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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3637/2021 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
AN GG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI C.F._1 MAIO LEONARDO e dell'avv. NOVI MASSIMO
ATTORE contro
EA AK NS SE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIL- P.IVA_1
LANOVA ERIKA
CONVENUTA nonché
TT LT
HI LS convenuti – contumaci
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2021, GI CO ha evocato in giudizio la GR LA RA SE, TT LT e CH IS, espo- nendo:
a) che il 31.07.2020 stava percorrendo a bordo del suo motociclo la via Barontini in Stagno;
giunto nei pressi del semaforo, veniva in collisione con l'auto FO Focus di proprietà del TT e condotta da CH IS;
b) che l'auto gli tagliava la strada, svoltando a sinistra all'altezza del centro revi- sioni Fulceri;
c) che dal sinistro riportava lesioni personali. L'attore ha quindi concluso chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 02.02.2022, la GR LA RA
SE si è costituita deducendo:
a) che sussiste una concorrente responsabilità del GI, perché egli percorreva la strada a velocità superiore a quella consentita e senza mantenere la destra della propria corsia;
b) che era necessario disporre una consulenza medico legale per accertare il danno riportato dall'attore (che era stato sottoposto a visita da parte di un medico fidu- ciario della compagnia);
c) che non ricorrono le comprovate circostanze personali e soggettive, necessarie per ottenere la richiesta personalizzazione del danno;
d) l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno morale, a causa della “assen- za di patema d'animo dl GI che ha svolto una normale vita sociale nel pe- riodo di invalidità temporanea”; e) quanto alle spese mediche, che non spetta il rimborso di quelle che afferiscono a prestazioni che avrebbero potuto essere adeguatamente prestate da un nosoco- mio pubblico;
f) che non erano dovute le spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale, chie- ste in misura esorbitante (€ 15.000,00). La compagnia ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordi- ne, di accertare una percentuale di colpa del proprio assicurato nella misura del
70%.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con consulenza medico-legale.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 02.04.2025, da parte attrice;
- in data 26.03.2025, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Ricostruzione della dinamica del sinistro Dall'istruttoria svolta la dinamica del sinistro risulta la seguente.
2 Il 31.07.2020, verso le ore 15.30, la vettura FO Focus tg. DL508FX, di proprietà di TT LT e condotta da CH IS, mentre percorreva la via Barontini con direzione Guasticce, ha svoltato a sinistra verso il centro di revisione Fulceri. Nello stesso momento è sopraggiunto il motociclo (Cagiva tg. DB54433) condotto da GI CO. L'urto è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell'auto e la parte anteriore della moto.
Il GI è stato sbalzato di sella ed è caduto a terra. Al momento dell'urto la FO aveva occupato l'intera corsia percorsa dalla moto. Questa ricostruzione è stata riferita dal teste VA AL, che ha assistito al sinistro perché a bordo della sua auto seguiva di poco la FO (cfr. verb. ud.
12.10.2022). L'altro teste, maresciallo dei Carabinieri Di Desiderio Emanuele, ha aggiunto qual- che dettaglio. I militari hanno contestato alla CH la violazione dell'art. 145, commi 1 e 10 del Codice della Strada (omessa precedenza).
Non hanno potuto verificare la velocità tenuta dalla moto e, quindi, il teste non ha confermato la veridicità di quanto sostenuto dalla compagnia e, cioè, che il GI viaggiasse a 65 km/h.
Il teste ha però precisato che egli e i suoi colleghi hanno accertato che “al momento del sinistro la moto avesse inserita la seconda marcia di guida”, che in quel tratto vi è il limite di velocità di 50 km/h e che “vi è anche un autovelox”. Nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, vi sono molti passaggi pedonali. Non è stato accertato che il GI viaggiasse “a ridosso della linea di mezzeria”, ma il militare ha aggiunto che “laddove fosse risultato per noi evidente che il GG si fosse mantenuto sulla sinistra della sua corsia, l'avremmo inserito nei nostri rilievi ed avremmo sollevato nei suoi confronti la relativa contestazione della violazione” (cfr. verb. ud. 08.02.2024). I Carabinieri hanno individuato tracce di frenata della moto, lunghe 4 metri.
