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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2392/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2392/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grotteria (RC), Corso Antonio Gramsci n. 62, presso lo studio dell'avv. Domenico Maria Lupis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta 7131, giusta Persona_1 procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.09.2024, deduceva: - di essere già stata Parte_1
titolare di Assegno Ordinario di Invalidità in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Locri in data 10.02.21 all'esito del giudizio per ATP R.G. n. 3501/2018; - che, alla scadenza dei tre anni, presentava all' domanda amministrativa di conferma;
- che l'Istituto comunicava il rigetto CP_1
della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, a seguito del quale la ricorrente veniva riconvocata a visita medica presso la Commissione Medica;
- che con successiva delibera CP_1
veniva disposta la conferma del provvedimento di revoca suddetto;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. , non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione Persona_2
di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando nuova documentazione medica.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: « - accertare e dichiarare che le infermità lamentate dall'odierna ricorrente riducono la capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue specifiche attitudini personali (bracciante agricola) e, per l'effetto, confermare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n.
222/1984, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.06.2022), ovvero, in subordine, dalla data della revoca (giugno 2022), ovvero, in ulteriore subordine, dalla eventuale diversa data ritenuta di giustizia, con effetto di giudicato, nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente giudizio;
- condannare l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'odierna ricorrente, delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.06.2022), ovvero, in subordine, dalla data della revoca (giugno 2022), ovvero, in ulteriore subordine, dalla eventuale diversa data ritenuta di giustizia, con effetto di
CP_ giudicato;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU, dott.
[...]
, anche alla luce della nuova documentazione prodotta il quale provvedeva a depositarli in Per_2
data 22.04.2025.
Con provvedimento del 13.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare la mancanza di adeguata valutazione delle patologie da cui è affetta. A fronte delle critiche avanzate, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP ed altresì i chiarimenti resi nel presente procedimento siano convincenti, in quanto coerenti con la documentazione in atti e fondati su considerazioni logiche, nonché predisposti secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza. Nella nota a chiarimento depositata ha inoltre esaminato tutta la nuova documentazione sanitaria allegata, evidenziandone la rilevanza rispetto al quadro patologico della ricorrente, tenendo peraltro in debito conto l'attività di bracciante agricola svolta dalla stessa.
Tuttavia, all'esito dell'approfondimento svolto e pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto la suddetta in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984. In particolare, a chiusura dei chiarimenti resi, il tecnico incaricato evidenziava:
“In conclusione le infermità che affliggono la signora molteplici ma Parte_1 ciascuna non grave, per la loro natura ed entità non determinano riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative.”.
A tali conclusioni, il tecnico incaricato giunge a seguito di puntuale esame dei documenti prodotti:
“Sulla base dell'esame documentale aggiuntivo che precede si possono formulare le seguenti considerazioni medico-legali: a) Il quadro artrosico polidistrettuale permane nell'entità accerta in sede di visita obiettiva peritale, entità che non è risultata essere causa importante di cronica limitazione funzionale, anche se sussiste un reiterato ricorso a medicalizzazione diagnostica (specie radiologica, ma sempre con dati morfologici di moderata compromissione) e terapeutica
(prescrizione di antidolorifici e di terapia fisica). b) Gli interventi di tiroidectomia e colecistectomia sono pregressi e datati;
allo stato la prima è trattata con compenso ormonale sostitutivo (Eutirox), mentre la seconda è causa di possibili turbe dispeptiche -a basso rilievo invalidante- che si giovano dei trattamenti farmacologici (antireflusso, antiacidi, nonché regolatori motilità gastrointestinale) cui la paziente risulta fare ricorso. c) Il quadro cardiologico è sostanzialmente esente da patologia, sussistendo compenso farmacologico dell'ipertensione in un soggetto senza compromissione delle funzioni fondamentali di pompa cardiaca, di efficienza elettrofisiologica del cuore, di irrorazione vascolare miocardica. Al proposito la visita oculistica (privata) del 18.04.2023 depone soltanto per uno stato ipertensivo arterioso ad uno stadio senza evidenza di danni secondari sia oculari e senza documentata presenza di compromissione funzionale in altri distretti sensibili all'ipertensione (reni, encefalo, arti). d) Il quadro otorinolaringoiatrico è sovrapponibile a quello della relazione peritale di CTU nella quale si è fatta diagnosi di rinofaringopatia iperemico ipertrofica in soggetto già trattato chirurgicamente di turbinectomia parziale e poliposi nasale;
trattasi di un quadro a modesto impatto sulla validità della persona, nonché trattabile, e nella fattispecie trattato, con farmaci
(decongestionanti, mucolitici, cortisonici locali, antistaminici) in grado di controllare gli episodi di riacutizzazione sintomatologica sia in ambito rinofaringeo, sia nella prospettata allergia respiratoria
. e) Il diabete mellito è un quadro che alla visita endocrinologica privata del 18.03.2023 risultava definito dalla locuzione “necessita di essere meglio inquadrato”. Per esso la documentazione prodotta depone trattarsi di un diabete tipo 2, senza compromissione di organo, controllabile con antidiabetici orali. Ciò risulta dalla Scheda SSN in data 19.05.2024 (successiva al deposito della relazione di CTU per ATP) che riporta prescrizione di semaglutide e previsione di controllo dopo 6 mesi di terapia. f) Quanto alla patologia psichica di cui alla visita del 1.09.2023 (successiva alla visita peritale di ATP) recante diagnosi di “Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo”, si rileva sia il carattere reattivo della stessa e quindi la moderazione del relativo tasso invalidante, sia che nella pur copiosa documentazione sanitaria in atti manca una storia di tale patologia tale da dimostrare che trattasi di un quadro patologico stabilizzato. Per queste considerazioni, in risposta al quesito si conclude che le ulteriori patologie allegate dalla ricorrente non sono adeguate a verificare
l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa di in occupazioni confacenti alle Parte_1
sue attitudini lavorative. Ciò si afferma anche in relazione al rapporto con le attitudini lavorative della stessa in ambito agricolo. Al proposito nelle deduzioni dell' avvocato ricorrente si argomenta diffusamente, ignorando che nella fattispecie va valutata l'attività lavorativa cosidetta
“semispecifica” la quale differisce da quella” generica” e da quella “specifica” (per la distinzione della capacità semispecifica dalle altre capacità lavorative vedasi il D.M. Sanità 5.02.1992 di approvazione della tabella delle percentuali invalidanti per l'invalidità civile, parte I “Modalità
d'uso della nuova tabella”). Nel caso della signora i fattori di cofacenza, che sono Parte_1
l'elemento medico-legale da considerare ai fini della capacità semispecifica, sono stati tenuti presente. Essi si distinguono in fattori primari (tipicamente biologico-causali: malattia, infermità, difetti fisici o mentali) e fattori secondari o complementari (individuali, sociali, ambientali) e di essi va valutata la qualità e la quantità ai fini della cofacenza occupazionale. Tra i fattori primari ai fini del superamento della soglia invalidante nel caso della ricorrente difetta la non compromissione anatomo-funzionale dell'apparato cardiovascolare e la compromissione funzionale non grave dell'apparato osteoarticolare, nonché, con minore importanza, va considerata la modesta compromissione degli altri apparati coinvolti nel complesso diagnostico invalidante. A poco rileva, poi, in ambito di cofacenza occupazionale agricola, l'ansia-depressione reattiva. Né si individuano tra i fattori secondari di cofacenza elementi di particolare peso ai fini occupazionali.”.
Fermo quanto sopra, occorre anche considerare che il tecnico incaricato, nell'ambito del giudizio sommario di ATP, aveva preso anche puntuale posizione rispetto alle osservazioni alle conclusioni peritali;
argomentazioni riprese nel ricorso introduttivo del presente giudizio e già superate dal vaglio tecnico.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti , sia con quella originariamente presente nel fascicolo dell'ATP sia con quella di formazione successiva, e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e ribadite in sede di chiarimenti, le stesse devono essere confermate. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2392/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che le infermità di non Parte_1
determinano riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto in CP_1
favore del dott. . Persona_2
Locri, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2392/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2392/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grotteria (RC), Corso Antonio Gramsci n. 62, presso lo studio dell'avv. Domenico Maria Lupis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta 7131, giusta Persona_1 procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.09.2024, deduceva: - di essere già stata Parte_1
titolare di Assegno Ordinario di Invalidità in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Locri in data 10.02.21 all'esito del giudizio per ATP R.G. n. 3501/2018; - che, alla scadenza dei tre anni, presentava all' domanda amministrativa di conferma;
- che l'Istituto comunicava il rigetto CP_1
della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, a seguito del quale la ricorrente veniva riconvocata a visita medica presso la Commissione Medica;
- che con successiva delibera CP_1
veniva disposta la conferma del provvedimento di revoca suddetto;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. , non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione Persona_2
di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto carenti ed illogiche, allegando nuova documentazione medica.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: « - accertare e dichiarare che le infermità lamentate dall'odierna ricorrente riducono la capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue specifiche attitudini personali (bracciante agricola) e, per l'effetto, confermare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n.
222/1984, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.06.2022), ovvero, in subordine, dalla data della revoca (giugno 2022), ovvero, in ulteriore subordine, dalla eventuale diversa data ritenuta di giustizia, con effetto di giudicato, nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente giudizio;
- condannare l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'odierna ricorrente, delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.06.2022), ovvero, in subordine, dalla data della revoca (giugno 2022), ovvero, in ulteriore subordine, dalla eventuale diversa data ritenuta di giustizia, con effetto di
CP_ giudicato;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU, dott.
[...]
, anche alla luce della nuova documentazione prodotta il quale provvedeva a depositarli in Per_2
data 22.04.2025.
Con provvedimento del 13.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare la mancanza di adeguata valutazione delle patologie da cui è affetta. A fronte delle critiche avanzate, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP ed altresì i chiarimenti resi nel presente procedimento siano convincenti, in quanto coerenti con la documentazione in atti e fondati su considerazioni logiche, nonché predisposti secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza. Nella nota a chiarimento depositata ha inoltre esaminato tutta la nuova documentazione sanitaria allegata, evidenziandone la rilevanza rispetto al quadro patologico della ricorrente, tenendo peraltro in debito conto l'attività di bracciante agricola svolta dalla stessa.
Tuttavia, all'esito dell'approfondimento svolto e pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto la suddetta in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984. In particolare, a chiusura dei chiarimenti resi, il tecnico incaricato evidenziava:
“In conclusione le infermità che affliggono la signora molteplici ma Parte_1 ciascuna non grave, per la loro natura ed entità non determinano riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative.”.
A tali conclusioni, il tecnico incaricato giunge a seguito di puntuale esame dei documenti prodotti:
“Sulla base dell'esame documentale aggiuntivo che precede si possono formulare le seguenti considerazioni medico-legali: a) Il quadro artrosico polidistrettuale permane nell'entità accerta in sede di visita obiettiva peritale, entità che non è risultata essere causa importante di cronica limitazione funzionale, anche se sussiste un reiterato ricorso a medicalizzazione diagnostica (specie radiologica, ma sempre con dati morfologici di moderata compromissione) e terapeutica
(prescrizione di antidolorifici e di terapia fisica). b) Gli interventi di tiroidectomia e colecistectomia sono pregressi e datati;
