Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Lazar ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Bolzano n. 31;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
per l’annullamento
- del decreto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in data 31 luglio 2024 (codice pratica n -OMISSIS-), recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 1° febbraio 2024 per consentire l’ingresso sul Territorio nazionale del lavoratore sig. -OMISSIS-, a seguito dell’istanza presentata in data 2 dicembre 2023 dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere ON De TA;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3 settembre 2024 e depositato il 22 settembre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in data 31 luglio 2024 (codice pratica n -OMISSIS-), recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 1° febbraio 2024 per consentire l’ingresso sul Territorio nazionale del lavoratore sig. -OMISSIS-, a seguito di istanza presentata in data 2 dicembre 2023 da esso ricorrente.
Deve premettersi che il suddetto lavoratore straniero, in data 2 dicembre 2023, all’atto dell’inserimento nel sistema S.P.I. della propria domanda di ingresso sul Territorio nazionale, ha dichiarato di possedere lo status di rifugiato, ma non ha provveduto ad allegare la documentazione attestante tale precipua condizione; in conseguenza di ciò, in data 19 luglio 2024, lo Sportello Unico ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non riscontrata dai destinatari attraverso osservazioni o controdeduzioni. Pertanto, in data 31 luglio 2024, è stato adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul Territorio nazionale rilasciato in data 1° febbraio 2024 al lavoratore straniero.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per eccesso di potere nella forma del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti, e per violazione di legge, nello specifico dell’art. 6, comma 4, lett. b, del D.P.C.M. 27 settembre 2023.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1219/2024 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio una memoria e della documentazione con cui ha ribadito l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con l’unica censura del gravame si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, sebbene il lavoratore straniero destinatario della richiesta di nulla osta appartenga a uno dei Paesi ricompresi nell’elenco contenuto nell’art. 6, comma 2, lett. a, del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (Egitto), è stata applicata nella specie la previsione di cui all’art. 6, comma 4, lett. b, del D.P.C.M. 27 settembre 2023, riguardante gli apolidi e i rifugiati, ovvero categorie cui il predetto lavoratore straniero non apparterrebbe.
2.1. La doglianza è infondata.
Il provvedimento impugnato è stato assunto sul presupposto che “ dalla verifica dei documenti allegati dall’istante, non risulta che il lavoratore sia in possesso del requisito di cui all’art. 6 comma 4 lettera b) del DPCM del 27 settembre 2023 ”.
In realtà, come già rilevato nella parte in fatto, il lavoratore straniero, pur avendo dichiarato di possedere lo status di rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, non ha poi allegato la documentazione attestante siffatto status di rifugiato (all. 1 e 2 dell’Amministrazione). Tale documentazione era richiesta obbligatoriamente e a pena di inammissibilità della domanda (all. 2 dell’Amministrazione), poiché il Decreto flussi – art. 6, comma 4, lett. b, del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – riserva agli apolidi e ai rifugiati apposite quote (200 posti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) che impongono la rigorosa dimostrazione dei presupposti in capo ai richiedenti, diversamente eludendosi il meccanismo individuato in sede normativa, con vantaggio indebito per soggetti non in possesso dei requisiti e (più) grave nocumento per le specifiche categorie degli apolidi e dei rifugiati che vedrebbero fortemente e illegittimamente limitata (o addirittura, nei casi più gravi, preclusa) la loro possibilità di entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale (cfr. T.A.R. Toscana, II, 3 ottobre 2025, n. 1580).
In relazione a quanto evidenziato, risulta pertanto corretto l’operato dell’Amministrazione che ha proceduto all’applicazione della vigente disciplina in materia di flussi di ingresso dei lavoratori subordinati non stagionali in Italia nel pieno rispetto delle quote stabilite dall’art. 6 del D.P.C.M. 27 settembre 2023.
2.2. Da quanto evidenziato emerge l’infondatezza della esaminata censura.
3. In conclusione, l’infondatezza dello scrutinato motivo determina il rigetto del ricorso.
4. Le spese possono essere compensate in relazione alle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE NZ, Presidente
ON De TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De TA | IE NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.