CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 207/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
Salmeri
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Fazio, Dario Adornato e Valeria Grandizio.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2020 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' al fine Controparte_3 Controparte_4 di ottenere il riconoscimento, dal 1998 al 29 febbraio 2020, dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori di psicologo in luogo di quelle di assistente sociale coordinatore proprie della qualifica di appartenenza, con conseguente condanna della medesima al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive quantificate nelle misura di € 316.354,85.
Chiedeva, altresì, l'accertamento del diritto a percepire il TFS calcolato sulla maggiore retribuzione Cont spettante per le mansioni superiori e, per l'effetto, la condanna dell' – ovvero dell' a CP_5 titolo risarcitorio – al pagamento di € 35.384,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la Cont condanna dell' al versamento dei contributi dovuti sulle differenze retributive quantificate anno per anno dal 1998 al 2020.
Il riferiva: Pt_1
a) di essere dipendente dell' alla quale a suo tempo era stata accorpata Controparte_3
l' dal 1° giugno 1980 al 29 febbraio 2020, con la qualifica di operatore tecnico – Parte_2 assistente sociale coordinatore inquadrato nella categoria 7D5 da gennaio 2010, secondo la classificazione del personale prevista dal CCNL Comparto Sanità;
b) di aver conseguito nel 1984 la laurea in psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e di essere iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Calabria al cronologico n. 344 e autorizzato all'esercizio dell'attività psicoterapeuta dal 25.5.1993;
c) che, da maggio 1998 e fino al 29 febbraio 2020 (data in cui è stato collocato in quiescenza), aveva svolto in via esclusiva e continuativa le mansioni proprie dello psicologo presso l'Unità Parte Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell' come disposto dagli Ordini di Servizio n.
2150/1998, n. 943/1999 e n. 45/2000;
d) che, le certificazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di neuropsichiatria di Villa
San Giovanni, nelle date del 30.01.2006, 19.02.2007 e 26.05.2014, attestavano l'effettivo svolgimento dell'attività di psicologo da maggio 1998;
e) che, in ragione dell'esecuzione di tali mansioni – superiori a quelle di inquadramento – aveva diritto a percepire la somma di € 316.354,85 a titolo di differenze retributive ed € 35.384,00 a titolo di Trattamento di fine servizio quantificato sulla quota di retribuzione dovutagli per le superiori mansioni svolte e, inoltre, di aver diritto al versamento dei contributi dovuti sulle differenze retributive. Cont Con note del 13.11.2015 e dell'11.09.2019 indirizzate all' il dott. chiedeva il pagamento Pt_1 delle differenze retributive sopra indicate;
nonostante ciò, il ricorrente rimaneva inquadrato nel profilo di assistente sociale coordinatore – categoria D, percependo la relativa retribuzione contrattuale, senza mai ottenere il formale riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte per il periodo compreso tra magio 1998 e il 29.02.2020, tra la categoria “D” di assistente sociale coordinatore amministrativo e la mansione di psicologo.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale Controparte_3 del diritto azionato;
nel merito, rilevava che il dott. avrebbe svolto le mansioni di psicologo in Pt_1 assenza del titolo richiesto e dell'abilitazione professionale, contestando quindi il diritto alle differenze retributive rivendicate.
Si costituiva, altresì, l' il quale, in via preliminare, eccepiva la maturata prescrizione delle CP_5 differenze retributive richieste all' a titolo di trattamento di fine servizio, nonché CP_2
l'infondatezza della domanda nei confronti dell'ente previdenziale. Rilevava, inoltre, che nessuna Cont somma era stata versata dall' per il TFS sulle somme reclamate a titolo di differenze retributive.
Affermava, inoltre, che il TFS sarebbe stato già liquidato, in favore del dott. a partire da Pt_1
Cont marzo 2021, prendendo come riferimento i documenti inviati dall' il 26.02.2020, prot. n.
11367.
Con sentenza n. 627/2023, pubblicata in data 22.03.2023 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che non vi fosse contestazione da parte dell' in ordine allo svolgimento delle mansioni di psicologo descritte dal Controparte_1 ricorrente, il cui espletamento sarebbe stato, peraltro, provato, dalla copiosa documentazione versata in atti dallo stesso.
In particolare, il Giudice evidenziava che: a) i tre diversi ordini di servizio depositati dal dott. Pt_1 attestavano la destinazione di quest'ultimo quale psicologo presso l'UO di Neuropsichiatria
Infantile di Villa San Giovanni;
b) le certificazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Villa San Giovanni – nelle date del 30.01.2006, 19.02.2007 e 26.05.2014 confermavano lo svolgimento delle superiori mansioni a far data 1998; c) che, pertanto, risultava provato lo svolgimento delle mansioni di psicologo.
Il Tribunale, tuttavia, riteneva maturata la prescrizione delle voci retributive rivendicate con il ricorso, limitatamente al periodo da 1998 al 13.11.2010, essendo decorso oltre un quinquennio dalla data del primo atto interruttivo (atto di diffida del 13.11.2015).
Concludeva affermando il diritto del dott. al pagamento della complessiva somma di € Pt_1
119.037,76 (per il periodo da dicembre 2010 a febbraio 2020) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Interponeva appello il dott. per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1 Si costituiva, in data 27.06.2023, l' contestando integralmente i motivi di gravame, ex adverso CP_5 formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello.
L rimaneva contumace. Controparte_3
L a causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 novembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove prevede che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconoscimento del diritto al TFS, ricalcolato sulla base delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori.
Il evidenzia, in particolare, come nel ricorso introduttivo avesse formulato una domanda Pt_1 autonoma, diretta ad ottenere l'accertamento del diritto al TFS nella misura risultante dalle suddette Cont differenze retributive e la conseguente condanna dell' – ovvero, in via subordinata, dell' CP_5
a titolo risarcitorio – al pagamento dell'importo di € 35.384,00, ovvero dell'importo successivamente quantificato dal CTU in € 40.901,90, domanda sulla quale il giudice di prime cure non ha reso alcuna statuizione.
L'eccezione è fondata in quanto il Giudice di prime cure ha omesso qualsiasi statuizione in ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla corretta quantificazione del TFS, tuttavia la stessa, nel merito, è infondata.
In particolare, il dott. rivendica il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) - recte Pt_1 dell'indennità premio di servizio (IPS) - assumendo che la base di computo debba essere commisurata alle differenze retributive percepite per le mansioni di psicologo, svolte nel periodo compreso tra il 1998 e il 29 febbraio 2020.
Ciò posto, sebbene sia stato accertato che il dott. ha effettivamente espletato, da dicembre Pt_1
2010 a febbraio 2020, mansioni proprie del profilo di psicologo (pur essendo formalmente inquadrato nella qualifica di assistente sociale coordinatore) tale circostanza - come correttamente chiarito dal giudice di primo grado - non attribuisce alcun diritto ad una progressione automatica di carriera, essendo nel pubblico impiego contrattualizzato necessario, per il conseguimento di una superiori qualifica, il previo superamento di un concorso pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 (già art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993). Ne consegue che il mancato riconoscimento della superiore qualifica non può che riflettersi anche sulla quantificazione del TFS, poiché la misura di tale emolumento è strettamente correlata alla qualifica formalmente posseduta dal dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini, l'assenza del diritto alla progressione automatica di carriera comporta necessariamente che il trattamento di fine servizio debba essere calcolato con riferimento al solo livello di inquadramento legittimamente rivestito, restando irrilevanti, a tali fini, le mansioni superiori eventualmente svolte.
Tale conclusione trova fondamento nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la base retributiva del TFS è costituita esclusivamente dallo “stipendio” in senso tecnico-tabellare, ossia dal trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, con esclusione di altri emolumenti aggiuntivi e/o differenziali collegati allo svolgimento di mansioni superiori.
È possibile, infatti, che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro sia temporaneamente adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore.
In tale evenienza, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto ad un trattamento retributivo che sia compensativo dell'esercizio temporaneo delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore (ex plurimis Cass. sez. lav. 25 ottobre 2003, n. 16078), stante in particolare che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, originariamente previsto dal D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nella sua originaria formulazione, è stato soppresso dal D. Lgs. n. 387 del 1998, art. 15; trattamento retributivo che peraltro non necessariamente deve essere di misura tale da elevare lo "stipendio" della qualifica di appartenenza all'esatto trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore cui sono riferibili le mansioni svolte essendo sufficiente che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (Cass., sez. lav. 25 ottobre 2003, n. 16078).
L'intrinseca temporaneità delle mansioni superiori, comporta che l'incremento di trattamento economico rispetto a quello corrispondente alla qualifica di appartenenza sia concettualmente isolabile e non appartenga alla nozione di "stipendio" che è invece il trattamento economico tabellarmente riferibile alla qualifica di appartenenza. (v. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 10413/2014).
Ciò appunto perché - si ribadisce - il termine "stipendio" quale base di calcolo del TFS deve essere inteso come trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza, con esclusione di altri emolumenti, seppur erogati con continuità e a scadenza fissa, ove non rientranti nell'elencazione del
D.P.R. 1032/1973, art. 38, che individua le altre indennità, indicate tassativamente, da computare anch'esse, al pari dello "stipendio", in tale base di calcolo. (Cfr. anche, sempre in materia di pubblico impiego seppur non statale, Cass., sez. lav., 20 giugno 2003. n. 9901, che - in linea di continuità con Cass., sez. un., 29 aprile 1997, n. 3673, cit. - ha affermato che la retribuzione alla quale, per i dipendenti degli enti locali, si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4,
l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione
"stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva).
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. sez. lav. 11 giugno 2008, n. 15498; Cass. n. 5555/2020; Cass. n.
17204/2023; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25363; Cass. 6 dicembre
2016, n. 24977) ha più volte affermato che nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retribuiva dell'indennità di buonuscita, che è normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza.
L'orientamento prevalente è stato ulteriormente ribadito da Cass., sez. lav., 2 luglio 2013, n. 16506, che, ponendosi in critico confronto con Cass. n. 9646 del 2012, ha in particolare evidenziato che il rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa.
Né l'esercizio di fatto di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza può comportare la stabilizzazione nella superiore qualifica nella forma della novazione del rapporto per fatti concludenti stante l'espressa deroga all'art. 2103 c.c., per cui nel lavoro pubblico contrattualizzato l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse con il riconoscimento della superiore qualifica.
In conclusione va ribadito che nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che da ultimo abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto dei più volte citato
D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni
"stipendio", "paga" o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, ma dovendo esse essere riferite al trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza. (v. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. N. 10413/2014).
La citata Suprema Corte, Sezioni Unite, ha affermato che tale prospettiva non muta se si considera l'esercizio di mansioni superiori alla qualifica che pur comporta per l'Amministrazione l'obbligo di un trattamento retribuivo con finalità compensative e di riequilibrio.
Alla luce dei superiori principi, deve concludersi che l'incremento retributivo riconosciuto al dott.
a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, ha natura Pt_1 meramente compensativa e non incide sulla nozione di “stipendio” quale base di calcolo del trattamento di fine servizio, riferita unicamente al trattamento economico tabellare della qualifica formalmente rivestita.
Tale motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nel capo in cui il Cont Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.350,00, assumendo che tale importo sarebbe inferiore ai minimi tariffati stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, e che il Giudice non avrebbe fornito adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
L'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, secondo cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'art. 92 co. 2 c.p.c., invece, pur confermando il principio generale della soccombenza, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022,
n.32061)
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente motivato la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda: il dott. infatti, ha visto Pt_1 riconosciuta una somma pari ad € 119.037,76, a titolo di differenze retributive, a fronte della ben più elevata domanda originaria di € 316.354,85, stante l'intervenuta prescrizione per il periodo dal
1998 al 13.11.2010.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla presunta violazione dei parametri tariffari, la stessa non può essere condivisa.
Gli importi liquidati dal Tribunale – pari ad € 3.350,00, oltre accessori – non risultano inferiori ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, per il corrispondente scaglione di valore (€ 52.001,00 – € 260.000,00) applicabile alle cause di lavoro. La tabella prevede infatti, ai minimi tariffari, un importo pari ad € 6.699,00 per l'intero giudizio. Tuttavia, in ragione della compensazione del 50% disposta dal Giudice, l'importo spettante alla dott. parte vittoriosa, è stato correttamente ridimensionato, risultando dunque Pt_1 pienamente conforme ai parametri ministeriali.
Ne consegue che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata risulta correttamente motivata, conforme alla normativa vigente e rispettosa dei minimi tariffari applicabili.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M. n.
147/2022, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato daSergi contro l' Pt_1 Controparte_1
nonché contro l' avverso la sentenza n. 627/2023 del Tribunale di Reggio
[...] CP_5
Calabria– Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 marzo 2023.
- rigetta l'appello; CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che la controversia rientra nelle previsioni di cui dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (dott.ssa Maria Carla Arena)
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 207/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
Salmeri
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Fazio, Dario Adornato e Valeria Grandizio.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2020 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' al fine Controparte_3 Controparte_4 di ottenere il riconoscimento, dal 1998 al 29 febbraio 2020, dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori di psicologo in luogo di quelle di assistente sociale coordinatore proprie della qualifica di appartenenza, con conseguente condanna della medesima al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive quantificate nelle misura di € 316.354,85.
Chiedeva, altresì, l'accertamento del diritto a percepire il TFS calcolato sulla maggiore retribuzione Cont spettante per le mansioni superiori e, per l'effetto, la condanna dell' – ovvero dell' a CP_5 titolo risarcitorio – al pagamento di € 35.384,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la Cont condanna dell' al versamento dei contributi dovuti sulle differenze retributive quantificate anno per anno dal 1998 al 2020.
Il riferiva: Pt_1
a) di essere dipendente dell' alla quale a suo tempo era stata accorpata Controparte_3
l' dal 1° giugno 1980 al 29 febbraio 2020, con la qualifica di operatore tecnico – Parte_2 assistente sociale coordinatore inquadrato nella categoria 7D5 da gennaio 2010, secondo la classificazione del personale prevista dal CCNL Comparto Sanità;
b) di aver conseguito nel 1984 la laurea in psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma e di essere iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Calabria al cronologico n. 344 e autorizzato all'esercizio dell'attività psicoterapeuta dal 25.5.1993;
c) che, da maggio 1998 e fino al 29 febbraio 2020 (data in cui è stato collocato in quiescenza), aveva svolto in via esclusiva e continuativa le mansioni proprie dello psicologo presso l'Unità Parte Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell' come disposto dagli Ordini di Servizio n.
2150/1998, n. 943/1999 e n. 45/2000;
d) che, le certificazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di neuropsichiatria di Villa
San Giovanni, nelle date del 30.01.2006, 19.02.2007 e 26.05.2014, attestavano l'effettivo svolgimento dell'attività di psicologo da maggio 1998;
e) che, in ragione dell'esecuzione di tali mansioni – superiori a quelle di inquadramento – aveva diritto a percepire la somma di € 316.354,85 a titolo di differenze retributive ed € 35.384,00 a titolo di Trattamento di fine servizio quantificato sulla quota di retribuzione dovutagli per le superiori mansioni svolte e, inoltre, di aver diritto al versamento dei contributi dovuti sulle differenze retributive. Cont Con note del 13.11.2015 e dell'11.09.2019 indirizzate all' il dott. chiedeva il pagamento Pt_1 delle differenze retributive sopra indicate;
nonostante ciò, il ricorrente rimaneva inquadrato nel profilo di assistente sociale coordinatore – categoria D, percependo la relativa retribuzione contrattuale, senza mai ottenere il formale riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte per il periodo compreso tra magio 1998 e il 29.02.2020, tra la categoria “D” di assistente sociale coordinatore amministrativo e la mansione di psicologo.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale Controparte_3 del diritto azionato;
nel merito, rilevava che il dott. avrebbe svolto le mansioni di psicologo in Pt_1 assenza del titolo richiesto e dell'abilitazione professionale, contestando quindi il diritto alle differenze retributive rivendicate.
Si costituiva, altresì, l' il quale, in via preliminare, eccepiva la maturata prescrizione delle CP_5 differenze retributive richieste all' a titolo di trattamento di fine servizio, nonché CP_2
l'infondatezza della domanda nei confronti dell'ente previdenziale. Rilevava, inoltre, che nessuna Cont somma era stata versata dall' per il TFS sulle somme reclamate a titolo di differenze retributive.
Affermava, inoltre, che il TFS sarebbe stato già liquidato, in favore del dott. a partire da Pt_1
Cont marzo 2021, prendendo come riferimento i documenti inviati dall' il 26.02.2020, prot. n.
11367.
Con sentenza n. 627/2023, pubblicata in data 22.03.2023 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che non vi fosse contestazione da parte dell' in ordine allo svolgimento delle mansioni di psicologo descritte dal Controparte_1 ricorrente, il cui espletamento sarebbe stato, peraltro, provato, dalla copiosa documentazione versata in atti dallo stesso.
In particolare, il Giudice evidenziava che: a) i tre diversi ordini di servizio depositati dal dott. Pt_1 attestavano la destinazione di quest'ultimo quale psicologo presso l'UO di Neuropsichiatria
Infantile di Villa San Giovanni;
b) le certificazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Villa San Giovanni – nelle date del 30.01.2006, 19.02.2007 e 26.05.2014 confermavano lo svolgimento delle superiori mansioni a far data 1998; c) che, pertanto, risultava provato lo svolgimento delle mansioni di psicologo.
Il Tribunale, tuttavia, riteneva maturata la prescrizione delle voci retributive rivendicate con il ricorso, limitatamente al periodo da 1998 al 13.11.2010, essendo decorso oltre un quinquennio dalla data del primo atto interruttivo (atto di diffida del 13.11.2015).
Concludeva affermando il diritto del dott. al pagamento della complessiva somma di € Pt_1
119.037,76 (per il periodo da dicembre 2010 a febbraio 2020) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Interponeva appello il dott. per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1 Si costituiva, in data 27.06.2023, l' contestando integralmente i motivi di gravame, ex adverso CP_5 formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello.
L rimaneva contumace. Controparte_3
L a causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 novembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove prevede che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda” l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconoscimento del diritto al TFS, ricalcolato sulla base delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori.
Il evidenzia, in particolare, come nel ricorso introduttivo avesse formulato una domanda Pt_1 autonoma, diretta ad ottenere l'accertamento del diritto al TFS nella misura risultante dalle suddette Cont differenze retributive e la conseguente condanna dell' – ovvero, in via subordinata, dell' CP_5
a titolo risarcitorio – al pagamento dell'importo di € 35.384,00, ovvero dell'importo successivamente quantificato dal CTU in € 40.901,90, domanda sulla quale il giudice di prime cure non ha reso alcuna statuizione.
L'eccezione è fondata in quanto il Giudice di prime cure ha omesso qualsiasi statuizione in ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla corretta quantificazione del TFS, tuttavia la stessa, nel merito, è infondata.
In particolare, il dott. rivendica il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) - recte Pt_1 dell'indennità premio di servizio (IPS) - assumendo che la base di computo debba essere commisurata alle differenze retributive percepite per le mansioni di psicologo, svolte nel periodo compreso tra il 1998 e il 29 febbraio 2020.
Ciò posto, sebbene sia stato accertato che il dott. ha effettivamente espletato, da dicembre Pt_1
2010 a febbraio 2020, mansioni proprie del profilo di psicologo (pur essendo formalmente inquadrato nella qualifica di assistente sociale coordinatore) tale circostanza - come correttamente chiarito dal giudice di primo grado - non attribuisce alcun diritto ad una progressione automatica di carriera, essendo nel pubblico impiego contrattualizzato necessario, per il conseguimento di una superiori qualifica, il previo superamento di un concorso pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 (già art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993). Ne consegue che il mancato riconoscimento della superiore qualifica non può che riflettersi anche sulla quantificazione del TFS, poiché la misura di tale emolumento è strettamente correlata alla qualifica formalmente posseduta dal dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini, l'assenza del diritto alla progressione automatica di carriera comporta necessariamente che il trattamento di fine servizio debba essere calcolato con riferimento al solo livello di inquadramento legittimamente rivestito, restando irrilevanti, a tali fini, le mansioni superiori eventualmente svolte.
Tale conclusione trova fondamento nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la base retributiva del TFS è costituita esclusivamente dallo “stipendio” in senso tecnico-tabellare, ossia dal trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, con esclusione di altri emolumenti aggiuntivi e/o differenziali collegati allo svolgimento di mansioni superiori.
È possibile, infatti, che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro sia temporaneamente adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore.
In tale evenienza, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto ad un trattamento retributivo che sia compensativo dell'esercizio temporaneo delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore (ex plurimis Cass. sez. lav. 25 ottobre 2003, n. 16078), stante in particolare che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, originariamente previsto dal D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nella sua originaria formulazione, è stato soppresso dal D. Lgs. n. 387 del 1998, art. 15; trattamento retributivo che peraltro non necessariamente deve essere di misura tale da elevare lo "stipendio" della qualifica di appartenenza all'esatto trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore cui sono riferibili le mansioni svolte essendo sufficiente che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (Cass., sez. lav. 25 ottobre 2003, n. 16078).
L'intrinseca temporaneità delle mansioni superiori, comporta che l'incremento di trattamento economico rispetto a quello corrispondente alla qualifica di appartenenza sia concettualmente isolabile e non appartenga alla nozione di "stipendio" che è invece il trattamento economico tabellarmente riferibile alla qualifica di appartenenza. (v. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 10413/2014).
Ciò appunto perché - si ribadisce - il termine "stipendio" quale base di calcolo del TFS deve essere inteso come trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza, con esclusione di altri emolumenti, seppur erogati con continuità e a scadenza fissa, ove non rientranti nell'elencazione del
D.P.R. 1032/1973, art. 38, che individua le altre indennità, indicate tassativamente, da computare anch'esse, al pari dello "stipendio", in tale base di calcolo. (Cfr. anche, sempre in materia di pubblico impiego seppur non statale, Cass., sez. lav., 20 giugno 2003. n. 9901, che - in linea di continuità con Cass., sez. un., 29 aprile 1997, n. 3673, cit. - ha affermato che la retribuzione alla quale, per i dipendenti degli enti locali, si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4,
l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione
"stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva).
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. sez. lav. 11 giugno 2008, n. 15498; Cass. n. 5555/2020; Cass. n.
17204/2023; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25363; Cass. 6 dicembre
2016, n. 24977) ha più volte affermato che nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retribuiva dell'indennità di buonuscita, che è normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza.
L'orientamento prevalente è stato ulteriormente ribadito da Cass., sez. lav., 2 luglio 2013, n. 16506, che, ponendosi in critico confronto con Cass. n. 9646 del 2012, ha in particolare evidenziato che il rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa.
Né l'esercizio di fatto di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza può comportare la stabilizzazione nella superiore qualifica nella forma della novazione del rapporto per fatti concludenti stante l'espressa deroga all'art. 2103 c.c., per cui nel lavoro pubblico contrattualizzato l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse con il riconoscimento della superiore qualifica.
In conclusione va ribadito che nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che da ultimo abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto dei più volte citato
D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni
"stipendio", "paga" o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, ma dovendo esse essere riferite al trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza. (v. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. N. 10413/2014).
La citata Suprema Corte, Sezioni Unite, ha affermato che tale prospettiva non muta se si considera l'esercizio di mansioni superiori alla qualifica che pur comporta per l'Amministrazione l'obbligo di un trattamento retribuivo con finalità compensative e di riequilibrio.
Alla luce dei superiori principi, deve concludersi che l'incremento retributivo riconosciuto al dott.
a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, ha natura Pt_1 meramente compensativa e non incide sulla nozione di “stipendio” quale base di calcolo del trattamento di fine servizio, riferita unicamente al trattamento economico tabellare della qualifica formalmente rivestita.
Tale motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nel capo in cui il Cont Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.350,00, assumendo che tale importo sarebbe inferiore ai minimi tariffati stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, e che il Giudice non avrebbe fornito adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
L'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, secondo cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'art. 92 co. 2 c.p.c., invece, pur confermando il principio generale della soccombenza, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022,
n.32061)
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente motivato la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda: il dott. infatti, ha visto Pt_1 riconosciuta una somma pari ad € 119.037,76, a titolo di differenze retributive, a fronte della ben più elevata domanda originaria di € 316.354,85, stante l'intervenuta prescrizione per il periodo dal
1998 al 13.11.2010.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla presunta violazione dei parametri tariffari, la stessa non può essere condivisa.
Gli importi liquidati dal Tribunale – pari ad € 3.350,00, oltre accessori – non risultano inferiori ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, per il corrispondente scaglione di valore (€ 52.001,00 – € 260.000,00) applicabile alle cause di lavoro. La tabella prevede infatti, ai minimi tariffari, un importo pari ad € 6.699,00 per l'intero giudizio. Tuttavia, in ragione della compensazione del 50% disposta dal Giudice, l'importo spettante alla dott. parte vittoriosa, è stato correttamente ridimensionato, risultando dunque Pt_1 pienamente conforme ai parametri ministeriali.
Ne consegue che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata risulta correttamente motivata, conforme alla normativa vigente e rispettosa dei minimi tariffari applicabili.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M. n.
147/2022, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato daSergi contro l' Pt_1 Controparte_1
nonché contro l' avverso la sentenza n. 627/2023 del Tribunale di Reggio
[...] CP_5
Calabria– Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 marzo 2023.
- rigetta l'appello; CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che la controversia rientra nelle previsioni di cui dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025
Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (dott.ssa Maria Carla Arena)