Orbene, sulla base delle predette evidenze probatorie, il Giudice ritiene che si debba escludere qualsiasi concorso colposo del conducente della moto.
La tesi articolata dalla compagnia di assicurazione, diretta a dimostrare sia la viola- zione da parte del GI del limite di velocità di 50 km/h, sia la violazione dell'obbligo di tenere la destra (art. 143 CdS), non ha trovato riscontro. Né l'una né l'altra circostanza sono state riferite né dalla teste VA, né dal Ca- rabiniere Di Desiderio. Quest'ultimo anzi ha espressamente affermato che, se fosse emersa la violazione da parte del conducente del motoveicolo dell'obbligo di circolare sulla parte destra del- la carreggiata, egli e i suoi colleghi avrebbero certamente contestato all'odierno at- tore la violazione dell'art. 143 del Codice della Strada. Inoltre, il fatto che “il punto d'urto sia stato localizzato a ridosso della linea di mezzeria” (cfr. conclusionale convenuta, p. 5) non ha alcun significato indiziario, essendo intuitivo che il GI ha cercato di evitare l'auto, spostandosi sulla sua sinistra. D'altra parte, la presenza del limite di velocità, di numerosi passaggi pedonali, di un rilevatore di velocità e di una traccia di frenata di appena 4 metri, sono tutti elementi
3 che inducono a ritenere che la svolta a sinistra della CH sia stata non solo improvvida ma anche repentina e, quindi, non prevedibile e pertanto non prevenibi- le. Ne deriva che i convenuti sono responsabili del danno subito da GI per intero, non ravvisandosi alcun contributo causale colposo dell'attore nella causazione del sinistro.
7. Quantificazione del danno
Il CTU ha accertato che GI CO dal sinistro verificatosi il 31.07.2020, ha riportato
“la frattura scomposta del femore destro, delle branche ileo ed ischio-pubiche destre, dia- stasi della sinfisi pubica”. Residuano “gli esiti delle descritte fratture con dolorabilità persistente, lieve dismetria de- gli arti inferiori, instabilità della sinfisi pubica, limitazione articolare dell'articolazione coxo-femorale, debilità alla prolungata stazione eretta od al carico intenso”. Il CTU ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichiatrici, perché mai diagnosticati “in tutta la documentazione clinica”. Il consulente ha adeguatamente replicato alle osservazioni del consulente di parte convenu- ta. In particolare, ha negato che il danno conseguente alla limitazione dell'articolazione co- xofemorale sia già ricompreso nella frattura del femore e del bacino, perché “gli esiti della frattura del femore determinano un danno funzionale a sé stante, vedi allungamento dell'arto”. Inoltre, ha ribadito che l'invalidità temporanea è durata 8 mesi, perché “l'ortopedico che lo ebbe in cura lo giudicò stabilizzato soltanto 3 mesi dopo il 1^ dicembre 2021 e dopo 4 me- si fu sottoposto a nuovo intervento he determinò serie complicanze”. Il ragionamento seguito dal ctu appare condivisibile.
Pertanto, il danno biologico è pari al 20%. L'invalidità temporanea è stata di 8 mesi, di cui:
- 60 giorni, per il 100 %;
- 60 giorni, al tasso del 75 %;
- 60 giorni al 50 %;
- 60 giorni al tasso del 25%.
Il consulente ha escluso che le menomazioni residuate incidano negativamente sulla capaci- tà lavorativa specifica, perché “studente al tempo del sinistro stradale, ha regolarmente trovato un impiego”. Ha però aggiunto che “il tipo di menomazione può rendere difficolto- so e maggiormente usurante attività lavorative che richiedano la prolungata stazione eretta
o il trasporto di carichi pesanti”.
E' noto i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno” sono individuati, secondo la giurisprudenza, nelle “conseguenze anomale o del tutto peculiari” o “specifiche ed ecce- zionali” (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024). Va considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte,
4 ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Orbene, il fatto che dopo l'incidente il GI abbia dovuto abbandonare lo sport della mountain bike (cfr. verb. ud. 12.07.2023) non configura i presupposti richiesti per la perso- nalizzazione del danno (Cass. 570/2025), perché si tratta di una rinuncia conseguente alla menomata funzionalità degli arti inferiori.
Invece, giustifica la personalizzazione del danno il fatto che il GI non abbia potuto par- tecipare al concorso per entrare nell'esercito italiano. Tuttavia, considerato che egli ha per- so la chance di entrare nell'esercito, ma senza ovviamente alcuna certezza di successo, ap- pare congrua la personalizzazione nella misura del 10%.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”. Il danno morale va riconosciuto ai sensi dell'art. 2059 cc e dell'art. 185 cp, avendo la Chi- dichimo commesso il reato di lesioni colpose. Appare pertanto equo l'importo di € 22.137,95.
Applicando le tabelle milanesi attualmente in vigore, il risarcimento ad oggi spettante sa- rebbe pari a € 114.418,00, tenuto conto dell'età di GI CO (19 anni nel 2021), di cui:
- € 72.110,58 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 22.137,95 per danno morale.
- € 9.424,85 per personalizzazione del danno nella misura del 10%;
- € 4.308,72 per invalidità temporanea totale;
- € 3.231,54 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 2.154,36 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.050,00 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Devalutando tale somma al 31.07.2020, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 96.636,82. A questo importo vanno aggiunte le spese, pari a € 4.592,85, che sono state ritenute con- grue dal ctu. La somma complessivamente spettante alla data del sinistro è pari a € 101.229,67. Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 31.07.2020 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui GI CO ha diritto è pari a:
- € 101.229,67 per capitale devalutato al 31.07.2020;
- € 1.518,45 per rivalutazione monetaria al 04.06.2021 (data dell'acconto di € 44.350,00)
- € 25,89 per interessi al 04.06.2021 (data dell'acconto di € 44.350,00) L'acconto di € 44.350,00 va detratto da rivalutazione, interessi e, per € 42.805,66, dal capi- tale. Sul capitale residuo, pari a € 58.424,01, vanno aggiunti:
5 - € 9.756,81 per rivalutazione dal 5.6.201 fino al 10.04.2025;
- € 6.089,92per interessi dal 5.6.201 fino al 10.04.2025. Totale: € 74.270,74. Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi legali, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo com- ma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
8. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese proces- suali, liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale svolta dall'agenzia in- fortunistica, pur condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che afferma la sussistenza di tale diritto (Cass 11606/205, 2275/06, 26973/08, 997/10, 11154/16, 3266/16), il giudice osserva tuttavia che la somma richieste (di € 15.000,00) è manifestamente eccessiva, non essendo stata prodotta documentazione da cui risulti l'attività concretamente svolta dalla sas Studio IN. L'attore ha depositato la fatt . nr 26/2025, emessa il 24.03.2025 dallo Studio IN sas, ma anche questo importo appare eccessivo. Pertanto, in applicazione dell'art. 92 cpc, al GI può essere riconosciuta la somma di € 2.000,00 a titolo di rimborso spese per l'attività stragiudiziale svolta dalla sas Studio In.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna GR LA RA SE, TT LT e CH IS, in solido, a pagare a GI CO la somma di € 74.270,74 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 11.04.25 al saldo;
b) condanna GR LA RA SE, TT LT e CH IS, in solido, a pagare all'avv. Leonardo Di Maio e all'avv. Patrizia Poggianti, difen- sori distrattari di GI CO, le spese processuali, liquidate in:
- € 15.000,00 per compenso (incluso € 1.000,00 per compenso del procedimento di negoziazione assistita);
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 1.055,15 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu con decreto 07.01.2023;
- € 549,00 per compenso corrisposto al consulente di parte;
- € 2.000,00 per rimborso parziale delle spese per assistenza stragiudiziale;
- spese successive occorrende.
