2017 per
[...]
numero di giornate 156, 2018 per numero 156 di giornate, 2019 per numero 156 di giornate e 2020 per numero 156 di giornate….; accertare e dichiarare, per
l'effetto, il diritto della ricorrente a percepire ogni emolumento conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa di operaio agricolo con ogni conseguenza di legge, anche contributiva, e quindi l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' e recanti rispettivamente n. prot. 5500.29/09/2022.0658494 CP_1 CP_1
(ANNO 2017), prot. 5500.29/09/2022.0658495 (ANNO 2018), prot. CP_1
5500.29/09/2022.0658496 (ANNO 2019) e prot. CP_1
5500.29/09/2022.0658497 (ANNO 2020)….nonché l'illegittimità della CP_1
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli
… e, per l'effetto, ordinare all' di annullare il provvedimento impugnato e CP_1
condannare l' al reinserimento negli elenchi nominativi dei lavoratori CP_3
agricoli del nominativo della ricorrente”. Vinte le spese e distratte. Esponeva a tal fine di avere lavorato negli anni in contestazione presso la
[...]
svolgendo le mansioni di operaia agricola, contestando i provvedimenti CP_4
emessi a seguito di controllo ispettivo del mese di marzo 2022.
Aggiungeva che avverso i provvedimenti che avevano disposto la cancellazione delle giornate di lavoro dall'elenco tenuto dall per intervenuto CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro, aveva promosso ricorso in via amministrativa che era stato rigettato.
CP_ Regolarmente citato in giudizio, l non si costituiva.
Se ne dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nonché mediante prova testimoniale.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente all'udienza di oggi, la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso, tempestivamente promosso, è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
Il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto. L'attività lavorativa, quindi, costituisce l'elemento essenziale per la nascita del rapporto.
In taluni casi la legge prevede, tuttavia, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti.
Per il lavoro in agricoltura è necessario lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno che deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale preteso (da ultimo Cass.
3003/2024).
Nella fattispecie la ricorrente è stata iscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli ma, a seguito di un controllo ispettivo, è stata disposta la sua cancellazione, giusta provvedimenti che qui si impugnano.
E' stata pertanto gravata dell'onere di provare il rapporto di lavoro per gli anni in contestazione, onere che ha assolto.
Dai documenti prodotti (buste paga, Unilav) e dalla prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la ricorrente e l
[...]
per gli anni dedotti in giudizio. Parte_2
I testi escussi hanno riferito non solo di aver visto lavorare il ricorrente nei terreni della ditta, ma hanno specificato le mansioni assegnate, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore, l'orario di lavoro prestabilito.
Ne discende che la stessa ha diritto ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate e gli anni disconosciuti.
CP_ L' da canto suo, non costituendosi in giudizio e non depositando i verbali ispettivi, non ha dato prova della mancanza di prestazione di attività lavorativa in favore dell'azienda agricola.
Non può invece ammettersi la domanda relativa al riconoscimento della percezione di ogni emolumento collegata alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto degli emolumenti richiesti. Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006
n. 27187). Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
Atteso quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell per Parte_2
156 giornate nell'anno 2017, per 156 giornate nell'anno 2018, per 156 giornate nel
2019 e per 156 giornate nel 2020, con condanna dell' alla reiscrizione della CP_1
parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni e il numero di giorni denunciati.
Va rigettata di ogni altra domanda.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per ¼
e la restante frazione va posta a carico dell' . CP_1
Esse si liquidano, come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M.
147/2022, in favore della ricorrente e distratte, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore del procuratore, Avv. Elisabetta Sabatino.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 04.04.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente