Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'Accordo stesso.