allo stato la prima è trattata con compenso ormonale sostitutivo (Eutirox), mentre la seconda è causa di possibili turbe dispeptiche -a basso rilievo invalidante- che si giovano dei trattamenti farmacologici (antireflusso, antiacidi, nonché regolatori motilità gastrointestinale) cui la paziente risulta fare ricorso. c) Il quadro cardiologico è sostanzialmente esente da patologia, sussistendo compenso farmacologico dell'ipertensione in un soggetto senza compromissione delle funzioni fondamentali di pompa cardiaca, di efficienza elettrofisiologica del cuore, di irrorazione vascolare miocardica. Al proposito la visita oculistica (privata) del 18.04.2023 depone soltanto per uno stato ipertensivo arterioso ad uno stadio senza evidenza di danni secondari sia oculari e senza documentata presenza di compromissione funzionale in altri distretti sensibili all'ipertensione (reni, encefalo, arti). d) Il quadro otorinolaringoiatrico è sovrapponibile a quello della relazione peritale di CTU nella quale si è fatta diagnosi di rinofaringopatia iperemico ipertrofica in soggetto già trattato chirurgicamente di turbinectomia parziale e poliposi nasale;
trattasi di un quadro a modesto impatto sulla validità della persona, nonché trattabile, e nella fattispecie trattato, con farmaci
(decongestionanti, mucolitici, cortisonici locali, antistaminici) in grado di controllare gli episodi di riacutizzazione sintomatologica sia in ambito rinofaringeo, sia nella prospettata allergia respiratoria
. e) Il diabete mellito è un quadro che alla visita endocrinologica privata del 18.03.2023 risultava definito dalla locuzione “necessita di essere meglio inquadrato”. Per esso la documentazione prodotta depone trattarsi di un diabete tipo 2, senza compromissione di organo, controllabile con antidiabetici orali. Ciò risulta dalla Scheda SSN in data 19.05.2024 (successiva al deposito della relazione di CTU per ATP) che riporta prescrizione di semaglutide e previsione di controllo dopo 6 mesi di terapia. f) Quanto alla patologia psichica di cui alla visita del 1.09.2023 (successiva alla visita peritale di ATP) recante diagnosi di “Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo”, si rileva sia il carattere reattivo della stessa e quindi la moderazione del relativo tasso invalidante, sia che nella pur copiosa documentazione sanitaria in atti manca una storia di tale patologia tale da dimostrare che trattasi di un quadro patologico stabilizzato. Per queste considerazioni, in risposta al quesito si conclude che le ulteriori patologie allegate dalla ricorrente non sono adeguate a verificare
l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa di in occupazioni confacenti alle Parte_1
sue attitudini lavorative. Ciò si afferma anche in relazione al rapporto con le attitudini lavorative della stessa in ambito agricolo. Al proposito nelle deduzioni dell' avvocato ricorrente si argomenta diffusamente, ignorando che nella fattispecie va valutata l'attività lavorativa cosidetta
“semispecifica” la quale differisce da quella” generica” e da quella “specifica” (per la distinzione della capacità semispecifica dalle altre capacità lavorative vedasi il D.M. Sanità 5.02.1992 di approvazione della tabella delle percentuali invalidanti per l'invalidità civile, parte I “Modalità
d'uso della nuova tabella”). Nel caso della signora i fattori di cofacenza, che sono Parte_1
l'elemento medico-legale da considerare ai fini della capacità semispecifica, sono stati tenuti presente. Essi si distinguono in fattori primari (tipicamente biologico-causali: malattia, infermità, difetti fisici o mentali) e fattori secondari o complementari (individuali, sociali, ambientali) e di essi va valutata la qualità e la quantità ai fini della cofacenza occupazionale. Tra i fattori primari ai fini del superamento della soglia invalidante nel caso della ricorrente difetta la non compromissione anatomo-funzionale dell'apparato cardiovascolare e la compromissione funzionale non grave dell'apparato osteoarticolare, nonché, con minore importanza, va considerata la modesta compromissione degli altri apparati coinvolti nel complesso diagnostico invalidante. A poco rileva, poi, in ambito di cofacenza occupazionale agricola, l'ansia-depressione reattiva. Né si individuano tra i fattori secondari di cofacenza elementi di particolare peso ai fini occupazionali.”.
Fermo quanto sopra, occorre anche considerare che il tecnico incaricato, nell'ambito del giudizio sommario di ATP, aveva preso anche puntuale posizione rispetto alle osservazioni alle conclusioni peritali;
argomentazioni riprese nel ricorso introduttivo del presente giudizio e già superate dal vaglio tecnico.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti , sia con quella originariamente presente nel fascicolo dell'ATP sia con quella di formazione successiva, e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e ribadite in sede di chiarimenti, le stesse devono essere confermate. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2392/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che le infermità di non Parte_1
determinano riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto in CP_1
favore del dott. . Persona_2
Locri, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli