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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 454/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza del 4/03/2025, tenutasi in forma cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MARMO ROSALBA/
ricorrente contro
) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni di opposizione, dichiararsi l'opponente non tenuta al pagamento della sanzione amministrativa perché ella difetta della legittimazione passiva;
IN VIA GRADATA, ove mai volesse riconoscersi in capo alla ricorrente, socia al 2% del capitale sociale, della Framar Srl una forma di corresponsabilità, si chiede di dichiarare l'invalidità, comunque qualificata, dell' ordinanza-ingiunzione impugnata per tutte le argomentazione di merito esposte.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, n.q. di legale rappresentante della società Framar S.r.l., ha proposto opposizione avverso l'o.i. n. 00151709, notificatale il 2.5.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.516 oltre spese per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis d.l. 463/83, conv. in l.
n. 638/83 e s.s.m. relativa ad alcune mensilità dell'anno 2017, chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dall' . CP_1
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) la non è mai stata amministratrice della società; Parte_1
b) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
L' , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione del 4.3.2025, la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto, “senza valore di notifica, provvedimento informale di annullamento da parte dell' dell'atto impugnato.”, producendo il provvedimento di CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta datato
25.2.2025.
Tale provvedimento determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, il riconoscimento da parte dell' che nulla è dovuto e, quindi, il CP_1
sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza virtuale, e in proposito non può che rilevarsi l'evidente fondatezza del ricorso, posto che
Pag. 2 di 3 la contestazione non è stata notificata nel termine previsto dall'art. 14 l. n.
689/1981 (l'atto di accertamento è del 26.11.2018 e si riferisce a ritenute con scadenza nel 2017; anche se fosse stato notificato il 26.11.2018, sarebbe comunque decorso il termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981).
Esse vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione dell'estrema semplicità della controversia e in relazione alle tre fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030, CP_1
oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Si comunichi.
14/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 454/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'udienza del 4/03/2025, tenutasi in forma cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MARMO ROSALBA/
ricorrente contro
) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni di opposizione, dichiararsi l'opponente non tenuta al pagamento della sanzione amministrativa perché ella difetta della legittimazione passiva;
IN VIA GRADATA, ove mai volesse riconoscersi in capo alla ricorrente, socia al 2% del capitale sociale, della Framar Srl una forma di corresponsabilità, si chiede di dichiarare l'invalidità, comunque qualificata, dell' ordinanza-ingiunzione impugnata per tutte le argomentazione di merito esposte.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, n.q. di legale rappresentante della società Framar S.r.l., ha proposto opposizione avverso l'o.i. n. 00151709, notificatale il 2.5.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.516 oltre spese per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis d.l. 463/83, conv. in l.
n. 638/83 e s.s.m. relativa ad alcune mensilità dell'anno 2017, chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dall' . CP_1
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) la non è mai stata amministratrice della società; Parte_1
b) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
L' , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione del 4.3.2025, la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto, “senza valore di notifica, provvedimento informale di annullamento da parte dell' dell'atto impugnato.”, producendo il provvedimento di CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta datato
25.2.2025.
Tale provvedimento determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, il riconoscimento da parte dell' che nulla è dovuto e, quindi, il CP_1
sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza virtuale, e in proposito non può che rilevarsi l'evidente fondatezza del ricorso, posto che
Pag. 2 di 3 la contestazione non è stata notificata nel termine previsto dall'art. 14 l. n.
689/1981 (l'atto di accertamento è del 26.11.2018 e si riferisce a ritenute con scadenza nel 2017; anche se fosse stato notificato il 26.11.2018, sarebbe comunque decorso il termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981).
Esse vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione dell'estrema semplicità della controversia e in relazione alle tre fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030, CP_1
oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Si comunichi.
14/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
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