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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 06/05/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DI CAPRIO ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. RUSSO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza dell'intestato Tribunale del 19/04/24, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 16/08/2003 in Santa Maria Capua Vetere alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti.
Il Presidente d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore.
In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Santa Maria Capua
Vetere (CE) tra e;
Parte_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 81; parte II, serie A, anno 2003);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 13/05/25.
IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 06/05/2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
DI CAPRIO ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. RUSSO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza dell'intestato Tribunale del 19/04/24, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 16/08/2003 in Santa Maria Capua Vetere alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti.
Il Presidente d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore.
In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Santa Maria Capua
Vetere (CE) tra e;
Parte_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 81; parte II, serie A, anno 2003);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 13/05/25.
IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso