Sentenza 10 settembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2015, n. 17893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17893 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
I T T I R I 1789 3. 1 5 D E T N E S E - AULA I L L 10 SET. 2015 O B E T N E S E - A REPUBBLICA ITALIANA MOTIVAZIONE R T S I SEMPLIFICATA G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E T N Oggetto E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11746/2009 - Presidente Cron..17893 Dott. LUIGI MACIOCE Rep. Rel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Ud. 18/06/2015 - Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO PU Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11746-2009 proposto da: CI IE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo 10 studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA BRASCHI, giusta delega in atti;
ricorrente - 2015 contro 2824 - ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER FONDAZIONE ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERIO, C.F. 00763810587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BELLARDI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 27/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/01/2009 r.g.n. 1893/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 18/06/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA udienza del D'ANTONIO; udito l'Avvocato CARLEVARO ANSELMO per delega BELLARDI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Челоку R.G 11746/2009 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui il primo giudice aveva accolto il ricorso di NU ER volto al ricalcolo della pensione base concessa dall'Enasarco nonché del supplemento di pensione ex art 12 l. n. 12/1973 . 'La Corte in accoglimento dell'appello dell'Enasarco, ha affermato che il supplemento di pensione derivante dall'espletamento dell'attività nel quinquennio successivo al pensionamento doveva essere calcolato sulla base della contribuzione versata per tale periodo ulteriore, ma non sulla base della complessiva anzianità già utilizzata per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità goduta dal NU_ Avverso la sentenza ricorre il NU formulando un unico articolato motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc. Resiste l'Enasarco. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 12 del RD n. 262/1942 in relazione all'art 20 del Regolamento del 1998 ( art 360 n 3), nonché vizio di motivazione. Formula il seguente quesito: l'art 20 del regolamento Enasarco del 1998 deve essere interpretato secondo il significato letterale nel senso che il supplemento di pensione deve essere liquidato moltiplicando la contribuzione di riferimento per il coefficiente costituito dall'anzianità contributiva maturata dal verte beneficiario come prevista dall'art 14. шета Il motivo è infondato. La controversia tra le parti attiene al conteggio del supplemento e quindi sulla interpretazione dell'art. 20 del regolamento dell'8.8.98, secondo cui detto supplemento si determina moltiplicando la media provvigionale del periodo di cui trattasi per gli anni di anzianità contributiva;
in particolare è controverso se la nozione di "anzianità contributiva" ai sensi di detta disposizione si deve riferire all'intera anzianità contributiva maturata dall'interessato oppure unicamente agli anni successivi al conseguimento della pensione, in cui erano stati versati i contributi. La giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte ( cfr Cass n 1152/2013, n 20102/2014) ha rilevato che il supplemento deve essere necessariamente calcolato sulla base delle provvigioni percepite nel quinquennio ed esclusivamente sulla base della ulteriore anzianità contributiva acquisita, mentre non avrebbe senso determinarlo sulla base della anzianità complessiva, perché questa è già stata utilizzata per il conseguimento del diritto a pensione. "È, infatti, la struttura stessa dell'istituto del supplemento di pensione che porta ad escludere il computo di tutta l'anzianità, per cui il regolamento in nessun caso potrebbe interpretarsi in modo difforme rispetto ai lineamenti generali e portanti che connotano la prestazione" (Cass. 17.01.13 n. 1152). Un diversa interpretazione si pone contro la ratio della L. 8 agosto 1995, n. 335, la quale, nell'imporre all'ente previdenziale di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non tollererebbe una norma applicativa che consentisse di utilizzare al fine della quantificazione della prestazione supplementare tutta l'anzianità contributiva, derivante dalla posizione assicurativa nel suo complesso, sia originaria che conseguente alla nuova posizione assicurativa. La prima verrebbe in tal caso a produrre un ulteriore effetto pensionistico, pur non essendo assistita da nuova contribuzione, in palese contrasto con le esigenze di equilibrio e stabilità gestionale imposte dalla legge di riforma. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, essendosi la Corte uniformata ai principi già espressi da questa Corte/dovendosi affermare che l'anzianità rilevante ai fini della pensione supplementare è solo quella corrispondente al periodo di attività lavorativa svolta dopo il pensionamento. Le spese del presente giudizio vanno compensate tenuto conto del recente affermarsi dell'interpretazione qui accolta.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma 18/6/2015 Il Presidente L'estensore Enrica D'Antonio Luigi Macioce Дибио I! Funzionario Giudiziario Virgilio PALAGGL Depositato in Canceller's DICASS 10 SET. 2015 oggi, مشكل Il Funzionario Giudizio Virgilio PALACO 2