6 Livorno, 10.4.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3637/2021 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
AN GG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI C.F._1 MAIO LEONARDO e dell'avv. NOVI MASSIMO
ATTORE contro
EA AK NS SE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIL- P.IVA_1
LANOVA ERIKA
CONVENUTA nonché
TT LT
HI LS convenuti – contumaci
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2021, GI CO ha evocato in giudizio la GR LA RA SE, TT LT e CH IS, espo- nendo:
a) che il 31.07.2020 stava percorrendo a bordo del suo motociclo la via Barontini in Stagno;
giunto nei pressi del semaforo, veniva in collisione con l'auto FO Focus di proprietà del TT e condotta da CH IS;
b) che l'auto gli tagliava la strada, svoltando a sinistra all'altezza del centro revi- sioni Fulceri;
c) che dal sinistro riportava lesioni personali. L'attore ha quindi concluso chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 02.02.2022, la GR LA RA
SE si è costituita deducendo:
a) che sussiste una concorrente responsabilità del GI, perché egli percorreva la strada a velocità superiore a quella consentita e senza mantenere la destra della propria corsia;
b) che era necessario disporre una consulenza medico legale per accertare il danno riportato dall'attore (che era stato sottoposto a visita da parte di un medico fidu- ciario della compagnia);
c) che non ricorrono le comprovate circostanze personali e soggettive, necessarie per ottenere la richiesta personalizzazione del danno;
d) l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno morale, a causa della “assen- za di patema d'animo dl GI che ha svolto una normale vita sociale nel pe- riodo di invalidità temporanea”; e) quanto alle spese mediche, che non spetta il rimborso di quelle che afferiscono a prestazioni che avrebbero potuto essere adeguatamente prestate da un nosoco- mio pubblico;
f) che non erano dovute le spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale, chie- ste in misura esorbitante (€ 15.000,00). La compagnia ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordi- ne, di accertare una percentuale di colpa del proprio assicurato nella misura del
70%.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con consulenza medico-legale.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 02.04.2025, da parte attrice;
- in data 26.03.2025, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Ricostruzione della dinamica del sinistro Dall'istruttoria svolta la dinamica del sinistro risulta la seguente.
2 Il 31.07.2020, verso le ore 15.30, la vettura FO Focus tg. DL508FX, di proprietà di TT LT e condotta da CH IS, mentre percorreva la via Barontini con direzione Guasticce, ha svoltato a sinistra verso il centro di revisione Fulceri. Nello stesso momento è sopraggiunto il motociclo (Cagiva tg. DB54433) condotto da GI CO. L'urto è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell'auto e la parte anteriore della moto.
Il GI è stato sbalzato di sella ed è caduto a terra. Al momento dell'urto la FO aveva occupato l'intera corsia percorsa dalla moto. Questa ricostruzione è stata riferita dal teste VA AL, che ha assistito al sinistro perché a bordo della sua auto seguiva di poco la FO (cfr. verb. ud.
12.10.2022). L'altro teste, maresciallo dei Carabinieri Di Desiderio Emanuele, ha aggiunto qual- che dettaglio. I militari hanno contestato alla CH la violazione dell'art. 145, commi 1 e 10 del Codice della Strada (omessa precedenza).
Non hanno potuto verificare la velocità tenuta dalla moto e, quindi, il teste non ha confermato la veridicità di quanto sostenuto dalla compagnia e, cioè, che il GI viaggiasse a 65 km/h.
Il teste ha però precisato che egli e i suoi colleghi hanno accertato che “al momento del sinistro la moto avesse inserita la seconda marcia di guida”, che in quel tratto vi è il limite di velocità di 50 km/h e che “vi è anche un autovelox”. Nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, vi sono molti passaggi pedonali. Non è stato accertato che il GI viaggiasse “a ridosso della linea di mezzeria”, ma il militare ha aggiunto che “laddove fosse risultato per noi evidente che il GG si fosse mantenuto sulla sinistra della sua corsia, l'avremmo inserito nei nostri rilievi ed avremmo sollevato nei suoi confronti la relativa contestazione della violazione” (cfr. verb. ud. 08.02.2024). I Carabinieri hanno individuato tracce di frenata della moto, lunghe 4 metri.
Orbene, sulla base delle predette evidenze probatorie, il Giudice ritiene che si debba escludere qualsiasi concorso colposo del conducente della moto.
La tesi articolata dalla compagnia di assicurazione, diretta a dimostrare sia la viola- zione da parte del GI del limite di velocità di 50 km/h, sia la violazione dell'obbligo di tenere la destra (art. 143 CdS), non ha trovato riscontro. Né l'una né l'altra circostanza sono state riferite né dalla teste VA, né dal Ca- rabiniere Di Desiderio. Quest'ultimo anzi ha espressamente affermato che, se fosse emersa la violazione da parte del conducente del motoveicolo dell'obbligo di circolare sulla parte destra del- la carreggiata, egli e i suoi colleghi avrebbero certamente contestato all'odierno at- tore la violazione dell'art. 143 del Codice della Strada. Inoltre, il fatto che “il punto d'urto sia stato localizzato a ridosso della linea di mezzeria” (cfr. conclusionale convenuta, p. 5) non ha alcun significato indiziario, essendo intuitivo che il GI ha cercato di evitare l'auto, spostandosi sulla sua sinistra. D'altra parte, la presenza del limite di velocità, di numerosi passaggi pedonali, di un rilevatore di velocità e di una traccia di frenata di appena 4 metri, sono tutti elementi
3 che inducono a ritenere che la svolta a sinistra della CH sia stata non solo improvvida ma anche repentina e, quindi, non prevedibile e pertanto non prevenibi- le. Ne deriva che i convenuti sono responsabili del danno subito da GI per intero, non ravvisandosi alcun contributo causale colposo dell'attore nella causazione del sinistro.
7. Quantificazione del danno
Il CTU ha accertato che GI CO dal sinistro verificatosi il 31.07.2020, ha riportato
“la frattura scomposta del femore destro, delle branche ileo ed ischio-pubiche destre, dia- stasi della sinfisi pubica”. Residuano “gli esiti delle descritte fratture con dolorabilità persistente, lieve dismetria de- gli arti inferiori, instabilità della sinfisi pubica, limitazione articolare dell'articolazione coxo-femorale, debilità alla prolungata stazione eretta od al carico intenso”. Il CTU ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichiatrici, perché mai diagnosticati “in tutta la documentazione clinica”. Il consulente ha adeguatamente replicato alle osservazioni del consulente di parte convenu- ta. In particolare, ha negato che il danno conseguente alla limitazione dell'articolazione co- xofemorale sia già ricompreso nella frattura del femore e del bacino, perché “gli esiti della frattura del femore determinano un danno funzionale a sé stante, vedi allungamento dell'arto”. Inoltre, ha ribadito che l'invalidità temporanea è durata 8 mesi, perché “l'ortopedico che lo ebbe in cura lo giudicò stabilizzato soltanto 3 mesi dopo il 1^ dicembre 2021 e dopo 4 me- si fu sottoposto a nuovo intervento he determinò serie complicanze”. Il ragionamento seguito dal ctu appare condivisibile.
Pertanto, il danno biologico è pari al 20%. L'invalidità temporanea è stata di 8 mesi, di cui:
- 60 giorni, per il 100 %;
- 60 giorni, al tasso del 75 %;
- 60 giorni al 50 %;
- 60 giorni al tasso del 25%.
Il consulente ha escluso che le menomazioni residuate incidano negativamente sulla capaci- tà lavorativa specifica, perché “studente al tempo del sinistro stradale, ha regolarmente trovato un impiego”. Ha però aggiunto che “il tipo di menomazione può rendere difficolto- so e maggiormente usurante attività lavorative che richiedano la prolungata stazione eretta
o il trasporto di carichi pesanti”.
E' noto i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno” sono individuati, secondo la giurisprudenza, nelle “conseguenze anomale o del tutto peculiari” o “specifiche ed ecce- zionali” (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024). Va considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte,
4 ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Orbene, il fatto che dopo l'incidente il GI abbia dovuto abbandonare lo sport della mountain bike (cfr. verb. ud. 12.07.2023) non configura i presupposti richiesti per la perso- nalizzazione del danno (Cass. 570/2025), perché si tratta di una rinuncia conseguente alla menomata funzionalità degli arti inferiori.
Invece, giustifica la personalizzazione del danno il fatto che il GI non abbia potuto par- tecipare al concorso per entrare nell'esercito italiano. Tuttavia, considerato che egli ha per- so la chance di entrare nell'esercito, ma senza ovviamente alcuna certezza di successo, ap- pare congrua la personalizzazione nella misura del 10%.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”. Il danno morale va riconosciuto ai sensi dell'art. 2059 cc e dell'art. 185 cp, avendo la Chi- dichimo commesso il reato di lesioni colpose. Appare pertanto equo l'importo di € 22.137,95.
Applicando le tabelle milanesi attualmente in vigore, il risarcimento ad oggi spettante sa- rebbe pari a € 114.418,00, tenuto conto dell'età di GI CO (19 anni nel 2021), di cui:
- € 72.110,58 per danno non patrimoniale risarcibile;
- € 22.137,95 per danno morale.
- € 9.424,85 per personalizzazione del danno nella misura del 10%;
- € 4.308,72 per invalidità temporanea totale;
- € 3.231,54 per invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 2.154,36 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.050,00 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Devalutando tale somma al 31.07.2020, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a tale data, è pari a € 96.636,82. A questo importo vanno aggiunte le spese, pari a € 4.592,85, che sono state ritenute con- grue dal ctu. La somma complessivamente spettante alla data del sinistro è pari a € 101.229,67. Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 31.07.2020 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui GI CO ha diritto è pari a:
- € 101.229,67 per capitale devalutato al 31.07.2020;
- € 1.518,45 per rivalutazione monetaria al 04.06.2021 (data dell'acconto di € 44.350,00)
- € 25,89 per interessi al 04.06.2021 (data dell'acconto di € 44.350,00) L'acconto di € 44.350,00 va detratto da rivalutazione, interessi e, per € 42.805,66, dal capi- tale. Sul capitale residuo, pari a € 58.424,01, vanno aggiunti:
5 - € 9.756,81 per rivalutazione dal 5.6.201 fino al 10.04.2025;
- € 6.089,92per interessi dal 5.6.201 fino al 10.04.2025. Totale: € 74.270,74. Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi legali, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo com- ma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
8. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese proces- suali, liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale svolta dall'agenzia in- fortunistica, pur condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che afferma la sussistenza di tale diritto (Cass 11606/205, 2275/06, 26973/08, 997/10, 11154/16, 3266/16), il giudice osserva tuttavia che la somma richieste (di € 15.000,00) è manifestamente eccessiva, non essendo stata prodotta documentazione da cui risulti l'attività concretamente svolta dalla sas Studio IN. L'attore ha depositato la fatt . nr 26/2025, emessa il 24.03.2025 dallo Studio IN sas, ma anche questo importo appare eccessivo. Pertanto, in applicazione dell'art. 92 cpc, al GI può essere riconosciuta la somma di € 2.000,00 a titolo di rimborso spese per l'attività stragiudiziale svolta dalla sas Studio In.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna GR LA RA SE, TT LT e CH IS, in solido, a pagare a GI CO la somma di € 74.270,74 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 11.04.25 al saldo;
b) condanna GR LA RA SE, TT LT e CH IS, in solido, a pagare all'avv. Leonardo Di Maio e all'avv. Patrizia Poggianti, difen- sori distrattari di GI CO, le spese processuali, liquidate in:
- € 15.000,00 per compenso (incluso € 1.000,00 per compenso del procedimento di negoziazione assistita);
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 1.055,15 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu con decreto 07.01.2023;
- € 549,00 per compenso corrisposto al consulente di parte;
- € 2.000,00 per rimborso parziale delle spese per assistenza stragiudiziale;
- spese successive occorrende.
6 Livorno, 10.4.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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